§ 3.1.341 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 3.
Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:04/02/2008
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)
Art. 1 bis.  La rete oncologica toscana e l’Istituto toscano tumori (ITT)
Art. 2.  Attività dell’ISPO
Art. 3.  Organi
Art. 4.  Direttore generale
Art. 5.  Attribuzioni del direttore generale
Art. 6.  Direttore sanitario
Art. 6 bis.  Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario dell'ISPO
Art. 7.  Comitato scientifico
Art. 8.  Collegio sindacale
Art. 9.  Regolamento di organizzazione e funzionamento.
Art. 10.  Patrimonio, contabilità e programmi di attività
Art. 11.  Finanziamento
Art. 12.  Riconoscimento del carattere di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
Art. 13.  Adempimenti successivi al riconoscimento del carattere di IRCCS
Art. 14.  Compiti del commissario straordinario, piano di ricognizione
Art. 15.  Gestione liquidatoria del CSPO e nomina del commissario liquidatore
Art. 16.  Compiti del commissario liquidatore, bilancio di liquidazione
Art. 17.  Fondo per la liquidazione del passivo risultante dal bilancio di liquidazione
Art. 18.  Nomina del direttore generale dell’ISPO e insediamento degli organi
Art. 19.  Subentro dell’ISPO al CSPO
Art. 20.  Clausola valutativa
Art. 21.  Norma finanziaria
Art. 21 bis.  Centralizzazione delle procedure diagnostiche
Art. 22.  Abrogazioni
Art. 23.  Entrata in vigore


§ 3.1.341 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 3. [1]

Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO).

(B.U. 8 febbraio 2008, n. 3)

 

CAPO I

Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio

e la Prevenzione Oncologica (ISPO)

 

Art. 1. Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)

1. L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

1 bis. Nell’ambito della rete oncologica toscana di cui all’articolo 1 bis, l’ISPO costituisce la struttura di riferimento a livello regionale per quanto concerne gli aspetti epidemiologici e di sorveglianza in campo oncologico, nonché per gli aspetti diagnostici correlati agli screening istituzionali [2].

 

     Art. 1 bis. La rete oncologica toscana e l’Istituto toscano tumori (ITT) [3]

1. La rete oncologica toscana è costituita dal complesso delle attività di diagnosi, cura, prevenzione e ricerca in campo oncologico, svolte dagli enti e dagli organismi del servizio sanitario regionale.

2. La rete oncologica è rappresentata e coordinata dall’Istituto toscano tumori (ITT), di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

3. L’ISPO mette a disposizione della direzione dell’ITT la sede ed il personale di supporto amministrativo.

4. L’ITT, attraverso le proprie strutture, assicura all’ISPO il supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di valutazione negli ambiti di ricerca di base e traslazionale.

 

     Art. 2. Attività dell’ISPO [4]

1. Sono attività istituzionali dell’ISPO:

a) la ricerca, la valutazione e la sorveglianza epidemiologica, la promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione primaria in ambito oncologico, sia nella popolazione generale che in sottogruppi a rischio specifico;

b) la ricerca, la valutazione epidemiologica e dell’appropriatezza delle tecnologie Health Technology Assessment (HTA), la definizione dei percorsi diagnostici nel campo della prevenzione secondaria in ambito oncologico e la promozione e realizzazione di programmi di screening oncologico;

c) l’organizzazione, l’esecuzione, il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali;

d) la centralizzazione delle attività diagnostiche correlate agli screening oncologici effettuati sul territorio regionale;

e) la prevenzione terziaria con specifico riferimento al follow-up, al sostegno psicologico ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici;

f) la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalità regionale, nonché la gestione delle mappe di rischio oncogeno e la gestione del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;

g) la sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, incluse le abitudini alimentari e voluttuarie e i livelli di attività fisica, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati;

h) la sperimentazione clinica riconducibile alle attività complessive dell’ISPO, compresa quella relativa a farmaci utilizzabili nella chemioprevenzione.

2. Le finalità delle attività di cui al comma 1, sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico.

3. L’ISPO effettua, inoltre, attività ambulatoriali e di laboratorio diagnostiche e specialistiche.

4. L’ISPO svolge attività di ricerca anche attraverso la partecipazione a bandi di ricerca europei. Svolge, inoltre, attività di aggiornamento professionale nell’ambito della prevenzione oncologica per le aziende del servizio sanitario regionale e nazionale.

5. Per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’ISPO può accedere alle banche dati della Regione, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale.

6. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e g), l’ISPO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte della Regione Toscana o tramite interconnessione, ove indispensabile, con le banche dati regionali. Tali dati, privati degli elementi identificativi diretti, sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l’origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

7. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, l’ISPO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o tramite interconnessione, ove indispensabile, con le loro banche dati. Tali dati individuali sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l’origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

8. L’acquisizione dei dati di cui ai commi 6 e 7, da parte dell’ISPO, avviene a seguito di sua richiesta e può essere regolata da apposita convenzione.

9. L’accesso ai dati e il trattamento dei dati di cui ai commi 5, 6 e 7, sono effettuati dall’ISPO nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).

 

     Art. 3. Organi [5]

1. Sono organi dell’ISPO:

a) il direttore generale;

b) il collegio sindacale.

 

     Art. 4. Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre, n. 421). La nomina del direttore generale è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale e decorsi trenta giorni dal ricevimento della medesima [6].

2. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall'articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età [7].

3. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di direttore generale sono indicate nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) [8].

4. L’incarico di direttore generale non è compatibile con cariche pubbliche e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente.

5. Il Presidente della Giunta regionale dichiara, con atto motivato, la decadenza dalla nomina del direttore generale per i seguenti motivi:

a) grave disavanzo;

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) sopravvenute cause di impedimento alla nomina, di cui al comma 3, o di incompatibilità, di cui al comma 4.

6. Il Presidente della Giunta, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità, invita l’interessato a rimuoverla entro il termine di dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali, dichiara, con provvedimento motivato, il direttore generale decaduto dalla carica.

7. Il Presidente della Giunta può revocare, con atto motivato, la nomina del direttore generale per i seguenti motivi:

a) persistente inadempimento delle direttive della Regione;

b) gravi irregolarità nella gestione.

8. I provvedimenti di decadenza e di revoca sono adottati a seguito di contraddittorio con l’interessato e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

9. L’incarico di direttore generale è regolato dal contratto di cui all’articolo 6 bis ed ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni [9].

10. Il direttore generale, qualora dipendente della Regione, di un ente o di un’azienda regionale ovvero di un’azienda sanitaria con sede nel territorio della Regione stessa, è collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto.

11. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può procedere alla conferma dell’incarico ed alla stipula di un nuovo contratto, ovvero prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.

12. Il contratto del direttore generale è risolto anticipatamente a seguito dei provvedimenti di decadenza o revoca.

13. In caso di decadenza o revoca del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale. Egli esercita le funzioni del direttore generale e resta in carica per un periodo non superiore a quattro mesi.

14. In attesa della conclusione del procedimento di revoca o di decadenza del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale può sospenderlo dalle funzioni qualora ricorrano gravi motivi e sussistano situazione di urgente necessità. In tale ipotesi il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario.

15. Fino alla nomina del commissario il direttore sanitario esercita le funzioni di direttore generale.

16. Nel caso di dimissioni o morte del direttore generale si applicano i commi 13 e 15.

 

     Art. 5. Attribuzioni del direttore generale

1. Al direttore generale sono attribuiti i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell’ISPO.

2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’istituto.

3. Costituiscono funzioni riservate al direttore generale:

a) la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore sanitario di cui all’articolo 6;

b) la prima convocazione del collegio sindacale [10];

c) il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi dirigenziali;

d) l’adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’istituto;

e) l’adozione degli atti di bilancio;

f) l’adozione dei programmi annuali e pluriennali di attività;

g) i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell’Istituto;

h) [l’istituzione di una forma di coordinamento in staff alla direzione generale per le funzioni di ricerca e tecnico amministrative] [11].

 

     Art. 6. Direttore sanitario

1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell’ISPO si avvale della collaborazione di un direttore sanitario.

2. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

3. Il direttore sanitario è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato nell’ambito degli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliero-universitarie, di cui all’articolo 40 bis, comma 1, della l.r. 40/2005 [12].

4. L’incarico di direttore sanitario è regolato dal contratto di cui all’articolo 6 bis [13].

5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

6. Il direttore generale risolve il contratto stipulato con il direttore sanitario qualora sopravvengano:

a) uno dei fatti previsti dall’articolo 4, commi 5 e 7 ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;

b) gravi motivi;

c) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

7. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale.

8. Il direttore sanitario, qualora dipendente della Regione, di un ente o di un’azienda regionale ovvero di un’azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, è collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto.

 

     Art. 6 bis. Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario dell'ISPO [14]

1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore sanitario sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore sanitario non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie. Gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto sono a carico dell’ISPO.

3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore sanitario hanno carattere di esclusività e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ISPO.

4. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ISPO, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ISPO, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ISPO il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ISPO provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.

 

     Art. 7. Comitato scientifico [15]

[1. Il comitato scientifico è composto da cinque studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell’attività dell’ISPO nominati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto.

2. I membri del comitato scientifico durano in carica tre anni.

3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il presidente; il comitato è convocato dal suo presidente, anche su richiesta del direttore generale, che partecipa alle riunioni. La partecipazione può essere delegata al dirigente in staff alla direzione generale per le attività di ricerca.

4. Il comitato scientifico ha il compito di esprimere:

a) parere preventivo sui programmi di ricerca;

b) valutazioni sui principali studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione.

5. Ai componenti del comitato scientifico spetta un’indennità di presenza, il cui importo è determinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento; gli importi delle indennità sono determinati tenendo conto della funzione dell’organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.]

 

     Art. 8. Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il presidente e gli altri componenti del collegio sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

3. Il collegio sindacale: a) verifica l’amministrazione dell’Istituto sotto il profilo economico;

b) vigila sull’osservanza della legge;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;

e) trasmette periodicamente alla Regione, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Istituto.

4. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

5. Si applicano le disposizioni vigenti di disciplina del collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

6. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’ISPO. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.

7. Ai componenti del collegio sindacale e al presidente spetta, per lo svolgimento delle eventuali missioni in ragione del servizio espletato, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, il trattamento previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 9. Regolamento di organizzazione e funzionamento.

1. L’organizzazione ed il funzionamento dell’ISPO sono disciplinate dal relativo regolamento, che individua in particolare:

a) la sede legale dell’Istituto;

b) le modalità di costituzione delle strutture organizzative nel rispetto dei principi contenuti nella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) relativamente alla disciplina delle aziende sanitarie, istituendo un’unica struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni tecnico amministrative;

c) i soggetti destinatari delle deleghe di cui all’articolo 5, comma 2 e le modalità di conferimento delle stesse;

d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del direttore generale e del direttore sanitario;

e) le forme di pubblicità degli atti;

e bis) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca e tecnico amministrative [16].

1 bis. Il regolamento può prevedere che il direttore generale, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e bis), sia coadiuvato da un direttore scientifico e da un direttore amministrativo [17].

1 ter. Il direttore amministrativo è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 502/1992 ed è nominato dal direttore generale dell’ISPO con provvedimento motivato; al direttore amministrativo si applica l’articolo 4, comma 10, e l’articolo 6 bis, nonché l’articolo 40, commi 10, 11 e 12, della l.r. 40/2005 [18].

1 quater. L’incarico di direttore scientifico è conferito con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in ambiti correlati alle funzioni istituzionali dell’istituto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [19].

1 quinquies. Il regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento dell’incarico di direttore scientifico [20].

2. Secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, l’ISPO si avvale dell’Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Centro (ESTAV Centro) per l’esercizio delle seguenti funzioni tecniche, amministrative e di supporto:

a) approvvigionamento di beni e servizi;

b) gestione dei magazzini e della logistica;

c) gestione delle reti informative e delle tecnologie informatiche, con particolare riguardo all’integrazione ed all’organizzazione del centro unificato di prenotazione (CUP);

d) gestione del patrimonio per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni;

e) organizzazione e gestione delle attività di formazione continua del personale;

f) gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;

g) gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale.

3. Lo schema del regolamento e delle eventuali modifiche ed integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro quaranta giorni dal ricevimento, decorso il quale si può procedere all’approvazione.

 

     Art. 10. Patrimonio, contabilità e programmi di attività

1. L’ordinamento contabile e la gestione del patrimonio dell’ISPO sono disciplinati dai capi I e II del titolo VIII della l.r. 40/2005.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività, nell’ambito degli indirizzi dettati dal piano sanitario regionale. I programmi contengono una sezione specificamente dedicata all’attività di ricerca.

3. Il direttore generale dell’ISPO adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dai programmi di cui al comma 2, entro il 30 novembre di ogni anno e li trasmette entro lo stesso termine alla Giunta regionale, unitamente alla relazione del collegio sindacale; la Giunta regionale provvede all’approvazione nei quaranta giorni successivi dalla ricezione.

4. Il direttore generale dell’ISPO adotta il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette entro lo stesso termine alla Giunta regionale, che l’approva nei quaranta giorni successivi; al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull’attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale.

5. La Giunta regionale in sede di approvazione degli atti di bilancio può richiedere l’adeguamento degli stessi alle prescrizioni contestualmente impartite; di tale adeguamento l’Istituto dà atto in sede di bilancio di esercizio.

 

     Art. 11. Finanziamento [21]

1. Il finanziamento dell’ISPO è costituito:

a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) dai corrispettivi per le convenzioni che l’ISPO stipula con le aziende unità sanitarie locali per la realizzazione dei programmi di screening oncologico;

c) dai corrispettivi per le prestazioni di laboratorio ambulatoriale diagnostiche e specialistiche effettuate a favore dei cittadini toscani e degli altri aventi diritto;

d) dalle risorse trasferite dalla Regione per il supporto amministrativo dell’ITT;

e) dalle risorse trasferite dalla Regione per la realizzazione di programmi di ricerca sanitaria finalizzata di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

f) dalle risorse derivanti dalla partecipazione a bandi di ricerca europei;

g) dalle risorse derivanti da lasciti e donazioni di privati, associazioni, aziende, imprese, società, enti pubblici e privati.

 

     Art. 12. Riconoscimento del carattere di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

1. La Giunta regionale presenta richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L.16 gennaio 2003, n. 250).

 

     Art. 13. Adempimenti successivi al riconoscimento del carattere di IRCCS

1. In caso di riconoscimento ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs.288/2003, all’Istituto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del d.lgs. 288/2003 e di cui all’accordo 1° luglio 2004 (Atto di intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”, di cui all’art. 5 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e dell’art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131).

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di riconoscimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di modifica della presente legge, al fine di adeguare l’ordinamento interno dell’ISPO alle disposizioni di cui al comma 1. Entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di modifica gli organi dell’Istituto sono ricostituiti ed il direttore generale predispone le conseguenti modifiche del regolamento di organizzazione e funzionamento.

 

CAPO II

Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO)

 

     Art. 14. Compiti del commissario straordinario, piano di ricognizione

1. Il commissario straordinario cura la gestione ordinaria del CSPO fino alla data del 30 giugno 2008.

2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici al subentro dell’ISPO nelle funzioni del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO) ed alla gestione liquidatoria del CSPO, il commissario straordinario, avvalendosi delle strutture operative del Centro e delle strutture organizzative dell’azienda unità sanitaria locale 10, adotta tutti i provvedimenti necessari per l’elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica del Centro.

3. Il piano di ricognizione di cui al comma 1 contiene:

a) l’individuazione dei contratti in essere, con indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti all’istituendo ISPO;

b) l’accertamento della dotazione patrimoniale del Centro, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dal CSPO trasferibili all’istituendo ISPO;

c) l’accertamento della dotazione di personale e l’individuazione delle categorie e dei profili professionali adeguati a costituire la dotazione di personale dell’istituendo ISPO, d’intesa con il direttore generale di quest’ultimo Istituto.

4. Il commissario straordinario presenta per l’approvazione il piano di ricognizione alla Giunta regionale entro il 31 maggio 2008.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2008 approva il piano di ricognizione ed individua la dotazione di beni e personale da assegnare all’ISPO ed i rapporti nei quali l’ISPO succede al CSPO ai sensi dell’articolo 19.

 

     Art. 15. Gestione liquidatoria del CSPO e nomina del commissario liquidatore

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da adottarsi entro il 1° luglio 2008, dichiara aperta la gestione liquidatoria del CSPO e nomina un commissario liquidatore con le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

2. Nella gestione liquidatoria confluiscono tutte le passività e le attività riferibili al CSPO e non confluite nell’istituendo ISPO, nonché i rapporti relativi al contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale.

 

     Art. 16. Compiti del commissario liquidatore, bilancio di liquidazione

1. Il commissario liquidatore accerta la legittimità dei debiti rilevati al 30 giugno 2008 e redige il bilancio di liquidazione, dopo aver reso pubblica la fase di liquidazione e previsto un congruo termine a tutela dei creditori.

2. Il commissario liquidatore effettua l’accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, ed assume la rappresentanza legale della gestione liquidatoria.

3. Il bilancio di liquidazione è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il bilancio di liquidazione e può impartire direttive per lo svolgimento della gestione liquidatoria.

4. Il commissario liquidatore, sulla base del bilancio di liquidazione, adotta gli atti inerenti i pagamenti e le riscossioni.

 

     Art. 17. Fondo per la liquidazione del passivo risultante dal bilancio di liquidazione

1. Per le attività connesse alla gestione liquidatoria del soppresso CSPO è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse di cui all’articolo 21, comma 1 ed i crediti riscossi ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

2. Il fondo è destinato alla liquidazione di tutti i debiti e delle passività riferibili al CSPO ed alla copertura di tutte le spese relative alla gestione liquidatoria, ivi comprese quelle connesse all’esercizio dell’attività commissariale.

 

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 18. Nomina del direttore generale dell’ISPO e insediamento degli organi

1. Entro il 30 aprile 2008 il Presidente della Giunta regionale nomina il direttore generale dell’ISPO che, entro il 1° luglio 2008, predispone gli atti necessari a garantire il funzionamento dell’Istituto alla data del subentro di quest’ultimo nelle funzioni del CSPO.

2. Ai medesimi fini del comma 1, entro trenta giorni dalla nomina del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del comitato scientifico. Entro la medesima data il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio sindacale.

3. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda alla nomina dei membri del collegio sindacale entro ventisette giorni dal termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio regionale. In caso di mancata nomina del collegio sindacale, il Presidente della Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria, nominando a farne parte due dirigenti della Regione.

4. Il collegio straordinario cessa dalle proprie funzioni all’atto di insediamento del collegio ordinario.

 

     Art. 19. Subentro dell’ISPO al CSPO

1. L’ISPO subentra nelle attività già esercitate dal CSPO a far data dal 1° luglio 2008, a seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 5, con la quale viene determinato l’elenco dei rapporti patrimoniali ed economici necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 5 definisce: a) la dotazione patrimoniale dell’Istituto, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dal CSPO;

b) la dotazione di personale da assegnare all’ISPO, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera c);

c) i rapporti giuridici in essere in capo al CSPO nei quali subentra il nuovo Istituto.

3. La deliberazione della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, registrazioni e volture, nonché per tutti gli altri atti conseguenti il trasferimento dei beni, ai quali provvede l’ente destinatario.

4. Al CSPO e all’istituendo ISPO si applica, per il personale avente con entrambi gli enti a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2007, la disciplina prevista dalla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 2 (Disposizioni per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale con rapporto di lavoro a termine). Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dal CSPO ed al fine di consentire, ove possibile, l’espletamento delle procedure di cui alla medesima l.r. 2/2008 i rapporti di lavoro a termine, in essere alla data del 31 gennaio 2008, possono essere prorogati per un periodo di novanta giorni.

 

     Art. 20. Clausola valutativa

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione nella quale sono illustrati:

a) gli atti relativi alla liquidazione del CSPO, alla costituzione dell’ISPO ed al subentro di quest’ultimo nelle funzioni del preesistente ente;

b) lo stato di avanzamento della procedura per il riconoscimento da parte del Ministero della Salute dell’ISPO quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Entro centottanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la Giunta regionale trasmette altresì al Consiglio una relazione nella quale si dà conto delle attività svolte dall’ISPO nell’anno precedente e della sua situazione patrimoniale e finanziaria.

 

     Art. 21. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui all’articolo 17 della presente legge, quantificati in euro 13.600.000,00, si fa fronte con le risorse iscritte alle unità previsionali di base (UPB) 243 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008.

2. Le risorse per il finanziamento ordinario dell’ISPO sono determinate per l’anno 2008 in euro 4.600.000,00, cui si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 243 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008.

3. Per gli anni successivi al 2008 le risorse per il finanziamento ordinario dell’ISPO, cui si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 243 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti” del bilancio regionale, sono determinate dal piano sanitario regionale ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera a).

 

     Art. 21 bis. Centralizzazione delle procedure diagnostiche [22]

1. Il processo di centralizzazione su base regionale della fase diagnostica delle procedure correlate agli screening istituzionali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), avviene presso l’ISPO progressivamente secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 22. Abrogazioni

1. La legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica “C.S.P.O.”. Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269) è abrogata.

2. Fino al 30 giugno 2008 il CSPO continua ad essere disciplinato dalle disposizioni della l.r. 52/2000, in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 23. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 14 dicembre 2017, n. 74.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[6] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[7] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[8] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[9] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 14 luglio 2016, n. 44.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[11] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[13] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 14 luglio 2016, n. 44.

[14] Articolo inserito dall'art. 38 della L.R. 14 luglio 2016, n. 44.

[15] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[17] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[18] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32 e così sostituito dall'art. 39 della L.R. 14 luglio 2016, n. 44.

[19] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[20] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.

[22] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 19 giugno 2012, n. 32.