§ 1.2.11 - L.R. 29 agosto 1983, n. 68.
Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della Legge 25-1-1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:29/08/1983
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Provvedimenti disciplinari.
Art. 4.  Procedimenti.
Art. 5.  Procedimento.
Art. 6.  Adempimenti.
Art. 7.  Organi di amministrazione e di controllo.
Art. 8.  Nomine e designazioni.
Art. 9.  Licenze, concessioni, iscrizioni, contributi o altri benefici.
Art. 10.  Norma finale.
Art. 11.  Consiglieri regionali.
Art. 12.  Titolari di nomine e designazioni regionali.


§ 1.2.11 - L.R. 29 agosto 1983, n. 68.

Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della Legge 25-1-1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali.

(B.U. 7 settembre 1983. n. 42)

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La Regione Toscana, con il Titolo I della presente legge detta norme, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 25-1-1982, n. 17, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione; con il Titolo II detta ulteriori norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali.

 

Titolo I

NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE SECONDO I PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE 25-1-1982 n. 17

 

Sezione I: Provvedimenti disciplinari

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale della Regione inquadrato nel suo ruolo unico regionale, ancorché comandato presso altri Enti, al personale ad essa trasferito non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, nonché al personale di enti dipendenti dalla Regione non inquadrato nel ruolo unico regionale.

     Si applicano inoltre ai dipendenti degli enti, organismi o strutture per i quali la Regione approva il bilancio preventivo e consuntivo e/o la pianta organica.

     Le medesime disposizioni si applicano anche ai dipendenti delle società di cui all'art. 57, quarto comma, dello Statuto, nonché ai dipendenti di enti e società che siano concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti regionali ancorché emanati dagli enti locali per delega regionale, osservandosi per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro in quanto applicabili.

 

     Art. 3. Provvedimenti disciplinari.

     L'appartenenza ad una associazione segreta ai sensi dell'art. 1 della L. 25-1-1982, n. 17, costituisce grave contravvenzione ai doveri del proprio ufficio per il personale regionale. Fatta salva l'applicazione delle norme penali, il dipendente è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari:

     a) sospensione dal servizio e dallo stipendio, ovvero sospensione dal servizio e dallo stipendio con lettera di diffida per gli effetti degli artt. 62 e 63 della L.R. 6-9-1973, n. 54 e successive modificazioni;

     b) destituzione.

     Il provvedimento disciplinare è commisurato al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione nonché alla posizione ricoperta dal medesimo nell'amministrazione in relazione alle funzioni esercitate. Si applica obbligatoriamente la sanzione della destituzione per le attività di promozione e di direzione dell'associazione ovvero per quella di proselitismo a favore della stessa.

     Il provvedimento disciplinare è altresì commisurato alla gravità degli eventuali fatti di interferenza sull'esercizio delle funzioni regionali commessi dal dipendente in connessione col vincolo associativo vietato e alla entità dell'eventuale danno morale o materiale subito

dall'amministrazione. Qualora l'amministrazione abbia subito un rilevante danno nell'espletamento di appalti o forniture, ovvero nella concessione di contributi o altri benefici, si applica obbligatoriamente la sanzione della destituzione.

 

     Art. 4. Procedimenti.

     I dipendenti per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazione di cui sia stata accertata con sentenza irrevocabile la segretezza ai sensi dell'art. 3 della Legge 25-1-1982 n. 17, possono essere sospesi dal servizio da parte della Giunta regionale anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare con gli effetti di cui agli artt. 67 e 68 della L.R. 6-9-1973, n. 54, valutati il grado di corresponsabilità nella associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nell'amministrazione in relazione alle funzioni esercitate, nonché la eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso.

     La Giunta regionale deve inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti dalla Giunta regionale.

     Conclusi gli accertamenti gli atti sono trasmessi alla commissione di cui all'art. 4, terzo comma, della L. 25-1-1982, n. 17, la quale decide con provvedimento motivato il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare.

     Per lo svolgimento del procedimento disciplinare, sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta, si osservano in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale della Regione Toscana.

     La sospensione del servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora entro il termine di 180 giorni dal relativo provvedimento non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non si sia concluso il procedimento disciplinare.

     La Giunta regionale, non appena ricevuta la notificazione della decisione della suddetta commissione, immediatamente provvede in caso di proscioglimento a revocare la sospensione del servizio se ancora efficace, ovvero ad irrogare la sanzione decisa dalla commissione.

     La Giunta regionale dispone tutti i provvedimenti sopra indicati nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello Statuto.

 

     Art. 5. Procedimento.

     Qualora da fatti commessi da dipendenti in contravvenzione ai doveri del proprio ufficio risulti il fondato sospetto che tali fatti siano in connessione con un'azione di interferenza sull'esercizio delle funzioni dell'amministrazione regionale da parte di un'associazione segreta ai sensi dell'art. 1 della L. 25-1-1982 n. 17 e qualora per tale associazione non sia stata emessa la sentenza irrevocabile di cui all'art. 3 della legge medesima, ferma per i fatti commessi l'applicazione delle norme sui provvedimenti disciplinari e sul relativo procedimento previste dalla L.R. 6-9-1973 n. 54 e successive modificazioni, la Giunta regionale è tenuta ad inviare immediatamente gli atti alla autorità giudiziaria comunicando tutti gli elementi di sospetto.

     Al momento in cui, sulla base di tali od altri elementi, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale per fatti previsti dalla legge 25-1- 1982 n. 17, la Giunta regionale, ove non abbia provveduto ai sensi dell'art. 67 della legge 5-9-1973 n. 54 può sospendere dal servizio i dipendenti sottoposti al provvedimento giudiziario.

 

     Art. 6. Adempimenti.

     Gli organi competenti degli enti presso i quali presti servizio personale regionale, gli organi dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti, degli enti di cui all'art. 2, secondo comma, nonché delle società di cui all'art. 57, quarto comma dello Statuto e degli enti e società concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti regionali, ancorché emanati dagli enti locali per delega regionale, che vengono in possesso degli elementi di sospetto di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge, applicano quanto disposto nei citati articoli secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

 

Sezione 2: ulteriori provvedimenti

 

     Art. 7. Organi di amministrazione e di controllo.

     Qualora per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e delle società che in forza di provvedimenti regionali, ancorché emanati dagli enti locali per delega regionale, siano concessionari di pubblici servizi, risulti accertata con sentenza irrevocabile l'appartenenza ad associazioni segrete, la Giunta regionale ovvero gli enti delegati provvedono ad invitare gli enti e società suddette, competenti alla nomina, a procedere alla revoca dei medesimi.

     Qualora ancor prima dell'emanazione della sentenza irrevocabile di cui all'art. 3 della legge 25-1-1982 n. 17, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la Giunta regionale, ovvero gli enti delegati provvedono ad invitare gli enti e società di cui al primo comma a procedere alla sospensione dei suddetti soggetti fino all'atto del proscioglimento o dell'assoluzione.

     Qualora entro trenta giorni non si sia provveduto alla revoca di cui al primo comma, ovvero alla sospensione di cui al secondo comma del presente articolo, la Giunta regionale, ovvero gli enti delegati provvedono nei modi previsti per l'inadempimento degli enti e società concessionarie agli obblighi di legge e di concessione. In tali casi, gli enti e società possono essere esclusi dal rilascio di concessioni di pubblici servizi fino a quando non abbiano provveduto alla revoca o alla sospensione.

     Gli atti di concessione rilasciati dai soggetti di cui al primo comma dovranno contenere a favore dell'ente pubblico espressa clausola che riconosca la facoltà di revoca dalla concessione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al primo comma e secondo comma.

 

     Art. 8. Nomine e designazioni.

     La Regione considera l'avvenuta condanna per violazione della legge 25-1-1982 n. 17 quale elemento generale di non idoneità a rappresentare l'Ente sotto forma di nomine o designazioni in qualsiasi organismo di qualsiasi natura.

     Qualora risulti accertato con sentenza irrevocabile che persone nominate o designate appartengono ad associazioni segrete si procede alla pronunzia di decadenza della nomina o designazione, salvo la validità degli atti compiuti.

     Qualora, ancor prima che sia stata emessa la sentenza irrevocabile di cui all'art. 3 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, l'autorità giudiziaria abbia esercitato l'azione penale nei confronti dei soggetti nominati o designati ai sensi del primo comma, si procede alla sospensione fino all'atto del proscioglimento o dell'assoluzione.

     Per gli accertamenti istruttori è competente la Giunta regionale.

     Fatta salva la competenza del Consiglio regionale per le nomine e designazioni di sua competenza, la Giunta regionale provvede alla sospensione od alla pronunzia di decadenza.

 

     Art. 9. Licenze, concessioni, iscrizioni, contributi o altri benefici.

     I soggetti dei quali risulti accertata con sentenza irrevocabile l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25- 1-1982 n. 17, per un periodo di 5 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile non possono ottenere contributi dalla Regione, da enti dipendenti, dagli enti delegati e dalle società di cui all'art. 57, quarto comma, dello Statuto; per il medesimo periodo possono essere altresì esclusi da licenze, concessioni o altri benefici non dovuti per legge o da iscrizioni agli albi degli appaltatori di opere o di forniture connesse alle attività regionali, ancorché delegate agli enti locali.

     Qualora risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete di titolari di licenze, concessioni o altri benefici non dovuti per legge ovvero di iscrizioni agli albi, si può procedere alla sospensione per il periodo di cui al primo comma, ferma restando la sospensione di diritto dai contributi per il medesimo periodo.

     Qualora ancor prima dell'emanazione della sentenza irrevocabile di cui all'art. 3 della L. 25-1-1982 numero 17, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale nei confronti dei suddetti titolari, le licenze, concessioni e iscrizioni possono essere sospese fino all'atto del proscioglimento o dell'assoluzione. Analogamente si procede per i contributi o altri benefici. Ai relativi adempimenti provvede la Giunta regionale, ovvero l'organo competente degli enti dipendenti, degli enti delegati e delle società indicate al primo comma.

     Le stesse disposizioni si applicano nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al primo comma partecipano direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni di cui siano titolari altri soggetti o per le quali i medesimi abbiano ottenuto contributi o altri benefici. Le stesse disposizioni si applicano altresì nella ipotesi in cui le licenze, concessioni, iscrizioni, contributi od altri benefici siano disposti in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali i soggetti di cui al primo comma siano amministratori, soci o dipendenti ovvero di società di capitali delle quali le persone medesime siano amministratori o determinino abitualmente in qualità di soci, di dipendenti od in altro modo scelte od indirizzi.

 

     Art. 10. Norma finale.

     Nei confronti di coloro che risultino aver aderito all'associazione segreta denominata «Loggia P2» ai sensi dell'art. 5 della L. 25-1-1982 n. 17 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 6 della sopracitata legge, restando ferme le norme regionali vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari [1].

 

Titolo II

NORME PER GARANTIRE LA SITUAZIONE ASSOCIATIVA DEI TITOLARI DI CARICHE

ELETTIVE O DI NOMINE E DESIGNAZIONI REGIONALI

 

     Art. 11. Consiglieri regionali. [2]

     [Entro sei mesi dalla proclamazione i consiglieri regionali depositano presso l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.

     Alla prima convocazione del Consiglio regionale il Presidente dà notizia dei casi di inosservanza della dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo. In quella occasione il consigliere regionale può chiarire i motivi della propria inosservanza.

     Le dichiarazioni previste al primo comma sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Consiglio regionale provvedono agli adempimenti indicati al primo comma.]

 

     Art. 12. Titolari di nomine e designazioni regionali. [3]

     [Il curriculum vitae che i titolari di nomine e designazioni regionali di cui alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, sono tenuti a comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 11 della legge medesima, deve contenere tra l'altro indicazione delle associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione. In caso di mancanza od infedeltà dell'indicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, terzo comma della sopracitata legge.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari in carica di nomine e designazioni regionali provvedono all'integrazione del loro curriculum vitae secondo quanto disposto al primo comma.]


[1] V. B.U. 30 novembre 1983, n. 55, parte prima, «Errata corrige».

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 6 novembre 2012, n. 61.

[3] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 6 novembre 2012, n. 61.