§ 1.3.14 - L.R. 23 novembre 2007, n. 62.
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:23/11/2007
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum
Art. 3.  Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum
Art. 4.  Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale
Art. 5.  Iniziativa
Art. 6.  Quesito referendario
Art. 7.  Verbale di deposito
Art. 8.  Presentazione di più richieste referendarie
Art. 9.  Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
Art. 10.  Iniziativa
Art. 11.  Raccolta delle firme
Art. 12.  Autenticazione delle firme
Art. 13.  Indizione del referendum
Art. 14.  Periodi di sospensione
Art. 15.  Operazioni di voto
Art. 16.  Operazioni di scrutinio
Art. 17.  Operazioni elettorali - rinvio
Art. 18.  Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria
Art. 19.  Titolari dell’iniziativa referendaria
Art. 20.  Limiti di ammissibilità
Art. 21.  Presentazione del quesito referendario
Art. 22.  Verbale di deposito
Art. 23.  Trasmissione del verbale
Art. 24.  Presentazione di più richieste referendarie
Art. 25.  Quesito referendario
Art. 26.  Verifica di regolarità
Art. 27.  Verifica di ammissibilità
Art. 28.  Concentrazione di richieste referendarie
Art. 29.  Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum
Art. 30.  Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
Art. 31.  Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale
Art. 32.  Autenticazione delle firme
Art. 33.  Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
Art. 34.  Indizione del referendum
Art. 35.  Periodi di sospensione
Art. 36.  Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum
Art. 37.  Disciplina della votazione
Art. 38.  Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali
Art. 39.  Operazioni di voto
Art. 40.  Operazioni di scrutinio
Art. 41.  Proclamazione dei risultati
Art. 42.  Reclami
Art. 43.  Dichiarazione di avvenuta abrogazione
Art. 44.  Risultato del referendum contrario all’abrogazione
Art. 45.  Diritto di partecipazione
Art. 46.  Limiti di ammissibilità
Art. 47.  Oggetto e indizione
Art. 48.  Oggetto
Art. 49.  Titolari dell’iniziativa referendaria
Art. 50.  Presentazione del quesito referendario
Art. 51.  Quesito referendario
Art. 52.  Verifica di ammissibilità
Art. 53.  Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità
Art. 54.  Rinvio
Art. 55.  Lista aggiunta
Art. 56.  Esito del referendum
Art. 57.  Concorrenza di proposte
Art. 58.  Oggetto
Art. 59.  Consultazione dei comuni
Art. 60.  Deliberazione di svolgimento del referendum
Art. 61.  Diritto di partecipazione
Art. 62.  Indizione e svolgimento del referendum
Art. 63.  Svolgimento della votazione e scrutinio
Art. 64.  Ufficio circoscrizionale per il referendum
Art. 65.  Proclamazione dei risultati
Art. 66.  Reclami
Art. 67.  Esito del referendum
Art. 68.  Ambito applicativo
Art. 69.  Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
Art. 70.  Orari di votazione e scrutinio
Art. 71.  Ufficio circoscrizionale per il referendum
Art. 72.  Ambito applicativo
Art. 73.  Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
Art. 74.  Orari di votazione e scrutinio
Art. 75.  Ufficio centrale circoscrizionale
Art. 76.  Assistenza ai promotori dei referendum
Art. 77.  Termini e depositi
Art. 78.  Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni
Art. 79.  Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali
Art. 80.  Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie
Art. 81.  Contributo per l’autenticazione delle firme
Art. 82.  Disposizioni finanziarie
Art. 83.  Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum
Art. 84.  Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità
Art. 84 bis.  Sospensione dei termini
Art. 84 ter.  Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale
Art. 85.  Abrogazioni


§ 1.3.14 - L.R. 23 novembre 2007, n. 62.

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

(B.U. 30 novembre 2007, n. 40)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge disciplina:

a) il referendum eventuale sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione;

b) la richiesta, l’indizione, i limiti di ammissibilità, lo svolgimento e gli effetti del referendum abrogativo, consultivo, sulla istituzione di nuovi comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione degli articoli 75, 76, 77 e 78 dello Statuto.

 

TITOLO II

Referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto

regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione

 

CAPO I

Adempimenti preliminari

 

     Art. 2. Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum

1. La deliberazione statutaria approvata ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.):

a) il testo della deliberazione statutaria, senza formula di promulgazione e senza numerazione, preceduta dalla intestazione: "Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione", seguita dal titolo della deliberazione stessa e dalla data della approvazione della medesima;

b) l’avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della presente legge. Nell’avviso è indicato il numero minimo di firme occorrenti per l’iniziativa da parte degli elettori, corrispondente ad un cinquantesimo degli elettori della Regione.

3. Alla pubblicazione di cui al comma 2 è allegato il modello, recante il quesito formulato ai sensi dell’articolo 6, da utilizzare, a pena di nullità, per l’esercizio dell’iniziativa referendaria di cui agli articoli 5 e 10, e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all’articolo 11.

 

     Art. 3. Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria sul b.u.r.t., ai sensi dell’articolo 2, comma 2, non sono presentate richieste di referendum e non risulta pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto con le formule seguenti: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana: (testo dello Statuto)"."Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)".

2. In nota alla pubblicazione di cui al comma 1 è dato conto dell’assenza di richieste di referendum.

 

     Art. 4. Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell’avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul b.u.r.t., entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

2. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall’ultima operazione compiuta [1].

4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.

 

CAPO II

Richiesta di referendum degli elettori

 

     Art. 5. Iniziativa

1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della deliberazione statutaria di cui all’articolo 2, comma 2, il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 6, sui fogli conformi al modello pubblicato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, recanti in calce le firme, autenticate a norma dell’articolo 12.

 

     Art. 6. Quesito referendario

1. Il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente (titolo della deliberazione statutaria da sottoporre a referendum), approvato dal Consiglio regionale il giorno... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana numero... del ...?".

 

     Art. 7. Verbale di deposito

1. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l’avvenuto deposito di cui all’articolo 5, comma 1, indicando il giorno e l’ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell’articolo 5, comma 1;

b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;

c) sull’assenza di firme doppie;

d) sull’indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.

3. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dalla redazione, trasmette copia del verbale di cui al comma 1 al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t..

 

     Art. 8. Presentazione di più richieste referendarie

1. Le richieste di referendum sono esaminate nell’ordine di presentazione.

2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell’ordine di presentazione.

 

     Art. 9. Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum

1. Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla trasmissione del verbale di cui all’articolo 7, comma 1, il Collegio di garanzia verifica [2]:

a) che il numero delle firme dichiarate dai promotori corrisponda a quello delle firme presenti sui fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3;

b) che le firme richieste ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) siano autenticate ai sensi dell’articolo 12.

2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all’articolo 11, comma 3;

b) non regolarmente autenticate;

c) apposte su fogli non conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3;

d) per le quali non risulti l’iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum se il numero delle firme validamente autenticate è inferiore al numero richiesto ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), o per effetto delle verifiche di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.

6. Nel caso di cui al comma 3, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, e qualora il Governo non abbia promosso questione di legittimità costituzionale, la deliberazione statutaria è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le formule di cui all’articolo 3, comma 1.

7. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l’improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t..

8. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.

 

CAPO III

Richiesta di referendum dei consiglieri regionali

 

     Art. 10. Iniziativa

1. Quando la richiesta di referendum è promossa da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria altra documentazione.

2. La richiesta di referendum è depositata presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai delegati di cui al comma 4, il verbale che attesta l’avvenuto deposito, indicando il giorno e l’ora. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.

4. I richiedenti indicano, nel verbale di cui al comma 3, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.

5. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 4 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dal deposito, trasmette copia del verbale di cui al comma 3 e il testo del quesito referendario al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t..

7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per la richiesta di referendum ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione, ad iniziativa degli elettori.

 

CAPO IV

Raccolta e autenticazione delle firme

 

     Art. 11. Raccolta delle firme

1. Le firme per la richiesta di referendum sono raccolte esclusivamente su fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3.

2. Il quesito referendario è stampato sui fogli, conformi al modello, sui quali verranno raccolte le firme.

3. L’elettore appone sui fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) [3].

 

     Art. 12. Autenticazione delle firme

1. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall’articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 [4].

2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

3. L’autenticazione reca l’indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.

 

CAPO V

Indizione e svolgimento

 

     Art. 13. Indizione del referendum

1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con proprio decreto entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 9, comma 8. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. [5].

2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso [6].

3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica altresì l’orario delle operazioni di voto e riporta il quesito da sottoporre agli elettori.

4. Se prima dell’indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione sul b.u.r.t. del testo di un’altra deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 2, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.

 

     Art. 14. Periodi di sospensione

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:

a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;

b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale;

2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una data che cada nel periodo di cui all’articolo 13, comma 2, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima data utile [7].

 

     Art. 15. Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come definito dall’articolo 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, in modo evidente, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: “Si” – “No”.

3. All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum su più deliberazioni statutarie sottoposte al voto.

4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l’utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l’espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.

 

     Art. 16. Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.

 

     Art. 17. Operazioni elettorali - rinvio

1. Per tutte le operazioni elettorali non specificamente previste si applicano le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.

 

CAPO VI

Effetti

 

     Art. 18. Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria

1. Se le risposte "No"costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si", la deliberazione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t.. La deliberazione statutaria non approvata dal referendum decade.

2. Se le risposte "Si" costituiscono la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito il Presidente della Giunta regionale promulga la deliberazione statutaria con le formule di cui all’articolo 3, comma 1.

 

TITOLO III

Referendum abrogativo

 

CAPO I

Iniziativa

 

     Art. 19. Titolari dell’iniziativa referendaria

1. In attuazione dell’articolo 75 dello Statuto, il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.

 

     Art. 20. Limiti di ammissibilità

1. Non sono sottoposti a referendum abrogativo:

a) lo Statuto della Regione Toscana;

b) i regolamenti interni degli organi regionali;

c) le leggi di bilancio e tributarie e i relativi regolamenti attuativi;

d) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle intese con altre regioni e i relativi regolamenti attuativi;

e) le leggi e i regolamenti la cui abrogazione comporterebbe l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

f) le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione e il funzionamento degli organi previsti dallo Statuto e degli istituti di cui agli articoli 74, 75 e 76 dello Statuto, qualora le disposizioni risultanti dall’esito favorevole all’abrogazione non garantiscano il funzionamento o l’operatività degli organi e istituti stessi.

2. L’abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto parti definite, purché di senso compiuto.

3. L’iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale; per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario ai sensi dell’articolo 21.

4. Un quesito che sia stato dichiarato inammissibile non può essere oggetto di iniziativa referendaria prima che sia trascorso un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.

5. Un quesito che sia stato sottoposto a referendum con esito negativo, anche per mancato raggiungimento del quorum di cui all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, non può formare oggetto di iniziativa referendaria nel corso della medesima legislatura o comunque non prima di tre anni dalla data della votazione.

 

     Art. 21. Presentazione del quesito referendario

1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:

a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 25, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell’articolo 32, di non meno di duemila e non più di quattromila elettori della Regione; le firme dei sottoscrittori sono raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali;

b) la relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, con gli estremi di legge o regolamento di cui si chiede la abrogazione. In caso di abrogazione parziale sono indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge o regolamento delle quali si chiede la abrogazione. La relazione contiene la sintesi dell’oggetto del referendum, evidenziando la chiarezza, l’univocità, l’omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum.

2. Le richieste di referendum sono depositate in un giorno feriale compreso tra il quindici settembre e il quindici ottobre di ogni anno.

3. I referendum le cui richieste sono presentate fuori dai termini di cui al comma 2 si svolgono nella prima data utile nel rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 22. Verbale di deposito

1. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l’avvenuto deposito di cui all’articolo 21, comma 1, indicando il giorno e l’ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a);

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme;

c) sull’assenza di firme doppie tra le firme di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a);

d) sull’indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.

3. I due delegati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.

4. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 23. Trasmissione del verbale

1. Il responsabile del procedimento trasmette il verbale di cui all’articolo 22, entro due giorni dalla sua redazione, al Collegio di garanzia e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 24. Presentazione di più richieste referendarie

1. Le richieste di referendum sono esaminate nell’ordine di presentazione.

2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell’ordine di presentazione.

 

     Art. 25. Quesito referendario

1. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Volete che sia abrogato/a…”, seguìto dalla indicazione della data, numero e titolo della legge o regolamento sul quale è richiesto il referendum abrogativo.

2. In caso di abrogazione parziale, nel quesito sono indicati, oltre a quanto previsto al comma 1, gli articoli o le parti definite di senso compiuto sui quali è richiesto il referendum, e il relativo testo.

3. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari e riferito a questioni omogenee e univoche. Le disposizioni oggetto della medesima richiesta di referendum rispondono ai criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o regolamentari.

 

CAPO II

Verifica di regolarità e di ammissibilità

 

     Art. 26. Verifica di regolarità

1. Entro quaranta giorni lavorativi dalla trasmissione del verbale, il Collegio di garanzia si pronuncia espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme e all’ammissibilità del quesito a norma dell’articolo 78 dello Statuto [8].

2. Il Collegio di garanzia verifica che almeno duemila delle firme di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a) siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Se la verifica di regolarità risulta negativa, il Collegio di garanzia, con apposito verbale, dichiara improcedibile la richiesta di referendum e il procedimento è concluso. Il verbale è comunicato entro due giorni al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t., al Presidente del Consiglio regionale e ai delegati.

5. Se la verifica di regolarità risulta positiva, il Collegio di garanzia ne dà comunicazione ai delegati indicando loro, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della seduta in cui sarà esaminata l’ammissibilità del quesito.

 

     Art. 27. Verifica di ammissibilità

1. Il Collegio di garanzia si pronuncia sull’ammissibilità del quesito in relazione:

a) all’oggetto materiale del referendum, e a tal fine verifica che il quesito riguardi leggi e regolamenti regionali;

b) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 20;

c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito;

d) alla omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui viene esaminata l’ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede, i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o acquisire ulteriori elementi di valutazione.

3. In relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in modo chiaro ed univoco.

4. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall’adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t..

5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.

6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.

 

     Art. 28. Concentrazione di richieste referendarie

1. Il Collegio di garanzia, nei termini di cui all’articolo 26, comma 1, può disporre, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, la concentrazione in un unico quesito referendario delle diverse richieste che presentano uniformità e analogia di materia.

2. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall’adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t., unitamente al quesito.

 

CAPO III

Raccolta e autenticazione delle firme

 

     Art. 29. Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum

1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate nei centottanta giorni successivi alla data della pubblicazione del quesito di cui agli articoli 27, comma 5, o 28, comma 2. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fà fede la data di autenticazione delle firme.

2. Sui fogli sui quali sono raccolte le firme è stampato il quesito referendario.

3. L’elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000 [9].

4. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati depositano i fogli contenenti le firme presso il Collegio di garanzia.

5. Il Collegio di garanzia redige e rilascia in copia ai delegati il verbale che attesta l’avvenuto deposito, indicando il giorno e l’ora. Nel verbale sono raccolte le dichiarazioni che i delegati rendono sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario e sul termine entro cui sono raccolte;

b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;

c) sull’assenza di firme doppie.

 

     Art. 30. Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati ai sensi del comma 2.

2. I fogli sono vidimati:

a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;

b) presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario formulato ai sensi degli articoli 25 o 28. Il formato dei fogli è libero.

 

     Art. 31. Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale

1. Nel caso di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), i delegati depositano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme.

2. Entro sette giorni lavorativi dal deposito, il responsabile del procedimento, o i funzionari da lui delegati, vidimano e consegnano i fogli destinati alla raccolta delle firme; a tal fine vi appongono il timbro, la data e la propria firma [10].

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 27, comma 5, o all’articolo 28, comma 2, i delegati possono richiedere al responsabile del procedimento la stampa dei fogli per la raccolta delle firme a cura e spese della Regione.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, i delegati depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta scritta contenente il testo del quesito referendario e il numero di fogli richiesti.

5. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli entro centoventi giorni successivi al deposito della prima richiesta, nel rispetto del termine di cui all’articolo 29, comma 1.

6. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto.

7. I fogli stampati e vidimati sono consegnati ai delegati entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di cui ai commi 3 e 5 [11].

8. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, di ogni richiesta e di ogni consegna e ne rilascia copia ai delegati.

 

     Art. 32. Autenticazione delle firme

1. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’articolo 14, comma 1, della l. 53/1990, come modificato dall’articolo 1 della l. 130/1998 e dall’articolo 4 della l. 120/1999 [12].

2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

3. L’autenticazione reca l’indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.

 

     Art. 33. Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum

1. Entro sessanta giorni lavorativi dal deposito di cui all’articolo 29, comma 4, il Collegio di garanzia verifica [13]:

a) che le firme dichiarate dai delegati, con l’aggiunta di quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), siano almeno quarantamila;

b) che almeno quarantamila firme, comprese quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), siano state raccolte nel termine di cui all’articolo 29, comma 1;

c) che almeno quarantamila delle firme di cui alla lettera b) siano state autenticate ai sensi dell’articolo 32;

d) che almeno per quarantamila delle firme di cui alla lettera b) risulti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione.

2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all’articolo 29, comma 3;

b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui all’articolo 29, comma 1;

c) non regolarmente autenticate;

d) apposte su fogli non vidimati;

e) apposte su fogli su cui non è stampato il quesito referendario;

f) per le quali non risulta l’iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum abrogativo se il numero delle firme validamente autenticate al momento del deposito di cui all’articolo 29, comma 1, o successivamente per effetto delle verifiche dei commi 1 e 2, è inferiore a quarantamila.

4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.

6. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l’improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t..

7. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 4, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.

 

CAPO IV

Indizione e svolgimento del referendum

 

     Art. 34. Indizione del referendum

1. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 33, comma 7, il referendum [14].

2. Tra il decreto di indizione e la data delle votazioni devono intercorrere non meno di centoventi e non più di centottanta giorni [15].

3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all’interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo [16].

4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica la data di svolgimento del referendum, l’orario delle operazioni di voto e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

5. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. ed è comunicato ai sindaci dei comuni della Regione, ai presidenti delle Corti d’appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

6. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti riportano integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 35. Periodi di sospensione

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:

a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;

b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale.

2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una data che cada nei periodi di cui all’articolo 34, comma 3, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima data utile [17].

 

     Art. 36. Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum

1. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione totale delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, si pronuncia nuovamente sull’ammissibilità del quesito e, in caso affermativo, individua le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.

3. Nel caso di abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto di referendum, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, stabilisce se la consultazione debba avere luogo, quali siano le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il Collegio di garanzia si esprime su richiesta del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell’atto legislativo o regolamentare abrogativo della disciplina oggetto del referendum.

5. La pronuncia del Collegio di garanzia è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul b.u.r.t..

7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 3.

 

     Art. 37. Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

3. [Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata] [18].

4. Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall’articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

5. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

6. Per l’esercizio del diritto di voto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

 

     Art. 38. Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali

1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d’appello di Firenze, gli uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall’articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

2. Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25) e alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

 

     Art. 39. Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e possiedono le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dagli articoli 25 o 28, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. All’elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di abrogazione sottoposte al voto.

4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l’utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l’espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.

 

     Art. 40. Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.

 

     Art. 41. Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione della circoscrizione, l’Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai verbali ed i reclami presentati, sull’assegnazione o meno dei voti relativi.

2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato all’Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti allegati; uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

3. I rappresentanti designati ai sensi dell’articolo 40, comma 2, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

4. L’Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l’intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte d’appello, all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

5. La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all’articolo 75, comma 4, dello Statuto.

6. Il segretario dell’Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari.

7. Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d’appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

 

     Art. 42. Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all’Ufficio centrale regionale, decide quest’ultimo nella pubblica adunanza di cui all’articolo 41, comma 4, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

CAPO V

Effetti

 

     Art. 43. Dichiarazione di avvenuta abrogazione

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge o del regolamento.

2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 41, comma 6, sul b.u.r.t. e l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nel decreto di cui al comma 1, può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l’entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

 

     Art. 44. Risultato del referendum contrario all’abrogazione

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 41, comma 6, dall’Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t..

 

TITOLO IV

Referendum consultivo

 

CAPO I

Disposizioni comuni

 

     Art. 45. Diritto di partecipazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi:

a) tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) i cittadini degli stati membri dell’Unione europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza);

c) i cittadini stranieri e gli apolidi in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1) residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni antecedenti alla data della consultazione referendaria;

2) titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

2. Lo straniero od apolide residente esercitano il diritto di voto in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e in assenza delle condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall’elettorato di cui al d.p.r. 223/1967.

 

     Art. 46. Limiti di ammissibilità

1. Non sono sottoposti a referendum consultivo:

a) quesiti relativi agli oggetti e alle materie di cui all’articolo 20, comma 1;

b) quesiti in materia di nomine e designazioni;

c) quesiti relativi a questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito pubblico.

2. Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso oggetto. Conseguentemente il referendum presentato per secondo è inammissibile.

3. Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.

4. Le questioni inerenti lo stesso oggetto già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.

5. L’iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

 

CAPO II

Richiesta di referendum consultivo da parte del Consiglio regionale

 

     Art. 47. Oggetto e indizione

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, dello Statuto, finalizzati a conoscere l’orientamento degli elettori su proposte di legge regionale.

2. Sono oggetto di referendum solo le proposte di legge presentate ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale.

3. La deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da sottoporre agli elettori così formulato: “Volete che sia approvato il seguente progetto di legge…” seguito dall’indicazione della data, del numero e del titolo della proposta di legge.

4. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare di cui al comma 1 da parte del Presidente del Consiglio regionale, disponendo che il testo della proposta di legge sia affisso nei seggi elettorali.

 

CAPO III

Richiesta di referendum consultivo da parte degli elettori

 

     Art. 48. Oggetto

1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, dello Statuto, lo svolgimento del referendum consultivo è finalizzato a conoscere l’opinione della popolazione regionale su proposte di particolare interesse per la popolazione stessa.

2. Si intendono per proposte di particolare interesse per la popolazione:

a) le proposte attuative di politiche regionali disciplinate da atti di natura legislativa, regolamentare o di programmazione generale, settoriale o intersettoriale, già in vigore; b) le proposte di politiche in materie di competenza regionale e collegate all’esercizio di poteri nella disponibilità degli organi regionali.

3. Le sottoscrizioni per la richiesta di referendum consultivo nelle ipotesi di cui al comma 2 sono raccolte per almeno due terzi in almeno sei province della Regione.

 

     Art. 49. Titolari dell’iniziativa referendaria

1. In attuazione dell’articolo 76, comma 1, dello Statuto, il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto quando ne facciano richiesta trentamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.

 

     Art. 50. Presentazione del quesito referendario

1. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dal presente capo e in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, capi I, II e III della presente legge.

2. Il testo del quesito referendario è sottoscritto da non meno di millecinquecento e non più di tremila elettori.

3. La relazione illustrativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) contiene anche le motivazioni del quesito referendario.

 

     Art. 51. Quesito referendario

1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Siete favorevoli alla proposta attuativa della politica regionale volta a…” seguito dalla data, numero e titolo dell’atto in cui è indicata.

2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Siete favorevoli alla proposta o politica regionale volta a…”.

3. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è formulato in modo sintetico e in modo tale che la risposta sia “si” o “no”.

 

     Art. 52. Verifica di ammissibilità

1. Il Collegio di garanzia decide sull’ammissibilità del quesito referendario e si pronuncia espressamente e motivatamente in merito:

a) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 46 e 48, comma 3;

b) alla chiarezza del quesito;

c) alla omogeneità delle questioni oggetto del quesito.

2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui il Collegio di garanzia esamina l’ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in termini semplici e chiari e conformi all’articolo 51.

4. Il Collegio di garanzia comunica, entro cinque giorni dall’adozione, la propria decisione ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che nei successivi dieci giorni ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t..

5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.

6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.

 

     Art. 53. Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità

1. Qualora, prima della verifica di ammissibilità del quesito ai sensi dell’articolo 52, la proposta di legge di cui all’articolo 47 sia ritirata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, o gli atti che disciplinano le politiche di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a) siano abrogati o modificati, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, può riformulare il quesito.

2. I delegati, a seguito della riformulazione del quesito ai sensi del comma 1, possono ritirare con atto scritto la presentazione del quesito e quindi contestualmente rinunciare a dar corso all’iniziativa referendaria.

3. I delegati comunicano l’atto di cui al comma 2:

a) al Collegio di garanzia;

b) ai sottoscrittori mediante pubblicità su uno o più quotidiani locali.

 

CAPO IV

Indizione e svolgimento

 

     Art. 54. Rinvio

1. Per la disciplina dell’indizione del referendum consultivo e per lo svolgimento di esso, si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disposto in questo capo, le disposizioni di cui al titolo III, capo IV della presente legge.

 

     Art. 55. Lista aggiunta

1. Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo come definito dall’articolo 45, i comuni toscani istituiscono apposita lista elettorale aggiunta, ulteriore rispetto a quella prevista dal d.lgs. 197/1996.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea, i riferimenti del d.lgs. 197/1996 alla elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si intendono estesi alla partecipazione ai referendum consultivi previsti dallo statuto regionale.

3. Eccettuati i cittadini comunitari iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al d.lgs. 197/1996, gli aventi diritto presentano domanda di iscrizione alla lista aggiunta di cui al comma 1 specificando l’attuale residenza nonché quella nei cinque anni antecedenti la richiesta.

4. Alla lista elettorale aggiunta di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni del d.lgs. 196/1997:

a) articolo 1, comma 2, lettera a), intendendosi aggiunte le parole “o la propria condizione di apolide”;

b) articolo 1, comma 2, lettere c) e d), e comma 3;

c) articolo 1, comma 4, intendendosi omesse le parole “stato membro dell’Unione”;

d) articolo 2, commi 1 e 2;

e) articolo 2, comma 3, lettera a), intendendosi omesse le parole “dell’Unione” intendendosi aggiunte dopo la parola “cittadini” le parole “e apolidi”;

f) articolo 2, comma 3, lettera b);

g) articolo 3, comma 1, intendendosi “ partecipazione ai referendum previsti dallo statuto regionale” al posto delle parole “elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale”;

h) articolo 3, comma 2, intendendosi omesse le parole “del cittadino dell’Unione”;

i) articolo 4, comma 1, intendendosi “gli aventi diritto” invece delle parole “i cittadini dell’Unione”.

 

CAPO V

Effetti

 

     Art. 56. Esito del referendum

1. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 47 e 48, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell’esito del referendum, il Consiglio regionale dedica un’apposita seduta alla discussione della questione sottoposta a referendum consultivo.

3. Alla seduta di cui al comma 2 sono invitati i promotori del referendum.

4. Nel caso del referendum consultivo di cui all’articolo 47, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora assuma determinazioni contrarie all’esito del referendum, le motiva espressamente e ne dà comunicazione ai delegati.

5. Nel caso del referendum consultivo di cui all’articolo 48, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, qualora assumano determinazioni contrarie all’esito del referendum, le motivano espressamente e ne danno comunicazione ai delegati.

 

     Art. 57. Concorrenza di proposte

1. Il Consiglio regionale decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge presentate dopo la verifica di regolarità delle firme di cui all’articolo 33 e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

 

TITOLO V

Referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni, per la

fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle

circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione

 

CAPO I

Iniziativa e svolgimento

 

     Art. 58. Oggetto

1. L’istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo, come disciplinato dal presente titolo.

2. Non si svolge il referendum consultivo di cui al comma 1:

a) per le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per ragioni topografiche, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d’accordo le condizioni;

b) per eventuali rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i consigli comunali.

 

     Art. 59. Consultazione dei comuni

1. Entro trenta giorni dall’assegnazione della proposta di legge di cui all’articolo 58, comma 1, presentata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, la commissione consiliare competente, previa consultazione del comune o dei comuni interessati, predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge [19].

1 bis. Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all’acquisizione dell’ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1 [20].

2. La consultazione è rivolta:

a) in caso di fusione di comuni, ai comuni oggetto della fusione;

b) in caso di incorporazione di un comune in un altro già esistente, ai due comuni;

c) in caso di modifica delle circoscrizioni, ai comuni interessati dalla modifica anche a seguito di istituzione di nuovi comuni [21];

d) in caso di modifica della denominazione, al comune interessato.

3. [La consultazione non ha luogo qualora la proposta di legge sia relativa all’istituzione di un nuovo comune o la proposta di legge sia di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto] [22].

 

     Art. 60. Deliberazione di svolgimento del referendum [23]

1. Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum relativo alla proposta di legge, ovvero esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa.

2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum o, in caso di quesiti ulteriori, dei relativi referendum, al Presidente della Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 62.

 

     Art. 61. Diritto di partecipazione

1. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo di cui al presente titolo i soggetti di cui all’articolo 45, così come individuati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.

2. In caso di referendum per l’istituzione di nuovi comuni, partecipano alla votazione sia gli elettori della frazione o delle frazioni che intendono costituirsi in comune, sia gli elettori del comune o dei comuni da cui si propone il distacco.

3. In caso di referendum per la fusione di comuni con istituzione di un nuovo comune risultante dalla fusione, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.

4. In caso di referendum per l’incorporazione di un comune in un altro già esistente, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.

5. In caso di referendum per il distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione a un altro comune, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.

6. In caso di referendum per il mutamento di denominazione del comune, partecipano alla votazione gli elettori del comune.

 

     Art. 62. Indizione e svolgimento del referendum [24]

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 60, comma 1, favorevole allo svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum.

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale riporta il quesito o i quesiti da sottoporre agli elettori, come determinato nella deliberazione consiliare di cui all’articolo 60, comma 2, gli elettori chiamati alla votazione ai sensi dell’articolo 61 e fissa la data in due giornate, domenica e lunedì, e l’orario della votazione [25].

2 bis. Tra la data del decreto di cui al comma 2 e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni [26].

3. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. ed è comunicato ai sindaci dei comuni interessati, ai presidenti delle Corti d’appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni interessati, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

4. I sindaci danno notizia agli elettori della votazione con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

 

     Art. 63. Svolgimento della votazione e scrutinio

1. Per lo svolgimento del referendum di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili e se non diversamente disposto in questo titolo, le norme di cui al titolo III, capo IV ad eccezione dell’articolo 34, commi 2 e 3 e titolo IV, capo IV della presente legge [27].

 

     Art. 64. Ufficio circoscrizionale per il referendum

1. Entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum è istituito, presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, l’ufficio circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall’articolo 38.

 

     Art. 65. Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l’ufficio centrale circoscrizionale procede, in pubblica adunanza, all’accertamento del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, ed aver deciso sull’assegnazione o meno dei voti relativi.

2. L’atto di accertamento del risultato evidenzia in modo distinto l’esito della consultazione negli uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio individuato dalla proposta di legge regionale istitutiva del nuovo comune ovvero ricompresi nel territorio oggetto del distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad altro comune, come individuato dalla relativa proposta di legge regionale.

3. Delle operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato al Presidente della Giunta regionale e uno al Presidente del Consiglio regionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai sindaci dei comuni interessati l’esito del referendum.

 

     Art. 66. Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazione di votazioni e di scrutinio decide l’ufficio circoscrizionale nella pubblica adunanza di cui all’articolo 65, comma 1, prima di procedere alle operazioni di cui all’articolo 65, commi 2 e 3.

 

     Art. 67. Esito del referendum

1. Il risultato del referendum è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Il risultato del referendum è pubblicato sul b.u.r.t..

3. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio regionale per le decisioni finali in ordine alla proposta di legge di cui all’articolo 58.

4. La motivazione della legge di cui al comma 3 reca l’indicazione specifica del risultato della votazione dei singoli territori, evidenziando in modo distinto l’esito della consultazione della frazione o porzione di territorio direttamente interessata.

4 bis. Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale di cui al comma 3, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall’assegnazione [28].

 

CAPO II

Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni

per il rinnovo del Parlamento europeo

 

     Art. 68. Ambito applicativo

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto dal presente capo, le disposizioni di cui al titolo V, capo I, della presente legge e le disposizioni del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative) convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

 

     Art. 69. Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione

1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo della consultazione elettorale europea cui è abbinato.

2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni del Parlamento europeo svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.

 

     Art. 70. Orari di votazione e scrutinio

1. L’orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto dalla normativa per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo.

2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello dell’elezione del Parlamento europeo.

 

     Art. 71. Ufficio circoscrizionale per il referendum

1. L’ufficio elettorale provinciale di cui all’articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo) svolge le funzioni dell’ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritte agli articoli 65 e 66.

 

CAPO III

Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni regionali

 

     Art. 72. Ambito applicativo

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle consultazioni per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di seguito denominate “elezioni regionali”.

2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni regionali, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto in questo capo, le disposizioni di cui al titolo IV, capo I, della presente legge.

 

     Art. 73. Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione

1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo delle elezioni regionali cui è abbinato.

2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni regionali svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.

 

     Art. 74. Orari di votazione e scrutinio

1. L’orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto per le elezioni regionali.

2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello delle elezioni regionali.

 

     Art. 75. Ufficio centrale circoscrizionale

1. L’ufficio centrale circoscrizionale di cui all’articolo 2 della l.r. 74/2004 svolge le funzioni dell’ufficio circoscrizionale per il referendum di cui agli articoli 65 e 66.

 

TITOLO VI

Disposizioni comuni e finanziarie

 

CAPO I

Disposizioni comuni e finanziarie

 

     Art. 76. Assistenza ai promotori dei referendum

1. I promotori dell’iniziativa referendaria che intendono presentare una richiesta di referendum ai sensi dei titoli III, IV della presente legge possono chiedere, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto:

a) all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione del quesito referendario e della relazione illustrativa che lo accompagna;

b) all’Ufficio elettorale della Giunta regionale i dati e le informazioni necessarie per la formulazione del quesito referendario di cui all’articolo 51;

c) all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la stampa dei fogli per la raccolta delle firme in un numero non superiore al doppio dei fogli necessari per la raccolta del numero minimo di firme richieste ai sensi degli articoli 75 e 76 dello Statuto;

d) all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme ai sensi dell’articolo 30.

2. La verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico della Regione stessa che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:

a) verificare mediante consultazione diretta per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;

b) richiedere la verifica ai comuni stessi, che rispondono entro quarantotto ore dalla relativa richiesta; in tal caso comune e Regione procedono via fax e con qualunque mezzo telematico o informatico.

3. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 2, i promotori dei referendum raggruppano le firme dei sottoscrittori per comune di iscrizione nelle liste elettorali.

 

     Art. 77. Termini e depositi

1. Tutti i termini di cui alla presente legge, qualora scadano in un giorno festivo, si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

2. I depositi e i ritiri dei documenti presso gli uffici regionali e il Collegio di garanzia previsti nella presente legge si effettuano in un giorno lavorativo per gli uffici regionali, dalle ore nove alle ore tredici.

 

     Art. 78. Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni

1. Se nel corso dell’anno sono indetti referendum nazionali, elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell’interno, può disporre che le consultazioni sui referendum regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali o alle elezioni amministrative, fissando la data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dagli articoli 13 e 34, comma 3.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 restano valide, per quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Quando i referendum regionali si effettuano contestualmente a referendum nazionali, a elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, o a elezioni amministrative, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

4. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti la consultazione nazionale.

 

     Art. 79. Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali

1. In caso di svolgimento contestuale dei referendum previsti dalla presente legge, sono effettuate per prime le operazioni di scrutinio relative al referendum di cui al titolo II, seguite dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo III, dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo IV e infine dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo V.

 

     Art. 80. Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie

1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), da ultimo modificata dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (Disposizioni urgenti in materia elettorale) convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio 1991, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale).

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della l. 212/1956 ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati un unico soggetto.

3. Ai fini dell’applicazione della l. 212/1956, in ogni caso è rivolta istanza al comune entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l’assegnazione dei prescritti spazi.

4. L’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie è disciplinato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).

 

     Art. 81. Contributo per l’autenticazione delle firme

1. La Regione eroga un euro per ogni firma raccolta fino al raggiungimento del numero minimo prescritto di firme autentiche, previsto dalla presente legge, per ogni tipologia di referendum.

2. Per i referendum abrogativo e consultivo il contributo è erogato qualora:

a) non sia stata dichiarata la inammissibilità della proposta ai sensi degli articoli 27 e 52;

b) nel caso di referendum abrogativo, oltre al requisito di cui alla lettera a), sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

3. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta, una richiesta scritta al Presidente della Giunta regionale contenente l’indicazione del nome e cognome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

 

     Art. 82. Disposizioni finanziarie

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.

2. Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni e quelle relative alle competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

3. Con atto del dirigente della struttura regionale competente sono fissate le voci e i relativi tetti massimi di spesa rimborsabili ai sensi del comma 2.

4. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse da stanziarsi con la legge di bilancio sulla unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti.”

 

     Art. 83. Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum

1. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive a carico della Regione nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

 

CAPO I

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 84. Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità

1. A norma dell’articolo 81, comma 2, dello Statuto, fino alla costituzione del Collegio di garanzia statutaria, le funzioni che la presente legge, in attuazione dell’articolo 78 dello Statuto, affida a tale organo sono svolte dal Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio in un’apposita seduta ai fini del giudizio sulla regolarità e sull’ammissibilità del referendum nel rispetto dei termini previsti dalla presente legge.

3. Il Consiglio regionale decide sull’ammissibilità del referendum con votazione per appello nominale.

4. Il referendum è dichiarato ammissibile:

a) se il Consiglio regionale ne dichiara l’ammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto;

b) se, entro sessanta giorni dal deposito di cui all’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 50, il Consiglio regionale non si pronuncia espressamente.

 

     Art. 84 bis. Sospensione dei termini [29]

1. Dal 1° settembre 2010, il decorso dei termini di cui all’articolo 26, comma 1, e all’articolo 33, comma 1, è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.

 

     Art. 84 ter. Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale [30]

1. Salvo i casi previsti all’articolo 84 bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:

a) dall’articolo 2, comma 1;

b) dall’articolo 7, comma 4;

c) dall’articolo 9, comma 1;

d) dall’articolo 10, comma 6;

e) dall’articolo 23, comma 1;

f) dall’articolo 31, comma 2 e 7;

g) dall’articolo 36, comma 4;

h) dall’articolo 52, comma 4;

i) dall’articolo 56, comma 2;

l) dall’articolo 59, comma 1.

 

     Art. 85. Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto);

b) legge regionale 19 giugno 1989, n. 40 (Modifiche alla l.r. 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);

c) legge regionale 6 febbraio 2004, n. 9 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);

d) legge regionale 23 dicembre 2004, n. 73 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);

e) legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione);

f) legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 “Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione”); g) legge regionale 24 novembre 2004, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 "Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione").


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[2] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[5] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 78.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[9] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[12] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[13] Alinea così modificato dall'art. 8 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 78.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 78.

[16] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 78.

[17] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 78.

[18] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[19] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[20] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[21] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[22] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[24] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[25] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[26] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[27] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[28] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[29] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 2010, n. 43.

[30] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.