§ 6.2.30 - L.R. 30 agosto 2017, n. 48.
Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:30/08/2017
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della L.R. 35/2011)
Art. 2.  (Neutralità finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.30 - L.R. 30 agosto 2017, n. 48.

Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

(B.U. 8 settembre 2017, n. 90 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della L.R. 35/2011)

1. All'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. Se dopo tre votazioni, effettuate in tre sedute consecutive e comunque non prima di quarantacinque giorni dall'ultima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 5, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.'';

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

''8. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, con propria deliberazione assunta a maggioranza qualificata di cui al comma 5.''.

 

     Art. 2. (Neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).