§ 77.6.137 - D.P.R. 12 maggio 1972, n. 325.
Norme intese ad elevare i trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:12/05/1972
Numero:325


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli [...]
Art. 2.      L'importo mensile di cui al precedente articolo, eventualmente maggiorato per effetto della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° luglio 1975 il trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi è parificato a quello dei lavoratori dipendenti.


§ 77.6.137 - D.P.R. 12 maggio 1972, n. 325.

Norme intese ad elevare i trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi.

(G.U. 28 luglio 1972, n. 196).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, risultanti dalla applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 47.800 mensili [1].

 

          Art. 2.

     L'importo mensile di cui al precedente articolo, eventualmente maggiorato per effetto della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato ulteriormente di L. 3.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1974. Per i pensionati infra sessantacinquenni detto importo non può superare la misura del trattamento minimo di pensione previsto per i titolari di età inferiore ai 65 anni dalle norme in materia di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° luglio 1975 il trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi è parificato a quello dei lavoratori dipendenti.


[1] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 3 giugno 1975, n. 160.