§ 98.1.26615 - Legge 5 aprile 1990, n. 71.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/04/1990
Numero:71


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26615 - Legge 5 aprile 1990, n. 71.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

(G.U. 7 aprile 1990, n. 82)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, 21 aprile 1989, n. 136, 14 giugno 1989, n. 229, 4 agosto 1989, n. 278, 7 ottobre 1989, n. 335, e 6 dicembre 1989, n. 388.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16

     L'art. 2 è soppresso.

     L'art. 3 è soppresso.

     L'art. 6 è soppresso.

     L'art. 7 è soppresso.

     All'art. 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate.

     2-ter. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi.

     2-quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'art. 8 nonchè per varianti relative agli interventi ed opere già previsti".

     All'art. 10:

     al comma 1, dopo le parole: "La regione Veneto,", sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con gli enti locali interessati,";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base dei parametri indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive modificazioni ed integrazioni".

     L'art. 11 è soppresso.

     L'art. 14 è soppresso.

     All'art. 15, al comma 1, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".