Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 13/01/2012 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione alla L.R. 2/2011 |
Art. 2. Allegati al bilancio |
Art. 3. Modifiche alla L.R. 35/2011 |
Art. 4. Istituzione del fondo di riserva per gli enti strumentali della Regione Abruzzo |
Art. 5. Modifiche alla L.R. 2/2011 |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 6.1.204 - L.R. 13 gennaio 2012, n. 5.
Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013).
(B.U. 27 gennaio 2012, n. 5)
Art. 1. Integrazione alla
1. Dopo l’art. 36 bis della
"Art. 36 ter. Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi della
a) € 1.750.000,00 sul capitolo 12.01.001 - 81509 per attività dell’Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente articolo l’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso d’inadempimento, si provvede in via sostitutiva."
Art. 2. Allegati al bilancio
1. Gli allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013 sono integrati con il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 dell’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo.
Art. 3. Modifiche alla
1. L’art. 11 della
"Art. 11. Modifiche all’art. 15 della
1. I commi 1 e 2 dell’art. 15 della
"1. La dotazione del Fondo di cui all’art. 4, comma 5, della
2. Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 della
a) per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla
b) per € 800.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all’art. 10 della
Art. 4. Istituzione del fondo di riserva per gli enti strumentali della Regione Abruzzo
1. Al fine di garantire la copertura delle spese che gli Enti strumentali della Regione Abruzzo devono sostenere in quanto parte soccombente in sentenze passato in giudicato, è autorizzato l’accantonamento della somma di € 220.000,00 nell’apposito fondo di riserva denominato "Fondo di riserva per l’esecuzione di sentenze a carico degli enti strumentali regionali" di cui all’UPB 02.01.009 - capitolo 321908, di nuova istituzione ed iscrizione, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2011.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, su proposta della Direzione competente in materia corredata dell’attestazione del Direttore dell’Ente Strumentale circa l’impossibilità di reperire le risorse necessarie all’interno del bilancio dell’Ente medesimo anche mediante riduzioni di spese non obbligatorie, nonché previo parere del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive, il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al comma 2 ed il loro trasferimento all’Ente strumentale interessato.
3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti di spesa di cui al comma 1 sono determinati dalle annuali leggi di bilancio.
Art. 5. Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegato
(Omissis)