Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali |
Data: | 07/10/2011 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34) |
Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10) |
Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7) |
Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3) |
Art. 5. (Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30) |
Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9) |
Art. 7. (Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4) |
Art. 8. (Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16) |
Art. 9. (Modificazione alla legge regionale 14 marzo 2007, n. 3) |
Art. 10. (Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33) |
Art. 11. (Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30) |
Art. 12. (Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27) |
Art. 13. (Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15) |
Art. 14. (Modificazione alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1) |
Art. 15. (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19) |
Art. 16. (Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36) |
Art. 17. (Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27) |
Art. 18. (Modificazione alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 21) |
Art. 19. (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39) |
Art. 20. (Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5) |
Art. 21. (Modificazione alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12) |
Art. 22. (Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84) |
Art. 23. (Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28) |
Art. 24. (Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15) |
Art. 25. (Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44) |
Art. 26. (Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1991, n. 11) |
Art. 27. (Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 28) |
Art. 28. (Modificazione alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36) |
Art. 29. (Modificazione alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17) |
Art. 30. (Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33) |
Art. 31. (Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54) |
Art. 32. (Modificazione al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2) |
§ 2.6.33 - L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.
Riordino dell’attività in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali.
(B.U. 2 novembre 2011, n. 45)
Art. 1. (Modificazioni alla
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento della Consulta.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 3 della
“4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Consiglio.”.
Art. 2. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.”.
Art. 3. (Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Il Piano regionale della sicurezza stradale, di seguito denominato Piano, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e ha durata triennale. Il Piano ha l’obiettivo di perseguire una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di incidenti stradali e i costi sociali sostenuti dal settore pubblico, dalle imprese e dalle famiglie, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo Piano.”.
2. L’articolo 7 della
“Art. 7
(Riscossione dei proventi della motorizzazione civile)
1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per la riscossione dei proventi inerenti all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, ivi inclusa la compartecipazione, da parte delle imprese operanti nel settore, agli oneri che la Regione sostiene per l’erogazione dei servizi in materia di motorizzazione civile.”.
Art. 4. (Modificazione alla
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
(Rinvio)
1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, le spese ammissibili per gli aiuti previsti dalla presente legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dell’aiuto, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell’erogazione dell’aiuto.”.
Art. 5. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 30 della
“2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla commissione consiliare competente, alle occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio prevedendo, se necessario, l’istituzione di apposite unità previsionali di base, nonché di capitoli di entrata e di spesa.”.
Art. 6. (Modificazione alla
1. Il comma 3 dell’articolo 43 della
“3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della
Art. 7. (Modificazione alla
1. L’articolo 13 della
“Art. 13
(Disposizioni finali)
1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, modificazioni ed integrazioni all’allegato A, anche in esito alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell’articolo 12, comma 6.”.
Art. 8. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli finalizzati alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.
Art. 9. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni prenotate.”.
Art. 10. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. La Regione sostiene, inoltre, le attività di rilevanza sociale ed educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale. All’individuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realtà valdostana, della loro struttura, della loro presenza operativa e capacità organizzativa.”.
Art. 11. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure previste dall’articolo 7 della
Art. 12. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da appositi disciplinari, approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.
Art. 13. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. La deliberazione della Giunta regionale che definisce i requisiti di cui al comma 1, lettera a), è adottata previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.
Art. 14. (Modificazione alla
1. L’articolo 4 della
“Art. 4
(Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le modalità di applicazione dell’articolo 3.”.
Art. 15. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
“1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge, compresa l’individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.
Art. 16. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 26ter della
“2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l’ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.”.
Art. 17. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell’articolo 39bis della
“1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le procedure per la scelta del contraente con cui stipulare le convenzioni di cui all’articolo 39. La Giunta regionale provvede, altresì, ad individuare i criteri di valutazione dell’offerta con relativa ponderazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”.
Art. 18. (Modificazione alla
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 19. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. L’indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al
Art. 20. (Modificazione alla
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 21. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge.”.
Art. 22. (Modificazione alla
1. Il comma 8 dell’articolo 11 della
“8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.”.
Art. 23. (Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. Al fine di una migliore e più capillare organizzazione, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, suddivide l’intero territorio regionale in sottosistemi bibliotecari comprensoriali, ad esclusione del comune di Aosta che costituisce uno specifico sottosistema bibliotecario urbano. Ogni sottosistema assicura il servizio di lettura, di documentazione e di informazione nel suo ambito territoriale. A tal fine può utilizzare anche un servizio di bibliobus.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 23 della
“2. Entro il 31 gennaio, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva il piano annuale e determina gli importi dei fondi per le iniziative previste dall’articolo 19, nonché dei contributi di cui all’articolo 21 che si prevede di erogare nel corso dell’anno.”.
Art. 24. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 6bis della
“2. Il concorso nelle spese di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta ed è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.
Art. 25. (Modificazione alla
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 5, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente”.
Art. 26. (Modificazioni alla
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della
“a) a stipulare convenzioni con case produttrici di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e loro concessionarie, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente;”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Le sperimentazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sono approvate dalla Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.
Art. 27. (Modificazioni alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Le operazioni previste nel piano, approvato dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, sono curate dalla struttura regionale competente in materia di catalogazione dei beni culturali, la quale indirizza e controlla la metodologia delle operazioni di rilevamento ed assicura la compatibilità dei dati assunti con le disposizioni dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di consentire lo scambio di informazioni.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Le operazioni di censimento e catalogo possono anche essere affidate a singoli professionisti o società qualificate nel settore, mediante convenzione con gli stessi, approvata dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.
Art. 28. (Modificazione alla
1. Il comma terzo dell’articolo 1 della
“Il suo funzionamento è disciplinato con apposito statuto da approvare con decreto del Presidente della Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.
Art. 29. (Modificazione alla
1. Il comma 7 dell’art. 2 della
«7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può creare zone ben delimitate per la pratica di attività motoristiche.».
Art. 30. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 7bis della
“2. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. La Giunta regionale determina con apposita deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri ed i parametri necessari per l’applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l’unità di residenza temporanea e l’unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.”.
Art. 31. (Modificazione alla
1. Il comma terzo dell’articolo 3 della
“La Giunta regionale, accertata la rispondenza dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo, provvede entro il 31 maggio di ciascun anno, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, alla ripartizione e liquidazione dei contributi agli enti richiedenti sino alla concorrenza massima dell’80 per cento della somma ritenuta ammissibile.”.
Art. 32. (Modificazione al
1. Il comma 3 dell’articolo 8 del
“3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati, in caso di necessità, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.