§ 3.1.145 - L.R. 25 febbraio 2000, n. 16.
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:25/02/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Ambiti della legge.
Art. 2.  Competenze della Regione.
Art. 3.  Competenze del Presidente della Giunta regionale.
Art. 4.  Competenze del Comune.
Art. 5.  Regolamenti comunali.
Art. 6.  Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive .
Art. 7.  Competenze delle Aziende uu.ss.ll.
Art. 8.  Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari.
Art. 9.  Utenza pubblica dei servizi delle Aziende uu.ss.ll.
Art. 10.  Accertamenti ed indagini delle Aziende uu.ss.ll. a favore dei privati.
Art. 11.  Soppressione di organi collegiali sanitari.
Art. 12.  Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi.
Art. 13.  Competenze della Regione.
Art. 14.  Competenze del comune
Art. 15.  Competenze delle aziende sanitarie
Art. 16.  Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari stagionali e di farmacie succursali. Procedure
Art. 17.  Proiezioni delle sedi farmaceutiche
Art. 17 bis.  Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale
Art. 17 ter.  Dispensari farmaceutici
Art. 18.  Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all’esercizio privato.
Art. 18 bis.  Composizione e nomina della commissione giudicatrice
Art. 19.  Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico. Procedura.
Art. 20.  Assegnazione sedi decentrate. Procedura.
Art. 21.  Apertura farmacie di nuova istituzione o trasferite per decentramento.
Art. 22.  Indennità per lo svolgimento dei concorsi.
Art. 23.  Vigilanza nel settore farmaceutico.
Art. 23 bis.  Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico
Art. 24.  Commissione di cui all'art. 110 del r.d. 1265/1934 per l'indennità di avviamento.
Art. 25.  Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni.
Art. 26.  Orario di apertura delle farmacie
Art. 26 bis.  Orario di apertura dei dispensari stagionali, delle proiezioni e delle farmacie di cui all’articolo 17 bis
Art. 27.  Guardia farmaceutica: modalità di espletamento
Art. 28.  Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica
Art. 29.  Servizio di guardia farmaceutica diurna feriale, festiva e festiva infrasettimanale.
Art. 30.  Servizio di guardia farmaceutica notturna.
Art. 31.  Servizio di guardia delle farmacie rurali.
Art. 32.  Chiusura infrasettimanale delle farmacie.
Art. 33.  Farmacie a servizio continuativo.
Art. 34.  Situazioni di emergenza: apertura farmacie.
Art. 35.  Ferie.
Art. 36.  Obblighi particolari.
Art. 37.  Sanzioni amministrative e disciplinari.
Art. 38.  Farmacie di nuova istituzione. Domanda per indennità o contributo.
Art. 39.  Farmacie trasferite di titolarità. Domanda per indennità o contributo.
Art. 40.  Gestione dispensari. Contributo.
Art. 41.  Competenze delle Aziende uu.ss.ll.
Art. 42.  Rapporti tra Aziende uu.ss.ll. e Regione.
Art. 43.  Competenze della Regione.
Art. 44.  Ambito di applicazione .
Art. 45.  Definizione di ossigenoterapia a lungo termine.
Art. 46.  Destinatari e modalità del trattamento.
Art. 47.  Modalità di erogazione.
Art. 48.  Definizione.
Art. 49.  Adempimenti delle farmacie.
Art. 50.  Caratteristiche dei locali.
Art. 51.  Caratteristiche delle apparecchiature.
Art. 52.  Obblighi del farmacista.
Art. 53.  Adempimento dell'Azienda unità sanitaria locale.
Art. 54.  Sanzioni.
Art. 55.  Abrogazioni.


§ 3.1.145 - L.R. 25 febbraio 2000, n. 16.

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

(B.U. 6 marzo 2000, n. 8).

 

Art. 1. Ambiti della legge.

     1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie, di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), non riservate allo Stato.

 

TITOLO I

IGIENE PUBBLICA E DELLA NUTRIZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE, MEDICINA LEGALE [1]

 

     Art. 2. Competenze della Regione.

     1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, come recepito dall’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019),. A tal fine le Aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate “Aziende UUSSLL”, i laboratori di sanità pubblica e i dipartimenti provinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana (ARPAT) sono tenuti a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attività espressamente richiesti [2].

     2. Le competenti strutture afferenti alla direzione regionale competente in materia sanitaria della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l’apertura e l’esercizio degli stabilimenti termali di cui all’articolo 47 septies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 47 duodecies della medesima l.r. 38/2004 [3].

     3. [Le competenti strutture del Dipartimento del Diritto alla salute e politiche di solidarietà della Regione provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali previste dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105] [4].

     4. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale delle strutture organizzative delle Aziende uu.ss.ll. e, ove necessario, dei dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 7.

     5. In materia di inquinamento ambientale, la Giunta regionale può impartire direttive ai Comuni ed alle Aziende uu.ss.ll. tenuto conto degli obiettivi indicati dalla conferenza regionale dell'A.R.P.A.T.

     6. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle strutture veterinarie private di cui all'art. 4, comma 1, nonché le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione da allegare per il rilascio e la revisione dei patentini di cui all'art. 4, comma 2, ed il relativo modello regionale di patentino. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, la Giunta regionale per uniformare le modalità nell'applicazione dei regolamenti comunali in materia delibera, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, indirizzi generali nel rispetto dell'autonomia regolamentare e organizzativa dei comuni [5].

 

     Art. 3. Competenze del Presidente della Giunta regionale.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti uffici e acquisito ogni elemento di informazione da parte dell'Azienda u.s.l. atto a valutarne la sussistenza dei presupposti, emette ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, di cui all'art. 32, comma 3, della l. 833/1978, con efficacia sull'intero territorio regionale o su parte di esso comprendente più Comuni.

     2. I Sindaci provvedono all'esecuzione delle ordinanze di cui al comma 1. Nei casi di inadempienza, il Presidente della Giunta regionale provvede con poteri sostitutivi.

 

     Art. 4. Competenze del Comune. [6]

     1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone la revoca del provvedimento di riconoscimento o la chiusura definitiva dello stabilimento nel caso di mancato rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria [7].

     1 bis. Il comune può delegare le funzioni di cui al comma 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse [8].

     2. Il Comune provvede al rilascio e alla revisione delle patenti di abilitazione all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), anche sulla base dei pareri e delle proposte dell'Azienda U.S.L..

     3. Il Comune, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplina i propri rapporti con l'Azienda U.S.L. secondo protocolli organizzativi definiti con il dipartimento di prevenzione della stessa Azienda U.S.L..

     4. Il Comune per i provvedimenti di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) acquisisce il parere obbligatorio della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui alla legge regionale 28 aprile 1977, n. 27 (Istituzione della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).

     5. Il Comune può richiedere ed acquisire dal responsabile del dipartimento provinciale ARPAT competente pareri e proposte per garantire l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo. Il Sindaco ha altresì la facoltà di avvalersi delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione e dell'ARPAT per l'acquisizione di informazioni o pareri che ritenga necessari per l'esercizio delle proprie funzioni di autorità sanitaria locale a salvaguardia dell'interesse della comunità.

     6. Il Sindaco, il direttore generale dell'Azienda U.S.L. e il responsabile del competente dipartimento provinciale ARPAT concordano modalità di coordinamento per l'adozione dei provvedimenti di competenza comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 8, comma 3 e dell'articolo 48, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), e per l'adozione di ogni altro provvedimento relativo all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che possa determinare ricadute sulle funzioni in materia di sanità pubblica e di tutela ambientale.

 

     Art. 5. Regolamenti comunali.

     1. Il Sindaco acquisisce obbligatoriamente il parere dell'Azienda u.s.l. per l'adozione e la modificazione dei regolamenti comunali di rilevanza igienico-sanitaria ed ambientale, del regolamento edilizio e di polizia mortuaria, nonché di quelli previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può emanare apposite direttive ai Comuni anche in forma di regolamenti tipo.

 

     Art. 6. Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive .

     1. Le attività amministrative, di ispezione, vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica e di veterinaria sono programmate, indirizzate e verificate dalla Azienda u.s.l. e si svolgono in base a programmi di intervento predisposti per l'intero territorio dell'Azienda u.s.l. o per singole zone.

     2. L'Azienda u.s.l. rilascia apposita tessera di riconoscimento al personale che esplica le attività di ispezione, vigilanza e controllo di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Competenze delle Aziende uu.ss.ll.

     1. Salve le diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa statale e regionale, spettano alle Aziende uu.ss.ll. tutte le attività in materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti, sanità pubblica veterinaria, medicina legale e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo previste per lo svolgimento delle competenze del Sindaco ai sensi dell'art. 4 e della Regione ai sensi degli artt. 2 e 3.

     1 bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’articolo 2 del d.lgs. 27/2021, fatte salve le specifiche competenze del Ministero della salute e di altre autorità statali e limitatamente alla loro funzione di autorità competente designata per i propri controlli ufficiali, procedono all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento 2017/625/UE. Sono fatte salve le competenze del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dei comuni previsti dalla presente legge [9].

     1 ter. L’azienda USL può provvedere d’ufficio all’esecuzione delle prescrizioni e degli ordini di cui al comma 1 bis, a spese dei destinatari, qualora gli stessi siano inadempienti [10].

     2. Le attività indicate al comma 1 bis, sono esercitate attraverso le strutture organizzative dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende uu.ss.ll. in relazione alle rispettive competenze, secondo modalità organizzative previste dagli atti aziendali delle Aziende stesse e definite nel livello di assistenza "Prevenzione collettiva" del Piano sanitario regionale predisposto ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni [11].

     2 bis. Il direttore generale dell'Azienda U.S.L. è tenuto a segnalare al Sindaco la presenza di fattori di rischio che possano investire la competenza del medesimo quale autorità sanitaria locale, con particolare riferimento alle aziende che ricadono nel campo di applicazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attività a rischio di incendi rilevanti) e della disciplina relativa alle lavorazioni insalubri di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni [12].

     2 ter. I dirigenti delle strutture operative competenti ove ricorrano i presupposti per la predisposizione di trattamenti sanitari obbligatori e per l'emanazione di ordinanze aventi carattere contingibile e urgente informano direttamente il Sindaco [13].

 

     Art. 8. Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari.

     1. L'attività di vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo è disposta dal direttore generale dell'Azienda u.s.l. dove ha sede lo stabilimento carcerario a norma e con le modalità dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 67, comma 1, lettera f), della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) ed ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

     2. Sulle visite compiute e sugli eventuali provvedimenti da adottare, il direttore generale informa la direzione dell'Istituto e il giudice di sorveglianza nonché il Presidente della Giunta regionale ed il Sindaco del Comune dove l'istituto ha sede.

     3. Il Presidente della Giunta regionale informa i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia.

 

     Art. 9. Utenza pubblica dei servizi delle Aziende uu.ss.ll.

     1. Salvo quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 e fatte salve le norme vigenti, gli enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, possono avvalersi delle strutture organizzative delle Aziende uu.ss.ll. previa stipula di apposite convenzioni.

 

     Art. 10. Accertamenti ed indagini delle Aziende uu.ss.ll. a favore dei privati.

     1. Gli accertamenti e le indagini a favore di privati sono svolte dalle strutture organizzative delle Aziende uu.ss.ll assicurando in via prioritaria i livelli di assistenza definiti dal Piano sanitario regionale in base al tariffario determinato e aggiornato, ordinariamente ogni tre anni, dalla Giunta regionale, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico effettuata dal comitato tecnico di cui all’articolo 67, comma 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) [14].

 

     Art. 11. Soppressione di organi collegiali sanitari.

     1. Le Aziende uu.ss.ll. continuano a svolgere le funzioni dei seguenti organi già soppressi:

     a) il consiglio provinciale di sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257;

     b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono alla assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto legge 8 maggio 1927 n. 798;

     c) la commissione di cui all'art. 8 della l. 475/1968.

     2. Le competenze degli organi soppressi sono trasferite alle Aziende uu.ss.ll.

 

     Art. 12. Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi.

     1. Nelle commissioni, comitati e collegi non soppressi dalla presente legge e non regolati dalla legge regionale 19 aprile 1982 n. 33 e successive modificazioni, a norma delle previgenti leggi statali, la presenza, quale membro di diritto, del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale, è rispettivamente sostituita, su indicazione del direttore generale dell'Azienda u.s.l., da medici e veterinari delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione dell'Azienda u.s.l.

     2. Le figure di esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità, membro della commissione tecnica di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modificazioni e del capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica, quale membro della commissione esaminatrice prevista dall'art. 32 del r.d. 147/1927, sono sostituite da un chimico designato dal direttore generale dell'A.R.P.A.T.

 

TITOLO II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

CAPO I

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA FARMACEUTICA

 

     Art. 13. Competenze della Regione. [15]

     1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:

     a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;

     b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle proiezioni.

     2. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall’ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.

     3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:

     a) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e relativa offerta in prelazione;

     b) indizione e svolgimento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;

     c) indizione e svolgimento dei concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche istituite per decentramento, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;

     d) dichiarazione di decadenza dell’assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge;

     e) approvazione dell’elenco delle farmacie ubicate in zone di confine regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e  private).

     4. Dei provvedimenti di cui al comma 3 è data notizia attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

     Art. 14. Competenze del comune [16]

     1. Sono di competenza del comune:

     a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, delle proiezioni e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento [17];

     b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell’articolo 129 del r.d. 1265/1934;

     c) la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell’esercizio ai sensi dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell’articolo 369 del r.d. 1265/1934;

     d) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di farmacie succursali;

     e) gli adempimenti conseguenti all’applicazione dell’articolo 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani);

     f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all’applicazione degli articoli 7 e 8 della l. 362/1991 e dell’articolo 12 della l. 475/1968;

     g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, delle proiezioni, dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge [18];

     h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE “e successive direttive di modifica” relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), previo accertamento ispettivo dell’azienda USL competente per territorio [19];

     h bis) Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di cui all’articolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE [20];

     i) l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell’ambito della vigilanza farmaceutica.

     2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il comune acquisisce il parere dell’azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 23.

     3. L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, delle proiezioni, delle farmacie e succursali e dei dispensari stagionali è subordinata:

     a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all’ubicazione prescelta;

     b) al parere favorevole sull’idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell’azienda USL territorialmente competente;

     c) al favorevole esito dell’ispezione, ai sensi dell’articolo 111 del r.d. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all’articolo 23.

     4. L’apertura della farmacia di nuova istituzione o delle farmacie succursali è effettuata, a pena di decadenza dell’assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione [21].

     4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione [22].

     5. Il comune deve rilasciare l’autorizzazione all’apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di quelle succursali entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’assegnatario.

     6. Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla Giunta regionale ed all’azienda USL competente per territorio.

 

     Art. 15. Competenze delle aziende sanitarie [23].

     1. L’azienda USL esercita le funzioni amministrative in materia di:

     a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall’articolo 11 della l. 475/1968;

     b) accertamento dell’indennità di avviamento ai sensi dell’articolo 24, rilievo e determinazione dell’importo degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell’articolo 110 del r.d. 1265/1934;

     c) attività consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati alla Giunta regionale ed al sindaco ai sensi degli articoli 13 e 14;

     d) vigilanza sull’esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;

     e) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);

     f) riconoscimento del diritto e determinazione dell’indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici di cui alla l. 221/1968;

     g) diretto approvvigionamento e distribuzione del ricettario standardizzato a lettura automatica di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);

     h) autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera;

     i) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto disposto negli articoli seguenti o non espressamente riservato allo Stato o alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge.

     2. L’azienda USL rilascia il parere di cui all’articolo 14, comma 3, lettera c), entro il termine assegnato dal comune.

     3. L’azienda USL trasmette i provvedimenti relativi alle funzioni di cui al comma 1 alla Giunta regionale e al comune.

     4. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera.

     5. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera trasmette i provvedimenti di cui al comma 4 alla Giunta regionale.

 

     Art. 16. Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari stagionali e di farmacie succursali. Procedure [24]

     1. L’inizio del procedimento di revisione della pianta organica è di competenza del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che comunica alle aziende USL di riferimento l’avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso.

     2. L’azienda USL invia, ai comuni ricompresi nell’ambito territoriale di riferimento, la comunicazione in cui richiede le proposte di revisione delle piante organiche, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla presente legge.

     3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, formula una ipotesi di revisione della pianta organica e la invia all’azienda USL. Le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private non devono essere sentite nel caso in cui il comune intende confermare la pianta organica. Nel caso in cui il comune non provveda alla formulazione della proposta di revisione della pianta organica  entro il termine indicato dall’azienda USL si intende confermata la precedente pianta organica.

     4. L’azienda USL procede alla stesura dell’ipotesi di revisione della pianta organica consultando congiuntamente il comune e l’ordine dei farmacisti, al fine di verificare e comporre le eventuali divergenti posizioni.

     5. L’azienda USL conclude il procedimento istruttorio con eventuali osservazioni entro il termine di cui al comma 1 e trasmette l’ipotesi di revisione della pianta organica al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.

     6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale diffida l’azienda USL a concludere il procedimento istruttorio entro il termine di venti giorni. In caso di mancata ottemperanza provvede a svolgere e completare l’istruttoria.

     7. Le aziende USL che non hanno sede nel capoluogo di provincia trasmettono l’istruttoria di propria competenza all’azienda USL che ha sede nel capoluogo di provincia; quest’ultima provvede a trasmettere al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale l’ipotesi di revisione della pianta organica relativa all’intera provincia previa verifica e coordinamento delle istruttorie parziali.

     8. Nel caso di decentramento di sedi farmaceutiche ai sensi dell’articolo 5 della l. 362/1991, l’ipotesi di cui al comma 3 è formulata delimitando una o più sedi farmaceutiche corrispondenti ad ambiti territoriali al cui interno occorra assicurare l’assistenza farmaceutica, per le quali prevedere il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un’area del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla più  intensa concentrazione delle sedi stesse.

     9. La procedura descritta nel presente articolo si applica anche per l’istituzione di dispensari e di farmacie succursali da effettuarsi di norma nel corso della revisione della pianta organica.

 

     Art. 17. Proiezioni delle sedi farmaceutiche [25]

     1. La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell’ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche “ex tempore”.

     2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, o nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale, qualora non vi siano i requisiti per aprire una farmacia ai sensi della normativa statale, il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l’istituzione, all’interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nelle aree territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2000, n. 69 [26].

     3. Il sindaco propone l’apertura della proiezione al titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica ove è istituito il presidio di cui al comma 1.

     4. Qualora il titolare non accetti, il sindaco propone l’apertura della proiezione al titolare della farmacia  più vicina al centro o nucleo abitato ove la stessa è istituita. In questa ipotesi il sindaco, in sede di revisione di pianta organica, prevede una nuova delimitazione della sede farmaceutica, scorporando il territorio pertinente al centro o nucleo abitato dove è istituita la proiezione per attribuirlo alla sede che ha accettato di attivarla. Nelle more della ridefinizione della nuova pianta organica si procede comunque all’apertura della proiezione.

     5. Il sindaco per far fronte alle necessità assistenziali, nel caso in cui la procedura di cui al presente articolo non abbia dato esito positivo, in sede di revisione della pianta organica, propone ai sensi dell’articolo 16, l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nel territorio del comune anche in deroga al criterio contenuto all’articolo 1 della l. 475/1968 e al criterio di cui all’articolo 104 del r.d. 1265/1934.

     6. In deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il sindaco ed il titolare della farmacia interessata l’apertura di una proiezione della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille.

     7. In presenza di una proiezione sul territorio di una o più sedi farmaceutiche di un comune, in sede di revisione della pianta organica, si tiene conto del rapporto farmacie/popolazione previsto dall’articolo 1 della l. 475/1968 come modificato dall’articolo 1 della l. 362/1991 prevedendo l’utilizzazione della popolazione eccedente quando questa sia pari o uguale al 66 per cento.

     8. Non possono avere proiezioni le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici. L’eventuale trasferimento di locali della proiezione può avvenire soltanto nell’ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.

     9. [Nei comuni con popolazione superiore a dodicimilacinquecento abitanti si attiva la procedura del decentramento delle farmacie di cui all’articolo 5 della l. 362/1991. Nel caso in cui detta procedura non porti al decentramento delle farmacie, si applica la procedura per l’attivazione della proiezione di cui al comma 2] [27].

 

     Art. 17 bis. Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale [28]

     1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può istituire una farmacia:

     a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;

     b) nelle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo di provincia;

     c) nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia;

     d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione.

     2. L’istituzione delle farmacie di cui al comma 1, in quanto funzionale alle infrastrutture nel cui ambito devono essere aperte, non comporta la delimitazione di sedi farmaceutiche.

     3. Il comune autorizza l’apertura delle farmacie di cui al comma 1 e ne assume la titolarità.

 

     Art. 17 ter. Dispensari farmaceutici [29]

     1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale, non stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2004 superi il valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista, indicato dal titolare del dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso di locali idonei all’apertura situati all’interno della sede corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l’immediata continuità del servizio farmaceutico.

     2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni delle farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non abbia superato nell’anno 2004 il valore di euro 200.000,00. Per attivare la proiezione sostitutiva di un dispensario esistente, si procede al riassorbimento della sede farmaceutica del dispensario nella sede di origine e all’avvio delle procedure di cui all’articolo 17.

 

          Art. 18. Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all’esercizio privato. [30]

     1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all’esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami.

     2. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale indice il concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

     3. Ogni candidato deve indicare la sede farmaceutica per la quale concorre. La mancata indicazione della sede comporta l’esclusione dal concorso. Nel caso in cui sia indicata più di una sede è presa in considerazione solo la prima.

     4. È facoltà dei candidati far riferimento alla documentazione presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora concluso.

     5. L’ammissione dei candidati precede l’inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed è effettuata dal dirigente.

     6. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva le graduatorie degli idonei delle sedi messe a concorso e provvede alla loro assegnazione. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari [31].

     7. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende USL interessate [32].

     7 bis. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche di cui al comma 7, approva una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente per i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 14 [33].

     8. Nel caso in cui, a seguito di espletamento del concorso non vi siano candidati che abbiano scelto una sede, o in casi di rinuncia, il sindaco, dopo avere messo in atto, senza risultato, le procedure di cui all’articolo 17, per quanto applicabile, può stipulare specifiche intese con un titolare di una farmacia pubblica e privata al fine di garantire il servizio farmaceutico.

 

     Art. 18 bis. Composizione e nomina della commissione giudicatrice [34]

     1. La commissione giudicatrice è composta:

     a) dal direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà o da suo delegato;

     b) da due funzionari dipendenti della Regione, dei quali almeno uno laureato in farmacia;

     c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private e gli ordini provinciali dei farmacisti.

     2. Le funzioni di presidente sono svolte dal direttore generale della direzione generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà e quelle di segretario da un dipendente della Regione. I componenti della commissione di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.

 

     Art. 19. Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico. Procedura.

     1. Per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico di cui alla L. 475/68, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica al Sindaco il provvedimento di cui all'art. 13, comma 3, lett. a) [35].

     2. Entro 60 giorni dalla avvenuta notifica di cui al comma 1, il Comune delibera a pena di decadenza l'assunzione della gestione della farmacia.

 

     Art. 20. Assegnazione sedi decentrate. Procedura.

     1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. della deliberazione di revisione della pianta organica di cui all'art. 13, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, approva con decreto il bando dove sono indicate le sedi messe a concorso nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale, è richiesta la comunicazione dell'accettazione formale del candidato al trasferimento. La rinunzia al trasferimento comporta l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per decentramento disposto ai sensi della presente legge [36].

     2. Lo svolgimento del concorso è attribuito al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nelle quali devono essere indicate le sedi in ordine di preferenza, approva con decreto la graduatoria, definita ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 [37].

     3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale assegna le nuove sedi farmaceutiche ai candidati risultati vincitori previa comunicazione da parte degli stessi entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T., dei dati identificativi della ubicazione del locale sede dell'esercizio [38].

     4. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale ha a propria disposizione, per ciascun candidato, un punteggio massimo complessivo di 120 punti, ripartiti secondo le seguenti modalità di valutazione:

     a) minor fatturato della farmacia, rimborsato dal servizio sanitario nazionale, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: massimo 50 punti;

     b) minore distanza dall'ubicazione della farmacia più vicina, distanza misurata da soglia a soglia per il percorso pedonale più breve, purché ricompresa nell'ambito territoriale, delimitato ai sensi dell'art. 16 comma 7, dal quale operare il trasferimento: massimo 30 punti;

     c) maggiore numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda, purché siano trascorsi almeno dieci anni dal conseguimento della titolarità da parte del richiedente: massimo 30 punti;

     d) titolarità della farmacia per la quale il Sindaco abbia rilasciato anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, autorizzazione all'esecuzione dello sfratto di cui all'art. 35 della l. 253/1950: 10 punti. [39]

     5. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lett. a), b) e c), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti. Agli altri candidati il dirigente assegna, a scalare secondo l'ordine di graduatoria, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultano dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero di candidati. E' attribuito di poi, ad ogni candidato, il punteggio globale ed è formulata la graduatoria definitiva [40].

     6. Ai fini della graduatoria ha diritto di preferenza assoluta la farmacia comunale per la quale sia stata fatta domanda di trasferimento ai sensi del comma 2 e risulti più favorevolmente collocata, in base al punteggio assegnato, tra le farmacie comunali per le quali sia stata presentata domanda di trasferimento.

     7. Il diritto di preferenza previsto al comma 6, ove non sia stato già esercitato, opera per ciascun Comune in fase di prima applicazione della presente legge nel solo caso della istituzione di almeno due nuove sedi destinate al decentramento con un numero di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente sempre che per le sedi farmaceutiche confinanti, già dotate di farmacia, corrisponda un limite di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente.

     8. L'apertura della farmacia nella nuova sede è disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 14. L'autorizzazione fissa altresì il giorno dell'apertura a decorrere dal quale cessa l'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella precedente sede.

 

     Art. 21. Apertura farmacie di nuova istituzione o trasferite per decentramento. [41]

     [1. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14, comma 4, è effettuata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento regionale di assegnazione [42].

     2. L'assegnatario, il Comune o il titolare della farmacia da decentrare può chiedere al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale con istanza documentata la proroga del termine di cui al comma 1, in presenza delle seguenti condizioni:

     a) area della sede indicata dalla pianta organica sprovvista di edifici con appropriata destinazione d'uso;

     b) locali temporaneamente non idonei o in corso di ristrutturazione;

     c) sussistenza di cause ostative oggettivamente documentate di natura urbanistica, o logistica, o, limitatamente alle farmacie comunali, di gestione del personale in presenza di formali procedure già avviate. [43]

     3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale autorizza la proroga in presenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di 2 anni. Copia della autorizzazione di proroga è inviata al Sindaco per le competenze di cui all'art. 14. [44]]

 

     Art. 22. Indennità per lo svolgimento dei concorsi.

     1. Le indennità da corrispondere ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'art. 18, sono determinate in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di attuazione.

     2. Il dirigente responsabile del procedimento, in relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta per lo svolgimento della prova pratica, può nominare un apposito comitato composto da dipendenti regionali. Ai componenti del predetto comitato è riconosciuto il compenso in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale) [45].

     3. Gli importi ed il compenso di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente aggiornati al variare degli importi stabiliti dalla legge regionale n. 26 del 2000 [46].

     4. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici e ai componenti del comitato di vigilanza competono anche, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, alle condizioni e nella misura stabilita dagli ordinamenti di rispettiva competenza.

 

     Art. 23. Vigilanza nel settore farmaceutico.

     1. Le ispezioni preventive alle farmacie di cui all'art. 111 del r.d. 1265/1934, le ispezioni preventive e ordinarie ai magazzini di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano di cui al decreto legislativo n. 538/92 e le ispezioni preventive ed ordinarie negli istituti penitenziari nel settore farmaceutico conseguenti all'applicazione del D.Lgs. 230/1999 sono effettuate da una commissione di due membri nominata con delibera del direttore generale dell'Azienda u.s.l. e costituita da due farmacisti dell'U.O. Farmaceutica territoriale dell'Azienda u.s.l.

     2. Le ispezioni ordinarie alle farmacie ai sensi dell'art. 127 del r.d. 1265/1934 sono effettuate da una commissione di cinque membri nominata con delibera del direttore generale dell'Azienda u.s.l. e costituita da:

     a) due farmacisti dell'U.O. Farmaceutica territoriale dell'Azienda u.s.l., dei quali uno con funzioni di presidente;

     b) un farmacista designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti scelto fra i direttori di farmacie pubbliche e titolari di farmacie private designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;

     c) un farmacista designato dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;

     d) un amministrativo della Azienda u.s.l. con funzioni di segretario.

     3. I controlli e le ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 193/2006 sono effettuati dalle aziende USL in collaborazione con i propri servizi veterinari [47].

     4. Nella deliberazione del direttore generale è previsto, per le commissioni di cui ai comma 1 e 2, un idoneo numero di supplenti [48].

     5. Per le ispezioni alle farmacie di cui agli artt. 111 e 127 del r.d. 1265/1934 il direttore generale può nominare più di una commissione.

     6. Le ispezioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2 hanno cadenza almeno biennale [49].

     7. Le ispezioni ordinarie di cui al D.Lgs. 119/1999 hanno cadenza almeno annuale.

     8. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 compiono anche ispezioni straordinarie.

     9. In caso di mancata designazione del componente in seno alla commissione di cui al comma 2, da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti e/o delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dalla richiesta del direttore generale, la commissione garantisce il funzionamento con i soli componenti dell'Azienda u.s.l. E' fatta salva la successiva integrazione.

     10. Al componente non dipendente pubblico di cui al comma 2, l'Azienda u.s.l. corrisponde a titolo di rimborso spese un importo determinato con deliberazione della Giunta regionale.

     11. I Commissari dipendenti della Azienda u.s.l. possono essere membri di più commissioni di vigilanza.

     12. Dell'ispezione è redatto processo verbale che viene trasmesso al direttore generale dell'Azienda u.s.l., unitamente alle eventuali proposte espresse.

     13. Il direttore generale propone al Sindaco i provvedimenti che a questi competono a norma degli artt. 4 e 14 della presente legge.

     14. Se il risultato della ispezione nelle farmacie non è stato soddisfacente, il Sindaco:

     a) applica la sanzione amministrativa come disposto dall'art. 14, comma 1;

     b) diffida, nei casi previsti dalla legge, il titolare della farmacia privata, o il direttore della farmacia pubblica o l'assegnatario in caso di nuova apertura, a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso infruttuosamente il quale pronuncia la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia privata o, in caso di farmacia pubblica, trasmette gli atti al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, per il provvedimento di decadenza [50].

 

     Art. 23 bis. Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico [51]

     1. Le aziende USL effettuano, nei reparti adibiti alla vendita dei medicinali, la vigilanza sulla corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonché il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza rilevino inosservanze delle disposizioni vigenti, l’azienda USL è tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

 

     Art. 24. Commissione di cui all'art. 110 del r.d. 1265/1934 per l'indennità di avviamento.

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 110 del r.d. 1265/1934, il direttore generale dell'Azienda u.s.l. nomina annualmente una commissione composta da:

     a) due dirigenti della funzione operativa amministrativa della Azienda u.s.l., di cui uno esperto in gestioni economiche e finanziarie il quale svolge le funzioni di presidente;

     b) il responsabile dell'U.O. Farmaceutica territoriale dell'Azienda u.s.l.;

     c) due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'Ordine dei farmacisti della provincia.

     2. L'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del r.d. 1265/1934, viene determinata con riferimento agli imponibili netti dichiarati dalla farmacia nei cinque anni anteriori al conferimento della titolarità definitiva o della gestione provvisoria e viene corrisposta in misura corrispondente a tre annate del reddito medio in proporzione ai periodi di titolarità o gestione nel predetto quinquennio.

     3. Nell'ipotesi di commissioni provinciali, la nomina o la designazione dei tecnici di cui ai precedenti comma compete al direttore generale dell'Azienda u.s.l. della città capoluogo di provincia.

 

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI

E DELLE FERIE DELLE FARMACIE E DEI DISPENSARI

 

     Art. 25. Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni. [52]

     1. La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all’articolo 17 bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell’azienda USL.

     2. È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L’apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore. 3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni.

 

     Art. 26. Orario di apertura delle farmacie [53]

     1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.

     2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.

     3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l’obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l’orario di apertura del centro ove sono ubicate.

 

     Art. 26 bis. Orario di apertura dei dispensari stagionali, delle proiezioni e delle farmacie di cui all’articolo 17 bis [54]

     1. Le farmacie di cui all’ articolo 17 bis adottano orari funzionali ai tempi di servizio della struttura nella quale sono inserite.

     2. Il comune può autorizzare le proiezioni ad effettuare un orario diverso rispetto a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 26 [55].

     3. Le farmacie cui sono affidate le proiezioni e i dispensari stagionali possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto rispetto a quello previsto dall’articolo 26, commi 1 e 2, in misura corrispondente al periodo di apertura della proiezione o del dispensario.

 

     Art. 27. Guardia farmaceutica: modalità di espletamento [56]

     1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica.

     2. Il servizio di guardia farmaceutica deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

     a) per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata l’agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;

     b) per i comuni con popolazione compresa fra dodicimilacinquecento abitanti e venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;

     c) per i comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.

     3. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza e ogni altra richiesta avente la caratteristica della improrogabilità.

 

     Art. 28. Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica [57]

     1. L’ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno e festivo può interessare territori di comuni limitrofi, anche di province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio.

     2. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purchè la distanza fra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore a quindici chilometri. Il sindaco ha la facoltà di deroga al limite dei quindici chilometri a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità. 3. In tutti i casi, ogni cinquantamila abitanti deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica.

 

     Art. 29. Servizio di guardia farmaceutica diurna feriale, festiva e festiva infrasettimanale. [58]

     [1. Durante le ore di chiusura diurna, di chiusura festiva e negli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale, anche festiva è istituito un servizio di guardia secondo le modalità previste dall'art. 27.

     2. Il servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva, di regola avviene con le seguenti modalità:

     a) a chiamata con reperibilità se la farmacia è ubicata in Comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti;

     b) a chiamata a battenti chiusi se la farmacia è ubicata in Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;

     c) a battenti aperti se la farmacia è ubicata in Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti [59].

     3. Nei Comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il servizio è assicurato almeno da una farmacia ogni 50.000 abitanti, con possibilità di raddoppio nei Comuni o località ad elevato flusso turistico. Tale aumento può essere modulato fra turno diurno, festivo e festivo infrasettimanale sulla base delle esigenze del servizio e delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito l'Ordine professionale e l'Azienda u.s.l. Il servizio è espletato con le modalità di cui all'art. 27. Le frazioni di popolazione vengono valutate dai Sindaci in base alle proposte formulate dalle rappresentanze sindacali sentito il parere dell'ordine professionale e i competenti uffici della Azienda u.s.l.]

 

     Art. 30. Servizio di guardia farmaceutica notturna.

     1. Dall'orario di chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie è istituito il servizio di guardia farmaceutica notturna.

     2. Il servizio di guardia farmaceutica notturna è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente tale servizio e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati ed organizzati su proposta delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito il parere dei competenti uffici della Azienda u.s.l [60].

     3. Lo svolgimento dei servizio di guardia notturna nei Comuni o bacini di utenza con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio è assicurato da una farmacia con le seguenti modalità:

     a) a chiamata con reperibilità nei Comuni fino a 12.500 abitanti;

     b) a chiamata a battenti chiusi nei Comuni con popolazione compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti;

     c) a battenti aperti nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

     4. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno può essere assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti [61].

     5. Il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti aperti può essere espletato con le modalità di cui all'art. 27, comma 3.

     6. Nei Comuni e località ad elevato flusso turistico, il servizio notturno istituito secondo le modalità del comma 2, può essere aumentato fino al raddoppio delle farmacie di turno, anche limitatamente a determinati periodi della notte.

     7. Eventuali frazioni di popolazione sono valutate dai Sindaci anche in base alle proposte delle rappresentanze sindacali di categoria sentito il parere dell'Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda u.s.l.

     8. Le farmacie risultanti di turno, al ricevimento della prescrizione, possono avvalersi per la consegna domiciliare dei medicinali di organizzazioni del volontariato ed assistenziali, idoneamente convenzionate.

 

     Art. 31. Servizio di guardia delle farmacie rurali.

     1. Le farmacie rurali individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), partecipano ai turni di servizio di guardia diurna, festiva e notturna istituiti nei Comuni e nei bacini di utenza a condizione che dalla località ove sono situate risulti una farmacia di guardia ad una distanza massima di quindici chilometri.

     2. La distanza di cui al comma 1 può essere eccezionalmente derogata in presenza di condizioni di viabilità e servizi di trasporto pubblico particolarmente favorevoli.

     3. Le farmacie rurali che partecipano ai turni di guardia seguono le modalità di espletamento del servizio di cui all'art. 27, comma 2, lett. a).

     4. Le farmacie rurali che non partecipano ai turni di guardia, in quanto non sussistono i presupposti di cui al comma 1 assicurano il servizio garantendo la disponibilità agevole e tempestiva del farmacista.

 

     Art. 32. Chiusura infrasettimanale delle farmacie. [62]

     1. L'orario settimanale deve essere articolato su almeno cinque giorni, previa comunicazione al Sindaco per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 25 unitamente all'orario giornaliero di apertura al pubblico.

 

     Art. 33. Farmacie a servizio continuativo.

     1. Nei Comuni capoluogo di provincia, nei Comuni sede di Aziende uu.ss.ll., nei Comuni e località ad elevato flusso turistico e nei Comuni, con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, il Sindaco può autorizzare, a richiesta del titolare, sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, dei competenti uffici della Azienda u.s.l. una o più farmacie allo svolgimento del servizio continuativo per ventiquattrore a battenti aperti per tutti i giorni dell'anno [63].

     2. Le farmacie a servizio continuativo vengono computate ai fini del rispetto dei parametri demografici relativi al servizio di guardia diurno, festivo e notturno.

     3. L'organizzazione della struttura e del personale delle farmacie che svolgono il servizio continuativo deve essere tale da garantire il corretto espletamento del servizio in relazione alle esigenze della utenza.

     4. Le farmacie che erano già state autorizzate al servizio continuativo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguirlo.

     5. Nel caso in cui più titolari richiedano di essere autorizzati al servizio continuativo, il Sindaco adotta le proprie decisioni su criteri selettivi preventivamente determinati che tengono conto della coerente distribuzione territoriale, di particolare flussi di popolazione, di presenza di presidi sanitari e di poli commerciali e di servizio.

 

     Art. 34. Situazioni di emergenza: apertura farmacie. [64]

     [1. L'Ordine professionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, predispone ed aggiorna un piano per un servizio integrativo di emergenza, mettendolo a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 25; tale piano può essere attivato per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza per la salute pubblica.

     2. L'Ordine professionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, predispone anche un piano da mettere a disposizione del Prefetto ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona), per assicurare un servizio minimo in occasione di manifestazioni di sciopero da parte delle farmacie.]

 

     Art. 35. Ferie.

     1. Le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e comunque frazionata in non più di tre periodi.

     2. I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici della Azienda u.s.l [65].

     3. In occasione di rilevanti lavori di ristrutturazione il Sindaco, acquisiti i pareri di cui al comma 2, può autorizzare un ulteriore periodo di chiusura.

     4. Le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie per ogni Comune o bacino di utenza almeno del cinquanta per cento.

     5. In situazioni di servizio, viabilità e collegamenti particolarmente favorevoli per la popolazione il Sindaco può autorizzare la deroga della percentuale di cui al comma 4.

     6. Il Sindaco, acquisiti i pareri di cui all'art. 25, può autorizzare un periodo di ferie per i dispensari non stagionali, compatibilmente con le esigenze di servizio.

     7. Il Sindaco anche senza acquisire i pareri di cui all'art. 25 può autorizzare una chiusura straordinaria di un giorno per inventario annuale della farmacia.

 

     Art. 36. Obblighi particolari.

     1. E' fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione dell'Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI).

     2. La dispensazione dei medicinali è effettuata esclusivamente dai farmacisti.

     3. Il personale non laureato in servizio nelle farmacie indossa un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.

     4. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia e dispensario farmaceutico è esposto un cartello, o altro idoneo mezzo, recante in modo chiaro e ben visibile l'orario di apertura ed i turni di servizio, con l'indicazione di tutte le farmacie di turno ed evidenziando tra esse le farmacie sempre aperte.

     5. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia è affissa una croce verde luminosa nel rispetto delle norme comunali in materia. Tale insegna rimane accesa durante il servizio serale e notturno comunque effettuato.

 

     Art. 37. Sanzioni amministrative e disciplinari.

     1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila pari a euro 51.65 a lire seicentomila pari a euro 309.87. La definizione dell'ammontare minimo e massimo di tale sanzione può essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del Consiglio regionale su proposta della Giunta [66].

     2. L'accertamento della violazione delle norme contenute nel presente Capo II è demandato all'Azienda u.s.l. oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

     3. L'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo è il Sindaco che provvede ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della L.R. 12 novembre 1993, n. 85.

     4. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni della presente legge deve essere trasmessa all'Ordine professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

 

CAPO III

INDENNITA' DI RESIDENZA O CONTRIBUTO IN PARTICOLARI SITUAZIONI

 

     Art. 38. Farmacie di nuova istituzione. Domanda per indennità o contributo.

     1. Le domande, da indirizzare all'Azienda u.s.l. territorialmente competente, per la concessione dell'indennità o contributo di cui alla l. 221/1968, per le farmacie autorizzate all'apertura posteriormente al 31 marzo degli anni pari, possono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno dispari.

     2. La decisione della Azienda u.s.l. in ordine al diritto e alla misura della indennità sarà limitata al predetto anno solare.

 

     Art. 39. Farmacie trasferite di titolarità. Domanda per indennità o contributo.

     1. In caso di trasferimento della titolarità successivamente al 31 marzo degli anni pari l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarità, dovrà chiedere, entro il 90° giorno dall'atto di acquisto, l'erogazione a proprio favore dell'indennità già determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato l'istanza nei termini.

 

     Art. 40. Gestione dispensari. Contributo.

     1. Al titolare cui è affidato il dispensario farmaceutico, istituito a norma della l. 221/1968, e successive modifiche ed integrazioni, spetta una indennità di gestione nella misura di L. 200.000 annue pari a euro 103.29 ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal Comune. La misura di tale indennità può essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del Consiglio regionale su proposta della Giunta [67].

     2. La somma prevista al comma 1 è comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'art. 3, comma 2, della l. 221/1968.

 

CAPO IV

RILEVAZIONE E CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE

 

     Art. 41. Competenze delle Aziende uu.ss.ll.

     1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, la Regione attribuisce alle Aziende uu.ss.ll. la rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche e le connesse attività di controllo e di verifica.

     2. La gestione delle attività di cui al comma 1 è svolta dalle Aziende uu.ss.ll. direttamente, ovvero può essere affidata dalle medesime ad altri soggetti individuati tramite gara da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative, ovvero può essere affidata alle OO.SS. delle farmacie, previa predisposizione di adeguato sistema di controllo, nell'ambito degli accordi regionali di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 42. Rapporti tra Aziende uu.ss.ll. e Regione.

     1. Le Aziende uu.ss.ll. comunicano alla Regione, nell'ambito di quanto previsto al Capo V, le informazioni necessarie per l'elaborazione, l'analisi e la valutazione degli elementi contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche con modalità e tempi indicati dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale [68].

 

CAPO V

MODALITA' DI CONVENZIONAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE AI FINI DEL CONTROLLO DELLA RELATIVA SPESA

 

     Art. 43. Competenze della Regione.

     1. Per la fornitura di sistemi permanenti di controllo, elaborazione, analisi e valutazione delle prescrizioni farmaceutiche che utilizzino i dati delle rilevazioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 325/1994 convertito nella l. 467/1994 la Giunta regionale, tramite le competenti strutture dirigenziali è autorizzata a stipulare i relativi contratti comportanti obbligazioni la cui durata si protragga per più esercizi [69].

     2. I contratti di cui al comma 1, sono stipulati a seguito della effettuazione di gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi da effettuarsi in applicazione delle norme adottate in materia dalla CE, dallo Stato e dalla Regione.

 

CAPO VI

DISCIPLINA SULL'OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

 

     Art. 44. Ambito di applicazione .

     1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 538/1992 la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento a lungo termine a cura del servizio sanitario di soggetti affetti da stati patologici cronici accertati ai sensi di legge.

     2. E' data facoltà alle Aziende uu.ss.ll., di affidare la fornitura di ossigeno liquido alle farmacie aperte al pubblico, a parità di condizioni economiche e di effettuazione del servizio.

 

     Art. 45. Definizione di ossigenoterapia a lungo termine.

     1. Agli effetti della presente legge, si considera ossigenoterapia a lungo termine il trattamento continuativo dei soggetti di cui all'art. 44 per periodi superiori ai tre mesi.

 

     Art. 46. Destinatari e modalità del trattamento.

     1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i quali possono ricorrere le condizioni di ossigenoterapia a lungo termine, accedono alle strutture di cui al comma 3 del presente articolo al fine dell'ammissione al trattamento.

     2. Al fine di consentire una migliore fruibilità del servizio, l'ammissione al trattamento è consentita anche a quei soggetti che, a seguito della propria personale impossibilità di accesso alla struttura, facciano pervenire alla stessa, unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di salute, copia della cartella clinica con la diagnosi, gli esami, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. La struttura sulla base delle documentazioni presentate, provvede o meno all'ammissione in trattamento.

     3. L'ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine è subordinata all'esecuzione di specifici protocolli diagnostici da parte delle strutture operative di pneumologia e di fisiopatologia respiratoria o, in loro carenza, da altre strutture individuate dalle Aziende sanitarie.

 

     Art. 47. Modalità di erogazione.

     1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine è a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalità di cui alla presente legge.

     2. Per i fini di cui art. 44 e allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 538/1992, le Aziende uu.ss.ll. sono autorizzate a stipulare contratti con le ditte fornitrici aventi i requisiti di legge, previa gara da effettuarsi in base alla vigente normativa e introducendo clausole che consentano la verifica della quantità di ossigeno effettivamente consumata.

     3. Le Aziende uu.ss.ll. provvedono agli ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dalle strutture operative abilitate di cui all'art. 46, comma 3.

 

CAPO VII

DISCIPLINA DELL'AUTODIAGNOSTICA IN FARMACIA

 

     Art. 48. Definizione.

     1. Si considerano apparecchi di autodiagnostica rapida gli strumenti idonei ad effettuare automaticamente semplici misurazioni di parametri sierologici e di laboratorio, senza alcun intervento del personale della farmacia.

 

     Art. 49. Adempimenti delle farmacie.

     1. La farmacia che intende dotarsi di un apparecchio di autodiagnostica rapida di cui all'art. 48 è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell'Azienda u.s.l. di competenza almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

     2. L'Azienda u.s.l., entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, effettua un sopralluogo volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste agli artt. 50 e 51. A seguito del sopralluogo rilascia un parere igienico sanitario favorevole all'utilizzo delle apparecchiature installate.

     3. Per le apparecchiature di autodiagnostica rapida già installate, la farmacia, al fine di ottenere il parere di cui al comma 2, è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell'Azienda u.s.l. entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 50. Caratteristiche dei locali.

     1. Le apparecchiature sono installate all'interno della farmacia in apposito spazio idoneo e delimitato, distinto dagli spazi nei quali si svolge l'attività della farmacia anche al fine di garantire il diritto alla riservatezza dell'utente.

     2. L'accesso nello spazio così delimitato è autorizzato soltanto dal farmacista.

 

     Art. 51. Caratteristiche delle apparecchiature.

     1. Le apparecchiature e tutti i dispositivi medici utilizzati debbono possedere le caratteristiche previste dal decreto legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46.

     2. I titolari della farmacia sono responsabili del regolare funzionamento delle apparecchiature installate, provvedono ad eseguire i collaudi ed i controlli di legge sulle apparecchiature medesime e sono tenuti a conservare per almeno tre anni la documentazione che comprova tali controlli.

     3. La Giunta regionale può disciplinare l'attuazione di specifici programmi di controllo di qualità.

 

     Art. 52. Obblighi del farmacista.

     1. Il farmacista fornisce informazioni sulle modalità di effettuazione dell'autotest ed in particolare sul rispetto delle precauzioni igieniche.

     2. Il farmacista non può fornire alcuna interpretazione del test né fornire alcun consiglio di carattere terapeutico.

     3. Annualmente il titolare invia all'Azienda u.s.l. competente per territorio una relazione tecnica riportante il numero e la tipologia degli autotest effettuati nella farmacia.

     4. E' fatto obbligo di smaltimento dei rifiuti ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

     Art. 53. Adempimento dell'Azienda unità sanitaria locale.

     1. L'Azienda u.s.l. competente per territorio effettua la vigilanza in ordine al rispetto degli prescrizioni contenute agli artt. 50 e 51.

     2. Nei casi di inosservanza, l'Azienda u.s.l., salvo che il fatto non costituisca più grave reato, propone le sanzioni amministrative prevista all'art. 54 e prescrive un termine entro il quale la farmacia deve provvedere alla regolarizzazione di quanto rilevato. L'Azienda dispone il sequestro dell'apparecchiatura eventualmente installata qualora la farmacia non adempia entro detto termine.

 

     Art. 54. Sanzioni.

     1. Ove il fatto non costituisca più grave reato, la violazione delle disposizione contenute nel presente capo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila pari a euro 154.94 lire tre milioni pari a euro 1549.37. La definizione dell'ammontare dei limite minimo e massimo di tale sanzione può essere aggiornato con atto deliberativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta [70].

     2. L'accertamento della violazione è demandato all'Azienda u.s.l. competente per territorio. Il direttore generale propone al Sindaco del Comune ove è ubicata la farmacia i provvedimenti che a questo competono a norma degli artt. 4 e 14.

     3. Copia del verbale di contestazione della violazione è trasmessa all'Ordine professionale per i provvedimenti di competenza.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 55. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) l.r. 19 novembre 1976, n. 73 "Incentivazione per l'apertura e la gestione di farmacie rurali particolarmente disagiate";

     b) l.r. 17 ottobre 1983, n. 69 "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833", come modificata dalle leggi regionali 27 ottobre 1989, n. 69, 10 marzo 1995, n. 27 e 3 settembre 1996, n. 74;

     c) l.r. 11 dicembre 1992, n. 54 "Norme concernenti il decentramento delle farmacie";

     d) l.r. 6 settembre 1993, n. 65 "Disposizioni regionali intese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie";

     e) l.r. 23 maggio 1994, n. 40 "Modalità di convenzionamento per l'elaborazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche ai fini del controllo della relativa spesa";

     f) l.r. 1 giugno 1994, n. 42 "Disciplina sull'ossigenoterapia domiciliare" come modificata dalla legge regionale 30 novembre 1995, n. 102;

     g) l.r. 3 febbraio 1995, n. 20 "Ulteriori disposizioni tese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie. Modificazioni alla l.r. 21 dicembre 1989, n. 86";

     h) l.r. 18 aprile 1995, n. 67 "Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie e dei dispensari";

     i) l.r. 15 marzo 1996, n. 19 "Rilevazione e controllo delle prescrizioni farmaceutiche".


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 44 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[2] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[3] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[4] Comma abrogato dall’art. 50 della L.R. 27 luglio 2004, n. 38, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[7] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[8] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[9] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62, già sostituito dall'art. 70 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e così ulteriormente sostituito dall'art. 46 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[10] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2020, n. 83.

[15] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[16] Articolo modificato dall'art. 5 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58 e sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[17] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[18] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[19] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[20] Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2017, n. 47.

[22] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2017, n. 47.

[23] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[24] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[25] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36 e abrogato dall'art. 58 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[26] Comma modificato dall'art. 20 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62 e così sostituito dall'art. 71 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[27] Comma abrogato dall'art. 88 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[28] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[29] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[30] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58, dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2003, n. 15, già sostituito dall’art. 1 della L.R. 21 aprile 2004, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[31] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[32] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[33] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[34] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[35] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[36] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[37] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[38] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[39] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[40] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[41] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[42] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[43] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[44] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[45] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[46] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[47] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[48] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 novembre 2011, n. 65.

[49] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[50] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[51] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[52] Articolo modificato dall'art. 14 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[53] Articolo modificato dall'art. 15 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[54] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[55] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[56] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[57] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[58] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[59] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[60] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[61] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[62] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[63] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[64] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[65] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 28 giugno 2007, n. 36.

[66] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 aprile 2004, n. 17.

[67] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 aprile 2004, n. 17.

[68] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[69] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 19 novembre 2001, n. 58.

[70] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 aprile 2004, n. 17.