§ 2.1.259 - L.R. 23 aprile 2007, n. 23.
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti .


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:23/04/2007
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Validità degli atti pubblicati.
Art. 3.  Articolazione del BURT.
Art. 4.  Parte prima.
Art. 5.  Parte seconda.
Art. 5 bis.  Parte terza
Art. 6.  Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza
Art. 7.  Richiesta di pubblicazione.
Art. 8.  Termini per la pubblicazione.
Art. 9.  Correzione degli errori.
Art. 10.  Testi coordinati degli atti normativi
Art. 11.  Periodicità della pubblicazione.
Art. 12.  Direzione, redazione, amministrazione.
Art. 13.  Regole tecniche.
Art. 14.  Consultazione del BURT in rete.
Art. 15.  Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici.
Art. 16.  Spese di pubblicazione
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Banche dati.
Art. 19.  Disciplina delle banche dati.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 21.  Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 9/1995.
Art. 22.  Modifiche all’articolo 43 della l.r. 9/1995.
Art. 23.  Modifiche all’articolo 44 della l.r. 9/1995.
Art. 24.  Decorrenza.
Art. 25.  Abrogazioni.


§ 2.1.259 - L.R. 23 aprile 2007, n. 23.

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti [1].

(B.U. 2 maggio 2007, n. 10).

 

Capo I

Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato BURT, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.

     2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

 

     Art. 2. Validità degli atti pubblicati.

     1. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti pubblicati.

     2. La pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale.

     3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all’articolo 10 ha solo carattere informativo.

 

     Art. 3. Articolazione del BURT.

     1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4, 5 e 5 bis [2].

     2. Gli atti particolarmente complessi, e comunque i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

 

     Art. 4. Parte prima.

     1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:

     a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione;

     b) le leggi e i regolamenti regionali;

     c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;

     d) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;

     e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;

     f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;

     g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;

     h) le ordinanze degli organi regionali.

     h bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d) [3].

 

     Art. 5. Parte seconda.

     1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURT:

     a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all’articolo 4;

     b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale ad eccezione di quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h bis) [4];

     c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

     d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

     e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;

     f) gli atti della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;

     g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;

     h) [i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione] [5];

     i) [i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l’attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione] [6];

     j) [i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i) ] [7];

     k) [gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia] [8].

     2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del BURT gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia.

 

     Art. 5 bis. Parte terza [9]

     1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:

a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l’attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);

d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

     2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.

 

     Art. 6. Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza [10]

     1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di redazione e pubblicazione degli atti idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

     Art. 7. Richiesta di pubblicazione.

     1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte seconda del BURT, a seguito di richiesta rivolta alla direzione del BURT da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.

     2. La pubblicazione avviene nel testo fornito dagli enti e amministrazioni interessate.

 

     Art. 8. Termini per la pubblicazione.

     1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

     2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURT.

 

     Art. 9. Correzione degli errori.

     1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso all’ufficio del BURT per la pubblicazione, il responsabile dell’ufficio del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.

     2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Giunta regionale presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, la redazione del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato del Presidente della Giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale parte di esso deve essere sostituita. Se necessario è ripubblicato l’intero testo.

     2 bis. Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed inequivoco errore materiale, il dirigente dell’ufficio del BURT, d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l’errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono [11].

     2 ter. L’avviso di cui al comma 2 bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione [12].

     3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della Giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.

     4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformità del testo pubblicato rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell’intero testo.

     5. La comunicazione di cui al comma 4 è effettuata alla redazione del BURT:

     a) dal direttore generale della direzione generale della Presidenza per gli atti della Giunta regionale;

     b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;

     c) dal dirigente che ha adottato l’atto per gli atti dirigenziali.

 

     Art. 10. Testi coordinati degli atti normativi [13]

     1. Il Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito informatico della banca dati giuridica, denominata “Raccolta normativa”, nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La Raccolta normativa rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi e sui regolamenti.

     2. I testi coordinati pubblicati nella Raccolta normativa hanno solo carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.

     3. L’accesso alla Raccolta normativa è libero e gratuito.

     4. E’ garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti recanti modifiche a leggi e regolamenti precedenti, pubblicati sul BURT, e i relativi testi coordinati pubblicati sulla Raccolta normativa.

     5. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

     6. La redazione dei testi e delle annotazioni di cui al presente articolo è curata dalle strutture del Consiglio regionale o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 11. Periodicità della pubblicazione.

     1. Il BURT è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

     2. Le pubblicazioni di urgenza sono disposte anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.

 

Capo II

Ordinamento del Bollettino ufficiale

 

     Art. 12. Direzione, redazione, amministrazione.

     1. La pubblicazione del BURT è curata dalla struttura organizzativa della direzione generale della Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l’amministrazione del periodico.

 

     Art. 13. Regole tecniche.

     1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell’ufficio del BURT e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

     2. Nell’atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

     a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;

     b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;

     c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;

     d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;

     e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

     f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;

     g) le modalità dell’invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell’avviso dell’avvenuta pubblicazione del BURT, in modo da realizzare un’informazione tempestiva.

     3. Qualora il concerto di cui al comma 1 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decisione del Comitato tecnico della programmazione.

 

     Art. 14. Consultazione del BURT in rete.

     1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.

 

     Art. 15. Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici.

     1. La consultazione gratuita del BURT sul sito web della Regione Toscana è garantita, con l’opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonchè presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.

     2. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 1 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT.

     3. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 1 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l’estrazione di copie di atti amministrativi.

     4. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURT l’invio per posta di una stampa dell’atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del BURT e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.

     5. Presso tutti i comuni della Toscana è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell’ultimo numero del BURT, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 3.

 

     Art. 16. Spese di pubblicazione [14]

     1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

     2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. Le maggiori spese per l’attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l’anno 2007 ed euro 216.000,00 per l’anno 2008 da imputare all’unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento” e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.

     2. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione” del bilancio pluriennale 2007/2009.

     3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

     Anno 2008

     - in diminuzione:

     UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 327.000,00;

     UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00;

     - in aumento

     UPB di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento”, per euro 60.000,00;

     Anno 2009

     - in diminuzione:

     UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 267.000,00;

     UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00.

     4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

Capo III

Banche dati

 

     Art. 18. Banche dati. [15]

     1. Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

     2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.

 

     Art. 19. Disciplina delle banche dati.

     1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1 [16].

     2. Con atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della Giunta regionale e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.

     3. Per il Consiglio regionale l’atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell’Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.

     4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 [17].

 

Capo IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 20. Norma transitoria. [18]

     1. Per tutto il 2008 i soggetti che garantiscono al pubblico la consultazione in rete del BURT a norma dell’articolo 15, comma 1, rendono disponibile nei propri uffici anche una versione cartacea dei fascicoli del Bollettino relativa all’anno 2008, ottenuta mediante stampa della versione digitale.

     2. Per il 2008 e il 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del 50 per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul BURT.

 

     Art. 21. Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 9/1995. [19]

     1. L’articolo 42 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è sostituito dal seguente:

     “Art. 42. Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e nelle banche dati della Regione Toscana.

     1. Gli atti di cui all’articolo 41 sono soggetti a pubblicità nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale di disciplina del Bollettino ufficiale della Regione.

     2. Salvo che non sia diversamente disposto, la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione non sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi, ai sensi dell’articolo 39.

     3. Gli atti di cui sia dato pubblico avviso ai sensi dell’articolo 38, comma 3, sono comunque pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, ove tale pubblicazione sia prevista ai sensi della legge regionale.”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 9/1995. [20]

     1. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 9/1995 è abrogato.

     2. Il comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 9/1995 è sostituto dal seguente:

     “5. Gli atti amministrativi regionali richiamati in atti soggetti a pubblicità sono conoscibili con le modalità di cui al capo II.”.

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 9/1995. [21]

     1. Il comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

     “3. Ferma restando l’esclusione della pubblicità, è comunque data conoscenza dell’adozione degli atti di cui al presente articolo, nei modi stabiliti dalla legge regionale che disciplina l’ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione.”.

 

     Art. 24. Decorrenza. [22]

     1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2008.

 

     Art. 25. Abrogazioni. [23]

     1. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le seguenti leggi:

     a) legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

     b) legge regionale 3 agosto 2000, n. 63 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 15 marzo 1996, n. 18).


[1] Titolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[4] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[5] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[6] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[7] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[8] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[9] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[11] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[12] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2014, n. 6.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2014, n. 6.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2014, n. 6.

[18] Articolo abrogato dall'art. 118 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[19] Articolo abrogato dall'art. 118 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[20] Articolo abrogato dall'art. 118 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[21] Articolo abrogato dall'art. 118 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[22] Articolo abrogato dall'art. 118 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[23] Articolo abrogato dall'art. 118 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.