§ 94.1.e7 - L. 26 novembre 2007, n. 230.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:26/11/2007
Numero:230


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.e7 - L. 26 novembre 2007, n. 230.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

(G.U. 14 dicembre 2007, n. 290 - S.O. n. 267)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposte dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL DOPING NELLO SPORT [1]

 

Parigi, 19 ottobre 2005

 

La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, qui di seguito denominata «UNESCO», riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione,

Considerato che la missione dell’UNESCO è di contribuire alla pace ed alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l’educazione, la scienza e la cultura,

Tenuto conto degli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani,

Vista la risoluzione 58/5 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003 sullo sport in quanto strumento di promozione dell’educazione, della salute, dello sviluppo e della pace, ed in particolare il paragrafo 7,

Consapevole del fatto che lo sport debba svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell’educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace,

Prendendo atto della necessità di incoraggiare e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport,

Preoccupata del ricorso al doping nello sport e delle sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del gioco corretto, sull’eliminazione delle frodi e sul futuro dello sport,

Consapevole del fatto che il doping costituisce una minaccia per i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell’educazione fisica e dello sport dell’UNESCO e dalla Carta olimpica,

Ricordando che la Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo adottati nel quadro del Consiglio d’Europa sono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all’origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia,

Ricordando le raccomandazioni adottate al riguardo in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri ed alti funzionari responsabili dell’educazione fisica e dello sport, organizzata dall’UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonché la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO durante la 32° sessione (2003),

Tenuto conto del Codice mondiale antidoping adottato dall’Agenzia mondiale antidoping durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport di Copenaghen, il 5 marzo 2003, e della dichiarazione di Copenaghen contro il doping nello sport,

Consapevole inoltre dell’influenza che gli sportivi ad alto livello esercitano sui giovani,

Tenuto conto della necessità costante di condurre e promuovere ricerche con l’obiettivo di migliorare l’individuazione del doping e comprendere i fattori che ne determinano l’utilizzo, al fine di dare tutta l’efficacia possibile alle strategie di prevenzione,

Tenuto conto inoltre dell’importanza dell’educazione permanente degli sportivi, del personale di supporto degli sportivi e della società nel complesso per prevenire il doping,

Consapevole della necessità di dare agli Stati Parte gli strumenti necessari per attuare i programmi antidoping,

Consapevole del fatto che i pubblici poteri e le organizzazioni sportive hanno delle responsabilità aggiuntive per quanto attiene alla prevenzione ed alla lotta al doping nello sport, in particolare per vegliare al corretto svolgimento, nello spirito del gioco corretto, delle manifestazioni sportive e per tutelare la salute di coloro che vi partecipano,

Tenuto conto del fatto che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono impegnarsi congiuntamente nella realizzazione di tali obiettivi, garantendo tutta l’indipendenza e la trasparenza dovute a tutti i livelli opportuni,

Decisa a perseguire e rafforzare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport,

Tenuto conto del fatto che l’eliminazione del doping nello sport dipende in parte dalla progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche antidoping nello sport e dalla cooperazione su scala nazionale e mondiale,

Ha adottato, il diciannove ottobre 2005, la presente Convenzione.

 

 

Titolo I

Campo d’applicazione.

 

Articolo 1. Scopi della Convenzione.

La presente Convenzione si prefigge lo scopo, nel quadro della strategia e del programma di attività dell’UNESCO nel settore dell’educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo.

 

Articolo 2. Definizioni.

Le seguenti definizioni si applicano nel contesto del Codice mondiale antidoping. In caso di divergenza, tuttavia, faranno fede le disposizioni della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione,

1. L’espressione «laboratori antidoping accreditati» indica i laboratori accreditati dall’Agenzia mondiale antidoping.

2. L’espressione «organizzazione antidoping» indica un’istanza responsabile dell’adozione delle regole da seguire per avviare, applicare o far rispettare qualunque elemento del processo di controllo del doping. Ad esempio, può indicare il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico internazionale, altre organizzazioni responsabili di grandi eventi sportivi che procedano ai controlli in quelle occasioni, l’Agenzia mondiale antidoping, le federazioni internazionali e le organizzazioni nazionali antidoping.

3. Con l’espressione «violazione delle norme antidoping» nello sport si intendono una o più violazioni tra quelle qui di seguito elencate:

a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi markers nell’organismo di uno sportivo;

b) l’uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati;

c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di un campione in seguito a notifica conforme alle norme antidoping in vigore, o il fatto di sottrarsi a detto prelievo senza un valido motivo o di evitarlo con ogni altro mezzo;

d) la violazione dell’ esigenza di disponibilità degli sportivi a sottoporsi a controlli al di fuori delle gare, inclusa l’inosservanza da parte degli sportivi dell’obbligo di precisare il luogo in cui si trovano e il fatto di saltare dei controlli che si ritiene obbediscano a regole ragionevoli;

e) la falsificazione o il tentativo di falsificazione di qualunque elemento del processo di controllo del doping;

f) la detenzione di sostanze o metodi vietati;

g) il traffico di qualunque sostanza o metodo vietato;

h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o metodo vietato ad uno sportivo, o l’assistenza, l’incoraggiamento, il concorso, l’incitamento, la dissimulazione o qualunque altra forma di complicità che comporti una violazione o un tentativo di violazione delle norme antidoping.

4. Ai fini del controllo del doping, il termine «sportivo» indica qualunque individuo che pratichi un’attività sportiva a livello internazionale o ad un livello nazionale come definito dall’organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati parte, nonché qualunque individuo che pratichi uno sport o partecipi ad una manifestazione sportiva ad un livello inferiore accettato dagli Stati parte. Ai fini dell’educazione e della formazione, il termine «sportivo» indica qualunque individuo che pratichi uno sport sotto l’autorità di un’organizzazione sportiva.

5. L’espressione «personale di supporto degli sportivi» indica qualunque allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale di squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con gli sportivi o che cura gli sportivi che partecipano ad una gara sportiva o si preparano a parteciparvi.

6. Il termine «Codice» indica il Codice mondiale antidoping adottato dall’Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenaghen e inserito all’appendice 1 della presente Convenzione.

7. Il termine «gara» indica una prova, un incontro o una partita unica, o un determinato concorso sportivo.

8. L’espressione «controllo del doping» indica il processo che include la pianificazione della suddivisione dei controlli, la raccolta dei campioni e il loro trattamento, l’analisi in laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli.

9. L’espressione «doping sportivo» indica un caso di violazione delle norme antidoping.

10. L’espressione «squadre di controllo del doping debitamente accreditate» indica le squadre di controllo del doping che operano sotto l’autorità di un’organizzazione antidoping nazionale o internazionale.

11. Con l’espressione controllo «in gara», al fine di distinguere tra in gara e fuori gara, e fatte salve eventuali disposizioni contrarie all’uopo previste dai regolamenti della federazione internazionale o dell’organizzazione antidoping interessata, si indica un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo a ciò designato nel quadro di una data gara.

12. L’espressione «standard internazionale per i laboratori» indica lo Standard inserito all’appendice 2 della presente Convenzione.

13. L’espressione «Standard internazionali di controllo» indica gli Standard inseriti all’appendice 3 della presente Convenzione.

14. L’espressione «controllo improvviso» indica un controllo di doping che viene effettuato senza previo avviso allo sportivo e durante il quale quest’ultimo viene posto sotto scorta permanente dal momento della notifica a quello della consegna del campione.

15. L’espressione «Movimento olimpico» indica tutti coloro che accettano di ispirarsi alla Carta olimpica e che riconoscono l’autorità del Comitato Internazionale Olimpico, ossia: le federazioni internazionali degli sport in programma alle Olimpiadi, i comitati olimpici nazionali, i comitati organizzatori delle olimpiadi, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associazioni e le squadre, nonché tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico.

16. L’espressione controllo antidoping «fuori gara» indica qualunque controllo del doping che non si svolge nell’ambito di una gara.

17. L’espressione «elenco dei divieti» indica l’elenco delle sostanze e dei metodi vietati inserito all’allegato I della presente Convenzione.

18. L’espressione «metodo vietato» indica qualunque metodo descritto nell’elenco dei divieti che compare all’allegato I della presente Convenzione.

19. L’espressione «sostanza vietata» indica qualunque sostanza descritta nell’elenco dei divieti che compare all’allegato I della presente Convenzione.

20. L’espressione «organizzazione sportiva» indica qualunque organizzazione responsabile di una manifestazione relativa ad una o più discipline sportive.

21. L’espressione «standard per l’autorizzazione all’uso a fini terapeutici» indica lo standard che compare all’allegato II della presente convenzione.

22. Il termine «controllo» indica la parte del processo globale di controllo del doping che include la pianificazione della suddivisione dei test, la raccolta del campione, il trattamento del campione e il suo trasferimento al laboratorio.

23. L’espressione «esenzione per uso a fini terapeutici» indica un’esenzione concessa conformemente allo Standard per l’autorizzazione all’uso a fini terapeutici.

24. Il termine «uso» indica l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo tramite qualunque altro mezzo di una sostanza o metodo vietati.

25. L’espressione «Agenzia mondiale antidoping» (AMA), indica la Fondazione di diritto svizzero così denominata, costituita il 10 novembre 1999.

 

Articolo 3. Mezzi per realizzare l’obiettivo della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a:

a) adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice;

b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l’etica sportiva e a comunicare gli esiti della ricerca;

c) promuovere una cooperazione internazionale tra di essi e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l’Agenzia Mondiale Antidoping.

 

Articolo 4. Relazione tra il Codice e la Convenzione.

1. Al fine di coordinare l’attuazione della lotta al doping dello sport a livello nazionale ed internazionale, gli Stati parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice, che costituiscono la base per le misure di cui all’articolo 5 della presente Convenzione. Nulla osta, nella presente Convenzione, a che gli Stati parte adottino ulteriori misure di complemento al Codice.

2. Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici 2 e 3 sono riprodotti a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le appendici, in quanto tali, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

 

Articolo 5. Misure atte a realizzare gli scopi della Convenzione.

Conformemente agli obblighi sanciti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato parte si impegna ad adottare misure adeguate. Tali misure possono consistere in leggi, regolamenti, politiche o prassi amministrative.

 

Articolo 6. Relazione con altri strumenti internazionali.

La presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati parte derivanti da altri accordi stipulati in precedenza e compatibili con il suo oggetto ed il suo scopo. Ciò non pregiudica né il godimento da parte di altri Stati parte dei loro diritti ai sensi della presente Convenzione, né l’esecuzione degli obblighi da essa derivanti.

 

Titolo II

Lotta antidoping su scala nazionale.

 

Articolo 7. Coordinamento a livello nazionale.

Gli Stati parte garantiscono l’applicazione della presente Convenzione, in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. Per adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonché alle autorità ed organizzazioni sportive.

 

Articolo 8. Limitazione della disponibilità e dell’utilizzo di sostanze e metodi vietati nello sport.

1. Se del caso, gli Stati parte adottano misure atte a limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurne l’utilizzo da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di esenzione a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l’importazione, la distribuzione e la vendita di dette sostanze e metodi.

2. Gli Stati parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, le istanze competenti sottoposte alla loro giurisdizione ad adottare misure al fine di prevenire e limitare l’utilizzo ed il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, salvo nei casi in cui tale utilizzo sia autorizzato da un’esenzione a fini terapeutici.

3. Nessuna misura adottata conformemente alla presente Convenzione restringe la disponibilità a fini legittimi di sostanze e metodi il cui uso sia altrimenti vietato o limitato in ambito sportivo.

 

Articolo 9. Misure nei confronti del personale di supporto degli sportivi.

Gli Stati parte adottano direttamente misure, o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, incluse sanzioni o penalità, nei confronti dei membri di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o altre infrazioni legate al doping sportivo.

 

Articolo 10. Integratori alimentari.

In base alle necessità, gli Stati parte incoraggiano i produttori ed i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione dei suddetti integratori, ed in particolare a fornire informazioni circa la composizione analitica di tali prodotti e il certificato di qualità.

 

Articolo 11. Misure di natura finanziaria.

In base alle necessità, gli Stati parte:

a) inseriscono nel loro bilancio il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare controlli antidoping, sia predisponendo direttamente sovvenzioni o stanziamenti, sia tenendo conto della spesa per tali controlli al momento della determinazione dell’importo complessivo di dette sovvenzioni o stanziamenti;

b) fanno tutto il necessario per ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati squalificati a seguito di una violazione delle norme antidoping, e ciò per tutta la durata della squalifica;

c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altra natura, nel settore sportivo, a qualunque organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le norme antidoping applicabili adottate conformemente al Codice.

 

Articolo 12. Misure atte a facilitare i controlli antidoping.

In base alle necessità, gli Stati parte:

a) incoraggiano e facilitano l’esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, inclusi i controlli improvvisi e i controlli fuori gara o in gara;

b) incoraggiano e facilitano la stipula, da parte delle organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri paesi a sottoporre i loro membri a controlli;

c) si impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping accreditato ai fini dell’analisi dei campioni prelevati.

 

Titolo III

Cooperazione internazionale.

 

Articolo 13. Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive.

Gli Stati parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte allo scopo di realizzare, su scala internazionale, l’obiettivo della presente Convenzione.

 

Articolo 14. Sostegno alla missione dell’Agenzia mondiale antidoping.

Gli Stati parte si impegnano a sostenere l’Agenzia mondiale antidoping nella sua importante missione di lotta al doping sul piano internazionale.

 

Articolo 15. Finanziamento paritario dell’Agenzia mondiale antidoping.

Gli Stati parte sostengono il principio del finanziamento del bilancio annuale di base approvato dall’Agenzia mondiale antidoping, per metà dai poteri pubblici e per metà dal Movimento olimpico.

 

Articolo 16. Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping.

Tenuto conto del fatto che l’efficacia della lotta al doping sportivo dipende esclusivamente dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli improvvisi e di inviare i campioni in tempo utile ai laboratori di analisi, gli Stati parte, a seconda delle necessità e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure nazionali:

a) facilitano il compito dell’Agenzia mondiale antidoping e delle organizzazioni antidoping operanti in conformità con il Codice, fatti salvi i regolamenti dei paesi ospitanti interessati, affinché esse possano effettuare controlli del doping durante le gare o al di fuori delle gare sui loro sportivi, sul loro territorio o all’esterno di esso;

b) facilitano la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping debitamente autorizzate quando queste effettuano controlli antidoping;

c) cooperano per accelerare il trasporto o la spedizione transfrontaliera in tempo utile dei campioni al fine di garantirne la sicurezza e l’integrità;

d) favoriscono il coordinamento internazionale dei controlli antidoping effettuati dalle diverse organizzazioni antidoping, e cooperano con l’Agenzia mondiale antidoping a tal fine;

e) favoriscono la cooperazione tra i laboratori di controllo antidoping sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte. In particolare, gli Stati parte che dispongano di laboratori antidoping accreditati devono incoraggiarli ad aiutare altri Stati parte ad acquisire l’esperienza, le competenze e le tecniche necessarie per creare laboratori propri, se lo desiderano;

f) incoraggiano e sostengono le intese di controlli reciproci tra le organizzazioni antidoping interessate, conformemente al Codice;

g) riconoscono reciprocamente le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati di qualunque organizzazione antidoping conformi al Codice, ivi comprese le sanzioni sportive che ne derivano.

 

Articolo 17. Fondo di contribuzione volontaria.

1. Viene istituito un «Fondo per l’eliminazione del doping sportivo», qui di seguito denominato «il Fondo di contribuzione volontaria». Si tratta di un fondo di deposito istituito conformemente al Regolamento finanziario dell’UNESCO. Tutti i contributi versati dagli Stati parte e da altri soggetti sono a titolo volontario.

2. Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono costituite da:

a) i contributi degli Stati parte;

b) i versamenti, le donazioni o i lasciti effettuati da:

i) altri Stati;

ii) le organizzazioni ed i programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nonché altre organizzazioni internazionali;

iii) organismi pubblici o privati o privati individui;

c) gli interessi dovuti sulle risorse del Fondo di contribuzione volontaria;

d) i proventi delle raccolte di fondi e le entrate delle manifestazioni organizzate a vantaggio del Fondo di contribuzione volontaria;

e) qualunque altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo di contribuzione volontaria stabilito dalla Conferenza delle Parti.

3. I contributi versati dagli Stati parte al Fondo di contribuzione volontaria non sostituiscono le somme che essi si sono impegnati a versare a titolo di partecipazione al bilancio annuale dell’Agenzia mondiale antidoping.

 

Articolo 18. Utilizzo e gestione del Fondo di contribuzione volontaria.

Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono stanziate dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attività da essa approvate, in particolare per aiutare gli Stati parte ad elaborare e attuare programmi antidoping conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, tenuto conto degli obiettivi dell’Agenzia mondiale antidoping, e possono servire a finanziare il funzionamento della suddetta Convenzione. I contributi al Fondo di contribuzione volontaria non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.

 

Titolo IV

Educazione e formazione.

 

Articolo 19. Principi generali in materia di educazione e formazione.

1. Gli Stati parte si adoperano, nei limiti dei loro mezzi, a sostenere, ideare o attuare programmi di educazione e formazione alla lotta antidoping. Per la comunità sportiva in generale, detti programmi intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:

a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport;

b) le conseguenze del doping sulla salute.

2. Per gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi, in particolare durante la formazione iniziale, i programmi di educazione e formazione, oltre quanto detto sopra, intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:

a) le procedure di controllo antidoping;

b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta al doping, ivi comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Tali informazioni vertono in particolare sulle conseguenze delle violazioni delle norme antidoping;

c) l’elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le esenzioni a fini terapeutici;

d) gli integratori alimentari.

 

Articolo 20. Codici deontologici.

Gli Stati parte incoraggiano le associazioni e le istituzioni professionali competenti ad elaborare e applicare codici di condotta, di buone pratiche e di deontologia adeguati e conformi al Codice in materia di lotta al doping sportivo.

 

Articolo 21. Partecipazione degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi.

Gli Stati parte favoriscono e, nella misura delle loro possibilità, sostengono la partecipazione attiva degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi a tutti i livelli di lotta antidoping condotta dalle organizzazioni sportive e altre organizzazioni competenti, e incoraggiano le organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizione a fare altrettanto.

 

Articolo 22. Organizzazioni sportive ed educazione e formazione permanente in materia di lotta al doping.

Gli Stati parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad attuare programmi di educazione e formazione continua per tutti gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi sui punti di cui all’articolo 19.

 

Articolo 23. Cooperazione in materia di educazione e formazione.

Gli Stati parte cooperano tra di loro e con le organizzazioni competenti ai fini dello scambio, a seconda delle necessità, di informazioni, competenze tecniche ed esperienze relative a programmi antidoping efficaci.

 

Titolo V

Promozione della ricerca antidoping.

 

Articolo 24. Ricerca.

Gli Stati parte si impegnano ad incoraggiare e promuovere, nei limiti delle loro possibilità, la ricerca antidoping in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti in merito a:

a) la prevenzione, i metodi di individuazione, gli aspetti comportamentali e sociali del doping e le sue conseguenze sulla salute;

b) i sistemi ed i metodi di elaborazione di programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l’integrità dell’individuo;

c) l’utilizzo di tutte le nuove sostanze e metodi derivati dai progressi scientifici.

 

Articolo 25. Natura della ricerca antidoping.

Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all’articolo 24, gli Stati parte si assicurano che quest’ultima sia condotta:

a) conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute;

b) evitando che sostanze e metodi vietati siano somministrati agli sportivi;

c) adottando opportune precauzioni affinché i suoi risultati non possano essere utilizzati abusivamente né servire per il doping.

 

Articolo 26. Scambio dei risultati della ricerca antidoping.

Nel rispetto delle norme nazionali e internazionali applicabili, gli Stati parte, a seconda delle necessità, informano dei risultati della ricerca antidoping gli altri Stati parte e l’Agenzia mondiale antidoping.

 

Articolo 27. Ricerca in materia di scienze dello sport.

Gli Stati parte incoraggiano:

a) gli scienziati ed il corpo medico a condurre ricerche nel settore delle scienze dello sport, conformemente ai principi sanciti dal Codice;

b) le organizzazioni sportive ed il personale di supporto degli sportivi posti sotto la loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca nel campo delle scienze dello sport conformemente ai principi sanciti dal Codice.

 

Titolo VI

Seguiti della Convenzione.

 

Articolo 28. Conferenza delle Parti.

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l’organo sovrano della presente Convenzione.

2. La Conferenza delle Parti si riunisce normalmente in sessione ordinaria ogni due anni. Può riunirsi in sessione straordinaria, sia su propria decisione, sia su richiesta di almeno un terzo degli Stati parte.

3. Ciascuno Stato parte dispone di un voto alla Conferenza delle parti.

4. La Conferenza delle parti adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 29. Organizzazione consultiva e osservatori presso la Conferenza delle parti.

L’Agenzia mondiale antidoping è invitata alla Conferenza delle Parti in qualità di organizzazione consultiva. Il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato paralimpico internazionale, il Consiglio d’Europa e il Comitato intergovernativo per l’educazione fisica e lo sport (CIGEPS) sono invitati in qualità di osservatori. La Conferenza delle Parti può decidere di invitare altre organizzazioni competenti in qualità di osservatori.

 

Articolo 30. Funzioni della Conferenza delle Parti.

1. Oltre quelle elencate in altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti:

a) promuovere gli scopi della presente Convenzione;

b) discutere delle relazioni con l’Agenzia mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell’Agenzia. Alle discussioni possono essere invitati Stati non parte;

c) adottare un piano di impiego delle risorse del Fondo di contribuzione volontaria, conformemente alle disposizioni dell’articolo 18;

d) esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati parte ai sensi dell’articolo 31;

e) esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell’evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all’articolo 31. Qualunque meccanismo o misura relativa ai seguiti che non rientri tra le disposizioni dell’articolo 31 sono finanziati attraverso il Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi dell’articolo 17;

f) esaminare ai fini dell’adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione;

g) esaminare ai fini dell’approvazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34 della Convenzione, le modifiche all’elenco dei divieti ed allo Standard per l’autorizzazione all’uso a fini terapeutici adottate dall’Agenzia mondiale antidoping;

h) definire e attuare la cooperazione tra gli Stati parte e l’Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione;

i) invitare l’Agenzia mondiale antidoping a presentare un rapporto sull’applicazione del Codice ad ognuna delle sue sessioni ai fini di un’analisi.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.

 

Articolo 31. Rapporti presentati dagli Stati parte alla Conferenza delle Parti.

Tramite il Segretariato, gli Stati parte trasmettono ogni due anni alla Conferenza delle Parti, in una delle lingue ufficiali dell’UNESCO, tutte le informazioni pertinenti relative alle misure adottate per conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 32. Segretariato della Conferenza delle Parti.

1. Il Segretariato della Conferenza delle Parti è assicurato dal Direttore generale dell’UNESCO.

2. Su richiesta della Conferenza delle Parti, il Direttore generale dell’UNESCO ricorre, nella misura più ampia possibile, ai servizi dell’Agenzia mondiale antidoping, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza delle Parti.

3. Le spese di funzionamento relative alla Convenzione sono finanziate dal bilancio ordinario dell’UNESCO, entro i limiti delle risorse disponibili e ad un livello adeguato, dal Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi delle disposizioni dell’articolo 17, o dalla combinazione appropriata di tali risorse all’uopo predisposta su base biennale. Il finanziamento delle spese del Segretariato sul bilancio ordinario si effettua sulla base dello stretto necessario, fermo restando che i finanziamenti volontari dovrebbero essere consentiti anche a sostegno della Convenzione.

4. Il Segretariato predispone la documentazione della Conferenza delle Parti nonché il progetto di ordine del giorno delle riunioni della stessa e assicura l’esecuzione delle sue decisioni.

 

Articolo 33. Emendamenti.

1. Gli Stati parte possono, tramite comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dell’UNESCO, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati parte. Se, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione, almeno la metà degli Stati parte risponde favorevolmente alla proposta, il Direttore generale presenta la stessa alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.

2. Gli emendamenti sono adottati dalla Conferenza delle Parti a maggioranza di due terzi degli Stati parte presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati parte ai fini della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per gli Stati parte che hanno effettuato la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo che i due terzi degli Stati parte hanno depositato gli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In futuro, per ciascuno Stato parte che ratifichi, accetti, approvi un emendamento o vi aderisca, l’emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte dello Stato parte dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. Lo Stato che aderisca alla presente Convenzione successivamente all’entrata in vigore di emendamenti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è ritenuto, salvo nel caso in cui abbia manifestato una diversa intenzione:

a) parte alla presente Convenzione così come emendata;

b) parte alla presente Convenzione non emendata nei confronti degli Stati parte non vincolati da tali emendamenti.

 

Articolo 34. Procedura specifica di emendamento agli allegati della Convenzione.

1. Qualora l’Agenzia mondiale antidoping modifichi la Lista dei divieti o lo Standard per l’autorizzazione all’uso a fini terapeutici, essa comunica per iscritto detti cambiamenti al Direttore generale dell’UNESCO. Il Direttore Generale notifica quanto prima i suddetti cambiamenti, a titolo di proposte di emendamento ai pertinenti allegati della presente Convenzione, a tutti gli Stati parte. Gli emendamenti agli allegati saranno approvati dalla Conferenza delle Parti in occasione di una delle sue sessioni o attraverso consultazione scritta.

2. Gli Stati parte dispongono di un termine di 45 giorni a partire dalla notifica del Direttore generale per rendere nota la loro opposizione all’emendamento proposto, sia per iscritto, nel caso di consultazione scritta, sia in occasione di una sessione della Conferenza delle Parti. L’emendamento proposto si ritiene approvato dalla Conferenza delle Parti a meno che i due terzi degli Stati parte non manifestino la loro opposizione.

3. Gli emendamenti approvati dalla Conferenza delle parti sono notificati agli Stati parte dal Direttore generale. Essi entrano in vigore 45 giorni dopo la notifica, salvo per gli Stati parte che abbiano precedentemente notificato al Direttore generale la decisione di non sottoscriverli.

4. Lo Stato parte che abbia notificato al Direttore generale l’intenzione di non sottoscrivere un emendamento approvato conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti rimane vincolato agli allegati non emendati.

 

Titolo VII

Disposizioni finali.

 

Articolo 35. Regimi costituzionali federali o non unitari.

Le disposizioni qui di seguito si applicano agli Stati parte dotati di un regime costituzionale federale o non unitario:

a) per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono equivalenti a quelli degli Stati parte che non sono Stati federali;

b) per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze di ciascuno degli Stati, contee, province o cantoni costituenti che, ai sensi del regime costituzionale della federazione, non sono tenuti ad adottare misure legislative, il governo federale trasmette, con parere favorevole, le suddette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, contee, province o cantoni ai fini dell’adozione.

 

Articolo 36. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati membri dell’UNESCO conformemente alle procedure costituzionali di ciascuno di essi. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore Generale dell’UNESCO.

 

Articolo 37. Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che dichiari successivamente di accettare di aderire alla presente Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

 

Articolo 38. Estensione territoriale della Convenzione.

1. Qualunque Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori di cui assicura le relazioni internazionali e ai quali si applica la presente Convenzione.

2. Tramite dichiarazione indirizzata all’UNESCO, qualunque Stato parte può, successivamente, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella suddetta dichiarazione. Relativamente a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del depositario.

3. Qualunque dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto ai territori ivi menzionati, essere ritirata tramite notifica indirizzata all’UNESCO. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.

 

Articolo 39. Denuncia.

Qualunque Stato parte ha facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia è notificata tramite uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO. Essa è effettiva a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi dopo la data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato parte interessato fino alla data in cui il ritiro diventi effettivo.

 

Articolo 40. Depositario.

Il Direttore generale dell’UNESCO è il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. In qualità di depositario, egli informa gli Stati parte alla presente Convenzione, nonché gli altri Stati membri dell’Organizzazione:

a) del deposito di qualunque strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b) della data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 37;

c) di qualunque rapporto predisposto in virtù delle disposizioni dell’articolo 31;

d) di qualunque emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato ai sensi degli articoli 33 e 34 e della data di entrata in vigore del suddetto emendamento;

e) di qualunque dichiarazione o notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell’articolo 38;

f) di qualunque notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell’articolo 39 e della data a decorrere dalla quale ha effetto la denuncia;

g) di qualunque altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

 

Articolo 41. Registrazione.

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.

 

Articolo 42. Testi facenti fede.

1. La presente Convenzione, ivi inclusi gli allegati, è predisposta nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, i sei testi facenti egualmente fede.

2. Le appendici alla presente convenzione sono redatte nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa.

 

Articolo 43. Riserve.

Non è ammessa alcuna riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

 

 

ALLEGATO 1

 

CODICE MONDIALE ANTIDOPING

 

LISTA DEI DIVIETI 2005

 

STANDARD INTERNAZIONALE

 

Il testo ufficiale della Lista dei Divieti è depositato presso l’Agenzia Mondiale Antidoping (AMA) ed è pubblicato in inglese e in francese. In caso di divergenze tra le versioni inglese e francese, farà fede il testo inglese.

 

La presente Lista entra in vigore il 1° Gennaio 2005

 

LISTA DEI DIVIETI 2005

 

CODICE MONDIALE ANTIDOPING

 

ENTRATA IN VIGORE 1° GENNAIO 2005

 

L’uso di qualunque medicinale dovrebbe essere limitato a prescrizioni terapeutiche motivate

 

SOSTANZE E METODI VIETATI A TITOLO PERMANENTE

 

(IN GARA E FUORI GARA)

 

SOSTANZE VIETATE

 

S1 . AGENTI ANABOLIZZANTI

 

E’ vietato l’uso di agenti anabolizzanti.

 

1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

 

a) ESOGENI* AAS, inclusi:

 

18α-homo-17β-hydroxyestr-4-en-3-one; bolasterone; boldenone; boldione; calusterone; clostebol; danazol; dehydrochloromethyl-testosterone; delta1- androstene-3,17-dione; delta1-androstenediol; delta1-dihydro-testosterone; drostanolone; ethylestrenol; fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestosterone; 4-hydroxy-19-nortestosterone; mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone; methandriol; methyldienolone; methyltrienolone; methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenediol; 19-norandrostenedione; norbolethone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; quinbolone; stanozolol; stenbolone; tetrahydrogestrinone; trenbolone e altre sostanze che presentino analoga struttura

 

chimica e uno o più effetti biologici analoghi.

 

b) ENDOGENI** AAS:

 

androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); dehydroepiandrosterone (DHEA); dihydro-testosterone; testosterone; nonché i seguenti metaboliti o isomeri: 5α-androstane-3α,17α-diol; 5α- androstane-3α, 17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α- androstane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene- 3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; 4- androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5 androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19- norandro-sterone; 19-noretiocholanolone.

 

Nel caso di sostanza vietata (in base alla lista di cui sopra) prodotta naturalmente dal corpo, si riterrà che un campione contenga la sostanza vietata se la concentrazione della stessa o dei suoi metaboliti o marker e/o ogni altro rapporto pertinente nel campione dello sportivo si discosti dai valori normalmente riscontrati nell’uomo tanto da rendere improbabile una produzione endogena. Si riterrà che un campione non contiene una sostanza vietata qualora lo sportivo dimostri che la concentrazione della sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker e/o qualunque rapporto pertinente nel campione dello stesso è ascrivibile ad una condizione fisiologica o patologica. In ogni caso, e a prescindere dalla concentrazione, il laboratorio predisporrà un referto di analisi anomala se, basandosi su un metodo di analisi affidabile, potrà dimostrare che la sostanza vietata è di origine esogena.

 

Qualora il referto del laboratorio non risultasse conclusivo e non fosse rilevata alcuna concentrazione descritta al paragrafo precedente, l’organizzazione antidoping responsabile effettuerà un’indagine più approfondita in caso di esistenza di seri indizi, quali il confronto con profili steroidei di riferimento, di possibile uso di sostanze vietate.

 

Qualora il laboratorio abbia evidenziato un rapporto T/E superiore a quattro (4) a uno (1) nelle urine, si renderà necessaria un’ulteriore indagine, al fine di stabilire se il rapporto sia dovuto ad uno stato fisiologico o patologico, salvo il caso in cui il laboratorio produca un referto di analisi anomala basato su un metodo di analisi affidabile, che dimostri che la sostanza vietata è di origine esogena.

 

L’eventuale indagine includerà un esame di tutti i controlli precedenti e/o successivi. Qualora i controlli precedenti non siano disponibili, lo sportivo dovrà sottoporsi ad un controllo senza preavviso almeno tre volte in un periodo di tre mesi.

 

Qualora lo sportivo rifiuti di collaborare alle indagini, si riterrà che il suo campione contiene una sostanza vietata.

 

2. Altri agenti anabolizzanti, tra cui: Clenbuterolo, zeranolo, zilpaterolo.

 

Ai fini del presente documento:

*"esogeno" indica una sostanza che non può essere prodotta naturalmente dall’organismo umano.

** "endogeno" indica una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall’organismo umano.

 

S2. ORMONI E SOSTANZE ANALOGHE

 

Sono vietate le sostanze qui di seguito elencate, ivi incluse altre sostanze che possiedono una struttura chimica analoga o uno o più effetti biologici analoghi, nonché i rispettivi fattori di rilascio:

 

1. Eritropoietina (EPO);

 

2. Ormone della crescita (hGH), fattore di crescita analogo all’insulina (IGF-1), fattori di crescita meccanica (MGFs);

 

3. gonadotropina (LH, hCG);

 

4. Insulina;

 

5. Corticotropina.

 

Salvo nei casi in cui lo sportivo sia in grado di dimostrare che la concentrazione era dovuta ad uno stato fisiologico o patologico, si riterrà che un campione contiene una sostanza vietata (in base alla lista di cui sopra) quando la concentrazione di sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker e/o di qualunque altro rapporto pertinente nel campione dello sportivo superi i valori normalmente riscontrati nell’uomo tanto da rendere improbabile una produzione endogena normale.

 

Inoltre, la presenza di sostanze con analoga struttura chimica o uno o più effetti biologici analoghi, di marker diagnostici o di fattori di rilascio di un ormone incluso nell’elenco di cui sopra, o di qualunque altro risultato che indichi che la sostanza individuata è di origine esogena sarà evidenziata come risultato anomalo delle analisi.

 

S3. BETA-2 AGONISTI

 

Sono vietati tutti i beta-2-agonisti, inclusi i loro isomeri D e L. Il loro impiego richiede un’autorizzazione all’uso a scopi terapeutici.

 

In via eccezionale, il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina, se utilizzati per via inalatoria per prevenire e/o curare l’asma o la broncocostrizione da sforzo, richiedono un’autorizzazione all’uso a fini terapeutici abbreviata.

 

Anche nei casi in cui sia stato autorizzato l’uso a fini terapeutici, se il laboratorio ha evidenziato una concentrazione di salbutamolo (libero più glucoronide) superiore a 1000 ng/ml, questo risultato sarà considerato anomalo fintanto che lo sportivo non dimostri che tale risultato anomalo è la conseguenza dell’uso terapeutico di salbutamolo per via inalatoria.

 

S4. AGENTI CON ATTIVITA’ ANTI-ESTROGENICA

 

Sono vietate le seguenti classi di sostanze anti-estrogene:

 

1. Inibitori di aromatasi, tra i quali: anastrozolo, letrozolo, aminoglutetimide, exemestano, formestano, testolactone.

 

2. Modulatori selettivi dei ricettori agli estrogeni, (SERMs) tra cui: raloxifene, tamoxifene, toremifene.

 

3. Altre sostanze anti-estrogene, tra cui: clomifene, ciclofenile, fulvestrante.

 

S5. DIURETICI E ALTRI AGENTI OCCULTANTI

 

Sono vietati i diuretici ed altri agenti occultanti.

 

Tra gli agenti occultanti figurano:

 

Diuretici*, epitestosterone, probenecide, inibitori dell’alfa-riduttasi (ad es. dutasteride e finasteride), surrogati di plasma (ad es. albumina, dextran, idroxietilamido).

 

I diuretici includono:

 

acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone, tiazide (ad es. bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene, e altre sostanze con struttura chimica analoga o uno o più effetti biologici analoghi.

 

*L’autorizzazione all’uso a fini terapeutici non è valida se il campione di urina dello sportivo contiene un diuretico individuato in associazione con sostanze vietate ai livelli limite o al di sotto dei livelli limite.

 

METODI VIETATI

 

M1. MIGLIORAMENTO DEL TRASFERIMENTO DI OSSIGENO

 

E vietato quanto segue:

 

a) il doping ematico, incluso l’impiego di prodotti ematici autologhi, omologhi o eterologi, o di globuli rossi di qualunque origine, salvo in caso di trattamento medico;

 

b) Il miglioramento artificiale del consumo, del trasporto o del rilascio dell’ossigeno, inclusi ma non a titolo esclusivo i prodotti chimici perfluorati, l’efaproxiral (RSR13) e i prodotti di emoglobina modificata (ad es. i sostituti ematici a base di emoglobina, i prodotti a base di emoglobine reticolari).

 

M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA

 

E vietato quanto segue:

 

La falsificazione, o il tentativo di falsificazione, allo scopo di alterare l’integrità e la validità dei campioni raccolti durante i controlli antidoping.

 

Questa categoria comprende, non a titolo esclusivo, le trasfusioni intravenose* , la cateterizzazione, la sostituzione dell’urina.

 

*Salvo nell’ambito legittimo di trattamento medico intensivo, sono vietate le trasfusioni intravenose.

 

M3. DOPING GENETICO

 

E vietato l’uso non terapeutico di cellule, geni, elementi genetici, o della modulazione dell’espressione genica, in grado di potenziare le prestazioni sportive.

 

SOSTANZE E METODI VIETATI DURANTE LE GARE

 

Oltre alle categorie da S1 a S5 e da M1 a M3 precedentemente definite, sono vietate le

 

seguenti categorie durante le gare:

 

SOSTANZE VIETATE

 

S6. STIMOLANTI

 

Sono vietati i seguenti stimolanti, ivi inclusi i rispettivi isomeri ottici (D- e L-) quando si applicano:

 

adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil, benzphetamine, bromantan, carphedon, cathine*, clobenzorex, cocaine, dimethylamphetamine, ephedrine**, etilamphetamine, etilefrine, famprofazone, fencamfamin, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine, methylamphetamine, methylenedioxyamphetamine, methylenedioxy-methamphetamine, methylephedrine**, methylphenidate, modafinil, nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, phendi-metrazine, phenmetrazine, phentermine, prolintane, selegiline, strychnine e altre sostanze con struttura chimica analoga o con effetti biologici analoghi ***.

 

* La cathine è vietata quando la sua concentrazione nell’urina supera i 5 microgrammi per millilitro.

 

** L’ephedrine e la methylephedrine sono vietate quando le rispettive concentrazioni nell’urina superano i 10 microgrammi per millilitro.

 

*** Le sostanze segnalate nei Programmi di monitoraggio 2005 (bupropione, caffeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrol, pseudoefedrina, sinefrina) non sono considerate sostanze vietate.

 

NOTA: L’adrenalina, associata ad agenti anestetici locali, o in preparati ad uso topico (ad esempio per via nasale o oftalmologia) non è vietata.

 

S7. NARCOTICI

 

Sono vietati i seguenti narcotici:

 

buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl e i suoi derivati, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine.

 

S.8 CANNABINOIDI

 

Sono vietati i cannabinoidi (es. hashish, marijuana).

 

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI

 

Sono vietati tutti i glucocorticosteroidi quando somministrati per via orale, rettale, intravenosa o intramuscolare. Il loro impiego richiede il rilascio di un’autorizzazione all’uso a fini terapeutici.

 

Qualunque altra via di somministrazione richiede un’autorizzazione abbreviata all’uso a fini terapeutici.

 

Non sono vietati i preparati dermatologici.

 

SOSTANZE VIETATE IN ALCUNI SPORT

 

P1. ALCOL

 

L’alcol (etanolo) è vietato unicamente durante le competizioni per i seguenti sport.

 

L’individuazione sarà effettuata tramite etilometri e/o analisi del sangue. La soglia di violazione è specificata tra parentesi.

 

- Aeronautica (FAI) (0,20 g/L)

- Automobilismo (FIA) (0,10 g/L)

- Biliardo (WCBS) (0,20 g/L)

- Bocce (CMSB) (0,10 g/L)

- Karate (WKF) (0,10 g/L)

- Motociclismo (FIM) (0,00 g/L)

- Pentatlon moderno per le discipline in cui è previsto il tiro (UIPM) (0,10 g/L)

- Sci (FIS) (0,10 g/L)

- Tiro con l’arco (FITA) (0,10 g/L)

 

P2. BETA-BLOCCANTI

 

Salvo quanto diversamente indicato, i beta-bloccanti sono vietati unicamente in gara nei seguenti sport:

 

- Aeronautica (FAI)

- Automobilismo (FIA)

- Biliardo (WCBS)

- Bob (FIBT)

- Bocce (CMSB)

- Bridge (FMB)

- Curling (WCF)

- Scacchi (FIDE)

- Ginnastica (FIG)

- Lotta (FILA)

- Motociclismo (FIM)

- Nuoto (FINA) nel subacqueo e nuoto sincronizzato

- Pentatlon moderno (UIPM) per le discipline in cui è previsto il tiro

- Birilli (FIQ)

- Sci (FIS) per le gare di salto e lo snowboard free style

- Tiro con l’arco (ISSF) (vietati anche fuori gara)

- Vela (ISAF) unicamente per i timonieri in match racing

- Tiro al piattello (ISSF) proibito anche fuori competizione.

 

Tra i beta-bloccanti sono da includere, ma non a titolo esclusivo:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

 

 

SOSTANZE SPECIFICHE *

 

Le «sostanze specifiche» * sono elencate qui di seguito:

 

ephedrine, L-methylamphetamine, methylephedrine; cannabinoidi; tutti i Beta-2 Agonists per inalazione, eccetto clenbuterol; probenecid; tutti i glucocorticosteroidi; tutti i BetaBloccanti; alcol.

 

* «La Lista delle sostanze proibite può individuare sostanze specifiche che possono provocare una violazione non intenzionale dei regolamenti antidoping a causa della loro diffusa presenza nei medicinali, o che hanno meno probabilità di essere utilizzate con successo come agenti dopanti». La violazione delle regole anti-doping legata a tali sostanze può comportare una sanzione ridotta a condizione che lo «… sportivo sia in grado di stabilire che non ha utilizzato tale sostanza con l’intento di migliorare la sua prestazione sportiva…».

 

 

Allegato II

 

STANDARD DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO A FINI TERAPEUTICI

 

Tratto dallo «STANDARD INTERNAZIONALE DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO A FINI TERAPEUTICI» dell’Agenzia Mondiale Antidoping (AMA); in vigore al 1° gennaio 2005

 

4.0 Criteri di autorizzazione all’uso a fini terapeutici

 

L’autorizzazione all’uso a fini terapeutici (AUT) può essere concessa ad uno sportivo affinché egli possa utilizzare una sostanza o metodo vietati inclusi nella Lista dei divieti. La richiesta di AUT sarà esaminata da un Comitato per l’autorizzazione all’uso a fini terapeutici (CAUT). Il CAUT sarà nominato da un’organizzazione antidoping. L’autorizzazione sarà concessa unicamente nel rigoroso rispetto dei seguenti criteri:

 

[Commenti: Il presente standard si applica a tutti gli sportivi definiti tali in base al Codice e ad esso soggetti, ivi inclusi gli sportivi diversamente abili. Il presente standard sarà applicato in base alle condizioni individuali. Ad esempio, l’autorizzazione giustificata per uno sportivo diversamente abile può non essere tale per altri sportivi. ]

 

4.1 Lo sportivo deve presentare una domanda di AUT almeno 21 giorni prima della sua partecipazione ad una manifestazione.

 

4.2 La salute dello sportivo sarebbe gravemente pregiudicata se la sostanza o metodo vietati non fossero somministrati nel quadro del trattamento di uno stato patologico acuto o cronico.

 

4.3 L’uso terapeutico della sostanza o del metodo non dovrà comportare alcun miglioramento prestazione se non quello ascrivibile al ripristino di uno stato di salute normale a seguito del trattamento di uno stato patologico conclamato. L’uso di qualunque sostanza o metodo vietato per aumentare i livelli naturalmente bassi di ormoni endogeni non è considerato un intervento terapeutico accettabile.

 

4.4 Non devono esistere alternative terapeutiche ragionevoli che possano sostituirsi alla sostanza o al metodo normalmente vietati.

 

4.5 La necessità di utilizzare la sostanza o metodo normalmente vietati non deve essere una conseguenza parziale o totale dell’impiego precedente non terapeutico di sostanze incluse nella Lista dei divieti.

 

4.6 L’AUT sarà annullata dall’organizzazione che l’ha concessa qualora:

 

a) lo sportivo non si conformi immediatamente a qualunque richiesta o condizione imposta dall’organizzazione antidoping che ha concesso l’autorizzazione.

 

b) Il periodo di autorizzazione all’uso a fini terapeutici sia scaduto;

 

c) Lo sportivo sia informato del fatto che l’AUT è stata annullata dall’organizzazione antidoping.

 

[Commento: Ciascuna AUT avrà una durata precisa definita dal CAUT. E’ possibile che un’AUT sia scaduta o sia stata annullata e che la sostanza vietata coperta dall’AUT sia ancora presente nell’organismo dello sportivo. In tal caso, l’organizzazione antidoping che procede all’inchiesta sul risultato anomalo tenterà di stabilire se il risultato sia compatibile con la data di scadenza o annullamento dell’AUT.]

 

4.7 La richiesta di AUT non può essere approvata a titolo retroattivo, ad eccezione dei seguenti casi:

 

a. emergenza medica o trattamento di una condizione patologica acuta, o

 

b. se a causa di circostanze eccezionali il richiedente non ha avuto tempo o possibilità sufficienti di presentare, o il CAUT di esaminare, una domanda prima del controllo antidoping.

 

[Commento: le emergenze mediche o le condizioni patologiche acute che richiedano la somministrazione di una sostanza normalmente vietata prima che possa essere presentata una domanda di AUT sono rare. Allo stesso modo, le circostanze che richiedono un esame rapido di una domanda di AUT a causa dell’imminenza della gara sono poco frequenti. Le organizzazioni antidoping che rilasciano le AUT dovrebbero disporre di procedure interne che consentano di far fronte a tali situazioni ].

 

5.0 Riservatezza delle informazioni

 

5.1 Il richiedente deve autorizzare per iscritto la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CAUT e, se del caso, ad altri esperti medici e scientifici indipendenti, o al personale coinvolto nella gestione, revisione o nelle procedure d’appello delle AUT. Qualora sia necessario fare appello ad esperti indipendenti, questi ultimi riceveranno tutti i dettagli della domanda, senza l’indicazione dell’identità dello sportivo interessato. Lo sportivo richiedente dovrà inoltre dare il suo consenso scritto per permettere ai membri del CAUT di comunicare le loro conclusioni alle altre organizzazioni antidoping interessate, in virtù del Codice.

 

5.2 I membri dei CAUT e l’amministrazione dell’organizzazione antidoping interessata svolgeranno le loro attività nella più totale riservatezza. Tutti i membri di un CAUT e tutto il personale coinvolto firmeranno una clausola di riservatezza. In particolare, le seguenti informazioni saranno strettamente riservate:

 

a) Tutte le informazioni o dati medici forniti dallo sportivo e dal suo medico curante.

 

b) Tutti i particolari della domanda, ivi compreso il nominativo del medico coinvolto nel processo.

 

Qualora uno sportivo si opponga alle richieste del CAUT o del CAUT dell’AMA volte ad ottenere informazioni riguardanti la sua salute, egli dovrà avvisare per iscritto il suo medico curante. A seguito di tale decisione, lo sportivo non otterrà l’approvazione o il rinnovo di un’AUT.

 

6.0 Comitati per l’autorizzazione all’uso a fini terapeutici (CAUT)

 

I CAUT saranno costituiti e agiranno conformemente alle seguenti direttive:

 

6.1 I CAUT saranno formati da almeno tre medici con esperienza nel campo della cura e del trattamento degli sportivi, nonché solide conoscenze e una pratica consolidata nel campo della medicina clinica e sportiva. Al fine di garantire l’indipendenza delle decisioni, la maggioranza dei membri non dovrebbe ricoprire incarichi ufficiali nell’organizzazione antidoping del CAUT. Tutti i membri del CAUT dovranno firmare una dichiarazione di non conflitto di interessi. Per le domande di AUT relative a sportivi diversamente abili, uno almeno dei membri del CAUT dovrà avere un’esperienza specifica nel campo della cura degli sportivi diversamente abili.

 

6.2 I membri di un CAUT possono richiedere il parere di esperti medici o scientifici che essi reputano adeguati nell’analisi delle argomentazioni di qualunque richiesta di AUT.

 

6.3 Il CAUT dell’AMA sarà costituito secondo i criteri di cui all’articolo 6.1. Il CAUT dell’AMA è istituito al fine di riesaminare, su propria iniziativa, le decisioni delle organizzazioni antidoping. Su richiesta di qualunque sportivo che si sia visto rifiutare un’AUT, il CAUT dell’AMA riesaminerà tale decisione, con l’autorità di rovesciarla in virtù dell’articolo 4.4 del Codice.

 

7.0 Procedura di domanda di autorizzazione all’uso a fini terapeutici (AUT)

 

7.1 Un’AUT sarà presa in considerazione solo ad avvenuta ricezione di un modulo di domanda debitamente compilato che deve includere tutti i documenti pertinenti (vedi allegato 1 – modulo per l’AUT). La procedura di domanda dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto dei principi di riservatezza medica.

 

7.2 Il o i moduli di domanda di AUT dell’allegato 1 potranno essere modificati dalle organizzazioni antidoping in modo da includere ulteriori esigenze a fini di informazione, ma non è possibile eliminare sezioni o articoli dall’allegato 1.

 

7.3 Il o i moduli di domanda di AUT possono essere tradotti in altre lingue dalle organizzazioni antidoping, ma l’inglese o il francese dovranno rimanere sul o sui moduli.

 

7.4 Uno sportivo non può presentare una domanda di AUT a più di un’organizzazione antidoping. La domanda deve precisare lo sport praticato dallo sportivo e, se del caso, la sua disciplina e la sua posizione o il suo ruolo particolare.

 

7.5 La domanda deve includere qualunque richiesta in corso e/o precedente di autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, l’organismo presso il quale è stata depositata la richiesta e la decisione adottata da tale organismo.

 

7.6 La domanda deve includere un’anamnesi medica chiara e dettagliata con i risultati di tutti gli esami, analisi di laboratorio o indagini diagnostiche per immagini collegati alla domanda.

 

7.7 Tutti gli esami complementari e pertinenti, le ricerche supplementari o le indagini diagnostiche per immagini, richiesti dall’organizzazione antidoping saranno effettuati a spese del richiedente o della sua federazione nazionale responsabile.

 

7.8 La domanda deve includere il certificato di un medico curante qualificato che confermi la necessità della sostanza o metodo vietato nel trattamento dello sportivo e che spieghi perché non si può o non si potrebbe utilizzare un’alternativa terapeutica autorizzata per il trattamento della sua condizione.

 

7.9 La posologia, la frequenza, la modalità e la durata della somministrazione della sostanza o del metodo normalmente vietati dovranno essere specificate.

 

7.10 Le decisioni del CAUT dovrebbero essere rese entro un termine di 30 giorni a partire dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria e dovranno essere trasmesse per iscritto allo sportivo dall’organizzazione antidoping interessata. Quando un’AUT è stata concessa ad uno sportivo che fa parte del gruppo di riferimento di sportivi sottoposti ai controlli, lo sportivo e l’AMA riceveranno al più presto un certificato di approvazione che include le informazioni relative alla durata dell’autorizzazione e tutte le condizioni legate a tale AUT.

 

7.11 a. Nel ricevere una domanda di riesame da parte di uno sportivo, il CAUT dell’AMA avrà facoltà, come previsto nell’articolo 4.4 del Codice, di rovesciare una decisione relativa ad un’AUT concessa da un’organizzazione antidoping. Lo sportivo fornirà al CAUT dell’AMA tutte le informazioni presentate con la domanda di AUT inizialmente indirizzata all’organizzazione antidoping, e verserà presso l’AMA una quota richiesta. Fintanto che il processo di revisione non sia concluso, la decisione iniziale rimarrà in vigore. Il processo non dovrebbe durare oltre 30 giorni a partire dalla ricezione delle informazioni dal parte dell’AMA.

 

b. L’AMA può avviare un riesame in qualunque momento. Il CAUT dell’AMA dovrà finalizzare la revisione entro 30 giorni.

 

7.12 Qualora la decisione relativa alla concessione di un’AUT sia rovesciata a seguito del riesame, tale cambiamento non avrà effetti retroattivi e non annullerà i risultati dello sportivo durante il periodo nel quale è stata concessa l’AUT, e entrerà in vigore non oltre 14 giorni dopo che lo sportivo ne sarà stato informato.

 

8.0 Procedura abbreviata di domanda di autorizzazione all’uso a fini terapeutici (AUTA):

 

8.1 Si riconosce che alcune sostanze che fanno parte della Lista delle sostanze vietate sono utilizzate per trattare stati patologici frequentemente riscontrati presso la popolazione sportiva. In tali casi, non è richiesta alcuna domanda dettagliata come previsto alle sezioni 4 e 7. Di conseguenza, si istituisce una procedura abbreviata di domanda di AUT.

 

8.2 Le sostanze e metodi vietati che possono essere oggetto di procedura abbreviata sono strettamente limitati ai beta-2 agonisti (formoterol, salbutamol, salmeterol e terbutalina) per via inalatoria, e ai glucocorticosteroidi con modalità di somministrazione non sistemiche.

 

8.3 Al fine di ottenere l’autorizzazione all’uso di una delle sostanze sopraelencate, lo sportivo dovrà fornire all’organizzazione antidoping un certificato medico che giustifichi l’esigenza terapeutica. Tale certificato medico, ai sensi dell’allegato 2, deve specificare la diagnosi, il nome del medicinale, la posologia, la modalità di somministrazione e la durata del trattamento. Se possibile, gli esami effettuati per stabilire la diagnosi dovranno essere indicati (senza specificare i risultati né i dettagli).

 

8.4 La procedura abbreviata implica quanto segue:

 

a. L’autorizzazione all’uso di sostanze vietate sottoposta a procedura abbreviata entra in vigore dal momento della ricezione di una domanda completa da parte dell’organizzazione antidoping. Le domande incomplete saranno restituite al richiedente.

 

b. Dietro ricezione di una domanda completa, l’organizzazione antidoping informerà rapidamente lo sportivo. La federazione internazionale dello Sportivo, la sua federazione nazionale nonché l’organizzazione nazionale antidoping saranno altresì debitamente avvisate. L’organizzazione antidoping avviserà l’AMA unicamente quando la domanda pervenga da uno sportivo di livello internazionale.

 

c. Una domanda di AUTA non può essere approvata retroattivamente, tranne nei seguenti casi:

 

- urgenza medica o trattamento di una condizione patologica acuta, o

 

- se, a causa di circostanze eccezionali, siano mancati il tempo o le possibilità sufficienti al richiedente per presentare, o al CAUT per ricevere, una domanda prima del controllo antidoping.

 

8.5 a. Un riesame da parte del CAUT dell’organizzazione o del CAUT dell’AMA può essere avviato in qualunque momento durante il periodo di validità di un’AUTA.

 

b. Se lo sportivo richiede un riesame del rifiuto di un’AUTA, il CAUT dell’AMA potrà richiedere allo sportivo di fornire le necessarie informazioni mediche supplementari, a spese dello sportivo.

 

8.6 Un’AUTA può essere annullata dal CAUT o dal CAUT dell’AMA in qualunque momento. Lo sportivo, la sua federazione internazionale e qualunque organizzazione antidoping interessata ne saranno immediatamente avvisati.

 

8.7 L’annullamento avrà effetto non appena lo sportivo sarà stato informato della decisione. Tuttavia, lo sportivo potrà presentare una domanda di AUT secondo le modalità previste alla sezione 7.

 

9.0 Centro d’informazione

 

9.1 Le organizzazioni antidoping devono fornire all’AMA tutte le AUT, nonché tutta la documentazione di supporto conformemente alla sezione 7.

 

9.2 Per quanto attiene alle AUTA, le organizzazioni antidoping forniranno all’AMA le domande mediche presentate dagli sportivi di livello internazionale conformemente alla sezione 8.4.

 

9.3 Il centro d’informazione garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.


[1] La presente Convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2008 (Comunicato pubblicato nella G.U. 24 aprile 2008, n. 97).