§ 95.2.361 - L. 7 ottobre 2024, n. 143.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:07/10/2024
Numero:143


Sommario
Art. 1. 


§ 95.2.361 - L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

(G.U. 8 ottobre 2024, n. 236)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al secondo periodo, le parole: «La comunicazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione integrativa di cui», le parole: «a pena dello scarto» sono sostituite dalle seguenti: «a pena del rigetto» e le parole: «ed è corredata dagli estremi» sono sostituite dalle seguenti: «e degli estremi»;

     al quinto periodo, le parole: «, sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato»;

     al comma 4:

     all'alinea, le parole: «micro imprese» sono sostituite dalla seguente: «microimprese»;

     alla lettera a), le parole: «indicati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 1»;

     al comma 5:

     al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124», dopo le parole:

     «commi 2 e 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «delle ZES Unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «della ZES unica»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «le regioni» e dopo le parole:

     «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124» e le parole: «decreto del Ministro per gli affari europei, il sud» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud»;

     al comma 6, capoverso b), la parola: «entrambi» è sostituita dalle seguenti: «gli uni e le altre».

     Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti). - 1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

     b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

     c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

     2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

     3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

     4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

     5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;

     14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;

     15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.

     Art. 2-ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).

     Art. 2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale). - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonchè dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

     2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

     a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

     b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

     c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

     d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

     e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

     f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

     3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

     4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

     a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

     b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

     c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

     5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

     6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

     7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

     8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

     9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

     10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

     a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

     b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonchè dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;

     c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.

     11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14.

     12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

     13. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

     14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

     15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

     16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione», le parole:

     «possono ritenersi applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere applicate» e dopo le parole: «n. 633,» sono inserite le seguenti:

     «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,».

     All'articolo 4:

     al comma 1, secondo periodo, la parola: «7milioni» è sostituita dalle seguenti: «7 milioni»;

     al comma 2, terzo periodo, le parole: «Le società sportive professionistiche e società» sono sostituite dalle seguenti: «Le società sportive professionistiche e le società»;

     al comma 3, le parole: «Sono esclusi dalla disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport»;

     al secondo periodo, le parole: «il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento di cui al decreto»;

     al terzo periodo, la parola: «web» è sostituita dalla seguente:

     «internet», le parole: «, è pubblicato» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e le parole: «del citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al decreto»;

     al comma 5, le parole: «n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023»;

     al comma 7, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport».

     All'articolo 5:

     al comma 2, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione» e dopo le parole: «n. 633 del 1972,» sono inserite le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,»;

     al comma 3, dopo le parole: «n. 633 del 1972,» sono inserite le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,»;

     al comma 4:

     all'alinea, dopo le parole: «numero 1-septies)» sono inserite le seguenti: «, introdotto dal comma 1 del presente articolo»;

     al capoverso 1-octies), le parole: «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita».

     All'articolo 6:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «allegato 1» sono inserite le seguenti: «al presente decreto»;

     al comma 5, dopo le parole: «allegato 2» sono inserite le seguenti:

     «al presente decreto» e dopo le parole: «23 dicembre 2020» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 7, dopo le parole: «commi 1 e 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

     Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 6-bis (Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente). - 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 1, la parola: "univocamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente";

     2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete" sono inserite le seguenti: "nonchè i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati";

     3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "destinatario del provvedimento" sono aggiunte le seguenti: "garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta";

     4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "ai prestatori di servizi di accesso alla rete," sono inserite le seguenti: "compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,";

     5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "provvedono comunque" sono inserite le seguenti: ", entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,";

     6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalità illecite";

     7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2";

     b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "destinatari dei provvedimenti di disabilitazione" sono inserite le seguenti: "di cui al medesimo articolo 2, comma 5".

     Art. 6-ter (Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633). - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies è aggiunto il seguente:

     "Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

     3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"».

     All'articolo 7:

     al comma 5, dopo le parole: «dal 2027 al 2033» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

     Nel capo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 7-bis (Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero). - 1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature" della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.

     Art. 7-ter (Proroga di termini per l'affidamento dei lavori). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 è sostituito dal seguente:

     "857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo".

     Art. 7-quater (Proroga del termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale). - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "un ulteriore anno" sono sostituite dalle seguenti: "due ulteriori anni"».

     Nel capo III, all'articolo 8 sono premessi i seguenti:

     «Art. 7-quinquies (Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

     2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

     3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonchè atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

     4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

     6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

     7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Art. 7-sexies (Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica). - 1. All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: "Resta fermo" fino a: "ai fini dell'IVA" sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si fa luogo a rimborsi d'imposta".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «rese indisponibili, nei rispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «rese indisponibili nei rispettivi» e le parole: «e in quelli ad essi collegati» sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli ad essi collegati»;

     al comma 2, le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari» e le parole: «comma 3, del decreto-legge n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del citato decreto-legge n. 19»;

     alla rubrica, le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari».

     Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 8-bis (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonchè di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici";

     b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili";

     c) al comma 143, le parole: ", fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono soppresse;

     d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

     Art. 8-ter (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana). - 1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonchè i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

     2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56"».

     All'articolo 9:

     al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «anno accademico 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno accademico 2024/2025»;

     al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «decreto-legge n. 48» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 48»;

     al comma 4, capoverso 623, primo periodo, le parole: «piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale», dopo le parole: «dell'istruzione e del merito» sono inserite le seguenti: «n. 240 del», le parole: «articolo 11 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 11 del regolamento di cui al decreto» e le parole: «tecnologiche, e all'innovazione digitale,» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologiche e all'innovazione digitale»;

     alla rubrica, le parole: «2024-2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025».

     All'articolo 10:

     al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 26 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al» e, al capoverso 5-bis, le parole: «all'articolo 26, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 del presente articolo»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "e dei prodotti lattiero-caseari" sono sostituite dalle seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli"»;

     al comma 3, alinea, le parole: «di cui comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»;

     al comma 4, le parole: «di cui comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

     al comma 5, la parola: «web» è sostituita dalla seguente: «internet»;

     al comma 10, la parola: «web» è sostituita dalla seguente: «internet»;

     al comma 11, le parole: «tecnico contabile» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-contabile»;

     dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

     «12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè, sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "con risorse europee" sono inserite le seguenti: "e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance europea"»;

     al comma 13, alinea, dopo le parole: «garantendo altresì al medesimo» è inserita la seguente: «Commissario»;

     dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

     «13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "concessionari di pubblici servizi" sono inserite le seguenti: "o fornitori di servizi pubblici essenziali", dopo le parole: "controllate, che" sono inserite le seguenti: ", da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,", le parole: "anche nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente nell'ambito", le parole: "su tutto il territorio nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: ", con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati" e le parole: "ricezione, digitalizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione".

     13-ter. Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonchè in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)";

     b) al comma 4, le parole da: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse».

     Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10-bis (Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160). - 1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

     2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 31-bis, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

     b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024";

     c) al comma 34, al primo periodo, la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2024" e le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso».

     All'articolo 11:

     al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «del citato decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice»;

     al comma 2, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo»;

     al comma 5, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

     5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024».

     Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 11-bis (Finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa"). - 1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinate alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa".

     2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

     Art. 11-ter (Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale). - 1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5:

     1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici";

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Fondazione può altresì operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza";

     b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla stessa regione".

     2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le seguenti: "nonchè alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza".

     3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonchè agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenuti nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabiliti nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

     4. La regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3».

     All'articolo 12:

     al comma 1, primo periodo, la parola: «statali» è soppressa;

     al comma 2, lettera a), dopo le parole: «comma 1-bis» è inserita la seguente: «, alinea».

     All'articolo 13:

     al comma 1, le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17»;

     al comma 2, la parola: «accredito» è sostituita dalla seguente: «accreditamento», le parole: «decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016» e le parole: «il Ministero verifica il rispetto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al».

     All'articolo 14:

     al comma 1, al secondo periodo, le parole: «del Ministro della cultura» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identità europea»;

     al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

     al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "aree archeologiche e parchi naturali" sono inserite le seguenti: "e l'acquisto di strumenti musicali". All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo," sono inserite le seguenti: "per l'acquisto di strumenti musicali"»;

     al comma 5, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

     All'articolo 15:

     al comma 1, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120» e dopo le parole: «Continente africano» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 2, le parole: «SIMEST S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SIMEST S.p.A.».

     All'articolo 16:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni».

     Nel capo III, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

     «Art. 16-bis (Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo). - 1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensive di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.

     2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "idonee al contenimento dei cinghiali selvatici" sono aggiunte le seguenti: "; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri" e, al terzo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2025";

     b) al comma 2-quinquies, le parole: ", pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022," sono soppresse, dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022," e dopo le parole: "dalla legge 28 marzo 2022, n. 25" sono aggiunte le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026";

     c) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

     "2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è altresì autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario".

     5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

     All'articolo 17:

     al comma 1, le parole: «loro conti» sono sostituite dalle seguenti: «propri conti»;

     al comma 2, le parole: «Avvenuta l'apertura» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo l'apertura» e le parole: «ivi pure indicata» sono sostituite dalle seguenti: «ivi indicata»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024"».

     Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 17-bis (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è inserito il seguente:

     "419-bis. Per le province e le città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

     Art. 17-ter (Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: "2026" è sostituita dalla seguente: "2027"».

     All'articolo 18:

     al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti».

     Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 18-bis (Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). - 1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

     Art. 18-ter (Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche). - 1. Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

     Art. 18-quater (Disposizioni in materia di segretari comunali). - 1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.

     2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

     3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.

     4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.

     5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.

     6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";

     b) al terzo periodo, le parole: "Nel biennio successivo alla" sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla".

     7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) è abrogata.

     8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

     Art. 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR). - 1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

     2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonchè le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2».

     All'articolo 19:

     al comma 1: alla lettera b):

     al capoverso 527-ter, al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato VI-bis» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis»;

     al capoverso 527-quater, dopo la parola: «Qualora» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «non è migliorato» sono sostituite dalle seguenti: «non sia migliorato»;

     alla lettera c), capoverso Allegato VI-bis, le parole: «Tabella 1» sono soppresse.

     All'articolo 20:

     al comma 2, lettera b), le parole: «si cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»;

     al comma 3, la parola: «30%» è sostituita dalle seguenti: «30 per cento».

     All'articolo 21:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «dall'U.O.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'unità operativa» e le parole: «Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024»;

     al secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «cinque o più unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinque o più persone»;

     al comma 4, dopo le parole: «del comune stesso» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

     Nel capo V, all'articolo 22 è premesso il seguente:

     «Art. 21-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».