§ 2.3.79 - L.R. 26 giugno 2008, n. 37.
Riordino delle Comunità montane


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:26/06/2008
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Comuni montani e territori montani
Art. 3.  Benefici previsti per i territori montani
Art. 4.  Ambito territoriale della comunità montana
Art. 5.  Costituzione della comunità montana
Art. 6.  Statuto della comunità montana
Art. 7.  Organi di governo
Art. 8.  Indennità e rimborso spese degli amministratori
Art. 9.  Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Art. 10.  Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Art. 11.  Effetti dell’estinzione della comunità montana
Art. 12.  Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Art. 13.  Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Art. 14.  Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Art. 15.  Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Art. 16.  Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Art. 17.  Obblighi dell’unione e dei comuni partecipanti
Art. 18.  Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Art. 19.  Piano di sviluppo e programmi annuali
Art. 20.  Esercizio associato di funzioni comunali
Art. 21.  Attività regionali di coordinamento
Art. 22.  Cooperazione di livello provinciale
Art. 23.  Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Art. 24.  Estensione di benefici
Art. 25.  Incentivazione delle gestioni associate per gli anni 2008 e 2009
Art. 26.  Casi particolari di applicazione della legge
Art. 27.  Disposizioni speciali per l’arcipelago toscano
Art. 28.  Norme statali e regionali applicabili per l’esercizio di poteri sostitutivi
Art. 29.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2001
Art. 30.  Abrogazioni
Art. 31.  Esclusione di maggiori spese
Art. 32.  Entrata in vigore


§ 2.3.79 - L.R. 26 giugno 2008, n. 37. [1]

Riordino delle Comunità montane

(B.U. 27 giugno 2008, n. 21)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge costituisce legge di riordino delle comunità montane ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

2. Detta altresì norme per la costituzione e il funzionamento delle comunità montane conseguenti al riordino.

 

     Art. 2. Comuni montani e territori montani

1. Sono comuni montani quelli elencati nell’allegato A alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.

2. L’allegato A alla presente legge indica altresì la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima può altresì essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore adottati dalla Regione.

 

     Art. 3. Benefici previsti per i territori montani

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 19, della l. 244/2007, l’esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono né dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui, a seguito dell’entrata in vigore e dell’attuazione della presente legge, un comune non fa più parte di una comunità montana. Nell’allegato A sono indicati i comuni che, fino all’entrata in vigore della presente legge, fanno parte di comunità montane.

3. In particolare, è confermata l’agevolazione prevista dall’articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), e successive modificazioni, per le attività esercitate nel territorio montano ivi indicato, come risultante fino all’entrata in vigore della presente legge.

4. Le politiche regionali in favore dei territori montani tengono conto degli elementi differenziali del disagio ai sensi della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 recante norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio.

 

     Art. 4. Ambito territoriale della comunità montana

1. L’ambito territoriale della comunità montana è individuato dalla legge regionale ed è costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi.

2. L’ambito territoriale della comunità montana costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

3. L’ambito territoriale della comunità montana che sia stata estinta a seguito dell’attuazione della presente legge è soppresso di diritto.

 

     Art. 5. Costituzione della comunità montana

1. La comunità montana è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto stabilisce i termini e le modalità da rispettare e le operazioni da effettuare per costituire e insediare gli organi di governo della comunità montana ed ogni altra disposizione necessaria per l’approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in via transitoria, dell’ente. Stabilisce altresì la denominazione della comunità montana, corrispondente a quella dell’ambito territoriale.

3. Il decreto è adottato nei casi di individuazione di un nuovo ambito territoriale o di modifica dell’ambito territoriale di una comunità montana preesistente, compresi i casi previsti dall’articolo 13, commi 2 e 7.

4. Il decreto provvede a costituire la comunità montana, di norma, in continuità con quella eventualmente preesistente.

5. Con il decreto medesimo o con decreti successivi sono dettate le disposizioni per assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati alla modifica di un ambito territoriale preesistente e, ove occorra:

a) le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti locali interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale;

b) il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni regionali agli enti competenti ai sensi di legge e l’assegnazione delle relative risorse;

c) le disposizioni per il periodo transitorio e le modalità da osservare per il trasferimento delle funzioni regionali.

 

     Art. 6. Statuto della comunità montana

1. Ogni comunità montana adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e delle norme della presente legge:

a) detta i principi e le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e dei rapporti, anche finanziari, tra i comuni che ne fanno parte, compresa la regolazione, in caso di estinzione dell’ente, dei rapporti instaurati per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) specifica le attribuzioni degli organi di governo;

c) stabilisce i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente;

d) dispone sulla durata e l’entrata in carica dei componenti dell’assemblea, sulle modalità di insediamento dell’assemblea, sulla cessazione dalle cariche degli organi di governo derivanti dalle incompatibilità e dalle altre cause disciplinate dalla normativa statale;

e) dispone in ordine a quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.

3. Lo statuto è approvato dall’assemblea della comunità montana, su proposta deliberata dalla conferenza dei sindaci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. La proposta non può essere modificata dall’assemblea se non previo parere favorevole della conferenza dei sindaci. Lo statuto entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), salvo il termine diverso previsto espressamente dalla deliberazione di approvazione.

4. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni statutarie in contrasto con essa.

 

     Art. 7. Organi di governo

1. Sono organi di governo della comunità montana l’assemblea, la conferenza dei sindaci, il presidente e la giunta esecutiva.

2. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni che fanno parte della comunità montana.

3. Ai fini della presente legge il mandato amministrativo ordinario è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi dell’assemblea, successivi al rinnovo di almeno la metà dei consigli comunali.

4. L’assemblea della comunità montana è composta dai sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte.

5. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza, eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000. E’ consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000 [2].

6. Se i rappresentanti del comune non sono eletti nel termine previsto dallo statuto, sono di diritto componenti dell’assemblea il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, è componente dell’assemblea della comunità montana il consigliere più anziano di età.

6 bis. Il comune può in ogni tempo sostituire, con le procedure di cui al comma 5, i rappresentanti eletti ai sensi del medesimo comma 5 o quelli nominati ai sensi del comma 6 [3].

7. L’assemblea adotta gli atti ed esercita le funzioni previsti dallo statuto. Spetta comunque all’assemblea l’approvazione degli atti di cui all’articolo 42, comma 2, del d.lgs 267/2000, ad eccezione degli atti di cui alla lettera c) del comma medesimo, che spettano all’organo individuato dallo statuto.

8. La conferenza dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni facenti parte della comunità montana; alla conferenza partecipa a tutti gli effetti il presidente della comunità che non riveste la carica di sindaco, salvo i casi previsti dallo statuto. Propone, a maggioranza dei componenti o con la maggioranza più ampia prevista dallo statuto, le deliberazioni statutarie ai sensi dell’articolo 6, comma 3; adotta gli atti ed esercita le funzioni previsti dallo statuto.

9. La giunta è composta dal presidente della comunità montana e da non più di tre assessori, nominati dal presidente fra i componenti dei consigli comunali facenti parte della comunità. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all’assemblea, alla conferenza dei sindaci o al presidente [4].

10. Lo statuto può prevedere che la giunta sia composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte della comunità montana. In tal caso, non è costituita la conferenza dei sindaci, non si applica quanto previsto dal comma 9, primo periodo e spetta alla giunta l’adozione delle proposte di deliberazione statutaria.

11. Il presidente è eletto dall’assemblea fra i suoi membri, su proposta della conferenza dei Sindaci, se costituita.

11 bis. Il sindaco è sostituito dal vicesindaco negli organi di cui ai commi 4, 8 e 10, esclusivamente nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, sospensione dall’esercizio delle funzioni [5].

 

     Art. 8. Indennità e rimborso spese degli amministratori

1. Le indennità del presidente e dei componenti della giunta della comunità montana, spettanti ai sensi delle disposizioni di legge statale vigenti nell’anno 2009 alla data dell’insediamento dell’assemblea rinnovata per scadenza del mandato amministrativo ordinario, sono ridotte del 5 per cento. Se l’insediamento della nuova assemblea è previsto dopo il 1° luglio 2009, la riduzione opera comunque a decorrere dal 1° luglio 2009.

2. Ai componenti degli organi di governo della comunità montana spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Ai sindaci componenti della giunta ai sensi dell’articolo 7, comma 10, non spetta alcuna indennità.

 

     Art. 9. Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane

1. Gli organi di governo della comunità montana sono sciolti, su richiesta di un componente dell’assemblea:

a) [se l’organo competente non provvede all’elezione del presidente della comunità o alla nomina della giunta esecutiva nei termini previsti dallo statuto] [6];

b) se si verifica il caso delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell’assemblea e lo statuto non disciplina la ricostituzione dell’assemblea nella sua composizione integrale o sono decorsi i termini stabiliti per detta ricostituzione; sono contestuali le dimissioni che sono presentate al protocollo dell’ente nell’arco di dieci giorni consecutivi.

2. Allo scioglimento degli organi di governo della comunità montana si provvede, previa diffida, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Fino alla data di adozione del provvedimento sostitutivo, la comunità montana può provvedere all’elezione del presidente o della giunta esecutiva o alla ricostituzione dell’assemblea nella sua composizione integrale.

3. Con l’atto di scioglimento è nominato un commissario che esercita, con propri decreti, i poteri ordinari degli organi di governo della comunità fino all’insediamento della nuova assemblea conseguente al rinnovo di almeno la metà dei consigli comunali dei comuni. Se, dopo l’insediamento della nuova assemblea, l’organo competente non provvede all’elezione del presidente della comunità o alla nomina della giunta esecutiva nei termini previsti dallo statuto, la comunità montana è sciolta con il procedimento di cui all’articolo 10.

4. Può essere nominato commissario unicamente chi riveste la carica di sindaco, presidente, consigliere o assessore di enti locali o l’abbia rivestita nei cinque anni precedenti l’atto di nomina; possono altresì essere nominati commissari i dirigenti regionali o di enti locali.

 

     Art. 10. Scioglimento ed estinzione delle comunità montane

1. Nei casi espressamente previsti dalla presente legge, la Giunta regionale delibera lo scioglimento della comunità montana e avvia il procedimento di estinzione dell’ente provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.

2. Dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario gli organi di governo della comunità montana e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. La deliberazione è trasmessa alla comunità montana e ai sindaci dei comuni.

3. L’ente continua ad operare secondo le disposizioni del presente articolo fino alla sua estinzione. 4. E’ nominato commissario straordinario il presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il presidente della provincia può richiedere che, al suo posto, sia nominato commissario l’assessore provinciale o il dirigente o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza, della provincia da lui indicati [7].

5. Il commissario esercita con propri decreti ogni potere di governo della comunità, in conformità a quanto indicato dall’atto di nomina o da atti aggiuntivi. L’atto di nomina e gli atti aggiuntivi possono autorizzare il commissario a svolgere attività che implicano impegni di spesa per gli anni futuri. Il commissario cessa dalla carica dalla data in cui opera l’estinzione della comunità montana.

6. Il commissario predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite dall’atto di nomina o da atti aggiuntivi, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall’ente, che individua distintamente:

a) lo stato patrimoniale;

b) il personale, dipendente a tempo indeterminato della comunità montana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, da trasferire; i rapporti di lavoro a tempo determinato e gli altri contratti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana, non rientranti tra quelli di cui alle lettere c) e d);

c) i rapporti in corso conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni dei comuni e delle gestioni associate dei comuni di cui all’articolo 20, le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di detti compiti e funzioni [8];

d) le attività e le passività derivanti dall’eventuale esercizio delle funzioni in materia di bonifica ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica); i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni;

e) le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di foreste ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dei relativi atti di programmazione, nonché il personale con contratto di lavoro degli addetti agli interventi di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria da trasferire;

f) le altre funzioni esercitate dall’ente, le attività e le passività derivanti da detto esercizio, i beni e le risorse strumentali necessari per il loro svolgimento.

7. Per lo svolgimento delle suddette attività il commissario si avvale delle strutture della comunità montana; può avvalersi del soggetto che ha ricoperto la carica di revisore dei conti alla data dello scioglimento, mediante incarico.

8. Il piano è trasmesso alla Giunta regionale per la presa d’atto. La Giunta regionale può indicare le operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione o modifica del piano. La presa d’atto della Regione e il piano per la successione ed il subentro sono trasmessi ai sindaci dei comuni.

9. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 11 che fanno riferimento alle comunità montane si intendono riferite alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15 quando si provvede al loro scioglimento ai sensi dell’articolo 17.

 

     Art. 11. Effetti dell’estinzione della comunità montana

1. Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di estinzione della comunità montana, a decorrere dal quale la provincia succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nei rapporti patrimoniali della comunità medesima, subentra nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, lettere e) ed f), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta. Il subentro della provincia comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia medesima.

2. Il decreto provvede altresì a dettare disposizioni per l’assegnazione alla provincia delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana per le funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, lettere e) ed f). Il complesso dei rapporti e dei beni trasferiti alla provincia è gestito, almeno per un anno dalla data di adozione del decreto, in modo distinto.

3. Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, è alla stessa data trasferito alla provincia. La provincia succede altresì nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, e negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data, di cui all’articolo 10, comma 6, lettera b); il relativo personale continua a svolgere le attività presso la provincia secondo le norme contrattuali in essere. Fino a quando la provincia non dispone diversamente, anche a seguito delle consultazioni e degli accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previsti dal vigente ordinamento, le strutture amministrative e operative della disciolta comunità montana operano come strutture distaccate nell’ambito dell’organizzazione della provincia medesima presso il luogo dove svolgevano la propria attività al momento del trasferimento, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti nell’ente; ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti e le norme contrattuali in essere.

4. Fermo restando in capo alla provincia medesima l’esercizio delle funzioni e l’assegnazione delle risorse regionali ai sensi dei commi 1 e 2, se entro un anno dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 tutti o parte dei comuni della comunità montana estinta costituiscono tra di loro una unione di comuni, la provincia può, tramite convenzione, affidare all’unione, in tutto o in parte, le funzioni medesime, assegnando a tal fine all’unione beni, risorse e personale derivanti dalla successione.

5. La successione della provincia non opera per i rapporti conseguenti all’attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c), per i quali il decreto dispone la successione dei comuni secondo quanto previsto dagli atti associativi e, in mancanza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 22, della l. 244/2007 [9].

5 bis. Il decreto dispone allo stesso modo per i rapporti conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni dei comuni, di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c), secondo quanto previsto dagli atti che li regolano e, in mancanza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 22, della l.

244/2007. Può disporre diversamente su motivata richiesta del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi [10].

5 ter. Salvo quanto previsto dal comma 7, il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta succede nei rapporti di lavoro di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c). Il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono solidalmente obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto [11].

6. Il decreto provvede altresì ad individuare l’ente che gestisce in via provvisoria le funzioni di bonifica di cui all’articolo 10, comma 6, lettera d), fino all’individuazione, ai sensi della l.r. 34/1994, del soggetto competente in via ordinaria. L’ente succede nei rapporti di lavoro di cui al medesimo articolo 10, comma 6, lettera d); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere.

7. Il decreto può disporre, in relazione alle attività di protezione civile e di erogazione di servizi per i cittadini e le imprese e, comunque, ad attività che coinvolgono rilevanti interessi pubblici, sulla continuazione obbligatoria di gestioni associate, posta sotto la diretta responsabilità dei sindaci; a tal fine, il decreto può individuare l’ente responsabile per gli aspetti gestionali, le attività e le passività che ricadono solidalmente sui comuni, i beni acquisiti per la gestione associata da continuare ad impiegare, le attività che devono essere compiute per la continuità amministrativa fino all’eventuale cessazione della gestione associata, le modalità organizzative e le norme da applicare.

8. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati, il decreto di estinzione della comunità montana può prevedere il differimento del termine dal quale operano l’estinzione dell’ente e gli altri effetti previsti dal presente articolo, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell’attività del commissario straordinario.

9. Il decreto di estinzione della comunità montana costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

10. La provincia che subentra nei beni e nei rapporti giuridici della disciolta comunità montana trasmette copia del decreto al Ministero dell’interno e al Ministero dell’economia e finanze, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie già erogate alla disciolta comunità montana a titolo di contributo consolidato e di contributo per investimenti, nonché ai fini della neutralità delle spese derivanti dal subentro per l’applicazione all’ente subentrante delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale.

 

CAPO II

Riordino delle comunità montane

 

     Art. 12. Nuove comunità montane e comunità montane soppresse

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le comunità montane della Toscana sono costituite negli ambiti territoriali indicati nell’allegato B, o come risultanti dalle eventuali modifiche di cui all’articolo 13, comma 2.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti di cui all’articolo 5, provvede alla costituzione delle nuove comunità montane di cui al comma 1, in continuità giuridica con quelle preesistenti. Per dette comunità montane:

a) è disposta la costituzione della conferenza dei sindaci; l’assemblea in carica è adeguata ai comuni che risultano compresi nell’ambito della comunità montana; per i comuni che non sono già rappresentati nell’assemblea, l’assemblea è integrata dai rappresentanti di cui all’articolo 7, comma 4;

b) è disposto il rinnovo dell’assemblea, per tutte le comunità montane, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto;

c) il presidente e gli assessori restano in carica fino al rinnovo dell’assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell’assemblea di cui alla lettera b);

d) non può essere disposta la sostituzione del singolo assessore se non si è provveduto a dare attuazione all’articolo 7, comma 9;

e) il presidente, la giunta e l’assemblea in carica svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, salvo quanto previsto dalla lettera f);

f) la conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall’articolo 7, comma 8, relative alla proposta di nuovo statuto; dall’entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla presente legge;

g) le norme dello statuto e i regolamenti della comunità montana preesistente si applicano, in via transitoria, per le parti non contrastanti con la presente legge.

3. Il nuovo statuto è approvato entro il 1° marzo 2009, con il procedimento previsto dall’articolo 6, comma 3.

4. Le comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano costituite negli ambiti territoriali di cui all’allegato C sono soppresse e sono estinte nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 14.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2, la comunità montana esistente, non rientrante tra quelle di cui all’allegato C, continua ad operare sulla base della disciplina previgente.

 

     Art. 13. Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria

1. Gli ambiti territoriali indicati nell’allegato B alla presente legge rispondono ciascuno ai seguenti requisiti:

a) l’ambito raggiunge complessivamente la popolazione di almeno diecimila abitanti;

b) nell’ambito non sono compresi: comuni capoluoghi di provincia, comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, comuni che appartengono a province diverse, comuni costieri; sono compresi comuni in maggioranza con territorio classificato interamente montano e almeno tre comuni;

c) sono compresi almeno per un terzo comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano nella graduatoria di cui all’articolo 2 della l.r. 39/2004 con indice del disagio superiore alla media regionale.

2. L’allegato B può essere modificato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre 2008, su richiesta degli enti locali interessati e previa intesa con la giunta medesima particolarmente se la modifica comporta la coerenza dell’ambito territoriale della comunità montana con la zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e comunque se non comporta l’incremento del numero delle comunità montane risultanti dall’allegato medesimo. A tal fine, la deliberazione, in deroga alla normativa vigente al momento della sua adozione, può operare anche modifiche alle zone distretto; decorso il termine del 30 settembre 2008, le modifiche degli ambiti territoriali delle comunità montane sono ammissibili solo con legge regionale, e le modifiche delle zone distretto sono effettuate con gli atti e i procedimenti ordinari. Le modifiche di cui al presente comma possono riguardare unicamente:

a) l’esclusione di comuni già presenti nell’ambito territoriale di cui all’allegato B;

b) la modifica degli ambiti territoriali di cui all’allegato B concernente solo comuni di detti ambiti; alla modifica non si può provvedere se comporta il venir meno per un ambito territoriale dei requisiti di cui al comma 1.

3. L’inclusione di comuni di cui al comma 2, lettera b) comporta l’esercizio, da parte della comunità montana interessata, delle sole funzioni, conferite o assegnate dalla Regione, precedentemente esercitate dall’altra comunità montana sul territorio del comune incluso.

4. L’allegato C alla presente legge indica gli ambiti territoriali nei quali i comuni che ne fanno parte possono costituire unioni di comuni idonee ad assumere le funzioni delle comunità montane che, per effetto della presente legge, sono disciolte. Negli ambiti non sono compresi i comuni facenti parte di provincia diversa da quella della maggioranza dei comuni.

5. L’allegato C può essere modificato con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre 2008, su richiesta degli enti locali interessati e previa intesa con la giunta medesima, a condizione che l’ambito risultante dalla modifica comprenda almeno tre comuni, aventi continuità territoriale, che raggiungono complessivamente la popolazione di diecimila abitanti.

6. [Tra tutti i comuni di ciascun ambito di cui all’allegato C, come risultante dalle modifiche di cui al comma 5, può essere costituita una sola unione di comuni, secondo il disposto degli articoli 14, 15, 16 e 17. L’ambito territoriale dell’unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001] [12].

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il comune che risulta far parte di una comunità montana e di un consorzio o altro ente costituito per l’esercizio di funzioni in materia di servizi sociali cui non partecipano la maggioranza degli altri comuni della comunità montana, cessa a tutti gli effetti di far parte della comunità montana medesima, e il territorio di questa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, si considera automaticamente modificato. La modifica ha effetto dalla data di adozione del decreto di cui all’articolo 5 [13].

8. Se, alla data del 1° gennaio 2013, un comune risulta far parte di una unione di comuni ai sensi del presente articolo e di un consorzio o altro ente costituito per l’esercizio di funzioni in materia di servizi sociali cui non partecipano la maggioranza degli altri comuni dell’unione, l’unione è soppressa. Si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 [14].

9. La Giunta regionale provvede in ogni tempo con propria deliberazione ad aggiornare l’allegato C alla presente legge, in modo tale che in esso siano indicati esclusivamente gli ambiti territoriali nei quali sono costituite unioni di comuni che assumono le funzioni delle comunità montane disciolte ai sensi della presente legge e gli ambiti territoriali delle unioni di comuni costituite ai sensi del capo III.

 

     Art. 14. Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni

1. Il presente articolo disciplina le modalità di soppressione e di estinzione delle comunità soppresse per effetto dell’articolo 12, comma 4 e gli effetti della soppressione. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 5 e seguenti, e 11.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

3. Le funzioni di detti organi sono svolte dal presidente della comunità montana in carica all’entrata in vigore della presente legge, che assume anche le funzioni di commissario straordinario dell’ente. Per tutto il periodo in cui svolge le funzioni di presidente e di commissario, al presidente con funzioni di commissario continuano a spettare l’indennità già attribuita e ad applicarsi le stesse disposizioni sullo stato giuridico del presidente.

4. Il presidente con funzioni di commissario può dimettersi con lettera trasmessa al Presidente della Giunta regionale; resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario; dalla data di adozione del provvedimento, il presidente della comunità montana decade dalle funzioni e dalle cariche rivestite, e il commissario svolge le funzioni di tutti gli organi dell’ente. Il nuovo commissario è scelto tra i soggetti di cui all’articolo 9, comma 4. Il presidente con funzioni di commissario o il commissario nominato in sostituzione del presidente dimissionario possono essere dichiarati decaduti e sostituiti in ogni tempo in caso di mancato o ritardato adempimento dei compiti assegnati.

5. Il piano di cui all’articolo 10, comma 6, è trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 ottobre 2008.

6. Entro il 31 ottobre 2008, i comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all’allegato C possono costituire l’unione di comuni secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6. L’atto di costituzione e lo statuto approvati dal comune sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale nei sette giorni successivi all’approvazione [15].

7. L’unione provvede, entro il 15 dicembre 2008, ad insediare gli organi e ad approvare gli atti e i regolamenti di organizzazione e di contabilità che ne consentano l’operatività dal 1° gennaio 2009. Il presidente dell’unione dà atto, con comunicazione al Presidente della Giunta regionale, della operatività dell’unione, indicando gli adempimenti effettuati [16].

8. Il Presidente della Giunta regionale, acquisita la comunicazione di cui al comma 7, con decreto prende atto della operatività dell’unione e dichiara l’estinzione della comunità montana.

9. L’unione di comuni, a decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta; l’unione subentra altresì, ad ogni effetto, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell’estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni. Il subentro dell’unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all’unione medesima; in particolare, l’unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana ai sensi dell’articolo 53 della l.r. 34/1994, per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53. Il decreto provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione all’unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana. Per le funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste già esercitate dalla comunità montana estinta sul territorio di altra provincia o di comune escluso per effetto delle modifiche di cui all’articolo 13, comma 5, si provvede, ove occorra, per il periodo transitorio ai sensi dell’articolo 5, comma 5. Il personale di cui all’articolo 11, comma 3, primo periodo, è trasferito all’unione; l’unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 10, comma 6; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l’unione secondo le norme contrattuali in essere. L’unione subentra altresì nell’esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione [17].

10. Se i comuni non provvedono alla costituzione dell’unione entro il 31 ottobre 2008, o non provvedono ai sensi del comma 7 nei termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre 2008, il decreto di estinzione della comunità montana, a decorrere dal quale si producono gli effetti di cui all’articolo 11. La successione opera in favore della provincia nel cui territorio è compresa la maggioranza dei comuni della comunità montana estinta; per le funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste già esercitate dalla comunità montana estinta sul territorio di altra provincia, si provvede, ove occorra, per il periodo transitorio ai sensi dell’articolo 5, comma 5.

11. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati, i decreti di cui ai commi 8 e 10 possono prevedere il differimento del termine, comunque non ulteriore rispetto alla data del 31 gennaio 2009, dal quale operano l’estinzione dell’ente e gli altri effetti previsti rispettivamente dai commi 9 e 10, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell’attività del commissario straordinario o le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 7, concernenti la continuazione obbligatoria di gestioni associate [18].

12. I decreti di cui ai commi 8 e 10 costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

13. Per la disciolta Comunità montana dell’Area lucchese la successione e il subentro di cui al comma 9 del presente articolo operano in favore della Comunità montana Media Valle del Serchio. La Comunità montana Area lucchese è estinta con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato entro il 30 settembre 2008. Fino alla data di adozione del decreto la Comunità montana Area lucchese continua ad operare sulla base della disciplina previgente [19].

14. L’assegnazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, alla Comunità montana Media Valle del Serchio delle funzioni regionali esercitate dalla Provincia di Lucca sul territorio del Comune di Bagni di Lucca, e delle relative risorse finanziarie, è disposta a seguito di intesa tra la Giunta regionale e la provincia medesima.

15. L’ente che subentra nei beni e nei rapporti giuridici della disciolta comunità montana trasmette copia del decreto al Ministero dell’interno ed al Ministero dell’economia e finanze, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie già erogate alla disciolta comunità montana a titolo di contributo consolidato e di contributo per investimenti, nonché ai fini della neutralità delle spese derivanti dal subentro per l’applicazione all’ente subentrante delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale.

 

CAPO III

Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni

 

     Art. 15. Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni

1. [Nell’ambito territoriale di una comunità montana non può essere costituita una unione di comuni diversa dalla comunità montana] [20].

2. I comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal presente capo.

3. L'unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale, secondo la disciplina prevista dall’articolo 32 del d.lgs 267/2000, e deve avere le caratteristiche di cui all’articolo 16 della presente legge. Lo statuto può prevedere che il presidente dell’unione sia nominato, oltre che tra i sindaci, anche tra i componenti dell’organo rappresentativo [21].

4. I comuni, d’intesa tra di loro, approvano l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana. La richiesta non può essere effettuata decorsi tre anni dall’inizio del mandato amministrativo ordinario.

5. Il Presidente della Giunta regionale, se sussistono le condizioni di cui all’articolo 16, procede alla nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 9, e assegna ai comuni un termine, non superiore a tre mesi, entro il quale procedere all’effettiva costituzione dell’unione e all’insediamento degli organi [22].

6. Se i comuni non provvedono all’effettiva costituzione e alla operatività dell’unione nel termine stabilito ai sensi del comma 5, il Presidente della Giunta regionale dichiara cessato il procedimento di trasformazione della comunità montana in unione. Il commissario continua ad operare fino alla conclusione del mandato amministrativo ordinario della comunità montana. I comuni non possono riproporre la trasformazione della comunità montana in unione se non decorsi tre anni dall’ultima richiesta.

7. Se i comuni provvedono all’effettiva costituzione e alla operatività dell’unione nel termine stabilito ai sensi del comma 5, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara estinta la comunità montana.

8. Dalla data di estinzione della comunità montana:

a) l’unione di comuni succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;

b) all’unione di comuni sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della comunità montana;

c) l’unione di comuni esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana o da questa esercitate, nonché le funzioni ad essa assegnate con convenzione dai comuni, dalla provincia e da altri enti pubblici; le funzioni sono esercitate sullo stesso territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana; il subentro dell’unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all’unione medesima;

d) all’unione di comuni spettano le risorse regionali per le funzioni regionali conferite o esercitate, nonché le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 della presente legge;

e) l’ambito territoriale dell’unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.

9. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può dettare le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra la comunità montana estinta e l’unione di comuni e l’ordinato svolgimento delle funzioni in corso. Il decreto può stabilire modalità e differire termini per la decorrenza dell’estinzione della comunità montana e degli effetti di cui al comma 8. 10. Le unioni di comuni di cui al presente articolo gestiscono i servizi comunali di competenza statale che sono ad esse affidati dai comuni. Se è acquisito l’assenso dei ministeri competenti, la convenzione può prevedere che le funzioni del sindaco siano esercitate, per tutto il territorio dei comuni dell’unione, dal presidente.

11. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a modificare l’allegato C alla presente legge, inserendo l’ambito territoriale dell’unione di comuni effettivamente costituita ai sensi del presente capo.

12. Il decreto di cui al comma 7 costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

 

     Art. 16. Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni

1. L’atto costitutivo o lo statuto dell’unione approvati dai comuni, per gli effetti di cui all’articolo 15, devono prevedere, in coerenza tra di loro:

a) una durata dell’unione non inferiore a dieci anni, nonché il rinnovo tacito della durata, per lo stesso periodo;

b) l’esercizio effettivo, alla data in cui la comunità montana sarà dichiarata estinta, delle funzioni e dei servizi comunali da questa eventualmente esercitati;

c) oltre alle funzioni e ai servizi di cui alla lettera b), l’esercizio effettivo, entro sei mesi dalla costituzione dell’unione, di gestioni associate che, considerate anche quelle di cui alla medesima lettera b), sono corrispondenti al requisito minimo previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 40/2001;

d) l’autonomia organizzativa e le risorse finanziarie per il funzionamento dell’ente; la previsione dell’assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della comunità montana disciolta e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate [23];

e) norme che disciplinino termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli comuni e in caso di scioglimento dell’unione, garantendo la continuità amministrativa, operativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all’ente;

f) la previsione che l’unione adempierà agli obblighi di cui all’articolo 17, e che continuerà a svolgere i compiti assegnati ai sensi della presente legge, anche in caso di recesso del singolo comune o di scioglimento dell’unione, in osservanza dei termini stabiliti dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 17; la previsione, per il recesso del singolo comune, che dovrà essere preventivamente esperita una procedura di conciliazione volta ad evitare il recesso;

g) la previsione dello scioglimento dell’unione in caso di recesso della maggioranza dei comuni dell’ambito territoriale.

2. In particolare, le norme di cui al comma 1, lettera e), devono prevedere i criteri per il trasferimento del personale ai comuni in caso di scioglimento dell’unione; le norme medesime devono prevedere, per le funzioni cessate che spettano, per legge, ad altri enti locali, il previo raggiungimento di accordi con gli enti locali interessati e con la Regione, in assenza dei quali lo scioglimento non può avere corso.

3. A decorrere dalla data della prevista effettività, i comuni non adottano atti in difformità dalle gestioni associate di cui al comma 1, lettere b) e c). I comuni possono, con modifiche all’atto costitutivo e allo statuto, sostituire le funzioni e i servizi comunali gestiti in forma associata dall’unione, garantendo comunque il mantenimento del requisito minimo previsto dal comma 1, lettera c).

 

     Art. 17. Obblighi dell’unione e dei comuni partecipanti

1. L’unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 è tenuta a dare preventiva comunicazione alla Giunta regionale dei seguenti provvedimenti che intende adottare:

a) modifiche statutarie;

b) modifiche delle gestioni associate in corso di attivazione;

c) scioglimento dell’ente.

2. Il comune che partecipa all’unione costituita ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Giunta regionale dei provvedimenti di recesso dall’unione che intende adottare.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, adottati senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, sono inefficaci. Divengono efficaci decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire il differimento degli effetti delle modifiche, dello scioglimento e del recesso per garantire l’ordinato svolgimento delle funzioni regionali di cui all’articolo 15, comma 8, lettera c), nonché stabilire in relazione a dette funzioni le modalità che l’unione deve osservare per il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse strumentali. La Giunta regionale può stabilire che i beni, già trasferiti all’unione per effetto della trasformazione di cui all’articolo 15, siano assegnati alla Regione o ad altro ente locale.

4. La Giunta regionale provvede altresì ad indicare gli enti locali che risultano, ai sensi della legislazione vigente, competenti all’esercizio delle funzioni regionali che l’unione cessa di esercitare per effetto dello scioglimento dell’ente. Fino allo scioglimento, resta fermo in capo all’unione l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 8, lettera c), per tutto il territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana, anche in caso di recesso del singolo comune.

5. Se l’unione non esercita effettivamente le funzioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), ovvero se l’unione ha comunicato che intende comunque procedere allo scioglimento, la Giunta regionale, anche in alternativa alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, può provvedere alla nomina di un commissario per lo scioglimento e l’estinzione dell’ente; si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11.

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 18. Criteri di ripartizione dei finanziamenti

1. Le risorse regionali, previste con legge di bilancio annuale, destinate al finanziamento delle funzioni conferite alle comunità montane e, a seguito dell’applicazione della presente legge, esercitate dalle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15, affluiscono ad un fondo unico.

2. Il fondo unico è ripartito tra i soggetti di cui al comma 1 sulla base di parametri, quantificabili per singolo comune, rappresentativi delle caratteristiche del territorio e delle attività svolte in relazione alle diverse funzioni esercitate.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i parametri di cui al comma 2 e le modalità di riparto del fondo. Al fine di non pregiudicare l’equilibrio finanziario degli enti, la Giunta regionale prevede una gradualità nella applicazione dei parametri, tale da garantire a ciascun soggetto, a parità di ambito territoriale, una quota di risorse non inferiore a quella assegnata l’anno precedente.

4. Nel caso di modifica dell’ambito territoriale di una comunità montana che comporti la fuoriuscita di uno o più comuni, o di estinzione della comunità montana o dell’unione di comuni, il fondo unico è decurtato di una somma pari a quella corrispondente alla quota assegnata all’ente l’anno precedente per i territori comunali interessati alla modifica o all’estinzione. Le risorse così decurtate sono assegnate al soggetto che assume le funzioni per i medesimi territori. Le modifiche di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), comportano l’assegnazione alla comunità montana interessata delle risorse relative alle funzioni ivi previste per il territorio del comune inserito. Tali risorse confluiscono nel fondo unico e vanno ad integrare la quota storica della comunità montana interessata.

5. Le risorse derivanti da programmi ed iniziative cofinanziate dall’Unione europea o da atti di programmazione negoziata sono ripartite e assegnate in conformità delle rispettive discipline specifiche.

6. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere ed interventi, previsti dai piani e programmi locali di sviluppo, a valere sulle risorse del bilancio regionale, proprie o trasferite dallo Stato, sono assegnati nel rispetto degli eventuali criteri o vincoli della normativa statale:

a) per una quota, secondo criteri obiettivi predeterminati;

b) per una quota, secondo criteri e priorità definiti dalla programmazione regionale.

7. Le risorse regionali, previste con legge di bilancio annuale, per contributi alle spese generali di funzionamento sono ripartite alle comunità montane, alle unioni di comuni cui partecipano comuni montani e ai comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, secondo i seguenti criteri:

a) per tre decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2;

b) per tre decimi, in proporzione diretta alla superficie dei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2;

c) per i due decimi, in proporzione diretta al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui alla l.r. 39/2004 in vigore alla data del riparto, relativo ai comuni montani;

d) per i due decimi, in proporzione al numero delle gestioni associate, di cui è responsabile l’ente, incentivate l’anno precedente ai sensi della l.r. 40/2001.

8. Ai fini di cui al comma 7, lettera a), per la ripartizione delle risorse a decorrere dall’anno 2008, è considerata la popolazione risultante dal procedimento di concessione concluso nell’anno 2007. A decorrere dall’anno 2010 la popolazione può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, se la comunità montana o l’unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente. I dati della popolazione sono considerati solo se l’aggiornamento consiste in un incremento di popolazione, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento. Le risorse non sono attribuite ai comuni superiori a venticinquemila abitanti, nonché al singolo ente per importi inferiori a 1.000,00 euro. Le risorse assegnate non sono soggette a vincolo di destinazione, a rendicontazione o a revoca.

 

     Art. 19. Piano di sviluppo e programmi annuali

1. Il piano di sviluppo è lo strumento di programmazione locale che definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici della comunità montana e dell’unione di comuni di cui agli articoli 14 e 15, e individua gli interventi e le opere idonei a realizzarli. Il piano ha riguardo, in modo integrato, alle competenze esercitate dall’ente, conferite o affidate dalla Regione, dalla provincia e dai comuni, nonché alle azioni che l’ente intende assumere, in collaborazione con i comuni e con altri soggetti pubblici, per la promozione dello sviluppo locale e la valorizzazione del territorio montano.

2. Il piano ha validità pluriennale, per il periodo di validità del programma regionale di sviluppo, ed è adottato entro un anno dall’approvazione del programma regionale di sviluppo. Resta in vigore fino all’approvazione del piano successivo.

3. L’ente definisce le procedure di partecipazione istituzionale e sociale alla elaborazione del piano, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). Lo schema preliminare di piano e le eventuali modifiche sono trasmesse alla provincia e alla Giunta regionale, che nei successivi sessanta giorni possono esprimere osservazioni in ordine alla coerenza con gli altri strumenti della programmazione locale e regionale e con il modello analitico di cui al comma 4.

4. Il piano è redatto in conformità al modello analitico approvato dalla Giunta regionale, sentite le comunità montane e le unioni di comuni, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3. La struttura regionale competente fornisce il supporto tecnico per la redazione del piano.

5. L’ente procede all’approvazione di programmi annuali per la realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dal piano pluriennale, di norma in occasione dell’approvazione del bilancio annuale di previsione.

6. I progetti e le azioni previsti dalla comunità montana e dall’unione di comuni, compresi quelli contenuti nel piano e nei programmi annuali, costituiscono priorità dell’intervento regionale, anche derivante da bandi attuativi di piani e programmi regionali, e dell’intervento provinciale nel territorio dell’ente se sono contenuti negli atti della programmazione regionale, nei patti per lo sviluppo locale (PASL) provinciali o di area vasta o sono altrimenti definiti in accordo con la Regione e la provincia.

7. Fino alla riforma della disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna, le disposizioni della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), rivolte alle comunità montane si applicano anche alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge; le disposizioni della medesima l.r. 95/1996 si applicano in conformità alle previsioni del presente articolo.

 

     Art. 20. Esercizio associato di funzioni comunali [24]

[1. La comunità montana esercita, almeno per la maggioranza dei comuni dell’ambito territoriale, funzioni e servizi comunali, ai sensi della l.r. 40/2001 e dei provvedimenti attuativi, che hanno riguardo almeno ad una delle seguenti attività o aree tematiche:

a) sportello unico delle attività produttive;

b) corpo unico di polizia municipale;

c) governo del territorio;

d) progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;

e) servizi e attività educative;

f) personale e altri servizi generali di amministrazione.

2. L’esercizio associato di funzioni e servizi di cui al comma 1 è attivato mediante apposita convenzione, di durata almeno decennale, stipulata tra i comuni e la comunità montana.

3. Tra la comunità montana e i comuni, anche non facenti parte dell’ambito territoriale, possono essere stipulate ulteriori convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs 267/2000.

4. Le gestioni associate attivate ai sensi del comma 3 sono incentivabili solo se il rapporto convenzionale ha durata almeno quinquennale.

5. Se le gestioni associate relative ad almeno una delle attività o aree tematiche di cui al comma 1 non sono state attivate entro due anni dalla data di adozione del decreto di cui all’articolo 5, la comunità montana è sciolta. Lo scioglimento è disposto anche a seguito del venir meno delle condizioni per l’incentivazione regionale di dette gestioni, se queste non sono ripristinate in via definitiva entro sei mesi dall’accertamento del fatto.

6. In caso di estinzione della comunità montana, il decreto di estinzione può disporre, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, sulla continuazione obbligatoria di talune gestioni associate.

7. Le comunità montane gestiscono i servizi comunali di competenza statale che sono ad esse affidati dai comuni ai sensi del presente articolo. Se è acquisito l’assenso dei ministeri competenti, la convenzione può prevedere che le funzioni del sindaco siano esercitate, per tutto il territorio dei comuni partecipanti, dal presidente della comunità montana, sulla base degli indirizzi adottati dalla conferenza dei sindaci.

8. Spetta alla comunità montana l’adozione della disciplina regolamentare per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi ad essa delegati dai comuni ai sensi del presente articolo; la medesima potestà spetta altresì, salvo diversa previsione degli atti associativi, per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi per i quali sono costituiti uffici comuni presso la comunità montana.

9. La Giunta regionale provvede alla modifica dei livelli ottimali derivante dalle disposizioni degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 6, rispettivamente per i comuni che non risultano compresi in comunità montane o unioni di comuni.]

 

     Art. 21. Attività regionali di coordinamento

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove le opportune forme di coordinamento delle amministrazioni interessate all’attuazione della presente legge.

2. Specifiche disposizioni sono dettate per lo scambio delle informazioni e la comunicazione degli atti rilevanti.

3. La Regione e le amministrazioni interessate si attengono al principio di leale reciproca collaborazione.

 

     Art. 22. Cooperazione di livello provinciale

1. Le province promuovono la cooperazione locale con le comunità montane e le unioni di comuni costituite ai sensi della presente legge.

2. Nelle sedi di cooperazione attivate dalle province sono esaminate le questioni di interesse comune, al fine di coordinare le funzioni degli enti coinvolti e di promuovere convenzioni, accordi e intese per l’attuazione degli interventi di competenza in favore dei territori montani e lo sviluppo del decentramento amministrativo su scala locale.

 

     Art. 23. Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale

1. La Giunta regionale promuove il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul processo di trasferimento del personale dalle comunità montane estinte agli enti subentranti, al fine di perseguire nel periodo transitorio la continuità dell’attività amministrativa e operativa e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti.

2. Il personale trasferito dalla comunità montana estinta ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata.

3. Le risorse della comunità montana estinta destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali) confluiscono nelle risorse degli enti che acquisiscono il relativo personale.

4. Gli aumenti di oneri per il personale conseguenti alla estinzione delle comunità montane, a carico degli enti subentranti, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2007).

5. Le procedure di stabilizzazione del personale, già avviate all’entrata in vigore della presente legge dalle comunità montane soppresse, ai sensi dell’articolo 1, comma 558, della l. 296/2006 e dell’articolo 3, commi 90 e 94, della l. 244/2007, e non concluse alla data di estinzione delle comunità montane medesime, sono portate a compimento dagli enti che succedono nei contratti in corso del personale interessato alla stabilizzazione, ovvero, se il contratto non è più in corso, dagli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi delle comunità montane estinte. L’attività lavorativa già espletata presso la comunità montana estinta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro prestato presso l’ente che succede nel contratto in corso o, se il contratto non è più in corso, che succede nella generalità dei rapporti attivi e passivi.

 

     Art. 24. Estensione di benefici

1. Alle unioni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 si applicano i benefici previsti per le comunità montane dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”) e dall’articolo 8 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).

 

     Art. 25. Incentivazione delle gestioni associate per gli anni 2008 e 2009 [25]

1. Nell’anno 2008, i provvedimenti di attuazione della l.r. 40/2001 possono definire forme semplificate di procedimento per l’incentivazione delle gestioni associate, anche sulla base delle risultanze del procedimento concluso nell’anno 2007 e delle gestioni che risultano in corso di svolgimento alla data del 31 ottobre 2008.

2. Sono prese in considerazione anche le gestioni associate indicate negli statuti delle unioni di comuni, la cui attivazione è prevista entro il 2008.

3. Sono ammesse specifiche misure di incentivazione per le unioni di comuni costituite entro il 31 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo 14.

3 bis. Nell’anno 2009, a valere sulle risorse previste con legge di bilancio per l’attuazione della l.r. 40/2001, sono ammesse specifiche misure di incentivazione per le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 27. Il comma 1 del presente articolo si applica anche per il procedimento di incentivazione dell’anno 2009, in relazione alle gestioni associate che risultano incentivante nell’anno 2008 e in corso di svolgimento alla data stabilita nei provvedimenti di attuazione della l.r. 40/2001 [26].

 

     Art. 26. Casi particolari di applicazione della legge

1. Le disposizioni dell’articolo 14 della presente legge costituiscono la disciplina regionale applicabile, per le parti compatibili, nel caso in cui si producano, in tutto o in parte, gli effetti di cui all’articolo 2, comma 20, della l. 244/2007. All’applicazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale; il decreto può stabilire termini diversi rispetto a quelli previsti dall’articolo 14, per l’estinzione della comunità montana entro il 31 dicembre 2009.

1 bis. Alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15, possono successivamente partecipare anche altri comuni contermini, non facenti parte di altre comunità montane e unioni di comuni, a condizione che siano compresi nella stessa provincia dei comuni dell’unione già costituita e nella stessa zona distretto di riferimento [27].

1 ter. Ai fini del comma 1 bis, le modifiche statutarie o gli statuti delle unioni di cui agli articoli 14 e 15, individuano i comuni interessati e il termine, successivo alla costituzione, entro il quale il comune interessato può provvedere, ai sensi di legge, all’adesione. La partecipazione di altri comuni alle unioni di cui agli articoli 14 e 15, non determina effetti ulteriori sull’esercizio delle funzioni regionali, rispetto a quelli già prodotti ai sensi dell’articolo 14, comma 9 e dell’articolo 15, comma 8 [28].

1 quater. Se tutti i comuni di una comunità montana, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 15, in alternativa alla costituzione di un’autonoma unione di comuni intendono aderire ad una unione di comuni contermine, già costituita e facente parte della stessa zona distretto e dello stesso territorio provinciale, le disposizioni dell’articolo 15 si applicano in relazione agli atti di adesione che, ai sensi di legge, devono essere approvati dai comuni medesimi. Le disposizioni dell’articolo 15, comma 8, si intendono riferite all’unione cui i comuni aderiscono [29].

1 quinquies. L’ambito territoriale dell’unione, come risultante dall’ampliamento di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001 [30].

 

     Art. 27. Disposizioni speciali per l’arcipelago toscano [31]

1. In considerazione delle specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali del territorio insulare toscano, possono costituire una unione di comuni, ai sensi e per gli effetti della presente legge, tutti i comuni della disciolta comunità montana dell’arcipelago toscano, ovvero un parte di essi, che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni della disciolta Comunità montana ovvero almeno la metà dei comuni aventi la maggioranza della popolazione complessiva.

2. Per la costituzione dell’unione di comuni di cui al comma 1 e la successione e il subentro nei rapporti e nelle funzioni della disciolta Comunità montana dell’arcipelago toscano si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per le comunità montane disciolte, salvo quanto espressamente stabilito dal presente articolo.

3. Il termine del 31 ottobre 2008 previsto dall’articolo 14, comma 6, è stabilito al 31 gennaio 2009.

4. Il termine del 15 dicembre 2008 previsto dall’articolo 14, comma 7, è stabilito al 15 febbraio 2009.

5. Il termine del 31 gennaio 2009 previsto dall’articolo 14, comma 11, è stabilito al 15 marzo 2009.

6. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 13, comma 4, ultimo periodo, e comma 8.

7. [Le disposizioni della presente legge relative alla successione e al subentro dell’unione di comuni nei rapporti e nelle funzioni della disciolta comunità montana si applicano se l’unione è costituita ai sensi del comma 1. In tal caso, fino a diversa determinazione assunta secondo la vigente legislazione regionale, le funzioni conferite o assegnate dalla Regione alla disciolta comunità montana sono svolte dall’unione su tutto il territorio della comunità montana medesima] [32].

8. L’ambito territoriale dell’unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001. Se all’unione non partecipano tutti i comuni della disciolta comunità montana, detto livello ottimale può essere modificato, con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo che ad esso partecipino gli altri comuni.

9. L’unione assume la denominazione di comunità di arcipelago se ad essa partecipano tutti i comuni dell’Isola d’Elba e i comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio. Alla comunità medesima non si applicano le disposizioni dell’articolo 29 del d.lgs. 267/2000.

 

     Art. 28. Norme statali e regionali applicabili per l’esercizio di poteri sostitutivi

1. Gli atti del commissario di cui agli articoli 9, 10, 14 e 15 sono imputati alla comunità montana; le spese della gestione commissariale sono interamente a carico del bilancio della comunità medesima.

2. Non possono ricoprire la carica di commissario di cui agli articoli 9, 10, 14 e 15 coloro che non possono ricoprire la carica di presidente della comunità montana ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs 267/2000.

3. L’incarico di commissario di cui al comma 1 è onorario e comporta l’esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti dalla presente legge e dall’atto di nomina, ove previsto. Ai commissari di cui agli articoli 9, 10 e 15 è attribuita una indennità e spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dall’atto di nomina.

4. Per la nomina dei commissari previsti dagli articoli 9, 10, 14 e 15 si applica unicamente la disciplina della presente legge; non si applica la disciplina prevista dalle leggi regionali 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

4 bis. Allo scioglimento dell’unione di comuni o della comunità montana conseguente al mancato svolgimento delle gestioni associate, a norma degli articoli 17, comma 5, e 20, comma 5, si provvede previo invito ad adempiere, formulato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rivolto all’unione di comuni o alla comunità montana. Il decreto stabilisce il termine, non superiore a sei mesi dall’accertamento del fatto, entro il quale le gestioni associate devono essere rese effettivamente operative [33].

5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, per l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle comunità montane si applica la normativa statale o regionale vigente.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2001

1. Le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), sono abrogate.

2. Dopo il numero 5 della lettera c) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 40/2001 è aggiunto il seguente:

“5 bis) sportello unico delle attività produttive.”.

 

     Art. 30. Abrogazioni

1. E’ abrogata la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane).

 

     Art. 31. Esclusione di maggiori spese

1. L’attuazione delle disposizioni della presente legge non può comportare maggiori spese a carico del bilancio regionale, per gli oneri che derivano a qualsiasi titolo a carico degli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi delle comunità montane estinte, riordinate o trasformate ai sensi degli articoli 10, 14 e 15 o subentrano ad esse nelle funzioni esercitate, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 per la ripartizione dei finanziamenti disposti sulla base della legge annuale di bilancio.

 

     Art. 32. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

ALLEGATO A

 

 

ALLEGATO B [34]

 

 

ALLEGATO C


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[2] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[3] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[4] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[5] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[6] Lettera abrogata dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[7] Comma così modificato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[9] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 115 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[10] Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 115 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[11] Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[12] Comma abrogato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[13] Comma così modificato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[14] Comma così modificato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[15] Per una modifica del presente termine, vedi infra l'art. 27.

[16] Per una modifica del presente termine, vedi infra l'art. 27.

[17] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 115 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[18] Per una modifica del presente termine, vedi infra l'art. 27.

[19] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 115 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[20] Comma abrogato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[21] Comma così modificato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[22] Comma così modificato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[23] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 115 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[24] Articolo abrogato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[25] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 71.

[26] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 71.

[27] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e così modificato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[28] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[29] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[30] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 71.

[32] Comma abrogato dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[33] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[34] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 33 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.