Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 89. Sport |
Capitolo: | 89.2 federazioni e organizzazioni |
Data: | 31/05/2024 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 |
Art. 3. Misure urgenti in materia di lavoro sportivo |
Art. 4. Organizzazione della NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia |
Art. 5. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport |
Art. 6. Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità |
Art. 7. Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento |
Art. 7 bis. Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa |
Art. 8. Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno |
Art. 8 bis. Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia |
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno |
Art. 9 bis. Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità |
Art. 10. Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonchè di [...] |
Art. 11. Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri |
Art. 12. Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici |
Art. 13. Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici |
Art. 14. Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola |
Art. 14 bis. Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonchè in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra [...] |
Art. 14 ter. Misure urgenti in materia di welfare studentesco |
Art. 14 quater. Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito |
Art. 15. Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato |
Art. 15 bis. Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima. |
Art. 16. Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari |
Art. 16 bis. Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali. |
Art. 16 ter. Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81. |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 89.2.50 - D.L. 31 maggio 2024, n. 71. [1]
Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
(G.U. 31 maggio 2024, n. 126)
Capo I
Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale
Art. 1. Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi
1. All'articolo 16, comma 2, del
a) (omissis) [2];
b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonchè il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.» [3];
c) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva nonchè ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.» [4];
c-bis) all'ottavo periodo, le parole «I soggetti di cui al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'undicesimo periodo» [5].
1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo [6].
1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del
2. All'articolo 14 del
a) al comma 2:
1) (omissis);
2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonchè il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»;
b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli enti di promozione sportiva paralimpica nonchè ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica.» [8].
Art. 2. Modifiche al
1. Al
a) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13 bis. (Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche). - 1. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito denominata: "Commissione". La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.
2. La Commissione svolge, prima e durante le competizioni, attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.
3. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 7.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:
a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonchè delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica alle relative Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle Federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;
c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonchè di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;
e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quella di cui alla lettera i), nonchè alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.
5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico, nè ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente. Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.
7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della
9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.
10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del
11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:
a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della
b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche.
12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.
13. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, lettera b), valutate in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) all'articolo 51, comma 1, le parole: «1° luglio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» [9].
Art. 3. Misure urgenti in materia di lavoro sportivo
1. All'articolo 53 del
a) al comma 6, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
«f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.» [10];
b) al comma 11, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.».
2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. Al
a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola «corrispettivo» sono aggiunte le seguenti «superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui»;
b) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purchè questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al
Art. 4. Organizzazione della NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia [12]
1. Per le finalità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia ai sensi della
2. All'articolo 1, della
a) al comma 630, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»;
b) dopo il comma 630 è aggiunto il seguente:
«630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali, nonchè per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.» [14].
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.000.000 euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 [15].
4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della
Art. 5. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le società professionistiche di calcio, nonchè di consentire la corretta gestione della contabilità e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1, comma 644, della
2. Al
a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le seguenti: «, e al comma 5-ter.1.» [17];
b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, è inserito il seguente:
«5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
c) dopo l'Allegato 1, è aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità
Art. 6. Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti [19].
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonchè dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti [20].
4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento [21]
1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno [22].
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 nè sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1 [23].
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonchè i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti [24].
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7 bis. Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa [25]
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del
«1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del
c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonchè nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della
n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del
2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.
4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del
5. L'articolo 4 del regolamento di cui al
6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del
«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della
2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della
Art. 8 bis. Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia [28]
1. All'articolo 14, comma 3, del
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno
1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato: «Dipartimento», nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1:
a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
b) avvalendosi dell'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società in house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative [30].
2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 [31].
3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l'anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del
5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del
a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;
e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;
f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.
5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024 [34].
6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone nè altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l'anno 2024 [35].
7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del
7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del
7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del
7-quater. Al
a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente»;
b) all'articolo 33:
1) al comma 3, le parole: «e i territori coinvolti» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «ed i territori coinvolti nella procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per la procedura» [39].
Art. 9 bis. Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità [40]
1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della
2. All'articolo 1 della
a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio»;
b) al comma 214:
1) al secondo periodo, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a) e a-bis)»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del
b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della
Capo III
Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025
Art. 10. Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonchè di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026 [41]
1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonchè assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del
3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.
3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della
3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture [44].
3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità [45].
3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 11. Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri
1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della
2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonchè per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [48].
3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del
4. All'articolo 1, comma 335, della
«b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.» [50].
Art. 12. Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici
1. L'articolo 19-quater del
«Art. 19 quater. (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del
1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del
«11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del
Art. 13. Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici
1. All'articolo 25, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 94, della
a) il primo periodo è soppresso;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «la valutazione», sono inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»;
c) al terzo periodo, le parole: «la valutazione dei dirigenti scolastici e» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del
Art. 14. Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola [54]
01. All'articolo 19 del
«4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della
1. All'articolo 21 del
«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del
Art. 14 bis. Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonchè in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato [57]
1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del
2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del
«2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del
4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del
5. All'articolo 7-ter del
6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della
7. All'articolo 1, comma 330, della
Art. 14 ter. Misure urgenti in materia di welfare studentesco [58]
1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del
2. All'articolo 23, comma 5, del
Art. 14 quater. Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito [59]
1. Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Art. 15. Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato
1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del
1-bis. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025 e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:
a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della
b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della
1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della
1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università [62].
1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della
Art. 15 bis. Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima. [64]
1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 16. Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari
1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, all'articolo 5, comma 2, del
a) al secondo periodo:
1) le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «tre unità»;
2) dopo le parole: «di cui una di personale dirigenziale di livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «, con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
3) le parole: «quattro di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «due di personale non dirigenziale»;
b) al decimo periodo, le parole: «tre esperti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque esperti».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 16 bis. Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali. [65]
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della
Art. 16 ter. Modifiche al
1. All'articolo 15, comma 6, del
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A
(di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c))
«Allegato 1-bis
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1)
Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario
Regione |
Intervento |
Lombardia |
Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara |
Lombardia |
Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio |
Lombardia |
Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO). |
Lombardia |
Livigno Snow Park |
Lombardia |
Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento |
Lombardia |
Livigno Aerials & Moguls». |
Allegato B
(di cui all'articolo 9, comma 1)
Destinatari della formazione
Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL
Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali
Operatori del collocamento mirato
Personale dirigenziale della Regione
Operatori degli uffici territoriali INPS
Operatori delle direzioni regionali INAIL
Operatori dei Comuni
Docenti referenti per il sostegno
Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali
Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM
Operatori delle associazioni del terzo settore
Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Considerati la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure in considerazione dell'approssimarsi della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi di «Parigi 2024» nonchè in vista della prossima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di «Milano-Cortina 2026», sia sotto il profilo del rispetto della normativa internazionale in materia di antidoping che della gestione e organizzazione dei grandi eventi sportivi, di provvedere al necessario riordino della disciplina in materia di mandati dei componenti degli organismi sportivi, nonchè di intervenire sulla disciplina in materia di lavoro sportivo relativamente agli adempimenti in capo sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori sportivi e, infine, di intervenire sulla disciplina in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità delle società professionistiche di calcio, anche al fine di consentirne la corretta gestione in vista della conclusione della stagione sportiva, del rinnovo delle cariche federali e a fronte della peculiare scansione temporale della relativa sessione di bilancio;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di università e ricerca e per il rafforzamento delle attività di realizzazione di alloggi universitari e per assicurare il regolare avvio dell'anno accademico 2024/2025;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni finalizzate a garantire entro il 31 dicembre 2024, il completamento della formazione del personale, a vario titolo coinvolto, nelle procedure di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, a beneficio delle persone con disabilità, in modo da consentire l'avvio della fase sperimentale dal 1° gennaio 2025, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 dello stesso decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale
Art. 1. Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi
1. All'articolo 16, comma 2, del
a) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti»;
b) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonchè il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»;
c) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli Enti di promozione sportiva nonchè ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.».
2. All'articolo 14, del
a) al comma 2:
1) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti»;
2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonchè il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»;
b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica nonchè ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli Enti di promozione sportiva paralimpica.».
Art. 2. Modifiche al
1. Al
a) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13 bis. (Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche). - 1. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito "Commissione". La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.
2. La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.
3. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:
a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile, nonchè delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;
c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonchè di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;
e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera i), nonchè alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonchè con le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonchè ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.
7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della
9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.
10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del
11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:
a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla
b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche del relativo fatturato.
12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.
13. Agli oneri derivanti dal comma 11, lettera b), valutati in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) all'articolo 51, comma 1, le parole: «1° luglio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».
Art. 3. Misure urgenti in materia di lavoro sportivo
1. All'articolo 53 del
a) al comma 6, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente: «f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.»;
b) al comma 11, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.».
2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. Al
a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola «corrispettivo» sono aggiunte le seguenti «superiore alla soglia di euro 5.000 annui»;
b) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purchè deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al
Art. 4. Organizzazione di NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia
1. Per le finalità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la
2. All'articolo 1, della
a) al comma 630, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»;
b) dopo il comma 630 è aggiunto il seguente:
«630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia), è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonchè per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.».
3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera b).
Art. 5. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le società professionistiche di calcio, nonchè di consentire la corretta gestione della contabilità e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1, comma 644, della
2. Al
a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), punto 2), dopo le parole: «di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le seguenti: «, e al comma 5-ter.1.»;
b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, è inserito il seguente:
«5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
c) dopo l'Allegato 1, è aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità
Art. 6. Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento
1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonchè i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del
«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della
2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno
1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, realizza le attività di cui al comma 1:
a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
b) avvalendosi di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società in house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.
3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento conferisce incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro. Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del
5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del
a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;
e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;
f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.
6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone nè altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.
7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024, e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del
Capo III
Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025
Art. 10. Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25
1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonchè assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del
3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.
Art. 11. Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri
1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della
2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonchè per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del
4. All'articolo 1, comma 335, della
«b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».
Art. 12. Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici
1. L'articolo 19-quater del
«Art. 19 quater. (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del
Art. 13. Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici
1. All'articolo 25, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 94, della
a) il primo periodo è soppresso;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «la valutazione», sono inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»;
c) al terzo periodo, le parole: «la valutazione dei dirigenti scolastici e» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del
Art. 14. Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola
1. All'articolo 21 del
«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca
Art. 15. Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca
1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del
Art. 16. Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari
1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, all'articolo 5, comma 2, del
a) al secondo periodo:
1) le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «tre unità»;
2) dopo le parole: «di cui una di personale dirigenziale di livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «, con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
3) le parole: «quattro di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «due di personale non dirigenziale»;
b) al decimo periodo, le parole: «tre esperti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque esperti».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A
(di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c))
«Allegato 1-bis
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1)
Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario
Regione |
Intervento |
Lombardia |
Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara |
Lombardia |
Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio |
Lombardia |
Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO). |
Lombardia |
Livigno Snow Park |
Lombardia |
Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento |
Lombardia |
Livigno Aerials & Moguls». |
Allegato B
(di cui all'articolo 9, comma 1)
Destinatari della formazione
Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL
Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali
Operatori del collocamento mirato
Personale dirigenziale della Regione
Operatori degli uffici territoriali INPS
Operatori delle direzioni regionali INAIL
Operatori dei Comuni
Docenti referenti per il sostegno
Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali
Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM
Operatori delle associazioni del terzo settore
Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[5] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Lettera così modifcata dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[22] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma inserito dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[41] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[54] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[55] Comma inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[59] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 12 del
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 12 del
[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[65] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.