Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 30/12/2004 |
Numero: | 312 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative) |
Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) |
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative) |
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative) |
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) |
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative) |
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative) |
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) |
Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative) |
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) |
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative) |
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) |
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative) |
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per ì beni e le attività culturali e disposizioni relative) |
Art. 15. (Stato dì previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) |
Art. 16. (Totale generale della spesa) |
Art. 17. (Quadro generale riassuntivo) |
Art. 18. (Disposizioni diverse) |
Art. 19. (Bilancio pluriennale) |
§ 27.1.138 - L. 30 dicembre 2004, n. 312.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
(G.U. 31 dicembre 2004, n. 306 - S.O. n. 193)
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 75.000 milioni di euro [1].
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del
5. [La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4] [3].
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stata" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistica-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base "Aree sottoutilizzate" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della
20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unità previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2005 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base"Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività" di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
25. Ai sensi dell'articolo 11 della
26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della
27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo I del titolo V del
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonchè per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del
36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del
37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziate su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilità "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fonda investimenti - incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Imprese" dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, in attuazione della
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dellostato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonchè per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione penitenziaria" e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005.
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operatività scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro di responsabilità "Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2005, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonchè della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilità "Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2005, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della
Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, è fissato in 150 unità.
5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" in relazione alla
8. Ai fini dell'attuazione della
9. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambitodelle dotazioni di cui all'articolo 7 del
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della
a) Esercito n. 10.787;
b) Marina n. 1.600;
c) Aeronautica n. 1.215.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del
1) Esercito n. 397;
2) Marina n. 725;
3) Aeronautica n. 302;
4) Carabinieri n. 578;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 92;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del
1) Esercito n. 74;
2) Marina n. 7;
3) Aeronautica n. 20.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge P luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma,della
8. Il contingente di carabinieri ausiliari da mantenere in servizio di leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del
9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal "Fondo a disposizione" di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
12. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della
3. Per l'attuazione della
4. Per l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base "Economia montana e forestale" di pertinenza del centro di responsabilità "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per ì beni e le attività culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Art. 15. (Stato dì previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute,per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base "Programmi anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Prevenzione e comunicazione" dello stato dì previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2005, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della
6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del
Art. 16. (Totale generale della spesa)
1. E' approvato, in euro 645.360.868.034 in termini di competenza ed in euro 663.952.068.372 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.
Art. 17. (Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2005, con le tabelle allegate.
Art. 18. (Disposizioni diverse)
1. Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle pertinenti unità previsionali dì base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della
6. Ai fini dell'attuazione della
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e dì cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni dì bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuzione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 200 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini dì competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge Il febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni dì bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del
12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2005, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali "funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del
18. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della
20. Per l'anno finanziario 2005, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per 1e autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della
23. Per l'anno finanziario 2005, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
24. Il comma 40 dell'articolo 2 della
"40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti".
Art. 19. (Bilancio pluriennale)
1. E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
TABELLA A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e BEI" (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap. 2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263).
Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap. 2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap. 2746); 4.1.2.8 "Risorse proprie Unione europea" (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 "Interessi conti di tesoreria" (cap. 3100).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212);
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501).
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici all'estero" (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).
TABELLA B
Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge S agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
Difesa del suolo: 6.2.3.4 "Calamità naturali e danni bellici" (cap. 8582).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Trasporti terrestri: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055).
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 "Opere marittime e portuali" (cap.7841);
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7341);
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 "Calamità naturali e danni bellici" (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Segretariato generale: 3.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7101);
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 "Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca" (cap. 7000).
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[2] Comma inserito dall'art. 3 della
[3] Comma abrogato dall'art. 5 del