§ 42.1.14 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:29/10/1999
Numero:419


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti.
Art. 3.  Privatizzazione di enti.
Art. 4.  Trasformazione di enti.
Art. 5.  Fusione o unificazione strutturale di enti.
Art. 6.  Disposizioni relative a enti particolari.
Art. 7.  Società italiana autori e editori.
Art. 8.  Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma.
Art. 9.  Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Art. 10.  Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori.
Art. 11.  Norme di carattere generale.
Art. 12.  Misure di razionalizzazione.
Art. 13.  Revisione statutaria.
Art. 14.  Disposizioni finali.


§ 42.1.14 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 15 novembre 1999, n. 268).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "legge delega", il presente decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'articolo 18 della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonché quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 è facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega o con le leggi 25 marzo 1997, n. 68, e 3 aprile 1997, n. 94.

     3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorità di garanzia e di vigilanza.

 

          Art. 2. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti.

     1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

     a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all'articolo 3;

     b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 4;

     c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5.

     2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 31 dicembre 2003 [1].

 

          Art. 3. Privatizzazione di enti.

     1. Gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), continuano a sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. Gli enti possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente. Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le disposizioni che impongono, a favore degli enti, forme di contribuzione obbligatoria e che riservano all'autorità pubblica le relative determinazioni. Le concessioni o convenzioni che affidano agli enti determinazioni in materia di tariffe o di corrispettivo dei servizi pubblici svolti ne subordinano comunque la operatività all'approvazione del Ministero competente.

     2. Il corrispettivo da stabilirsi o pattuirsi per le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 non può, per nessun ente, comportare una spesa per lo Stato superiore a quella prevista per l'esercizio 2001 per contributi ordinari di funzionamento e per compensi analogamente stabiliti o pattuiti. Le concessioni o convenzioni devono prevedere, per l'esercizio 2002, una riduzione di tale spesa pari almeno al 10 per cento in termini reali.

     3. In fase di prima applicazione del presente decreto, le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 hanno durata biennale. In sede di rinnovo, è concesso o convenzionalmente affidato l'esercizio delle sole attribuzioni che lo Stato non possa o non ritenga conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente.

     4. Gli amministratori degli enti di cui al comma 1 promuovono le necessarie modifiche statutarie nel rispetto della scadenza indicata dall'articolo 2, comma 2. Gli statuti prevedono la partecipazione all'organo collegiale di revisione di un rappresentante dell'amministrazione statale.

     5. Sulla gestione degli enti di diritto privato di cui al comma 1, la Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici.

     6. Il patrimonio degli enti di diritto privato di cui al comma 1 è costituito dal patrimonio dei corrispondenti enti pubblici. L'organo di revisione cura che l'inventario sia redatto da ciascun ente entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. In casi particolari, può essere chiesta al presidente del tribunale competente per territorio la designazione di uno o più esperti per la redazione della stima patrimoniale.

     7. I beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico permangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non possono essere alienati o gravati di alcun diritto se non in base a specifica ed espressa autorizzazione del Ministero vigilante, secondo la vigente normativa, da rilasciarsi in casi eccezionali. Gli atti adottati in mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilità prevista dalle vigenti disposizioni. Il regime di autorizzazione permane sino a che sussista l'esercizio delle funzioni o dei servizi pubblici in via di convenzione o di concessione. Allo scadere definitivo delle convenzioni o concessioni, il regime di autorizzazione è prorogato sino alla convenzionale determinazione della destinazione finale dei beni. Le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso, risultare negli statuti degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione e sono iscritte nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile.

     8. Negli inventari patrimoniali degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.

     9. Agli enti di diritto privato di cui al comma 1 possono partecipare il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché le università e loro consorzi.

 

          Art. 4. Trasformazione di enti.

     1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono trasformati in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di più istituzioni universitarie, di quella di più antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi universitari anche appositamente istituiti. La trasformazione opera a condizione che l'università o il consorzio, previamente interpellati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiano espresso il proprio assenso.

     2. Entro la data prevista dall'articolo 2, comma 2, una destinazione ad istituzioni universitarie diverse può essere individuata nell'ambito del procedimento di programmazione del sistema universitario.

     3. Le università e i consorzi succedono nei rapporti attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili delle strutture e delle attrezzature degli enti. Il patrimonio resta comunque vincolato al perseguimento delle finalità proprie degli enti medesimi.

     4. I compiti e l'organizzazione delle nuove strutture sono determinati dagli statuti degli atenei o dei consorzi.

     5. L'Istituto italiano di studi germanici può, in ogni caso, ricevere contributi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche a valere sul fondo per il funzionamento ordinario delle università e dei consorzi universitari, nonché sul fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

          Art. 5. Fusione o unificazione strutturale di enti.

     1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è effettuata, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto. [2]

     2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

     a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio;

     b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con facoltà di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi;

     c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonché attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica;

     d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;

     e) finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti. [3]

 

          Art. 6. Disposizioni relative a enti particolari.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente autonomo Volturno è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasferire alla regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1° gennaio 2000, le azioni della Società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l'Ente è unico azionista. E' fatta salva la facoltà degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'ente stesso entro il termine fissato per la liquidazione, ovvero prevederne la trasformazione in struttura associativa, anche in forma societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo personale, forme di continuità del rapporto di lavoro pubblico presso la regione Campania.

     2. Le funzioni previste dall'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e la definizione delle norme regolamentari sono esercitate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Istituto possono contribuire le regioni, sulla base di apposite convenzioni. Il presidente dell'Istituto presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza una relazione sull'attività svolta.

     3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico.

     4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade (ANAS) è riordinato sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge delega. L'Ente è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire società miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonché ad esercitare le attività di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni.

     5. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L'ISMEA può costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riordinato anche sulla base dei principi di cui all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina sono applicabili le forme di mobilità nel pubblico impiego.

     6. In sede di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 13, sono riconosciute, nell'ambito dell'organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino.

     7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol s.p.a. continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio, del 19 gennaio 1999.

     8. E' estesa all'Agenzia spaziale italiana, con le modalità ed i limiti ivi previsti, l'autorizzazione concessa all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativamente alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro.

     9. La CONSOB, senza oneri per la finanza pubblica e con corrispondente riduzione dell'aliquota prevista per il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, può bandire concorsi interni, connotati da adeguate modalità selettive, per l'immissione in ruolo, in numero massimo di venti unità, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio alla data del 1° luglio 1998.

 

          Art. 7. Società italiana autori e editori. [4]

     [1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni:

     a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;

     b) cura la tenuta dei registri di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

     c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.

     2. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

     3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.

     4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.

     5. Lo statuto è adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [5].

     6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.

     7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante [6].

     8. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 [7].]

 

          Art. 8. Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma.

     1. Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma è trasformato in Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3.

     2. Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 7, fatta eccezione per il concerto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 9. Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

     1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

     2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità. Essi costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

     3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'articolo 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

     4. Sono abrogati l'articolo 45, comma 4, ultimo periodo, e l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

          Art. 10. Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori.

     1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

 

          Art. 11. Norme di carattere generale.

     1. Entro tre mesi dalla data di assunzione della personalità giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria, si applicano al personale degli enti stessi le norme relative al trattamento giuridico ed economico per esso vigenti.

     2. Le università e i consorzi di cui all'articolo 4 succedono agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), anche per quanto attiene ai rapporti con il personale. Il personale stesso conserva la qualifica e l'anzianità maturata, secondo eventuali tabelle di comparazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al personale si applicano, sino al primo contratto collettivo, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico per esso vigenti.

     3. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato, approvato alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino a favore degli enti trasformati, riordinati o soppressi ai sensi degli articoli 4, 5, e 6, sono riassegnati alle Istituzioni destinatarie delle funzioni, fatte salve le economie di spesa connesse alla soppressione di organi.

     4. Le trasformazioni di cui all'articolo 4 non hanno effetto per le università in ordine a quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 e comma 4, primo periodo, della legge 27 febbraio 1997, n. 449.

     5. Con decreto dei Ministri vigilanti possono essere nominati commissari straordinari al fine di assicurare la gestione degli enti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nelle more dei processi di privatizzazione, trasformazione, razionalizzazione o soppressione e fino alla costituzione degli organi ordinari. Fino alla nomina dei nuovi collegi dei revisori dei conti, restano applicabili le norme vigenti sulla composizione e sulla durata degli organi di revisione.

     6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, la perdita della personalità di diritto pubblico ha effetti di notificazione agli enti privati degli eventuali vincoli di destinazione artistica sui beni compresi nel relativo patrimonio.

 

          Art. 12. Misure di razionalizzazione.

     1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività.

     2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili di conduzione comune.

     3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della apposita relazione di cui al comma 2:

     a) i Ministri vigilanti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, impartiscono agli enti direttive, anche subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani pluriennali degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;

     b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle misure indicate.

     4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.

 

          Art. 13. Revisione statutaria.

     1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

     a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

     1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

     2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

     b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

     c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

     d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

     e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

     f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

     g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vicepresidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

     h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale egli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

     i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

     l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

     n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

     o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

     q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

     2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

     3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

     a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

     b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

     4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.

 

          Art. 14. Disposizioni finali.

     1. Le disposizioni della legge 15 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare applicazione in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni consequenziali all'applicazione del presente decreto.

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 2, comma 1)

 

     Giunta centrale per gli studi storici

     [Deputazioni e società di storia patria] [8]

     Istituto italiano di numismatica

     Istituto storico italiano per il medio evo

     Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea

     Istituto italiano per la storia antica

     Istituto per la storia del Risorgimento italiano

     Ente per le ville vesuviane

     Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"

     Ente "Casa di Oriani"

     Centro nazionale di studi leopardiani

     Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"

     Istituto italiano per la storia della musica

     Istituto italiano di studi germanici (Roma)

     Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)

     Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)

     Ente "Casa Buonarroti" (Firenze)

     Ente "Domus Galileana" (Pisa)

     Istituto "Domus mazziniana" (Pisa)

     Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)

     Istituto nazionale di studi sul Rinascimento (Firenze)

     Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano)

     Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)

     Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (Vicenza)

     Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)

     Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)

     Erbario tropicale di Firenze

     Ente nazionale della cinofilia italiana


[1] Termine già prorogato dall’art. 6 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, dall'art. 17 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, dall'art. 15 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[2] Comma così modificato dall'art. 105 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001.

[3] Comma così modificato dall'art. 105 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 9 gennaio 2008, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, convertito dalla L. 25 giugno 2005, n. 109.

[6] Comma così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, convertito dalla L. 25 giugno 2005, n. 109.

[8] Soppresse dall'art. 5 del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27.