Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 05/06/2012 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento dell'art. 33 bis nella l.r. 2/2012) |
Art. 2. (Inserimento dell’art. 33 ter nella l.r. 2/2012) |
Art. 3. (Modifiche ai prospetti allegati alla l.r. 2/2012) |
Art. 4. (Inserimento dell’art. 27 bis nella l.r. 2/2012) |
Art. 5. (Modifiche alla L.R. 35/2011) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.209 - L.R. 5 giugno 2012, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ' bilancio pluriennale 2012-2014) e alla legge regionale 23.8.2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)".
(B.U. 13 giugno 2012, n. 45 Speciale)
Art. 1. (Inserimento dell'art. 33 bis nella
1. Dopo l’articolo 33 della
“Art. 33 bis. (Ente Abruzzo Lavoro)
1. Ai sensi dell’articolo 47 della
2. Ai sensi dell’articolo 7 della
a) Euro 280.000,00 nel capitolo 11.01.001 - 21412 per attività ed iniziative dell’Istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.
Art. 2. (Inserimento dell’art. 33 ter nella
1. Dopo l'articolo 33bis della
“Art. 33 ter. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA)
1. Ai sensi dell'articolo 47 della
2. Ai sensi dell'articolo 29 della
a) Euro 1.200.000,00 nel capitolo 05.01.020 – 291550 per il funzionamento dell'Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.
Art. 3. (Modifiche ai prospetti allegati alla
1. Il “Prospetto allegato al quadro generale riassuntivo” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l’articolo 10 della
2. Il prospetto “Stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale” allegato al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l’articolo 10 della
3. Dopo il prospetto denominato “Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente” allegato al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con
Art. 4. (Inserimento dell’art. 27 bis nella
1. Al TITOLO II – Disposizioni generali di natura finanziaria e giuscontabile – della
“Art. 27 bis.
1. Le disposizioni finanziarie e di bilancio di cui al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 5. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. La Regione promuove la dismissione del patrimonio immobiliare appartenente alla Regione Abruzzo al fine di reintegrare la dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 110.000.000,00”.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.