Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 29/11/2013 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...] |
Art. 3. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 4. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...] |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...] |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche [...] |
Art. 8. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...] |
Art. 10. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 11. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...] |
Art. 13. Efficientamento energetico dei nuovi edifici |
Art. 14. Disposizioni attuative e transitorie |
Art. 15. Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni |
Art. 16. Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni |
Art. 17. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” |
Art. 18. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive [...] |
Art. 19. Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) |
Art. 20. Abrogazioni |
Art. 21. Entrata in vigore |
§ 4.1.143 - L.R. 29 novembre 2013, n. 32.
Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.
(B.U. 30 novembre 2013, n. 103)
CAPO I
Modifica della
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati:
a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;
b) ad incentivare l’adeguamento sismico e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;
c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;
d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della
Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis. Definizioni e modalità applicative.
1. Ai fini della presente legge:
a) per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo o i suoi familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla;
b) per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado in linea retta e collaterale e gli affini entro il secondo grado e altri aventi diritto;
c) per edificio residenziale unifamiliare si intende la costruzione funzionalmente indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno o più accessi, destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
2. Gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti sono determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.
3. Nei limiti degli ampliamenti e degli incrementi volumetrici consentiti non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 4 sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti.”.
Art. 3. Modifica dell’articolo 2 della
1. La rubrica dell’articolo 2 della
2. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. Resta fermo che sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. L’ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento o su un lotto confinante; l’ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d’aria, rispetto al lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “31 maggio 2011” sono sostituite con le parole: “31 ottobre 2013”.
5. Al comma 4 dell’articolo 2 della
6. Il comma 4 bis dell’articolo 2 della
7. Al comma 5 dell’articolo 2 della
8. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 2 della
“5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, qualora l’intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell’intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. La demolizione e ricostruzione, purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della superficie:
a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell’edificio, come definita dal
b) fino all’80 per cento, qualora l’intervento comporti l’utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora comportino una ricomposizione planivolumetrica che comporti una modifica sostanziale con la ricostruzione del nuovo edificio su un’area di sedime completamente diversa, sono assentiti, in deroga all’articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II del Titolo I della Parte I del
4. Al comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Interventi nelle zone agricole.
1. Nelle zone agricole gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono consentiti limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo.
2. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento, qualora realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo dell’ampliamento, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4.
3. L’ampliamento di cui all’articolo 2 e l’eventuale ampliamento previsto dall’articolo 44, comma 5, della
Art. 6. Inserimento dell’articolo 3 ter nella
1. Dopo l’articolo 3 bis della
“Art. 3 ter. Interventi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.
1. Per gli interventi sugli edifici esistenti che comportano la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto, qualora ciò non sia già obbligatorio per legge, è concesso un ampliamento fino al 10 per cento del volume o della superficie, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale.”.
Art. 7. Inserimento dell’articolo 3 quater nella
1. Dopo l’articolo 3 ter della
“Art. 3 quater. Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica.
1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie.
2. Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, la ricostruzione di cui al comma 1 è consentita anche in zona agricola, purché caratterizzata dalla presenza di un edificato già consolidato e sempre che l’area non sia oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano l’edificazione.
3. La demolizione dell’edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti; in caso di mancata demolizione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 31 del
4. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.”.
Art. 8. Modifica dell’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della
3. Al comma 1 bis dell’articolo 7 della
4. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 7 della
“1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite:
a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati;
b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell’incremento.”.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, lettera a), l’obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell’intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento.”.
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8
Elenchi e monitoraggio.
1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.
2. L’elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione.
3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all’articolo 10 della
Art. 10. Modifica dell’articolo 9 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della
4. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 della
5. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della
6. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della
7. Il comma 2 bis dell’articolo 9 della
“2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d’uso con il recupero dell’intera volumetria esistente, qualora l’intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell’edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.”.
8. Il comma 2 ter dell’articolo 9 della
“2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all’articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire.”.
9. I commi 3 e 5 dell’articolo 9 della
10. Al comma 4 dell’articolo 9 della
11. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “31 marzo 2009” sono sostituite con le parole: “31 ottobre 2013”.
12. Il comma 7 dell’articolo 9 della
“7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 10 maggio 2017.”.
13. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della
“8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del
Art. 11. Modifica dell’articolo 10 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
“b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio nell’ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell’area inedificabile.”.
Art. 12. Inserimento dell’articolo 11 bis nella
1. Dopo l’articolo 11 della
“Art. 11 bis. Interventi finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici mediante l’eliminazione di barriere architettoniche.
1. Le percentuali di cui all’ articolo 2, comma 1 e all’articolo 3 sono elevate fino ad un ulteriore 40 per cento per gli interventi da chiunque realizzati e finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), della
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, integra le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, approvate ai sensi dell’articolo 6 della
2. Gli ascensori esterni e i sistemi di sollevamento realizzati al fine di migliorare l’accessibilità agli edifici sono da considerarsi volumi tecnici, esclusi pertanto dal calcolo del volume o della superficie e soggetti alle norme del codice civile in materia di distanze.
Art. 13. Efficientamento energetico dei nuovi edifici
1. Al fine di favorire l’efficientamento energetico, qualora la prestazione energetica dell’edificio, così come definita dal
a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad uso diverso.
2. L’esenzione di cui al comma 1 riguarda le istanze per la realizzazione di nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017.
Art. 14. Disposizioni attuative e transitorie [12]
1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia, detta nuove disposizioni esplicative della
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, con l’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni in attuazione della
3. Alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina della
CAPO II
Modifica di leggi regionali
Art. 15. Modifica dell’articolo 26 della
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 26 della
“2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell’articolo 42 della
Art. 16. Modifica dell’articolo 48 della
1. Dopo il comma 7 septies dell’articolo 48 della
“7 octies. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate, con le procedure di cui all’articolo 50, commi 6, 7 e 8 della
Art. 17. Modifica all’articolo 4 della
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 18. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della
1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della
Art. 19. Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)
1. Dall’entrata in vigore della presente legge e sino all’approvazione del PTRC, adottato dalla Giunta regionale con la
CAPO III
Norme finali
Art. 20. Abrogazioni
1. È abrogato il comma 1 dell’articolo 8 della
2. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della
3. È abrogato l’articolo 12 della
Art. 21. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[14] Comma inserito dall'art. 63 della