§ 2.1.203 - L.R. 21 marzo 2000, n. 36.
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:21/03/2000
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Istituzione e composizione.
Art. 2.  Nomina dei presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
Art. 3.  Nomina dei presidenti dei Consigli provinciali.
Art. 4.  Elezione dei sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia.
Art. 5.  Elezione dei presidenti dei Consigli comunali.
Art. 6.  Elezione dei presidenti di unioni di comuni
Art. 7.  Nomina e insediamento.
Art. 8.  Elezione degli organi e funzionamento.
Art. 9.  Durata in carica, rinnovo e decadenza.
Art. 10.  Partecipazione alle sedute.
Art. 11.  Delega.
Art. 12.  Competenze.
Art. 13.  Termini.
Art. 14.  Esito delle pronunce.
Art. 15.  Seduta congiunta.
Art. 16.  Struttura di supporto.
Art. 17.  Indennità di carica e di presenza
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.  Abrogazione.


§ 2.1.203 - L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

(B.U. 31 marzo 2000, n. 14).

 

Art. 1. Istituzione e composizione.

     1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.

     2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:

     a) i presidenti delle Provinceo i commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), per la durata del loro incarico [1];

     b) 2 presidenti di Consigli provinciali;

     c) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

     d) 23 sindaci di Comuni non capoluogo;

     e) 2 presidenti di Consigli comunali;

     f) 3 presidenti di unioni di comuni [2].

 

     Art. 2. Nomina dei presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.

     1. I componenti di cui alle lettere a) e, c) dell'articolo 1, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di cui all'articolo 7.

 

     Art. 3. Nomina dei presidenti dei Consigli provinciali.

     1. I due componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei Consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Elezione dei sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia.

     1. I ventitré componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i Comuni della Regione. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, anche con l'eventuale articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito locale.

     2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali, composta da un numero di Sindaci non superiore a quelli da eleggere ai sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque Sindaci al Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.

     3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.

     4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al comma 7, dalle espresse adesioni dei Sindaci presentatori, dei Sindaci candidati, di altri Sindaci dei Comuni compresi nel territorio regionale.

     5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di adesioni.

     6. Ciascun Sindaco presente all'assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un'unica lista, fino a otto preferenze.

     7. L'assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio delle maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista con il maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti alla lista che segue per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato più anziano di età.

     8. Nel caso di presentazione di un'unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati da eleggere.

     9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 6.

     10. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

 

     Art. 5. Elezione dei presidenti dei Consigli comunali.

     1. I due componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno, dell'assemblea dei presidenti dei Consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

     2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.

     3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

     4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

 

     Art. 6. Elezione dei presidenti di unioni di comuni [3].

     1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle unioni di comuni convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale [4].

     2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.

     3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

     4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

 

     Art. 7. Nomina e insediamento.

     1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, nonché dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.

     2. Il decreto è comunicato al presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 8. Elezione degli organi e funzionamento.

     1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l'ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 2.

     2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

     3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

     4. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.

     5. Ciascun componente il Consiglio della autonomie locali esprime un voto.

 

     Art. 9. Durata in carica, rinnovo e decadenza.

     1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale medesimo.

     2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 80 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni e delle Province della regione.

     3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

     4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di unione di comuni, di presidente di Consiglio comunale o provinciale [5].

     5. La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

     6. Il presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 comma 2. Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del sindaco da sostituire, ai sensi dell'articolo 4. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6.

     7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

 

     Art. 10. Partecipazione alle sedute.

     1. I consiglieri regionali, il presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI regionale, URPT, UNCEM regionale, Lega regionale delle autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 11. Delega.

     1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.

     2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico- istituzionale, espressamente individuate dall'ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 12. Competenze.

     1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.

     2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

     3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

     4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.

     5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 13. Termini.

     1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

 

     Art. 14. Esito delle pronunce.

     1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all'articolo 12 comma 1. Stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.

     2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

 

     Art. 15. Seduta congiunta.

     1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Toscana.

 

     Art. 16. Struttura di supporto.

     1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.

 

     Art. 17. Indennità di carica e di presenza [6]

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell’indennità del presidente del Consiglio regionale.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell’Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta.

L’erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio regionale.

     2. Agli oneri finanziari inerenti l'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2000 in L. 200.000.000, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione, alla parte spesa, per competenza e cassa:

     In diminuzione

     CAP. 120 "Spese servizi e provviste diverse" L. 200.000.000

     Di nuova istituzione

     CAP. 885 "Spese per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali" (L.R. 36/2000) L. 200.000.000

     3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le singole leggi di bilancio.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. In prima applicazione, il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all'insediamento del Consiglio regionale eletto il 16 aprile 2000 e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'articolo 9. A tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono convocate entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.

     2. Fino alla nomina dei componenti il Consiglio delle autonomie locali a seguito delle procedure elettorali di cui al comma precedente, restano in carica, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 1, gli attuali componenti il Consiglio delle autonomie locali, nominati ai sensi della L.R. 21 aprile 1998, n. 22, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa L.R. n. 22/1998.

     3. Il Consiglio regionale adegua immediatamente il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge. Nelle more di tale adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento interno vigente nelle parti relative al Consiglio delle autonomie locali di cui alla L.R. 21 aprile 1998, n. 22.

     4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell'articolo 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che ne consente l'applicazione.

 

     Art. 20. Abrogazione.

     1. La L.R. 21 aprile 1998, n. 22 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali" è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19, comma 2.

 

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 115 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[3] Rubrica così modificata dall'art. 115 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[4] Comma così modificato dall'art. 115 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[5] Comma così modificato dall'art. 115 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[6] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 64. L'art. 2, L.R. 64/2010, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza del presente testo previgente.