§ 4.4.14 - L.R. 16 agosto 1984, n. 40.
Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/08/1984
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Parchi naturali regionali.
Art. 3.  Riserve naturali regionali.
Art. 4.  Zone di protezione e di sviluppo controllato - Zone di pre- parco.
Art. 5.  Individuazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale.
Art. 6.  Misure temporanee di salvaguardia.
Art. 7.  Istituzione.
Art. 8.  Adempimenti preliminari alla costituzione del Consorzio.
Art. 9.  Piano ambientale.
Art. 10.  Procedimento ed effetti.
Art. 11.  Classificazione delle aree.
Art. 12.  Regime di riserva naturale regionale generale.
Art. 13.  Regime di riserva integrale.
Art. 14.  Regime di riserva orientata.
Art. 15.  Regime di riserva naturale regionale speciale.
Art. 16.  Disciplina delle zone a destinazione silvo-pastorale o agricola.
Art. 17.  Disciplina delle zone di penetrazione.
Art. 18.  Attività edilizie.
Art. 19.  Attività agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva.
Art. 20.  Caccia e pesca.
Art. 21.  Fauna minore e flora spontanea.
Art. 22.  Veicoli e natanti.
Art. 23.  Attività di ricerca scientifica.
Art. 24.  Organizzazione dei servizi antincendi.
Art. 25.  Regolamenti e programmi di attuazione.
Art. 26.  Patrimonio forestale regionale.
Art. 27.  Parchi e riserve di interesse locale.
Art. 28.  Finanziamento dei parchi e delle riserve.
Art. 28 bis.  Iniziative per la valorizzazione dei parchi regionali.
Art. 28 ter.  Promozione degli interventi che utilizzano tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale.
Art. 28 quater.  Interventi di ripristino e messa in sicurezza dei manufatti.
Art. 29.  Vigilanza.
Art. 30.  Sanzioni.
Art. 31.  Abrogazione.


§ 4.4.14 - L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali.

(B.U. 17 agosto 1984, n. 38).

 

Art. 1. Finalità.

     Nell'assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell'ambiente naturale e al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di promuoverne lo studio scientifico, di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane migliori condizioni di vita per le collettività locali, la Regione Veneto istituisce parchi e riserve naturali regionali, assicurandone il finanziamento con adeguate misure finanziarie e favorisce l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali di interesse locale da parte di Province, Comuni, Comunità montane e relativi Consorzi, nonché da parte delle Comunioni familiari montane anche associate fra loro.

 

     Art. 2. Parchi naturali regionali.

     I parchi naturali regionali sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico- ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica e a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate.

     I parchi naturali regionali sono sottoposti al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascun parco.

 

     Art. 3. Riserve naturali regionali.

     Le riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico-ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, ovvero di una speciale tutela di particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologi che o di altri valori ambientali.

     Le riserve naturali generali possono racchiudere al loro interno:

     a) zone di riserva integrale, quando hanno lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell'ambiente con tutto quanto esso contiene;

     b) zone di riserva orientata, quando hanno lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

     Ogni zona è soggetta al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascuna, a seconda della rispettiva classificazione.

 

     Art. 4. Zone di protezione e di sviluppo controllato - Zone di pre- parco.

     Ove se ne ravvisi la necessità, nei territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di protezione e di sviluppo controllato (zone di pre-parco), nelle quali sono consentite, con l' osservanza delle prescrizioni contenute nella legge istitutiva e nel piano ambientale, soltanto quelle costruzioni o trasformazioni edilizie, nonché quelle opere e attività di qualsiasi altra natura che non siano contrastanti con i fini istituzionali del parco o della riserva. In tali zone può essere vietata qualsiasi attività di caccia e pesca, mentre possono venir insediate iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative, turistiche e sportive.

 

     Art. 5. Individuazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale.

     I parchi e le riserve naturali di interesse regionale sono individuati, mediante appositi elaborati grafici e cartografici, in scala non inferiore a 1:50.000 nel piano territoriale regionale di coordinamento, anche sulla base delle proposte e delle indicazioni che potranno essere presentate, durante l'elaborazione del piano, dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni, nonché dalle Comunioni familiari montane.

     Entro il 31 dicembre 1984, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale, integrata nei modi previsti dal successivo art. 10, presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, eventuali variazioni o aggiunte al primo elenco, già presentato ai sensi della legge 31 maggio 1980, n. 72, delle zone da costituire in parco o riserva naturale regionale, indicando, relativamente a ciascun parco o riserva, le più idonee misure di salvaguardia, fra quelle individuate al successivo art. 6.

     All'elenco sarà allegata un'apposita planimetria in scala non inferiore a 1:50.000, contenente la delimitazione di ciascuna zona, comprensiva dell'eventuale area preparco. La deliberazione del Consiglio regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e una copia della planimetria sarà tenuta a disposizione del pubblico presso i competenti Uffici della Giunta regionale e presso ciascuno dei Comuni interessati.

     In sede di prima applicazione della legge, si possono realizzare i parchi di cui al primo elenco, anche in assenza del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

     Il primo elenco con le planimetrie allegate dovrà comunque essere approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1985.

 

     Art. 6. Misure temporanee di salvaguardia.

     Nelle zone individuate ai sensi del precedente articolo si applicano, a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di adozione del piano ovvero della deliberazione di approvazione dell'elenco previsto al secondo comma, oltre alle eventuali altre misure di salvaguardia derivanti dall'adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, i divieti individuati tra i seguenti dal provvedimento del Consiglio regionale:

     a) apertura di nuove strade, a eccezione di quelle a servizio dell'attività agro-silvopastorale;

     b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione dei tagli per la coltivazione del pioppo, nonché di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;

     c) riduzione a coltura dei terreni boschivi;

     d) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

     e) apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;

     f) esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione;

     g) interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

     h) interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

     i) raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche e mineralogiche;

     l) introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;

     m) navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Hp. 5 effettivi;

     n) uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini;

     o) abbandono dei rifiuti;

     p) altre attività specifiche che rechino danno ai valori tutelati dalla presente legge.

     Si applicano altresì, per lo stesso periodo, le prescrizioni individuate, ai sensi del presente articolo, tra quelle di seguito elencate:

     1) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;

     2) tra gli interventi di cui alle lettere g), h), i), l) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica e per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto;

     3) sono consentite solamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza ammessa, non superiore a 0,001 mc/mq, e comunque non oltre i 1.300 mt. di altitudine;

     4) per gli edifici esistenti, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale, fatte salve le malghe, esclusa comunque qualsiasi trasformazione d'uso;

     5) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo- pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

     I divieti e le prescrizioni individuati ai sensi del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali istitutive del parco o della riserva e comunque per non più di cinque anni. Restano ferme nel frattempo le misure più restrittive previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici.

     Il Presidente della Giunta regionale in casi eccezionali può autorizzare motivate deroghe alle limitazioni stabilite nel presente articolo, sentita la Comunità montana, o, per i territori non classificati montani, il Comune e la Commissione Tecnica Regionale integrata ai sensi del successivo art. 10.

 

     Art. 7. Istituzione.

     Ciascun parco o riserva naturale regionale e istituito con legge regionale, seconda le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ovvero, sino a quando questo non venga adottato, nella deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 5.

     La legge istitutiva deve stabilire, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge:

     1) l'ente gestore del parco, scelto tra il Comune, la Comunità montana, la Provincia o loro Consorzi, che si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive, il cui parere è obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti e su ogni altro provvedimento di particolare rilevanza; in caso di Consorzio, deve essere stabilita nella legge la composizione degli organi.

     Qualora il territorio del parco sia in tutto o in parte compreso tra i beni agro-silvopastorali costituenti patrimonio di Comunioni familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse Comunioni anche associate tra loro;

     2) il perimetro del parco o riserva e dell'eventuale area di pre-parco anche in variante alla delimitazione di cui all'art. 5;

     3) le caratteristiche del parco o della riserva, da tenere presenti nell'articolazione e classificazione delle aree;

     4) le misure di salvaguardia che dovranno applicarsi all'interno del parco o della riserva, sino all'approvazione del piano ambientale, e comunque per una durata non superiore a tre anni;

     5) le zone di protezione e di sviluppo controllato eventualmente necessarie ai sensi del precedente art. 4;

     6) le norme e le prescrizioni che andranno osservate in tali zone e che dovranno essere inserite negli strumenti urbanistici del Comprensorio o del Comune interessato;

     7) gli atti cui gli enti gestori sono tenuti in difetto dei quali la Regione provvederà ai necessari interventi sostitutivi.

     8) i finanziamenti necessari per far fronte all'istituzione del parco o della riserva.

 

     Art. 8. Adempimenti preliminari alla costituzione del Consorzio.

     Ai fini della costituzione del Consorzio di cui al punto l) del precedente art. 7, il Presidente della Giunta regionale convoca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della riserva, i rappresentanti degli Enti locali interessati che sono costituiti in comitato allo scopo di predisporre uno schema di statuto. Nella prima riunione del comitato viene nominato l'ufficio di presidenza e la segreteria. Nei successivi sessanta giorni il comitato medesimo redige lo statuto del Consorzio e lo invia, per l'approvazione, agli Enti locali interessati.

     Entro i successivi quaranta giorni detti Enti approvano lo statuto e lo inviano al Presidente della Giunta regionale, unitamente alla delibera di approvazione, per l'emanazione del decreto di costituzione del Consorzio.

 

     Art. 9. Piano ambientale.

     Per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui all'art. 7, è formato un Piano ambientale al duplice scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.

     Il Piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella legge istitutiva, determina:

     a) l'articolazione della zona in aree diverse, secondo la classificazione prevista dall'art. 11 e seguenti;

     b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell'ente gestore;

     c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi termini temporali;

     d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, nonché la regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature alla circolazione e navigazione a motore;

     e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;

     f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme principali per la loro regolazione;

     g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.

     Il Piano ambientale è costituito da:

     1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell'attuazione del Piano;

     2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000, atte a determinare la suddivisione della zona in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona;

     3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui alla lettera d), nonché la regolamentazione delle attività consentite e l'utilizzazione sociale dei beni ambientali;

     4) un programma finanziario di massima. Alla formazione del Piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, entro 18 mesi dalla sua costituzione se si tratta di Consorzi istituiti ai sensi degli articoli 7 e 8, ovvero, se si tratta di un Comune o di una Comunità montana, dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

 

     Art. 10. Procedimento ed effetti.

     All'adozione, deposito e pubblicazione del Piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, con le modalità e secondo il procedimento previsto per il Piano Territoriale Comprensoriale dell'art. 37 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, intendendosi sostituito al Consiglio di Comprensorio l'Assemblea del Consorzio, il Consiglio della Comunità montana o del Comune cui sia stata affidata la gestione del parco o della riserva.

     Nel caso che l'ente gestore del parco sia costituito da Comunioni familiari montane anche associate tra loro, il deposito e la pubblicazione del Piano ambientale segue le modalità espresse dall'art. 5 del Regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5.

     Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale, integrata dal Direttore dell'Azienda Regionale delle Foreste e dal responsabile dell'Ispettorato dipartimentale delle Foreste, competente per Territorio, nonché da cinque esperti di chiara fama, nominati dal Consiglio regionale, nelle seguenti discipline: geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie, sentite le principali Associazioni protezionistiche e Organizzazioni professionali agricole, comprese quelle operanti nell'ambito del territorio da destinare a parco.

     La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano ambientale ha i medesimi effetti di un Piano comprensoriale. I vincoli e le limitazioni, previsti dalla lettera d) del precedente art. 9, comportano l'automatica variazione degli strumenti urbanistici in vigore e dei relativi elaborati; le previsioni di questi continuano ad applicarsi per la parte non incompatibile.

 

     Art. 11. Classificazione delle aree.

     Le aree comprese nei parchi o nelle riserve possono essere classificate dal Piano ambientale, ai fini del particolare regime cui vergono sottoposte, nelle seguenti categorie:

     a) zone di riserva naturale regionale generale;

     b) zone di riserva naturale regionale speciale;

     c) zone a destinazione silvo-pastorale;

     d) zone a destinazione agricola;

     e) zone di penetrazione.

 

     Art. 12. Regime di riserva naturale regionale generale.

     Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale regionale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi, a cura o sotto il controllo dell'ente gestore, per la protezione dell'ambiente e per la ricostituzione di equilibri naturali, propri dell'ambiente.

     Le zone di cui al comma precedente devono essere, di massima, individuate in aree in cui non siano in atto rilevanti insediamenti antropici permanenti e attività produttive incompatibili.

     L'accesso dei visitatori è consentito, alle condizioni e secondo le norme del Piano ambientale e dei regolamenti adottati dall'ente gestore.

     All'interno delle zone di cui al presente articolo può essere consentito l'esercizio di rifugi alpini, bivacchi fissi, posti di ristoro, gestibili anche da terzi, su autorizzazione dell'ente, revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudizievole per le finalità del parco o della riserva.

     E' libero l'esercizio degli sport della natura, non competitivi, dell'escursionismo, dell'alpinismo e dello sci-alpinismo, purché esercitati in forme non lesive dell'ambiente.

     Il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto sono consentiti solo all'interno delle aree appositamente individuate e attrezzate.

 

     Art. 13. Regime di riserva integrale.

     Nelle zone di riserva naturale regionale generale possono essere individuate aree di riserva integrale nelle quali, per la presenza di eccezionali valori naturalistici e ambientali, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono protetti nella loro assoluta integrità.

     L'accesso è limitato alle persone appositamente autorizzate per motivi di osservazione, ricerca scientifica e compiti amministrativi.

     Le aree di riserva integrale dovranno comunque essere acquisite alla proprietà pubblica.

 

     Art. 14. Regime di riserva orientata.

     Nelle zone di riserva naturale regionale generale possono essere individuate aree di riserva orientata, in cui l'evoluzione dell'ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata e orientata scientificamente. In tali aree si applicano, oltre alle prescrizioni di cui al precedente art. 12 quelle ulteriori che sono dettate dal Piano ambientale, in relazione agli obiettivi perseguiti.

 

     Art. 15. Regime di riserva naturale regionale speciale.

     Le riserve naturali regionali speciali sono istituite al fine di tutelare particolari elementi o fenomeni dell'ambiente naturale, del paesaggio e antropologici. Esse sono sottoposte al regime previsto dal precedente art. 12, con deroghe e con le integrazioni previste dal Piano ambientale e atte a realizzare le finalità specifiche che hanno portato alla loro classificazione.

 

     Art. 16. Disciplina delle zone a destinazione silvo-pastorale o agricola.

     Nelle zone classificate a destinazione silvo-pastorale o agricola si applica il regime di riserva naturale generale di cui al precedente art. 12, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

     E' consentito l'esercizio, sia a cura dell'ente gestore, che di altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche, in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del Piano ambientale.

     Il Piano ambientale può consentire l'accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione di manufatti, purché destinati esclusivamente in funzione delle attività consentite.

     Sono incluse di massima fra le zone di cui al presente articolo quelle su cui vigono usi civici.

 

     Art. 17. Disciplina delle zone di penetrazione.

     Sono classificate zone di penetrazione le aree che, per esigenze logistiche, le quali non possono essere più opportunamente soddisfatte all'esterno del parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione.

     Tali aree sono individuate preferibilmente in zone marginali e periferiche del territorio del parco o della riserva e comprenderanno il tracciato, le immediate adiacenze e le testate delle esistenti rotabili interne aperte al pubblico, gli adiacenti nuclei abitati, manufatti e gli impianti di attività produttive esistenti.

     Fatte salve le particolari deroghe, necessarie per consentire l'esercizio dei servizi, di cui al primo comma del presente articolo delle altre attività in atto, in tali zone si applica il regime di cui al precedente art. 12.

 

     Art. 18. Attività edilizie.

     Nei parchi e nelle riserve istituiti ai sensi della presente legge, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dell'organo esecutivo dell'ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata pronuncia nel termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere favorevole. [1]

     Il parere è espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nella presente legge, in quella istitutiva del parco o riserva regionale, nonché nel Piano ambientale di cui all'art. 9.

     Il parere favorevole può essere condizionato all'osservanza di particolari previsioni, atte a garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che si intendono eseguire.

 

     Art. 19. Attività agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva.

     Il Piano ambientale individua le realtà agricole della zona, promuove le colture compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e determina i terreni che possono essere adibiti a pascolo e le modalità e i tempi dell'alpeggio; inoltre distingue i complessi boschivi a seconda che:

     a) debbano essere lasciati evolvere naturalmente, con esclusione di qualunque intervento che non sia disposto dall'ente gestore al fine di assicurarne l'evoluzione;

     b) possano essere utilizzati sia in via immediata, a mezzo di opportuni diradamenti o tagli e successivi reimpianti, sia previa ricostruzione mediante idonei rimboschimenti e trasformazione del bosco ad alto fusto;

     c) possano essere destinati a piantagioni di pioppi e di altre specie arboree di rapido accrescimento.

     Gli interventi di proprietari o conduttori di complessi boschivi, di cui alle lettere b) e c), devono essere autorizzati dall'ente gestore del parco o della riserva, previa presentazione di apposito piano di coltivazione.

 

     Art. 20. Caccia e pesca.

     Nei parchi e nelle riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio in qualunque forma.

     Particolari limitazioni possono essere stabilite dal Piano ambientale per l'esercizio della caccia nelle zone di protezione e di sviluppo controllato di cui al precedente art. 4.

     L'esercizio della pesca può essere consentito, al di fuori delle aree sottoposte al regime di riserva integrale, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano ambientale. Nelle zone in cui la caccia e la pesca sono vietate, l'ente gestore può procedere, in caso di fenomeni degenerativi della specie o di sovrapopolamento del restante territorio ovvero, nell'impossibilità di catture, al loro abbattimento.

 

     Art. 21. Fauna minore e flora spontanea.

     Nei parchi e nelle riserve costituite ai sensi della presente legge è vietato distruggere, disperdere o catturare la fauna minore di qualunque specie senza apposita autorizzazione, che può essere rilasciata dall'ente gestore per soli scopi scientifici o didattici.

     E' vietata altresì la raccolta della flora spontanea. La raccolta di piante a scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dall'ente gestore.

     Sono in ogni caso fatte salve le esigenze dell'attività agricola.

 

     Art. 22. Veicoli e natanti.

     Nei parchi costituiti ai sensi della presente legge la circolazione e la navigazione a motore non sono consentite, salvo che nelle aree o nei corsi d'acqua in cui esse sono espressamente previste dal Piano ambientale, che può fissare limiti in relazione alla potenza dei motori.

     In considerazione delle particolari esigenze della fauna, della flora e della tutela ambientale, l'ente gestore può in ogni caso vietare o limitare temporaneamente a parti del territorio o di corsi d'acqua o a percorsi specifici la circolazione e la navigazione a motore.

     Le limitazioni di cui al primo comma non si applicano ai veicoli agricoli e a quelli di servizio.

 

     Art. 23. Attività di ricerca scientifica.

     Al fine di svolgere attività di ricerca scientifica, gli enti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano all'ente gestore il proprio programma di ricerca, i luoghi e i tempi di attività, illustrando particolarmente le operazioni che potrebbero incidere sull'assetto ambientale.

     Tali attività possono essere, se del caso, vietate o limitate o condizionate a opportune cautele, tenuto conto del loro rilievo scientifico e delle esigenze di tutela ambientale.

 

     Art. 24. Organizzazione dei servizi antincendi.

     (Omissis) [2]

 

     Art. 25. Regolamenti e programmi di attuazione.

     Al fine di meglio precisare le prescrizioni e i criteri di gestione del parco o della riserva, ciascun ente gestore può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme contenute negli articoli precedenti e delle prescrizioni contenute nel Piano ambientale.

     Per quanto attiene agli interventi di propria competenza, ogni ente gestore adotta, contestualmente al Piano ambientale di cui al precedente art. 9, e successivamente ogni due anni, un programma di attuazione, di durata biennale, nel quale, in rapporto alle disponibilità finanziarie, sono indicate le opere e le iniziative che saranno assunte per il migliore soddisfacimento degli scopi che hanno determinato l'istituzione del parco o della riserva, nonché l'ordine di priorità degli interventi, anche in vista del loro coordinamento con le iniziative e le opere in programma nei territori finitimi.

 

     Art. 26. Patrimonio forestale regionale.

     Ove nel territorio del parco o della riserva siano compresi beni costituenti il patrimonio forestale della Regione, affidato alla gestione dell'Azienda Regionale delle Foreste, l'ente gestore ha l'obbligo, nella formazione del Piano ambientale di cui al precedente art. 9 e dei programmi di attuazione previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, di acquisire il parere dell'Azienda.

     L'Azienda provvede, oltre che all'attuazione degli interventi che le competono ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67, e della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, a quegli altri interventi che si rendono necessari per effetto dell'istituzione del parco o della riserva naturale regionale e che sono determinati mediante convenzioni con l'ente gestore, anche riguardo a beni appartenenti a terzi, qualora essi vi consentano partecipando alla convenzione.

 

     Art. 27. Parchi e riserve di interesse locale.

     Le Province, le Comunità montane, i Comuni e i loro Consorzi, nonché le Comunità familiari montane, anche associate tra loro possono istituire nel proprio territorio sempreché ciò non contrasti con le previsioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, parchi e riserve regionali di interesse locale, per i fini e secondo i princìpi di cui alla presente legge.

     L'individuazione del parco o della riserva è fatta dagli enti di cui al precedente comma nel rispettivo strumento territoriale o urbanistico generale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona mediante una o più planimetrie.

     Dalla data di adozione dello strumento la zona o le zone prescelte sono soggette al regime provvisorio di salvaguardia previsto dal precedente art. 6.

     Le Province, le Comunità montane, i Comuni e loro Consorzi, nonché le Comunioni familiari montane, anche associate, che abbiano istituito un parco o una riserva, provvedono alla loro gestione anche avvalendosi di apposita azienda.

     Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite ai sensi del presente articolo viene redatto un Piano ambientale, con i contenuti di cui al precedente art. 9, in quanto compatibili. Ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale Piano è assimilato a un Piano attuativo di iniziativa pubblica.

     Il Piano può disporre l'applicazione, nel territorio costituente il parco, o la riserva, di tutte o alcune delle prescrizioni contenute negli articoli dal 18 al 24 della presente legge.

 

     Art. 28. Finanziamento dei parchi e delle riserve.

     1. Gli enti gestori dei parchi e delle riserve provvedono alle spese necessarie mediante:

     a) le somme versate dagli Enti locali e loro Consorzi;

     b) le somme versate annualmente dalla Regione;

     c) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione di tariffe per le utilizzazioni collettive del parco o della riserva, dai canoni di concessione dei beni appartenenti all'ente gestore e dalle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 30.

     2. Ai fini di cui alla lettera b), la Regione con legge di bilancio assegna annualmente un contributo per spese di impianto e di funzionamento. I contributi sono erogati con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente [3].

     2 bis. La Giunta regionale è autorizzata, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione annuale, nelle more dell’approvazione della delibera di cui al comma 2, ad erogare acconti per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento, fino ad un massimo del 50 per cento, calcolati sulla base di quanto attribuito a ciascun ente parco nell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento [4].

 

          Art. 28 bis. Iniziative per la valorizzazione dei parchi regionali. [5]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare iniziative ed attività finalizzate alla valorizzazione, conoscenza e coordinamento dei parchi regionali nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.

 

          Art. 28 ter. Promozione degli interventi che utilizzano tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale. [6]

     1. Al fine di qualificare le aree dei parchi regionali, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare progetti per la realizzazione o il restauro di edifici nonché interventi sui relativi spazi aperti, che utilizzino tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale sostenibile.

     2. Sono finanziabili ai sensi del comma 1 gli interventi di competenza dei soggetti gestori dei parchi che interessano fabbricati ubicati nei parchi, nelle aree finitime e in quelle funzionalmente collegate.

 

     Art. 28 quater. Interventi di ripristino e messa in sicurezza dei manufatti. [7]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi di manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già previsti e finanziati dai piani ambientali e al servizio dell’attività dei parchi e delle riserve regionali di interesse locale, qualora dette opere e manufatti siano stati danneggiati da atti di vandalismo o eventi calamitosi e la manutenzione degli stessi non possa essere rinviata nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

 

     Art. 29. Vigilanza.

     Salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive sono incaricati della vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla presente legge, o dal Piano ambientale o dei regolamenti di cui al precedente articolo 25, gli organi e gli agenti indicati dall'art. 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, nonché il personale dell'Azienda Regionale delle Foreste.

     All'accertamento delle trasgressioni essi provvedono a norma delle leggi in vigore.

 

     Art. 30. Sanzioni.

     Per le attività edilizie, comunque compiute in violazione delle norme stabilite nell'art. 18, si applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 20.000.000, in proporzione al valore delle attività intraprese e al danno arrecato all'ambiente.

     Per ogni contravvenzione ai divieti previsti negli articoli 20 e 22 si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000, sempreché il fatto non sia soggetto a più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.

     Restano comunque ferme le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568.

     Per ogni altra violazione delle norme contenute nella presente legge, per la quale le disposizioni in vigore non prevedano una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, si applica una sanzione da L. 30.000 a L. 500.000 in rapporto alla gravità della violazione.

     Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53. Il provento delle sanzioni spetta all'ente gestore del parco o della riserva.

     In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno ulteriore. Sono confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

 

     Art. 31. Abrogazione.

     La presente legge sostituisce, a ogni effetto, la legge regionale 31 maggio 1980, n. 72.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 settembre 1991, n. 20.

[4] Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 34 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[6] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[7] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.