| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.6 pensioni | 
| Data: | 12/05/1972 | 
| Numero: | 325 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli [...] | 
| Art. 2. L'importo mensile di cui al precedente articolo, eventualmente maggiorato per effetto della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è [...] | 
| Art. 3. A decorrere dal 1° luglio 1975 il trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi è parificato a quello dei lavoratori dipendenti. | 
§ 77.6.137 - D.P.R. 12 maggio 1972, n. 325.
Norme intese ad elevare i trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi.
(G.U. 28 luglio 1972, n. 196).
A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, risultanti dalla applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 47.800 mensili [1].
     L'importo mensile di cui al precedente articolo, eventualmente maggiorato per effetto della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della 
A decorrere dal 1° luglio 1975 il trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi è parificato a quello dei lavoratori dipendenti.
[1] Comma già modificato dall'art. 2 del