| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.1 assegni familiari | 
| Data: | 26/05/1975 | 
| Numero: | 161 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 [...] | 
| Art. 2. Gli oneri sono derivati dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta alla erogazione degli [...] | 
| Art. 3. A decorrere dal 1° luglio 1975 la misura degli assegni familiari dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevata a [...] | 
| Art. 4. Il secondo comma dall'art. 14-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente | 
| Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale | 
§ 77.1.45 - Legge 26 maggio 1975, n. 161.
Aumento della misura degli assegni familiari
(G.U. 6 giugno 1975, n. 147)
     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del 
Tabella A:
| 
						 Per ciascun figlio  | 
					
						 L. 2.280 settimanali  | 
				
| 
						 Per il coniuge  | 
					
						 " 2.280 settimanali  | 
				
Tabelle B e C:
| 
						 Per ciascun figlio  | 
					
						 L. 9.880 mensili  | 
				
| 
						 Per il coniuge  | 
					
						 " 9.880 mensili  | 
				
Gli oneri sono derivati dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta alla erogazione degli assegni stessi
A decorrere dal 1° luglio 1975 la misura degli assegni familiari dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevata a L. 95.000 annue.
     Il secondo comma dall'art. 14-bis del 
     "Il concorso dello Stato di cui all'art. 2 della stessa 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.