§ 2.10.802 - D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149.
Attuazione della direttiva n. 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:29/10/2009
Numero:149


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Varietà da conservazione
Art. 4.  Condizioni essenziali per l'ammissione
Art. 5.  Norme procedurali
Art. 6.  Inammissibilità di varietà da conservazione
Art. 7.  Denominazione
Art. 8.  Zona di origine
Art. 9.  Selezione conservatrice
Art. 10.  Certificazione
Art. 11.  Regione di produzione delle sementi
Art. 12.  Analisi delle sementi
Art. 13.  Condizioni di commercializzazione
Art. 14.  Restrizioni quantitative
Art. 15.  Applicazione di restrizioni quantitative
Art. 16.  Controllo delle colture di sementi
Art. 17.  Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
Art. 18.  Etichettatura
Art. 19.  Controlli ufficiali a posteriori
Art. 20.  Notifiche
Art. 21.  Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche
Art. 22.  Disposizioni applicative
Art. 23.  Clausola di cedevolezza
Art. 24.  Clausola d'invarianza finanziaria
Art. 25.  Abrogazioni


§ 2.10.802 - D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149. [1]

Attuazione della direttiva n. 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonchè per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.

(G.U. 31 ottobre 2009, n. 254)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà di specie agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, nonchè per la commercializzazione di sementi e di tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

     Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservazione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;

     Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie agricole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

     a) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica;

     b) per la commercializzazione di sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

     b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

     c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;

     d) sementi: sementi e tuberi-seme di patata.

 

CAPO II

Ammissione delle varietà da conservazione

 

     Art. 3. Varietà da conservazione

     1. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varietà delle specie di piante agricole, degli ecotipi e delle varietà locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà sono ammesse nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole come: «varietà da conservazione».

 

     Art. 4. Condizioni essenziali per l'ammissione

     1. Per essere ammesse in quanto varietà da conservazione un ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

     2. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano alle varietà da conservazione almeno i caratteri previsti nei:

     a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE per le specie in questione, o

     b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE per tali specie.

     3. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/90/CE. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.

 

     Art. 5. Norme procedurali

     1. L'ammissione delle varietà da conservazione nei registri nazionali delle varietà non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:

     a) descrizione della varietà da conservazione e sua denominazione;

     b) risultati di esami non ufficiali;

     c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come notificate dal richiedente l'iscrizione;

     d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

 

     Art. 6. Inammissibilità di varietà da conservazione

     1. Una varietà da conservazione non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

     a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole, ma non come varietà da conservazione, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

     b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso.

 

     Art. 7. Denominazione

     1. Per le denominazioni delle varietà da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 930/2000 salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

     2. E' ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

 

     Art. 8. Zona di origine

     1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata, «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.

     2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione è stabilita di comune accordo.

     3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione (UE).

 

     Art. 9. Selezione conservatrice

     1. La selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

 

CAPO III

Produzione e commercializzazione di sementi

 

     Art. 10. Certificazione

     1. In deroga all'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è stabilito che le sementi di varietà da conservazione possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

     2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.

     3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di Oryza sativa, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150.

     4. Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate seconda riproduzione stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150.

     5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

     6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, allegato VI, punto IV, lettera A), capoverso 5, relativamente al calibro.

 

     Art. 11. Regione di produzione delle sementi

     1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si può autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.

     2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria.

 

     Art. 12. Analisi delle sementi

     1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, sono soggette a vigilanza ufficiale ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.

     2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione devono soddisfare le condizioni previste all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

     Art. 13. Condizioni di commercializzazione

     1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

     a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 11;

     b) sono commercializzate nella loro zona di origine.

     2. In deroga al comma 1, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantità minima di cui all'articolo 14 è riservato alla conservazione della varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma è oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

     3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 11, comma 1, non si può far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 2.

 

     Art. 14. Restrizioni quantitative

     1. Per ciascuna varietà da conservazione, la quantità di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantità di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantità è rapportata a quella necessaria per seminare 100 ha qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.

     2. La quantità totale di sementi di varietà da conservazione commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantità inferiore a quella necessaria per seminare 100 ha il valore massimo viene rapportato a tale superficie.

 

     Art. 15. Applicazione di restrizioni quantitative

     1. I produttori di sementi di varietà da conservazione, comunicano, all'Ente nazionale delle sementi elette e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.

     2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 14, l'Ente nazionale delle sementi elette, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

 

     Art. 16. Controllo delle colture di sementi

     1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione alle disposizioni del presente decreto, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.

 

     Art. 17. Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

     1. Le sementi delle varietà da conservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.

     2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.

     3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

 

     Art. 18. Etichettatura

     1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varietà da conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:

     a) la dicitura «norme CE»;

     b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

     c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato …», cui segue l'indicazione dell'anno;

     d) la specie;

     e) la denominazione della varietà da conservazione;

     f) l'indicazione «varietà da conservazione»;

     g) la zona di origine;

     h) se la zona di produzione delle sementi è diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;

     i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;

     l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi;

     m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata.

 

     Art. 19. Controlli ufficiali a posteriori

     1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varietà da conservazione e mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale.

     2. L'Ente nazionale delle sementi elette vigila altresì sulle modalità di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 18.

 

CAPO IV

Disposizioni generali e finali

 

     Art. 20. Notifiche

     1. I produttori di sementi di varietà da conservazione operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare all'Ente nazionale delle sementi elette e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ogni stagione di produzione i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varietà da conservazione.

     2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservazione commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

 

     Art. 21. Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 22. Disposizioni applicative

     1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione.

 

     Art. 23. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

 

     Art. 24. Clausola d'invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 25. Abrogazioni

     1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni.


[1] Abrogato dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.