§ 2.1.304 - L.R. 9 agosto 2013, n. 47.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:09/08/2013
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2000
Art. 2.  Abrogazione dell'articolo 24 bis della l.r. 36/2001
Art. 3.  Modifiche all'articolo 29 della l.r. 22/2002
Art. 4.  Modifiche al titolo della l.r. 23/2007
Art. 5.  Modifiche all'articolo 62 della l.r. 62/2007
Art. 6.  Modifiche all'articolo 27 ter della l.r. 4/2008
Art. 7.  Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2008
Art. 8.  Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008
Art. 9.  Modifiche all'articolo 23 della l.r. 20/2008
Art. 10.  Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2008
Art. 11.  Modifiche all'articolo 18 della l.r. 55/2008
Art. 12.  Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2009
Art. 13.  Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 3/2009
Art. 14.  Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/2009
Art. 15.  Modifiche all'articolo 18 della l.r. 3/2009
Art. 16.  Modifiche all'articolo 26 della l.r. 3/2009
Art. 17.  Modifiche all'articolo 30 della l.r. 19/2009
Art. 18.  Modifiche all'articolo 19 della l.r. 26/2009
Art. 19.  Modifiche all'articolo 20 della l.r. 26/2009
Art. 20.  Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 40/2009
Art. 21.  Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2009
Art. 22.  Inserimento della sezione V bis nel capo I del titolo II della l.r. 40/2009
Art. 23.  Inserimento dell'articolo 20.1 nella l.r. 40/2009
Art. 24.  Modifiche all'articolo 6 della l.r. 15/2010
Art. 25.  Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/2011
Art. 26.  Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 68/2011
Art. 27.  Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011
Art. 28.  Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011
Art. 29.  Modifiche all'articolo 26 della l.r. 68/2011
Art. 30.  Modifiche all'articolo 31 della l.r. 68/2011
Art. 31.  Modifiche all'articolo 34 della l.r. 68/2011
Art. 32.  Modifiche all'articolo 36 della l.r. 68/2011
Art. 33.  Modifiche all'articolo 37 della l.r. 68/2011
Art. 34.  Modifiche all'articolo 48 della l.r. 68/2011
Art. 35.  Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011
Art. 36.  Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011
Art. 37.  Modifiche all'articolo 80 della l.r. 68/2011
Art. 38.  Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011
Art. 39.  Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011
Art. 40.  Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011
Art. 41.  Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011
Art. 42.  Modifiche all'allegato B della l.r. 68/2011
Art. 43.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 8/2012
Art. 44.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 77/2012
Art. 45.  Modifiche all'articolo 14 della l.r. 85/2012
Art. 46.  Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/1999
Art. 47.  Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000
Art. 48.  Modifiche all'articolo 82 della l.r. 39/2000
Art. 49.  Modifiche all'articolo 3 della l.r. 64/2004
Art. 50.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 64/2004
Art. 51.  Modifiche all'articolo 6 della l.r. 64/2004
Art. 52.  Modifiche all'articolo 7 della l.r. 64/2004
Art. 53.  Modifiche all'articolo 9 della l.r. 64/2004
Art. 54.  Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 64/2004
Art. 55.  Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 64/2004
Art. 56.  Modifiche all'articolo 14 della l.r. 64/2004
Art. 57.  Abrogazioni
Art. 58.  Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000
Art. 59.  Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004
Art. 60.  Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 38/2004
Art. 61.  Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004
Art. 62.  Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005
Art. 63.  Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 40/2005
Art. 64.  Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005
Art. 65.  Sostituzione dell'articolo 59 bis della l.r. 40/2005
Art. 66.  Modifiche all'articolo 89 della l.r. 40/2005
Art. 67.  Modifiche all'articolo 103 della l.r. 40/2005
Art. 68.  Sostituzione dell'articolo 108 della l.r. 40/2005
Art. 69.  Modifiche all'articolo 120 della l.r. 40/2005
Art. 70.  Modifiche all'articolo 122 della l.r. 40/2005
Art. 71.  Modifiche all'articolo 125 della l.r. 40/2005
Art. 72.  Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2006
Art. 73.  Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/2008
Art. 74.  Modifiche all'articolo 6 della l.r. 67/1993
Art. 75.  Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/1994
Art. 76.  Modifiche all'articolo 6 della l.r. 65/1997
Art. 77.  Modifiche all'articolo 10 della l.r. 65/1997
Art. 78.  Modifiche all'articolo 12 della l.r. 65/1997
Art. 79.  Modifiche all'articolo 23 ter della l.r. 65/1997
Art. 80.  Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998
Art. 81.  Modifiche all'articolo 12 bis della l.r. 91/1998
Art. 82.  Modifiche all'articolo 14 della l.r. 91/1998
Art. 83.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2006
Art. 84.  Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2006
Art. 85.  Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 20/2006
Art. 86.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2006
Art. 87.  Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2006
Art. 88.  Modifiche all'articolo 10 della l.r. 20/2006
Art. 89.  Modifiche all'articolo 11 della l.r. 20/2006
Art. 90.  Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2006
Art. 91.  Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 20/2006
Art. 92.  Modifiche all'articolo 15 della l.r. 20/2006
Art. 93.  Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2006
Art. 94.  Modifiche all'articolo 21 ter della l.r. 20/2006
Art. 95.  Modifiche all'articolo 25 della l.r. 20/2006
Art. 96.  Modifiche all'articolo 26 della l.r. 20/2006
Art. 97.  Modifiche all'articolo 27 della l.r. 20/2006
Art. 98.  Modifiche all'articolo 27 della l.r. 69/2011
Art. 99.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2012
Art. 100.  Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2012
Art. 101.  Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 26/2012
Art. 102.  Modifiche all'articolo 3 della l.r. 80/2012
Art. 103.  Modifiche all'articolo 11 della l.r. 80/2012
Art. 104.  Modifiche all'articolo 12 della l.r. 38/2007
Art. 105.  Modifiche all'articolo 17 della l.r. 38/2007
Art. 106.  Modifiche all'articolo 42 della l.r. 38/2007
Art. 107.  Modifiche all'articolo 56 della l.r. 38/2007
Art. 108.  Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009
Art. 109.  Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009
Art. 110.  Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2009
Art. 111.  Modifiche all'articolo 34 della l.r. 1/2009
Art. 112.  Modifiche all'articolo 40 della l.r. 1/2009
Art. 113.  Modifiche all'articolo 42 della l.r. 1/2009
Art. 114.  Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009
Art. 115.  Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009
Art. 116.  Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009
Art. 117.  Modifiche all'articolo 56 della l.r. 1/2009
Art. 118.  Abrogazioni


§ 2.1.304 - L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

(B.U. 14 agosto 2013, n. 41)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera z), 9, 28, 30 e 56, dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 (Attuazione della direttiva comunitaria 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà);

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);

 

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali);

 

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

 

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

 

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2012, n. 267 (Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà);

 

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

 

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 ottobre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro nazionale di varietà da conservazione di specie agrarie);

 

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 settembre 2012 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari);

 

Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);

 

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

 

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio);

 

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

 

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

 

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

 

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

 

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

 

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

 

Vista la legge regionale 22 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

 

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

 

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale);

 

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

 

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

 

Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

 

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”);

 

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

 

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

 

Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica "CSPO");

 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

 

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

 

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

 

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale);

 

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

 

Vista la legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

 

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici");

 

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137");

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”);

 

Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 novembre 2012, n. 244;

 

Vista la sentenza della Corte costituzionale 22 febbraio 2013, n. 27;

 

Visto il parere favorevole con una raccomandazione espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 10 luglio 2013;

 

Considerato quanto segue:

 

Per quanto concerne il capo I, sezione I (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”):

 

1. Si ritiene necessario integrare la vigente disciplina della composizione del Consiglio delle autonomie locali al fine di garantire la presenza nello stesso del rappresentante della Provincia di Massa Carrara la quale, privata dei suoi organi per effetto della parziale riforma delle province, si trova in stato di commissariamento ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2013”).

 

Per quanto concerne il capo I, sezione II (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”):

 

2. È opportuno abrogare l'articolo 24 bis della l.r. 36/2001, mai applicato nella prassi e il cui contenuto è superato dall'effettivo svolgimento del procedimento legislativo, che vede comunque assicurato il ruolo del Consiglio delle autonomie locali nella fase consiliare dell'iter.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione III (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”):

 

3. Le modifiche alla l.r. 22/2002 ha l'obiettivo di consentire al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), organismo che opera nell'ampio settore della comunicazione locale con funzioni di consulenza, vigilanza e gestione della Regione e dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, di stimolare e valorizzare le produzioni di qualità dei soggetti che vi operano a vario titolo (emittenti radiotelevisive, associazioni, istituzioni scolastiche, videomaker, società di produzione audiovisiva, ecc.). Analogamente a quanto previsto per altri CORECOM regionali (Lombardia: premio "Doma il bullo", Provincia di Trento: premio "Renato Porro", Umbria: premio "Il volontariato è giovane: prendilo al volo" e premio "ComunicareinUmbria"), la modifica normativa potrà permettere al CORECOM di individuare alcuni ambiti tematici ritenuti strategici per l'informazione e la comunicazione locale nei quali intervenire con un incentivo alla realizzazione di messaggi e programmi orientati ad un potenziamento della consapevolezza della cittadinanza regionale e ad un più generale innalzamento della qualità produttiva.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione V (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”):

 

4. È necessario precisare, in conformità a quanto si dispone per la generalità dei referendum disciplinati dalla l.r. 62/2007, che anche i referendum disciplinati dal titolo V della legge medesima si svolgono in due giornate, domenica e lunedì.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale”):

 

5. È necessario correggere un errore materiale e specificare che le funzioni ivi previste possono essere delegate dal segretario generale ad un dirigente dallo stesso individuato.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione VII (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”):

 

6. È necessario raccordare alcune previsioni della l.r. 5/2008 alle disposizioni del d.lgs. 235/2012.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 “Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale”):

 

7. È necessario correggere un errore materiale relativo a un rinvio nell'articolo 23 della l.r. 20/2008.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione IX (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 “Disposizioni in materia di qualità della normazione”):

 

8. È opportuno modificare la l.r. 55/2008, rimuovendo il regolamento interno della Giunta regionale come fonte di disciplina dei criteri per l'analisi di impatto della regolazione e semplificando una regola redazionale sulla scrittura dei regolamenti.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione X (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”):

 

9. È necessario modificare la l.r. 3/2009 al fine di raccordare alcune sue previsioni alle disposizioni del d.lgs. 235/2012 e di consentire a consiglieri ed assessori che entrano in carica nel corso della nona legislatura e non possono maturare, neppure qualora le due cariche si sommino, un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi al fine di effettuare l'eventuale versamento di contributi volontari fino al raggiungimento dei cinque anni necessari per maturare il diritto all'assegno vitalizio minimo, di essere esentati dalla trattenuta del 17 per cento sull'indennità di carica, prevista ed effettuata proprio ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio;

 

10. è necessario altresì modificare le disposizioni della l.r. 3/2009 che hanno dato attuazione al d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012 e, in particolare, le disposizioni relative al tetto massimo delle indennità omnicomprensive dei consiglieri regionali e dei membri della Giunta regionale e quelle sull'indennità di fine mandato. Tali disposizioni hanno creato, infatti, situazioni di disparità di trattamento comunque non in linea con quanto previsto dal legislatore statale.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 “Disciplina del difensore civico regionale”):

 

11. La normativa vigente consente al Difensore civico regionale di attivare consulenze solo per lo svolgimento di indagini. In relazione al ruolo che esso svolge in qualità di coordinatore nazionale per la difesa civica, appare utile estendere questa possibilità anche per attività che non si configurano come indagini in senso stretto.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”):

 

12. È necessario definire la durata della fase di formazione di accordi e intese che si svolge a livello regionale. È opportuno altresì un chiarimento, in quanto la competenza a sottoscrivere accordi è prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera b). Pertanto la lettera c) del comma 2 dello stesso articolo 20, si ritiene debba prevedere solo la competenza a sottoscrivere intese.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione XIII (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”):

 

13. Si correggono degli errori materiale nella l.r. 40/2009 e si introduce una disposizione generale di rinvio, per quanto non disposto, alla normativa nazionale, erroneamente omesso dal testo di modifica della l.r. 40/2009.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 “Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale”):

 

14. È opportuno precisare che, nel caso di cessione del marchio a titolo gratuito, le modalità di utilizzo possono essere disciplinate da apposite convenzioni, escludendo in tal modo l'obbligo di stipulazione di un contratto che, in tale ipotesi, appare eccessivamente gravoso per le parti.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione XV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”):

 

15. Si introducono nella l.r. 68/2011 alcune disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale e altre finalizzate a chiarire dubbi interpretativi e applicativi, nonché per allinearsi a sopravvenute modifiche dell'ordinamento regionale;

 

16 È necessario chiarire che gli affidamenti di funzioni fondamentali delle province a enti locali mediante convenzione, fino alla conclusione del processo di riordino delle province, possono essere confermati, quantomeno in via transitoria, onde garantire la conclusione di procedimenti in corso e comunque la continuità dell'azione amministrativa.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione XVI (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”):

 

17. È opportuno eliminare dalla l.r. 8/2012 un riferimento, tuttora presente, alla abrogata l.r. 76/1996.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione XVII (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2013”):

 

18. In relazione alle deduzioni della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a fronte di assunzioni di lavoratori non occupati, occorre correggere un errore materiale. Infatti la riconduzione delle deduzioni al regime "de minimis" rende superflua la previsione di divieti di cumulo, già assicurati dal regime medesimo.

 

Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”), e sezione II (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana):

 

19. È necessario correggere degli errori materiale nell'articolo 25 della l.r. 16/1999 e negli articoli 10 e 82 della l.r. 39/2000.

 

Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale”):

 

20. Al fine di rendere uniforme il contenuto della l.r. 64/2004 a quello delle altre legge regionali in materia di sviluppo rurale, la relativa programmazione regionale e il conseguente finanziamento sono ricondotti nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale);

 

21. Al fine di recepire quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), che ha attribuito all'ente Terre regionali toscane le funzioni relative alle attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone toscane si prevede l'adeguamento del testo della l.r. 64/2004;

 

22. Al fine di recepire formalmente le disposizioni nazionali con le quali sono state recepite alcune direttive comunitarie in materia di commercializzazione delle sementi e che istituiscono il registro nazionale delle stesse, si abrogano, esplicitamente, le disposizioni che prevedono il registro regionale delle varietà da conservazione, in quanto le registrazioni regionali sono ora previste in una apposita sezione del registro nazionale.

 

Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”):

 

23. È necessario abrogare alcune disposizioni della l.r. 28/2005 relative agli orari di apertura degli esercizi commerciali che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 27/2013, sono da considerare incostituzionali.

 

Per quanto concerne il capo III, sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”):

 

24. È opportuno procedere all'abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000, essendo venute meno le esigenze sottese a detta disposizione dopo l'entrata in vigore del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, che ha rideterminato i parametri per l'autorizzazione all'apertura di nuove farmacie.

 

Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”):

 

25. È necessario adeguare l'articolo 41 della l.r. 38/2004 per superare il contrasto con la normativa di principio costituita dal d. lgs. 176/2011, che lo renderebbe violativo dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione in materia di tutela della salute e alimentazione, a seguito della modifica operata con la legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012), impugnata dal Governo. In tale materia è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 244/2012 con cui è stato espressamente affermato che l'utilizzo delle acque minerali e termali è soggetto a regime autorizzatorio ai sensi del d. lgs. 176/2011.

 

Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”), e sezione V (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica "CSPO");

 

26. È necessario l'adeguamento di alcune disposizioni della l.r. 40/2005 alle modifiche sopravvenute nelle disposizioni normative statali del d.lgs. 502/1992, del d.lgs. 118/2011, del d.lgs. 123/2011, del d.l. 158/2012 convertito dalla l. 189/2012, nonché l'adeguamento dell'articolo 4 della l.r. 3/2008 al d. lgs. 39/2013;

 

27. È necessario modificare l'articolo 89 della l.r. 40/2005 prevedendo che le designazioni effettuate dai soggetti competenti siano trasmesse al Consiglio regionale dalla Giunta regionale. In questo modo, si introduce un elemento di omogeneità procedimentale fra le designazioni relative alla nomina del Consiglio sanitario regionale e quanto già previsto dall'articolo 97, comma 3, della l.r. 40/2005 per le designazioni relative alla nomina della Commissione regionale di bioetica.

 

Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”):

 

28. Al fine di eliminare incertezze applicative nella liquidazione dei contributi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla l.r. 55/2006 è necessario correggere il riferimento all'imposta sulla casa contenuto nell'articolo 3 della stessa legge.

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione I (Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”):

 

29. È necessario adeguare la l.r. 67/1993 alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), nella parte in cui prevede che la struttura operativa regionale sia costituita dalle Direzioni generali e dall'Avvocatura regionale. È altresì necessario garantire continuità al lavoro in sede di esame della commissione di cui all'articolo 6 della l.r. 67/1993.

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione II (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”) e sezione III (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio”):

 

30. È opportuna la correzione di alcuni errori materiali nel testo della l.r. 24/1994 e della l.r. 65/1997.

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”), e sezione VI (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”):

 

31. È necessario armonizzare la normativa regionale al mutato assetto delle competenze stabilito dall'articolo 154 del d.lgs. 152/2006 in tema di gestione del demanio idrico, che attribuisce alle sole regioni la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica;

 

32. La normativa statale recepita a livello regionale per il servizio idrico integrato ha demandato a un regolamento regionale la determinazione dei canoni per le utenze pubbliche: è quindi necessario, poiché la materia di cui si tratta attiene alla disciplina ambientale ed è quindi ascritta alla competenza esclusiva dello Stato, modificare le disposizioni della l.r. 91/1998 che in attuazione dell'articolo 89 del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), avevano attribuito il compito di che trattasi alle province;

 

33. La determinazione delle riduzioni applicabili alla tariffa compete all'Autorità idrica toscana (AIT) sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 154, comma 2, del d.lgs. 152/2006. Pertanto la disposizione di cui all'articolo 12 bis, comma 2, lettera i), si pone in contrasto con la disciplina statale in materia.

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione V (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”):

 

34. È opportuno, per ragioni di correttezza normativa, eliminare dalla l.r. 20/2006 ogni riferimento all'Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO) soppressa dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”), sostituendovi l'acronimo di autorità idrica toscana "AIT", istituita con la l.r. 69/2011.

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione VII (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 “Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”):

 

35. È opportuno eliminare nella l.r. 26/2012 la contraddizione per cui, mentre per i membri di diritto di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 26/2012, individuati “ratione officii”, è sempre possibile individuare un sostituto, per i membri di cui dell'articolo 2, comma 2, della stessa l.r. 26/2012, nominati “intuitu personae” tale automatica individuazione non è possibile. Sono pertanto precisate le modalità di nomina dei supplenti dei membri nominati “intuitu personae”;

 

36. È opportuno sostituire la norma transitoria ormai superata e consentire, per la prima nomina dei supplenti, di avvalersi delle terne di designati pervenute in occasione dell'ultima nomina dei membri effettivi.

 

Per quanto concerne il capo V, sezione I (Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”):

 

37. Si introducono modifiche rispettivamente agli articoli 12, 17 e 42 della l.r. 38/2007 allo scopo di adeguare il contenuto delle disposizioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

 

38. Si provvede a correggere un errore materiale nella formulazione dell'articolo 56 della l.r. 38/2007.

 

Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”):

 

39. È opportuno inserire fra le competenze del direttore generale, previste dall'articolo 7 della l.r. 1/2009, la disposizione, attualmente presente nell'articolo 34, comma 3 bis, che assegna ai direttori generali competenti per materia la designazione dei dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica;

 

40. È necessario chiarire la disposizione relativa al reclutamento del personale di cui all'articolo 24 della l.r. 1/2009, specificando espressamente la decorrenza del termine per la presentazione di domande di partecipazione a bandi e selezioni per il reclutamento del personale e facendo riferimento esplicito al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);

 

41. È opportuno semplificare la procedura di autorizzazione agli incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti della Giunta regionale attribuendola ai singoli direttori generali anziché in via centralizzata a quello competente in materia di personale;

 

42. È necessario esplicitare la possibilità che il personale delle strutture previste negli articoli 49 e 55 della l.r. 1/2009, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, possa essere riassunto senza interruzione temporale;

 

43. È necessario disciplinare la fattispecie in cui un dipendente assunto presso le strutture di supporto del Presidente del Consiglio regionale, del portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare possa, con il consenso dell'interessato e dei competenti organismi politici, essere assegnato ad una struttura di supporto agli organi di governo e viceversa, prevedendo che il contratto non si risolva, ma venga integrato;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Affari istituzionali

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2000

1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), sono aggiunte le parole: “ o i commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), per la durata del loro incarico. ”

 

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)

 

     Art. 2. Abrogazione dell'articolo 24 bis della l.r. 36/2001 [1]

1. L'articolo 24 bis della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della  Regione Toscana), è abrogato.

 

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni)

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 22/2002

1. Dopo il numero 10) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 22 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è aggiunto il seguente:

“ 10 bis) promuove il livello qualitativo della comunicazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico. ”.

 

SEZIONE IV - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)

 

     Art. 4. Modifiche al titolo della l.r. 23/2007

1. Nel titolo della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”) le parole: “ Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) ” sono soppresse.

 

SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), dopo le parole: “ fissa la data ” sono inserite le seguenti: “ in due giornate, domenica e lunedì, ”.

 

SEZIONE VI - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 27 ter della l.r. 4/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 27 ter della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), le parole: “ comma 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 4 ”; alla fine sono aggiunte le parole: “ o al dirigente da questi delegato. ”.

 

SEZIONE VII - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2008

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:

" c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione; ".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente:

" a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni  di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); "

 

SEZIONE VIII - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 20/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), le parole: “ , ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2008 ” sono soppresse.

 

SEZIONE IX - Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è sostituito dal seguente:

" 3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano con propri atti, per i rispettivi ambiti di competenza, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'analisi di fattibilità e dell'AIR. ".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 55/2008

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 55/2008 è sostituito dal seguente:

" 4. Nel titolo del regolamento è fatto riferimento alla legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione. Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge. ".

 

SEZIONE X - Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) le parole: “ articolo 15, comma 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, ” sono sostituite dalle seguenti: “ articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ”.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 3/2009 le parole: “ a norma della l. 55/1990 ” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012”.

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 3/2009

1. All'articolo 10 bis della l.r. 3/2009 è inserita la seguente rubrica: “ Soppressione dell'assegno vitalizio ”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Coloro che hanno acquisito la carica di consigliere o sono nominati assessori nel corso della nona legislatura e non possono maturare un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, comma 1, sono esentati dal versamento della trattenuta del 17 per cento di cui all'articolo 4, comma 1. Alla data di entrata in vigore del presente comma è dovuta la restituzione di quanto già versato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. ”.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/2009

1. Al comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 3/2009 le parole: ” a norma della l. 15/1990 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012 ”.

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 3/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 3/2009 le seguenti parole: “Le percentuali sono adeguate proporzionalmente agli incrementi delle indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti la Camera dei deputati di cui all'articolo 3, comma 1.”sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“ 3 bis. Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno vitalizio l'indennità mensile lorda è rivalutata annualmente, in misura pari al 75 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 1° gennaio 2015. ”

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 3/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “ per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006). ”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “ Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1. ”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 3/2009 è aggiunto il seguente:

“ 5 bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l'erogazione anticipata di parte dell'indennità di fine mandato nella misura non superiore all'ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L'erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio. ”.

 

SEZIONE XI - Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale)

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 19/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale), la parola: “ indagine ” è sostituita dalla seguente: “ attività ”.

 

SEZIONE XII - Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è inserito il seguente:

" 1 bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni.”.

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 26/2009

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 26/2009 le parole: " gli accordi e " sono  soppresse.

 

SEZIONE XIII - Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 40/2009

1. La rubrica dell'articolo 2 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituita dalla seguente: " Riduzione degli oneri amministrativi ".

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 40/2009 le parole " articolo 1 " sono sostituite dalle seguenti: " articolo 2 ".

 

     Art. 22. Inserimento della sezione V bis nel capo I del titolo II della l.r. 40/2009

1. Dopo la sezione V del capo I del titolo II della l.r. 40/2009 è inserita la seguente: " SEZIONE V bis - Disposizioni di rinvio ".

 

     Art. 23. Inserimento dell'articolo 20.1 nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 40/2009 è inserito, nella sezione V bis, il seguente:

"Art. 20.1. Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.".

 

SEZIONE XIV - Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale)

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 15/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), le parole: “ I contratti di cessione di cui al comma 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Le cessioni del marchio ”; alla fine sono aggiunte le parole: “ In tali casi le modalità di utilizzo del marchio sono definite dalla competente struttura del Consiglio regionale anche attraverso convenzione con il soggetto interessato. ”.

 

SEZIONE XV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/2011

1. Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), dopo le parole " sono esclusi " sono inserite le seguenti: " per l'esercizio successivo ".

 

     Art. 26. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 12 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

" Art. 12. Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti

1. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell'obiettivo programmatico dell'ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:

a) sostegno alla fusione di due o più comuni;

b) riduzione dei residui passivi;

c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale;

d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla vigente  normativa statale;

e) trasferimento o attribuzione di funzioni;

f) riduzione del livello di indebitamento;

g) capacità di utilizzazione dei margini del patto di stabilità interno.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua fra quelli di cui al comma 1, i criteri da utilizzare nell'anno di riferimento e i parametri e le modalità per l'applicazione dei criteri medesimi. La deliberazione è adottata previa acquisizione del parere del CAL, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l'espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l'atto.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 2, può rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell'obiettivo aggregato unico, tenuto conto degli eventuali interventi compensativi di cui all'articolo 11, delle informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale.

4. La deliberazione di cui al comma 3, è comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione è altresì trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 2.

6. L'ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato, cui la Regione sia tenuta a dare attuazione. ".

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

" 3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore. Dette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma. ".

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011

1. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 6. Le leggi regionali che modificano le disposizioni del presente capo determinano, dalla data della loro entrata in vigore, la cessazione di efficacia delle norme statutarie incompatibili. "

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 68/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

" 4. Il sindaco del comune associato è componente di diritto del consiglio e della giunta dell'unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 2 bis e 3. Se il vicesindaco non è  in carica, il sindaco è sostituto dall'assessore del comune in carica più anziano di età. Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli articoli 36, comma 3 bis, e 37, comma 2 bis, nei casi ivi previsti. ".

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 68/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

" 4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo statuto e comunque:

a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;

b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;

c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza disciplinate dall'articolo 11 del d.lgs. 235/2012. La cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30;

d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;

e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento della cessazione. Detta disposizione si applica anche ai consiglieri comunali di cui agli articoli 36, comma 3 bis, e 110;

f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state acquisite al protocollo dell'unione;

g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio. ".

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 34 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: " , salvo per il periodo in cui, per effetto delle suddette disposizioni, la giunta risulti composta interamente da sostituti dei sindaci ".

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

" 2 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l'incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell'unione della dichiarazione di incompatibilità, il sindaco cessa di far parte degli organi dell'unione. Si applicano i commi 3 e 3 bis.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

" 3 bis. In caso di incompatibilità di un sindaco di un comune privo di giunta per effetto di legge, il sindaco è sostituito nel consiglio e nella giunta dell'unione da un consigliere del comune non in carica nell'unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del consigliere delegato, il consiglio e la giunta dell'unione continuano a operare in composizione ridotta. Il consigliere delegato cessa dalle cariche dell'unione nel caso di reintegro del sindaco conseguente alla  cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal consiglio dell'unione. ".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente:

" 5 bis. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della giunta e del consiglio dell'unione, dalle disposizioni del capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), per le quali si applica la disciplina ivi prevista. ".

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “ Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 2 bis ”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

" 2 bis. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h), del d.lgs. 39/2013. Il sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell'unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della presente legge. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell'articolo 36, comma 3 bis. ".

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 68/2011

1. Al comma 8 dell'articolo 48 della l.r. 68/2011, dopo le parole: " mancata adozione " sono inserite le seguenti: " del rendiconto di gestione e ".

2. Al comma 9 dell'articolo 48 della l.r. 68/2011, dopo le parole: " bilancio di previsione, " sono inserite le seguenti: " del rendiconto di gestione ".

3. Al comma 10 dell'articolo 48 della l.r. 68/2011, le parole: " In tal caso, il costo della retribuzione del dirigente o del funzionario, oltre a quanto deve essere rimborsato per spese di missione nella misura loro riconosciuta, è rimborsato dall'unione di comuni entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale; ai fini del rimborso della retribuzione, si considera unitariamente il mese anche se il mandato commissariale è inferiore " sono sostituite dalle seguenti: " Al commissario è riconosciuta un’indennità pari all'indennità lorda mensile del sindaco del comune di maggior dimensione demografica costituente l'unione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'indennità e le spese sono a carico dell'unione che provvede a liquidarle entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale. In caso di nomina di dirigente o funzionario di Prefettura, l'intesa può prevedere forme alternative di rimborso della retribuzione e delle spese sostenute. ".

4. Dopo il comma 11 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 11 bis. Le disposizioni relative al rendiconto di gestione di cui ai commi 8 e 9, come modificati dall'articolo 34 della legge regionale agosto 2013, n. (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), si applicano dal 1° gennaio 2014. ”.

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011

1. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, è inserita la seguente:

" b ter) il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se almeno tre comuni costituiscono un’unione di comuni e svolgono, mediante la medesima unione, tutte le funzioni fondamentali per le quali è previsto l'esercizio associato obbligatorio. In tal caso il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dei comuni costituenti l'unione; ".

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, le parole: " 14 settembre 2011, n. 148 " sono sostituite dalle seguenti: " 15 luglio 2011, n. 111 ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

" 1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo. ".

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

" 1 ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti ".

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 80 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 80 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: " La graduatoria è altresì aggiornata a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, utilizzando, ove necessario, i dati dei comuni estinti. ".

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 83 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente:

" 4 bis. A decorrere dall'anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, nei seguenti casi:

a) se l'ultimo dato disponibile della popolazione del comune al 31 dicembre risulta inferiore alla popolazione montana di cui all'allegato B;

b) se l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento;

c) sulla base dei dati trasmessi dai singoli comuni, dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT del censimento della popolazione.".

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 87 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: "I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione delle stesse. ".

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. Dopo la lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è inserita la seguente:

" a bis) non è considerata la funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, dalla data di affidamento del servizio da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), al gestore unico, ai sensi della l.r. 69/2011 stessa ".

2. Il comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, è sostituito dal seguente:

" 4. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. ".

3. Il comma 13 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è abrogato.

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 7 ter. Fino al 31 dicembre 2014, ovvero fino al termine dal quale la legge statale faccia decorrere l'effettivo riordino delle province, le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 3, si applicano anche alle convenzioni tra provincia ed enti locali compresi nel suo territorio per l'esercizio di funzioni e compiti di competenza della provincia stessa, già affidati agli enti locali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini “nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ”.

 

     Art. 42. Modifiche all'allegato B della l.r. 68/2011

1. Il titolo dell'elenco “ Comuni facenti parte di comunità montana o già facenti parte di comunità fino all'attuazione della legge regionale n. 37 del 2008 (art. 84, comma 2) ” dell'allegato B della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: " Comuni facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché comuni già facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della l.r. 37/2008 (articolo 84, comma 2): ”.

2. Alla fine dell'allegato B della l.r. 68/2011 è aggiunto l'elenco: “ Altri comuni già facenti parte di comunità montana in periodi precedenti all'entrata in vigore della l. 244/2007, rientrando il proprio territorio integralmente o parzialmente nell'ambito della comunità: Arezzo, Bagni di Lucca, Buti, Calci, Calenzano, Carrara, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Paganico, Cortona, Fiesole, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Massa, Monte Argentario, Pistoia, Radda in Chianti, Sesto Fiorentino. ".

 

SEZIONE XVI - Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”)

 

     Art. 43. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 8/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), le parole: " all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma) " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 34 ter della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) ".

 

SEZIONE XVII - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)

 

     Art. 44. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 77/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:

" 3. Le deduzioni di cui al presente articolo rientrano nella disciplina del regime "de minimis. "

 

SEZIONE XVIII - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 85/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge  regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”), le parole: “ l.r. 3/2012 ” sono sostituite dalle seguenti: “ l.r. 3/2009 ”.

 

CAPO II - Sviluppo economico

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

 

     Art. 46. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/1999

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16  (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituita dalla seguente:

" c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Boletus Sezione Edules, Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00; ".

 

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

 

     Art. 47. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 quater dell'articolo 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: " all'articolo 3 bis " sono sostituite dalle seguenti: " al comma 3 bis ".

 

     Art. 48. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 39/2000

1. Al numero 3 bis) della lettera b del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000, le parole: " 6 bis " sono sostituite dalle seguenti: " 6 quinquies ".

 

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale)

 

     Art. 49. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 64/2004

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale), è sostituito dal seguente:

" 2. Il programma d’intervento, nel quale sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare e incentivare, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione, è definito nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). ".

 

     Art. 50. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 64/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 64/2004, dopo le parole: " su proposta " sono inserite le seguenti: " dell'ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), ".

 

     Art. 51. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 64/2004

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 64/2004 le parole: " la competente struttura della Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " l'ente Terre regionali toscane ".

 

     Art. 52. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 64/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole: " dalla competente struttura della Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " dall'ente Terre regionali toscane ".

2. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole: " alla competente struttura della Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " all'ente Terre regionali toscane ".

 

     Art. 53. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 64/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole: " dalla competente struttura della Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " dall'ente Terre regionali toscane ".

2. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole: " la competente struttura della Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " l'ente Terre regionali toscane ".

 

     Art. 54. Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 64/2004

1. L'articolo 10 della l.r. 64/2004 è abrogato.

 

     Art. 55. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 64/2004

1. L'articolo 13 della l.r. 64/2004 è sostituito dal seguente:

" Art. 13. Norma finanziaria

1. La presente legge è finanziata, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF. "

 

     Art. 56. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 64/2004

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 64/2004 le parole: " regionale di cui all'articolo 10 " sono sostituite dalla seguente: " nazionale ".

 

SEZIONE IV - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

 

     Art. 57. Abrogazioni [2]

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):

a) articolo 80;

b) articolo 81;

c) articolo 84, comma 4;

d) articolo 84 bis, comma 5.

 

CAPO III - Sanità e coesione sociale

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

 

     Art. 58. Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000

1. L'articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è abrogato [3].

 

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

 

     Art. 59. Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004

1. L'articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:

" Art. 41 - Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente

1. L'avvio di un’attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 del d.lgs. 176/2011.

2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 42, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 3, e dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall'articolo 46 della presente legge.

4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività. ".

 

     Art. 60. Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 38/2004

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:

“ Art. 48 bis. Ulteriore norma transitoria

1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, approva le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, lettera f bis).

2. Gli esercenti di attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), e quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attività (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'avvio delle attività medesime, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 41 nel termine di tre mesi dalla data di approvazione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 1.

3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione gli esercenti di attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente continuano a svolgere la loro attività. ”.

 

     Art. 61. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 38/2004 è inserita la seguente:

" f bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41; ".

 

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

 

     Art. 62. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

" 1. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall'articolo 3 bis, comma 3, del decreto delegato tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. ".

2. Il comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

" 7. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla  l.r. 5/2008). ".

 

     Art. 63. Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 40/2005

1. L'articolo 38 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

" Art. 38. Cause di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale

1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di direttore generale sono indicate nel decreto delegato e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Il Presidente della Giunta regionale accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale al momento della nomina.

3. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto. ".

 

     Art. 64. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

" 2 bis. Qualora entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato il direttore generale non provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Giunta regionale nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio. ".

2. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

" 3. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di uno o più componenti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di più di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione dell'intero collegio entro il termine di trenta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del tesoro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. ".

 

     Art. 65. Sostituzione dell'articolo 59 bis della l.r. 40/2005

1. L'art. 59 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

" Art. 59 bis. Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario.

1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al d.p.r. 484/1997 dal direttore generale dell'azienda sanitaria o di altro ente del servizio sanitario regionale, previo avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'azienda o ente.

2. Nell'avviso di cui al comma 1, sono esplicitate le specificità proprie del posto da ricoprire, evidenziando la tipologia di attività svolta nella struttura e le conseguenti caratteristiche richieste al direttore della struttura medesima.

3. La commissione di cui all'articolo 15, comma 7 bis, lettera a), del decreto delegato seleziona i candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale e degli esiti di un colloquio, facendo riferimento ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 8 del d.p.r. 484/1997.

4. Il punteggio massimo attribuibile dalla commissione al curriculum professionale e al colloquio è indicato nell'avviso di cui al comma 1.

5. Il direttore generale individua il candidato cui conferire l'incarico nell'ambito di una terna di candidati idonei predisposta dalla commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Qualora il direttore generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.

6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la normativa statale vigente. ".

 

     Art. 66. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 40/2005

1. Il comma 6 dell'articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 6. I membri del Consiglio sanitario regionale sono nominati dal Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g bis), sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Consiglio regionale. ”

 

     Art. 67. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 40/2005

1. Al comma 3 dell'articolo 103 della l.r. 40/2005 dopo le parole: " le cause di incompatibilità " sono aggiunte le seguenti: " , le cause di inconferibilità ".

 

     Art. 68. Sostituzione dell'articolo 108 della l.r. 40/2005

1. L'articolo 108 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

" Art. 108. Patrimonio, contabilità e contratti

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la gestione del patrimonio, l'ordinamento contabile e l'attività contrattuale degli ESTAV sono disciplinati dal titolo VIII.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività che esplicitano i contenuti funzionali dei servizi svolti e le loro prospettive di sviluppo nei periodi considerati. Nell'elaborazione dei programmi di attività gli ESTAV si conformano agli indirizzi eventualmente impartiti dalla Giunta regionale.

3. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dei programmi di cui al comma 2, entro il 15 novembre di ogni anno e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.

4. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio di esercizio entro il 15 aprile di ogni anno e lo trasmette, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale, che lo approva entro il 31 maggio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale.

5. I bilanci sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.

6. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l'eventuale riadozione del bilancio. ".

 

     Art. 69. Modifiche all'articolo 120 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 120 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

" 1. Il bilancio pluriennale è adottato sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. ".

 

     Art. 70. Modifiche all'articolo 122 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

" 3. La struttura del bilancio di esercizio e dei documenti a suo corredo si conforma agli schemi previsti dalla normativa statale vigente. La Giunta regionale può integrare tali schemi, impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni. ".

 

     Art. 71. Modifiche all'articolo 125 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 125 della l.r. 40/2005 è abrogato.

 

SEZIONE IV - Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

 

     Art. 72. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2006

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2006 n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è sostituita dalla seguente:

" f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa; ".

 

SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica "CSPO")

 

     Art. 73. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/2008 [4]

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica "CSPO"), è sostituito dal seguente:

" 1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre, n. 421). La nomina del direttore generale è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale e decorsi trenta giorni dal ricevimento della medesima. ".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 3/2008 è sostituito dal seguente:

" 2. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall'articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 3/2008 è sostituito dal seguente:

" 3. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di direttore generale sono indicate nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). ".

 

CAPO IV - Territorio, ambiente e infrastrutture

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)

 

     Art. 74. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 67/1993

1. Alla lettera a) del comma 2, e al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), le parole: " del dipartimento " sono sostituite dalle seguenti: " della Direzione generale ".

2. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 67/1993 è sostituito dal seguente:

" 5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l'eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio. ".

 

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)

 

     Art. 75. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/1994 [5]

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi.), le parole :" e il Comitato scientifico " sono sostituite dalle seguenti:", ad eccezione della Comunità del Parco, ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/1994 è inserito il seguente:

" 1 bis. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni. ".

 

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio)

 

     Art. 76. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 65/1997 [6]

1. La lettera a), del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio.), è sostituita dalla seguente:

“ a) sette membri designati dalla Comunità del parco; ”.

 

     Art. 77. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 65/1997 [7]

1. Nella rubrica dell'articolo 10 della l.r. 65/1997 dopo le parole: " degli organi " sono inserite le seguenti: " e del Comitato scientifico ".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 65/1997 dopo le parole: " Ente parco " sono inserite le seguenti: ", ad eccezione della Comunità del parco ,".

 

     Art. 78. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 65/1997 [8]

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

" 1. Il Consiglio regionale, oltre ad approvare gli atti già previsti dalla presente legge, esprime il proprio parere sul bilancio preventivo economico ed approva il bilancio di esercizio dell'ente. ".

 

     Art. 79. Modifiche all'articolo 23 ter della l.r. 65/1997 [9]

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 ter della l.r. 65/97 è inserito il seguente:

" 5 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione. ".

 

SEZIONE IV - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

 

     Art. 80. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserita la seguente:

" c bis) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi in  attuazione dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); ".

 

     Art. 81. Modifiche all'articolo 12 bis della l.r. 91/1998

1. Nella rubrica dell'articolo 12 bis della l.r. 91/1998 le parole " per usi diversi da quello idropotabile " sono sostituite dalle seguenti: " per tutti gli usi ".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 bis della l.r. 91/98 è sostituito dal seguente:

" 2. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi. ".

3. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 bis della l.r. 91/98 sono aggiunte le parole: " , nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del d. lgs. 152/2006 ".

4. La lettera i) del comma 4 dell'articolo 12 bis della l.r. 91/98 è abrogata.

 

     Art. 82. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 91/1998

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 91/1998 prima delle parole: " gestione del demanio idrico " sono inserite le seguenti: "fatte salve le competenze regionali in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c bis, ".

2. Al comma 1 bis dell'articolo 14 della l.r. 91/1998, le parole: " 24 comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: " 24, comma 4 ".

 

SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

 

     Art. 83. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2006

1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è sostituita dalla seguente:

" o) autorità idrica toscana (AIT): l'autorità di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);" .

 

     Art. 84. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/2006 le parole: " le AATO " sono sostituite dalle seguenti: " l'AIT ".

 

     Art. 85. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 20/2006 le parole: " dell'AATO, o dell'ente che assumerà le relative funzioni " sono sostituite dalle seguenti: " dell'AIT ".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 bis della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

"b) dell'AIT; ".

 

     Art. 86. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: " dell'AATO o dell'ente che assumerà le relative funzioni " sono sostituite dalle seguenti: " dell'AIT ".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: " L'AATO, o l'ente che assumerà le relative funzioni, " sono sostituite dalle seguenti: " L'AIT ".

3. Al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: " l'AATO " sono sostituite dalle seguenti: " l'AIT ".

4. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: " all'AATO, o all'ente che assumerà le relative funzioni, " sono sostituite dalle seguenti: " all'AIT ".

 

     Art. 87. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: " dall'AATO " sono sostituite dalle seguenti: " dall'AIT ".

 

     Art. 88. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 20/2006

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: " l'AATO, o l'ente che assumerà le relative funzioni " sono sostituite dalle seguenti: " l'AIT ".

2. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: " l'AATO " sono sostituite dalle parole " l'AIT ".

 

     Art. 89. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: " sentite le AATO " sono sostituite dalle seguenti: " sentita l'AIT ".

 

     Art. 90. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2006

1. Alla lettera a) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 20/2006 le parole: "delle AATO " sono sostituite dalle seguenti: " dell'AIT ".

2. Alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2006 dopo le parole: " per il trattamento " sono aggiunte le seguenti: " di depurazione ".

 

     Art. 91. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: " dall'AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni " sono sostituite dalle seguenti: " dall'AIT ".

2. Al comma 4 dell'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: " l'AATO o il soggetto che assumerà le relative funzioni " sono sostituite dalle seguenti: " l'AIT ".

 

     Art. 92. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 20/2006 le parole: " all'AATO " sono sostituite dalle seguenti: " all'AIT ".

 

     Art. 93. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2006

1. Alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: "all'AATO " sono sostituite dalle seguenti: " all'AIT ".

 

     Art. 94. Modifiche all'articolo 21 ter della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: " delle AATO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni ," sono sostituite dalle seguenti " dell'AIT ".

2. Al comma 6 e al comma 7 dell'articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: "l'AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni," sono sostituite dalle seguenti: "l'AIT".

 

     Art. 95. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 e al comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: " all'AATO " sono sostituite dalle seguenti: " all'AIT ".

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: " dall'AATO " sono sostituite dalle seguenti: " dall'AIT ".

3. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: " l'AATO " sono sostituite dalle seguenti: "l'AIT ".

 

     Art. 96. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: " l'AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni ," sono sostituite dalle seguenti: " l'AIT ".

2. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: " dall'AATO o dal soggetto che assumerà le relative funzioni. " sono sostituite dalle seguenti: " dall'AIT .".

 

     Art. 97. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 20/2006

1. Al comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 20/2006 le parole: " l'AATO " sono sostituite dalle seguenti: " l'AIT ".

 

SEZIONE VI - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)

 

     Art. 98. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 69/2011

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è abrogata.

 

SEZIONE VII - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137")

 

     Art. 99. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2012

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), è sostituito dal seguente:

" 4. Per ciascun membro di cui al comma 2, è nominato il relativo supplente, che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare .".

 

     Art. 100. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 26/2012, è aggiunto il seguente:

" 2 bis. Contestualmente alle nomine dei membri della commissione di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina i supplenti dei membri di cui al comma 2 dello stesso articolo 2, scelti nell'ambito delle terne ivi previste. ".

 

     Art. 101. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 26/2012

1. L'articolo 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7. Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 4, come modificato dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), il Presidente della Giunta regionale nomina, entro quindici giorni dall'entrata in vigore di tale comma, i supplenti scegliendoli nell'ambito delle terne di designati pervenute in occasione dell'ultima nomina dei membri effettivi. ”.

 

SEZIONE VIII - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000)

 

     Art. 102. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 80/2012

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39(2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), è sostituito dal seguente:

“ 6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, la Giunta regionale disciplina con regolamento il funzionamento della banca della terra tenendo conto della proposta medesima e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ”.

 

     Art. 103. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 80/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l. r. 80/2012 la parola: “ medesimo ” è sostituita dalla seguente “ ciascun ”.

2. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:

“ 5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.”

 

CAPO V - Organizzazione e personale

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

 

     Art. 104. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 38/2007

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", elaborato ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del d. lgs. 163/2006 tenendo conto del miglior prezzo di mercato ove rilevabile,".

 

     Art. 105. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 38/2007

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 38/2007 sono abrogati.

 

     Art. 106. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 38/2007

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 38/2007 sono aggiunte le seguenti parole: "a favore delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori definiti dall'articolo 3 dello stesso d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale ".

 

     Art. 107. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 38/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 38/2007, dopo le parole: " senza preventiva pubblicazione di bando e per " sono inserite le seguenti: " i lavori pubblici, ".

 

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

 

     Art. 108. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunta la seguente:

" k bis) designa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza. ".

 

     Art. 109. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

" 6. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e alle selezioni per il reclutamento del personale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). ".

 

     Art. 110. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

" 4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è disposta dal direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente .".

 

     Art. 111. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 1/2009

1. Il comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 1/2009 è abrogato.

 

     Art. 112. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

" 3 bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale .".

 

     Art. 113. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

" 3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7. ".

 

     Art. 114. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

" 4 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, e dall'articolo 56, comma 7. ".

 

     Art. 115. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

" 3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando  quanto previsto dall'articolo 42, commi 1 e 2. ".

 

     Art. 116. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

" 5 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3. ".

 

     Art. 117. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 56 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

" 8 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3. ".

 

CAPO VI - Norme finali

 

     Art. 118. Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 febbraio 1984, n. 8 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indispensabile. Modifiche all'art.1 della l.r. 30 dicembre 1971, n.2) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

b) legge regionale 21 marzo 2006, n.11 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n.52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO);

c) gli articoli da 20 a 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale  della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n.9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”).

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 36 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 14 dicembre 2017, n. 74.

[5] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[6] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[7] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[9] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.