§ 3.2.118 - L.R. 20 novembre 2006, n. 55.
Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:20/11/2006
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari dei benefici.
Art. 3.  Tipologie dei benefici.
Art. 4.  Modalità di attuazione.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 3.2.118 - L.R. 20 novembre 2006, n. 55.

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

(B.U. 29 novembre 2006, n. 35).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La comunità toscana manifesta la solidarietà ai propri appartenenti vittime di eventi di terrorismo, di criminalità organizzata e del dovere o ai loro superstiti, anche tramite la concessione da parte della Regione dei benefici di cui alla presente legge, in coerenza con i principi della normativa statale in questa materia.

 

     Art. 2. Destinatari dei benefici. [1]

     1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un’invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o per le vittime;

b) accadimento dell'evento, da cui è derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.

     2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4, in relazione all'individuazione delle seguenti soglie dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento;

b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concebile nella misura dell’80 per cento;

c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70 per cento ;

d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60 per cento;

e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50 per cento;

f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40 per cento;

g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30 per cento;

h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20 per cento;

i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10 per cento;

l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5 per cento;

m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.

 

     Art. 3. Tipologie dei benefici.

     1. I benefici della presente legge consistono in:

     a) attribuzione di titoli di precedenza nell’ambito delle procedure per l’accesso all’impiego nell’amministrazione regionale;

     b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;

     c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;

     d) agevolazioni per l’uso dei trasporti di competenza regionale;

     e) benefici per l’acquisto della prima casa;

     f) [contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa] [2];

     g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all’articolo 4.

     2. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l’entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità.

 

     Art. 4. Modalità di attuazione.

     1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge verranno riassorbiti, a partire dall’anno 2007, dalle pertinenti unità previsionali di base (UPB) entro gli stanziamenti determinati con legge di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 76.

[2] Lettera sostituita dall'art. 72 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 76.