§ 4.1.161 - L.R. 18 maggio 2021, n. 10.
Modifica alle leggi regionali 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
(B.U. 21 maggio 2021, n. 69)
Art. 1. Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 ter dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, l’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” e l’articolo 17 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;
b) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 2. Disposizioni transitorie.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, i progetti strategici per lo sviluppo turistico di cui all’articolo 42, comma 7, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, già presentati in Regione per i successivi adempimenti e per i quali sia intervenuta all’entrata in vigore della presente legge la deliberazione della Giunta regionale che dichiara e conferma la natura strategica del progetto nel rispetto delle procedure di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 450 del 7 aprile 2015 “Progetti strategici turistici di interesse regionale, articolo 42, comma 7, legge regionale 11/2013 e articolo 26, comma 2 ter, legge regionale 11/2004. Disposizioni operative.”, pubblicata nel BUR n. 44/2015, e n. 356 del 26 marzo 2019 “Progetti strategici turistici di interesse regionale ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto” e della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Nuove disposizioni operative”, pubblicata nel BUR n. 37/2019, fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, possono concludersi, qualora ne ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dalle vigenti normative, con la procedura di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.