§ 89.2.51 - L. 29 luglio 2024, n. 106.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:29/07/2024
Numero:106


Sommario
Art. 1. 


§ 89.2.51 - L. 29 luglio 2024, n. 106.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

(G.U. 30 luglio 2024, n. 177)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     la lettera a) è soppressa;

     alla lettera b), le parole: «dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo periodo è sostituito dai seguenti:», le parole: «durata superiore a due anni e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «durata pari o superiore a due anni e un giorno» e le parole: «o commissariamento non interrompe» sono sostituite dalle seguenti: «o commissariamento, non interrompe»;

     alla lettera c), la parola: «Enti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «enti», la parola: «Federazioni» è sostituita dalla seguente: «federazioni» e la parola: «Discipline» è sostituita dalla seguente: «discipline»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) all'ottavo periodo, le parole: "I soggetti di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'undicesimo periodo"»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento e al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

     1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «All'articolo 14, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 14 del»;

     alla lettera a):

     il numero 1) è soppresso;

     al numero 2), le parole: «dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo periodo è sostituito dai seguenti:», le parole: «durata superiore a due anni e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «durata pari o superiore a due anni e un giorno» e le parole: «o commissariamento non interrompe» sono sostituite dalle seguenti: «o commissariamento, non interrompe»;

     alla lettera b), la parola: «Enti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «enti».

     All'articolo 2, comma 1:

     alla lettera a), capoverso «Art. 13-bis»:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «di seguito "Commissione"» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominata "Commissione"»;

     al comma 2, dopo le parole: «La Commissione svolge» sono inserite le seguenti: «, prima e durante le competizioni,»;

     al comma 3, la parola: «federazioni» è sostituita dalla seguente: «Federazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 7»;

     al comma 4:

     alla lettera a), le parole: «, nonchè delle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle prescrizioni» e dopo le parole: «nei casi più urgenti, indica» sono inserite le seguenti: «alle relative Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni»;

     alla lettera b), la parola: «federazioni» è sostituita dalla seguente: «Federazioni»;

     alla lettera g), dopo le parole: «enti interessati» sono inserite le seguenti: «, leghe professionistiche» e le parole: «diverse da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quella»;

     alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti»;

     al comma 5, dopo le parole: «al Parlamento» sono inserite le seguenti: «, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti,»;

     al comma 6:

     al terzo periodo, la parola: «Presidente» è sostituita dalla seguente: «presidente» e dopo le parole: «avvocati del libero foro» sono inserite le seguenti: «iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e»;

     al quinto periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     all'ottavo periodo, le parole: «Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con» sono sostituite dalle seguenti: «Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso», le parole: «e con» sono sostituite dalle seguenti: «, presso» e le parole: «nonchè con» sono sostituite dalle seguenti: «e presso»;

     dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi»;

     al decimo periodo, le parole: «presidente e componenti» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente e i componenti», le parole: «di consulenza, nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «di consulenza nel settore» e le parole: «, nonchè ricoprire» sono sostituite dalle seguenti: «nè ricoprire»;

     all'undicesimo periodo, le parole: «presidente e componenti» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente e i componenti», dopo le parole: «fuori ruolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «o in altra analoga posizione,» sono inserite le seguenti: «in ogni caso»;

     dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;

     al dodicesimo periodo, la parola: «Presidente» è sostituita dalla seguente: «presidente»;

     al quattordicesimo periodo, le parole: «dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze» e le parole: «al Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente»;

     al quindicesimo periodo, le parole: «al Presidente, che è organo» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente. Il segretario generale è organo»;

     al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «al bilancio di previsione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 8:

     al settimo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione di appartenenza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «; a esso si applica altresì»;

     al dodicesimo periodo, dopo le parole: «gli esperti, se» è inserita la seguente: «operanti»;

     al comma 10, al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e di indebitamento netto,» sono aggiunte le seguenti: «pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024,»;

     al comma 11:

     alla lettera a), le parole: «alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,» e la parola: «Nazionali» è sostituita dalla seguente: «nazionali»;

     alla lettera b), le parole: «del relativo fatturato» sono soppresse;

     al comma 12, primo periodo, le parole: «ad approvazione da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «all'approvazione del»;

     al comma 13, le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Alle minori entrate», la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate» e dopo le parole: «dall'anno 2027» nonchè dopo le parole: «di politica economica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera b), le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

     All'articolo 3:

     al comma 1, lettera a), capoverso f-ter), le parole: «alla soglia» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo complessivo»;

     al comma 3:

     alla lettera a), le parole: «alla soglia» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo complessivo»;

     alla lettera b), capoverso 2:

     al secondo periodo, le parole: «deliberino sulle» sono sostituite dalle seguenti: «questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le»;

     al terzo periodo, le parole: «Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno»;

     al settimo periodo, dopo le parole: «comma 8-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «con la legge 26 novembre 2007 n. 230,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230,», le parole: «NADO Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la NADO Italia» e le parole: «Ministero della Salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo»;

     al terzo periodo, le parole: «NADO Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la NADO Italia»;

     al quarto periodo, le parole: «di NADO Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della NADO Italia»;

     al quinto periodo, la parola: «Decreto» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole: «della Nado Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della NADO Italia»;

     al comma 2, lettera b), capoverso 630-bis:

     al primo periodo, le parole: «, è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito»;

     al secondo periodo, le parole: «al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali,» sono sostituite dalle seguenti: «al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali»;

     al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro annui»;

     al comma 4:

     alla lettera a), dopo le parole: «e di indebitamento netto,» sono inserite le seguenti: «pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024,»;

     alla lettera b), le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,»;

     alla lettera c), le parole: «sulle somme di cui al comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo»;

     alla rubrica, le parole: «di NADO» sono sostituite dalle seguenti: «della NADO».

     All'articolo 5:

     al comma 2:

     alla lettera a), la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;

     alla lettera b), capoverso 5-ter.1, quinto periodo, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «competenti».

     All'articolo 6:

     al comma 2, le parole: «del servizio prestato» sono sostituite dalle seguenti: «al quale si riferisce il servizio prestato»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «del Ministro dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonchè dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica» e dopo le parole: «dall'Ufficio scolastico regionale» nonchè dopo le parole: «o amministrativi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

     All'articolo 7:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 nè sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1»;

     al comma 3:

     il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonchè i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «dall'Ufficio scolastico regionale» nonchè dopo le parole: «o amministrativi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla rubrica, le parole: «i possessori di titolo conseguito» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno».

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis (Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

     "1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;

     b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;

     c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

     d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

     e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;

     f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;

     g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonchè nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;

     h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;

     i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;

     l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;

     m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;

     n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;

     o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60".

     2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.

     3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.

     4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.

     5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.

     6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "individuabile" è sostituita dalla seguente: "individuato".

     7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

     All'articolo 8:

     al comma 1:

     al capoverso 3, le parole: «alunni disabili» sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia»;

     al capoverso 3-bis, lettere a) e b), le parole: «alunni disabili» sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia). - 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purchè conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purchè conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019"».

     All'articolo 9:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'allegato B» sono inserite le seguenti: «al presente decreto»;

     al comma 2:

     l'alinea è sostituito dal seguente: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato "Dipartimento", nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1:»;

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999»;

     alla lettera b), le parole: «di Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'associazione Formez PA», dopo le parole: «dell'articolo 7, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole: «, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024» sono soppresse;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «in misura commisurata» sono sostituite dalle seguenti: «in misura proporzionata» e le parole: «di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «120.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2024»;

     il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

     al sesto periodo, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024»;

     al comma 6, secondo periodo, la parola: «riconosciute» è sostituita dalla seguente: «rimborsate» e le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

     al comma 7, al primo periodo, le parole: «, e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;

     dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

     7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 novembre 2025".

     7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente";

     b) all'articolo 33:

     1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse;

     2) al comma 4, le parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura"».

     Nel capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

     «Art. 9-bis (Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità). - 1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

     2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     "a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio";

     b) al comma 214:

     1) al secondo periodo, le parole: "alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a) e a-bis)";

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard".

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

     a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

     b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

     All'articolo 10:

     al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «sottoscrivono» sono inserite le seguenti: «, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025,»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

     3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.

     3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

     3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonchè di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026».

     All'articolo 11:

     al comma 1, primo periodo, la parola: «Sistema» è sostituita dalla seguente: «sistema» e le parole: «e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)»;

     al comma 2, le parole: «in lingua italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nella lingua italiana»;

     al comma 3, secondo periodo, le parole: «delle competenze linguistiche di base in lingua italiana» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER»;

     al comma 4, capoverso b-ter), le parole: «delle competenze linguistiche di base in lingua italiana» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER».

     All'articolo 12:

     al comma 1, capoverso Art. 19-quater, comma 2, secondo periodo, le parole: «di neo-dirigenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «di dirigenti scolastici di nuova assunzione»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:

     "11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo"».

     All'articolo 13:

     al comma 1, dopo le parole: «specificità delle funzioni e sulla base» sono inserite le seguenti: «degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonchè».

     All'articolo 14:

     al comma 1 è premesso il seguente:

     «01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

     al comma 2, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;

     alla rubrica, dopo le parole: «Disposizioni in materia di» sono inserite le seguenti: «selezione e di».

     Nel capo III, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 14-bis (Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonchè in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato). - 1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".

     2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

     4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.

     5. All'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

     6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali".

 

     Art. 14-ter (Misure urgenti in materia di welfare studentesco). - 1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata".

     2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".

 

     Art. 14-quater (Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

     All'articolo 15:

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:

     a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

     1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali.

     1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.

     1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato».

     Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15-bis (Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima). - 1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

     2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

     All'articolo 16:

     al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165,».

     Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 16-bis (Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali). - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

 

     Art. 16-ter (Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81). - 1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti nè dell'amministrazione titolare del Fondo nè del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee"».