§ 1.2.10 - L.R. 21 giugno 1983, n. 49 .
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/06/1983
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Entro un mese dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare annualmente le [...]
Art. 5.      1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dalla presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione
Art. 8.      1. I soggetti indicati nelle lett. b, c e d, del precedente articolo 1 sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 lett. a e b, 4 e 5 nei termini e con le modalità previste [...]
Art. 9.      1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 6, secondo comma, la Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge comunica all'Ufficio di presidenza [...]
Art. 10.      1. I soggetti di cui al precedente art. 1 che siano già in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2 entro il termine di sei mesi dalla data [...]
Art. 11.      Per quanto concerne la dichiarazione della situazione patrimoniale dei rappresentanti della Regione negli organi di enti, aziende, società e associazioni, comitati, commissioni ed altri [...]
Art. 12.      1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale


§ 1.2.10 - L.R. 21 giugno 1983, n. 49 [1].

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti.

(B.U. 29 giugno 1983. n. 32)

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale:

     a) dei consiglieri regionali;

     b) degli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla regione, di nomina, designazione o approvazione regionale;

     c) dei presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al venti per cento;

     d) presidenti, vice presidenti, amministratori delegati e direttori generali, di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni.

 

     Art. 2. [2]

     1. Ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 nonchè dell'art. 5, comma 4, lett. a) e comma 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43, ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 2, comma 1, numeri 1), 2), e 3) della legge 441/1982.

     2. Alla dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, n. 3) della legge 5 luglio 1982, n. 441 devono essere uniti gli allegati di cui all'art. 4, comma 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, nonchè quelli prescritti dall'art. 7, comma 6 della legge 10 dicembre 1995, n. 515.

     3. Gli atti e le dichiarazioni, con i relativi allegati, trasmessi a norma dei commi precedenti, sono liberamente consultabili presso gli uffici del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. [2]

     1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge devono essere effettuate su distinti moduli analitici predisposti a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari.

 

     Art. 4.

     1. Entro un mese dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica il secondo comma dell'art. 2.

 

     Art. 5.

     1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica il secondo comma dell'art. 2.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del consiglio regionale.

 

     Art. 6. [2/a]

     1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta utile.

     2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23/2/95, n. 43, il Regolamento del Consiglio disciplina le sanzioni a carico del consigliere per l'inosservanza della diffida.

 

     Art. 7.

     1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dalla presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Nello stesso bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

     3. Le dichiarazioni dei consiglieri di cui all'articolo 2 della presente legge sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque mesi dalla data delle elezioni [3].

 

     Art. 8.

     1. I soggetti indicati nelle lett. b, c e d, del precedente articolo 1 sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 lett. a e b, 4 e 5 nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali.

     2. Nel caso di inadempienza il Presidente del Consiglio Regionale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di persistente inadempienza il Presidente ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. L'inadempienza nonostante diffida ovvero l'infedeltà delle dichiarazioni in qualsiasi momento accertate in contraddittorio con l'interessato comportano, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza della nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

     4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti indicati nelle lettere c) e d) del precedente articolo 1, qualora gli stessi siano di nomina, designazione o approvazione regionale.

 

     Art. 9.

     1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 6, secondo comma, la Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge comunica all'Ufficio di presidenza l'elenco completo degli enti che alla data stessa rientrano nella previsione di cui al precedente art. 1 lett. c) e d); tale elenco deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 10.

     1. I soggetti di cui al precedente art. 1 che siano già in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezione fatta per i consiglieri regionali i cui adempimenti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge 5 luglio 1982 n. 441, sono stati già disciplinati con atto amministrativo del Consiglio.

 

     Art. 11.

     Per quanto concerne la dichiarazione della situazione patrimoniale dei rappresentanti della Regione negli organi di enti, aziende, società e associazioni, comitati, commissioni ed altri organismi esterni, restano ferme le disposizioni della L. 8 marzo 1979 n. 11.

 

     Art. 12.

     1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 6 novembre 2012, n. 61.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 65.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 65.

[2/a] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 65. Il secondo comma è stato così corretto con avviso di rettifica apparso nel B.U. 31 maggio 1995, n. 39.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 65.