Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.8 disciplina generale |
Data: | 24/06/2004 |
Numero: | 158 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti |
Art. 2. [3] |
Art. 3. 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 59.8.11 - D.L. 24 giugno 2004, n. 158. [1]
Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali.
(G.U. 25 giugno 2004, n. 147)
1. All'articolo 4, comma 1, del
«31 dicembre 2004».
1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al
1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del
1. Al
a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 marzo 2005»;
c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali.
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 1, del
«31 dicembre 2004».
Art. 2.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del
Art. 3.
1. Al
a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 marzo 2005»;
c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[3] Le disposizioni previste dal presente articolo, già prorogate al 30 giugno 2006 dall'art. 8 del