§ 4.2.93 - L.R. 6 agosto 2015, n. 15.
Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:06/08/2015
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...]
Art. 2.  Modifiche dell’articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...]
Art. 3.  Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e [...]
Art. 4.  Disposizioni transitorie in materia di revisione delle procedure di finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione Veneto ai sensi della legge [...]
Art. 5.  Disposizioni in merito alla trasparenza degli atti


§ 4.2.93 - L.R. 6 agosto 2015, n. 15.

Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi"

(B.U. 7 agosto 2015, n. 77)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti:

 

“7 bis. Il bando di gara, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, specifica che l’Ente aggiudicatore può riservarsi di addivenire all’approvazione del progetto preliminare o all’aggiudicazione della concessione e comunque alla stipula del relativo contratto solamente in esito ad una procedura di revisione degli atti in precedenza adottati, per verificare nel contraddittorio con l’operatore economico interessato se, anche in considerazione del tempo trascorso dalla data di inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione dell’Ente o comunque dalla data di predisposizione del progetto preliminare, permangono le condizioni di fattibilità dell’intervento, sia sotto il profilo della rispondenza al pubblico interesse dell’opera, sia sotto il profilo dell’attualità dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, nonché dei relativi indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito. Nel caso in cui siano venute meno le condizioni di fattibilità dell’intervento, l’ente aggiudicatore procede all’adozione degli atti conseguenti anche ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ferma la possibilità di addivenire ad una concertata revisione del piano economico finanziario nel caso in cui le condizioni di fattibilità siano variate per cause non imputabili all’operatore economico e permanga il pubblico interesse alla realizzazione dell’iniziativa.

7 ter. La procedura di revisione di cui al comma 7 bis è obbligatoria prima della stipula del contratto di concessione nel caso in cui siano decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara e l’Ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace della concessione.

7 quater. Le previsioni di cui ai commi 7 bis e 7 ter si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento della realizzazione delle opere mediante concessione ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.”.

 

     Art. 2. Modifiche dell’articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le opere di competenza regionale il termine di cui all’articolo 44, comma 7 ter, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, è fissato in ventiquattro mesi.”.

 

     Art. 3. Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi”

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è inserito il seguente:

“4 ter. Si applicano le disposizioni degli articoli 44, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater e 44 bis, comma 1 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.”

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie in materia di revisione delle procedure di finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi”

1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura di revisione, quale disciplinata dall’articolo 44, comma 7 bis, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e comunque, ove applicabile, dall’articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per ogni singolo procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e per ogni altro procedimento di finanza di progetto in altri settori di competenza regionale il cui bando o avviso sia già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della presente legge senza che alla medesima data si sia addivenuti alla stipulazione del relativo contratto di concessione [1].

2. Nella procedura di revisione dovrà essere in particolare verificata la permanenza della sussistenza del preponderante pubblico interesse alla realizzazione della specifica opera, la sua rispondenza alle attuali esigenze della programmazione regionale per il sistema viario di interesse regionale nonché la permanenza delle condizioni economico-finanziarie che supportano la sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento e delle ulteriori condizioni che rappresentano requisiti essenziali della proposta ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettere b), c) e d) della legge regionale 9 agosto 2002, n.15.

3. Nel caso in cui all’esito della procedura di revisione la Giunta ritenga la realizzazione dell’opera come non più rispondente al preponderante pubblico interesse o comunque non più rispondente alle attuali esigenze della programmazione per il sistema viario di interesse regionale, riferisce entro sessanta giorni alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione dei procedimenti di cui al presente articolo e assume i conseguenti provvedimenti.

4. Nel caso in cui, nell’ambito della procedura di revisione, la Giunta accerti l’attuale insussistenza di condizioni di fattibilità dell’iniziativa per il venir meno delle condizioni economico-finanziarie a supporto della sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento e delle ulteriori condizioni di cui al comma 2, l’Amministrazione procede all’adozione degli atti conseguenti anche ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, salva la possibilità di addivenire ad una revisione del piano economico finanziario nel caso che le condizioni di fattibilità siano variate per cause imputabili alla Regione o per sopravvenute modifiche normative.

5. Agli oneri connessi alla copertura di eventuali indennizzi da riconoscere, in applicazione dell’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, per le ipotesi di revoca ai sensi dei commi 3 e 4 si fa fronte con apposito stanziamento.

6. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 5 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0135 “Viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2015.

 

     Art. 5. Disposizioni in merito alla trasparenza degli atti

1. I contratti e i relativi piani finanziari dei lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 dicembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni, o comportanti oneri per il bilancio della Regione, sono trasmessi al Consiglio regionale.


[1] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.