Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 16/08/2007 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Comando presso l’amministrazione regionale. |
Art. 2. Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale. |
Art. 3. Inquadramento nel ruolo regionale del personale già in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme [...] |
Art. 4. Modifica dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni. |
Art. 5. Controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione. |
Art. 6. Modifica della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” e [...] |
Art. 7. Collaborazioni con le Università. |
Art. 8. Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”. |
Art. 9. Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “Interventi per favorire l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto [...] |
Art. 10. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e successive modificazioni. |
Art. 11. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 2.1.50 - L.R. 16 agosto 2007, n. 22.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali
(B.U. 21 agosto 2007, n. 73)
CAPO I
Disposizioni in materia di personale
Art. 1. Comando presso l’amministrazione regionale.
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 20, commi 7 bis e 7 ter della
1 bis. Il trattamento di cui al comma 1 è previsto anche nel caso di dipendenti regionali, appartenenti all’area del comparto, in posizione di comando presso enti del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina contrattuale in materia [1].
2. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità di posizione organizzativa e di coordinamento rimangono a carico dell’amministrazione di provenienza.
3. Al termine del periodo di comando presso l’amministrazione regionale, il personale di cui al comma 1 al quale siano stati conferiti nell’azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento, rientra in servizio presso la stessa azienda per la prosecuzione degli incarichi fino al compimento degli stessi. Il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 1 è stato assegnato trasmette all’azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.
Art. 2. Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale. [2]
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 565, lettera c) della
Art. 3. Inquadramento nel ruolo regionale del personale già in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del
1. Il personale già in servizio presso la Regione del Veneto non inquadrato nel ruolo dirigenziale, in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del
2. L’inquadramento nel ruolo regionale del personale di cui al comma 1 è effettuato sulla base della comparazione delle funzioni effettivamente svolte, con quelle di cui alle declaratorie delle diverse categorie funzionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2144 del 2003, relativa alla disciplina dell’accesso nel ruolo regionale, con la garanzia del mantenimento del trattamento economico fisso e continuativo in godimento.
Art. 4. Modifica dell’articolo 187 della
1. Al comma 2 dell’articolo 187 della
CAPO II
Disposizioni in materia di affari istituzionali
Art. 5. Controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione. [3]
1. Le strutture regionali competenti vigilano sull'attività delle società con partecipazione della Regione, con le quali la Regione stessa abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, mediante idonee attività di controllo e monitoraggio.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le strutture regionali competenti nonché i criteri e le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 1 cui le convenzioni ed i contratti di servizio si devono adeguare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 6. Modifica della
1. Il secondo comma dell’articolo 19 della
“Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il referendum, e uno viene trasmesso alla Giunta regionale.”.
2. Al primo comma dell’articolo 20 della
3. Al secondo comma dell’articolo 20 della
Art. 7. Collaborazioni con le Università.
1. La Giunta regionale può stipulare con le Università apposite convenzioni per la predisposizione di studi, indagini, ricerche e progetti, ovvero per la prestazione di servizi qualificati, in campo scientifico, economico e amministrativo, per i quali risulti eccessivamente oneroso provvedere in proprio.
Art. 8. Modifiche dell’articolo 44 della
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della
“1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, alle forze della polizia locale, agli operatori della protezione civile, agli amministratori locali del Veneto, caduti nell’adempimento delle proprie funzioni nel territorio regionale, un riconoscimento economico straordinario sino alla misura massima di euro 50.000,00”
2. Al comma 2 dell’articolo 44 della
CAPO III
Disposizioni in materia di rapporti con gli enti locali
Art. 9. Modifica della
1. L’articolo 1 della
"Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
2. L’articolo 2 della
“Art. 2 - Tipologie di interventi e modalità.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale:
a) promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, aperti anche alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgono compiti attinenti all'attuazione del Testo unico, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni;
b) promuove interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli enti locali, nonché studi e ricerche su questioni di interesse degli enti locali, anche avvalendosi della collaborazione degli organismi rappresentativi degli stessi ed utilizzando eventuali apporti anche finanziari di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati e partecipando alle rassegne dell’innovazione e della qualità dagli stessi organizzate;
c) favorisce, anche mediante la concessione di contributi, previa pubblicazione di apposito bando di partecipazione, la realizzazione di progetti di competenza del comune particolarmente rilevanti per l’aspetto economico, sociale, culturale e di tutela ambientale, determinando, previo parere della competente commissione consiliare, le procedure di concessione e di erogazione dei contributi. I contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali.”.
CAPO IV
Disposizioni in materia di controllo sugli enti amministrativi regionali
Art. 10. Modifica dell’articolo 4 della
1. Il sesto comma dell’articolo 4 della
“Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni.”.
Art. 11. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma inserito dall'art. 55 della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della