Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 27/01/2004 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni previdenziali in agricoltura |
Art. 2. Disposizioni in materia di quote latte |
Art. 3. Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca |
Art. 4. Credito agrario e contributi previdenziali |
Art. 5. Misure creditizie per le imprese di autotrasporto |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 2.3.283 - D.L. 27 gennaio 2004, n. 16. [1]
Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.
(G.U. 28 gennaio 2004, n. 22)
Art. 1. Disposizioni previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7 dell'articolo 44 del
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del
Art. 2. Disposizioni in materia di quote latte
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del
«36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.».
Art. 3. Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca
1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della
2. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del
3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 4. Credito agrario e contributi previdenziali
1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonchè dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del
3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
Art. 5. Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di autotrasporto, alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria dei fondi di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla
2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.
Art. 1. Disposizioni previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7 dell'articolo 44 del
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del
Art. 2. Disposizioni in materia di quote latte
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del
«36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.».
Art. 3. Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca
1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della
2. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 4. Credito agrario e contributi previdenziali
1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del
Art. 5. Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[6] Comma inserito dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 12 ter del
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma inserito dalla legge di conversione.
[13] Comma inserito dalla legge di conversione.
[14] Comma inserito dalla legge di conversione.
[15] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[16] Comma inserito dalla legge di conversione.
[17] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del
[18] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[19] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[20] Comma aggiunto dall'art. 6 del