Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 12/01/1999 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 2. (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1999). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale). |
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 6. (Norme in materia di fondi pensione). |
Art. 7. (Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale). |
Art. 8. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli Enti locali). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di bilancio degli Enti locali). |
Art. 10. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento). |
Art. 11. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent). |
Art. 12. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale). |
Art. 13. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic). |
Art. 14. (Piano di politiche del lavoro). |
Art. 15. (Finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente). |
Art. 16. (Interventi nel settore sociale). |
Art. 17. (Strutture sanitarie). |
Art. 18. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario). |
Art. 19. (Interventi nel settore dei trasporti). |
Art. 20. (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente. Smaltimento rifiuti). |
Art. 21. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia). |
Art. 22. (Interventi in materia di istruzione e cultura). |
Art. 23. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79). |
Art. 24. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 5). |
Art. 25. (Interventi nel settore del turismo e dello sport). |
Art. 26. (Interventi nel settore delle piccole e medie imprese). |
Art. 27. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche). |
Art. 28. (Sistema informatico regionale). |
Art. 29. (Rideterminazione per il triennio 1999/2001 delle autorizzazioni di spesa per l'applicazione di leggi entrate in vigore nell'anno 1998). |
Art. 30. (Modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41). |
Art. 31. (Disposizioni in materia di Entrate). |
Art. 32. (Rinegoziazione del debito regionale). |
Art. 33. (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nella legislazione regionale di spesa). |
Art. 34. (Interpretazione autentica). |
Art. 35. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 36. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.2.234 - L.R. 12 gennaio 1999, n. 1.
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001).
(B.U. 15 gennaio 1999, n. 3).
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della
Art. 2. (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1999).
1. Per l'erogazione di contributi in conto interessi, previsti dalla
2. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della
3. Per il concorso nel pagamento di interessi sui mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla
4. Il limite decennale di impegno di lire 50 milioni, autorizzato per l'anno 1998 dall'articolo 2, comma 8, della
5. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della
6. Per la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di interventi volti a favorire lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 5.860 milioni (cap. 35060).
2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 8.450 milioni (cap. 46940).
3. La spesa residua di lire 5.000 milioni - autorizzata per l'anno 1999 per l'applicazione della
4. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 2.300 milioni (capp. 35080 e 35081).
5. L'autorizzazione della spesa annua di lire 200 milioni per gli anni 1999 e 2000 recata dall'articolo 3, comma 4, della
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
1. L'autorizzazione a sottoscrivere aumenti di capitale della Società per azioni "Centrale laitière di Aosta", determinata in lire 1.500 milioni per l'anno 1999 dall'articolo 4, comma 1, della
2. Per il rifinanziamento del fondo di rotazione di cui al capo I (villaggi rurali) della
3. La spesa di lire 5.000 milioni per gli anni 1999 e 2000 per il rifinanziamento del fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario in agricoltura, autorizzata dall'articolo 4, comma 1, della
4. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della
5. In relazione ai risultati di gestione dell'esercizio 1997/1998 è autorizzato, per l'anno 1999, il conferimento di un finanziamento straordinario di lire 537,1 milioni (cap. 64927) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della
4. La spesa per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il biennio 1998/99 è rideterminata in lire 12.000 milioni per l'anno 1999 ed annue lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 (cap. 30650 parz.).
5. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il successivo periodo 2000/2001 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 e di annue lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 (cap. 30650/2000 e 2001 parz.).
6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1999 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.
7. In deroga all'articolo 36, comma 2, della
Art. 6. (Norme in materia di fondi pensione).
1. [1]
Art. 7. (Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1999, agli interventi in materia di finanza locale, è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
a) trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 158.884 milioni (capp. 20501 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento lire 63.554 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 58.663 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO) di cui alla
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della
2. Per l'anno 1999, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3 e all'articolo 13, comma 2, della
a) per lire 8.600 milioni al finanziamento dei Comuni (cap. 20501) ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della
b) per lire 150.284 milioni nella misura dell'ottanta per cento al finanziamento dei Comuni (cap. 20501) e per il venti per cento al finanziamento delle Comunità Montane (cap. 20745).
3. [A decorrere dall'anno 2007, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui al comma 1 è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nei settori 2.1.1.01 (finanza locale - trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (finanza locale - speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65 della
3 bis. [Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell’articolo 65, comma 3, della
3 ter. [I fondi di cui al comma 3bis sono iscritti nel settore 2.1 (Interventi a carattere generale – 2.1.1. Finanza locale – obiettivo programmatico 2.1.1.02 – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse di cui alla
3 quater. [Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale] [5].
3 quinquies. [Nel caso di cui al comma 3, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5 della
3 sexies. [A decorrere dall’anno 2005, l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui al comma 1, è ulteriormente aumentato delle entrate derivanti dalle restituzioni delle somme indebitamente percepite dagli enti locali e provenienti dai settori 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi) del bilancio della Regione] [7].
3 septies. [Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è istituito un apposito fondo denominato “Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti”, iscritto nel settore 2.1.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.01, finanziato con le risorse assegnate alla finanza locale in attesa di destinazione. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa di investimento già esistenti ovvero da istituire nel settore 2.1 (Interventi a carattere generale – Finanza locale - obiettivi programmatici 2.1.1.01 – Trasferimenti senza vincolo di destinazione, 2.1.1.02 – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione e 2.1.1.03 – Speciali interventi)] [8].
3 octies. [La Regione garantisce, in corso d’esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l’eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi – finanza locale (spese correnti e spese di investimenti) iscritti nell’obiettivo programmatico 2.1.1.02, salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale] [9].
Art. 8. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli Enti locali).
1. La spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 9. (Disposizioni in materia di bilancio degli Enti locali).
1. [10]
2. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della
Art. 10. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento).
1. Per la realizzazione del programma definitivo 1999/2001 di cui all'articolo 20 della
a) anno 1999: lire 12.050 milioni;
b) anno 2000: lire 28.489 milioni;
c) anno 2001: lire 12.708 milioni.
2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della
4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della
a) anno 1999: lire 3.545 milioni;
b) anno 2000: lire 3.868 milioni;
c) anno 2001: lire 4.000 milioni.
Art. 11. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della
Art. 12. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).
1. La spesa per il trasferimento dei fondi al Comune di Aosta per la progettazione e la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 1 della
a) anno 1999: lire 15.000 milioni;
b) anno 2000: lire 15.000 milioni;
c) anno 2001: lire 15.000 milioni.
2. Nella medesima misura è determinata l'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi a copertura degli oneri di cui al comma 1 (cap. 11155).
Art. 13. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla
2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla
Art. 14. (Piano di politiche del lavoro).
1. Per la copertura degli oneri derivanti alla Regione dalla approvazione del piano di politiche del lavoro per il triennio 1999 - 2001, è autorizzata la spesa annua di lire 8.560 milioni (cap. 26010), ivi compreso l'onere annuo di lire 2.500 milioni per la realizzazione di un programma straordinario per lavori di pubblica utilità.
Art. 15. (Finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente). [12]
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 1999, in lire 269.378 milioni, di cui:
a) trasferimenti all'USL per complessive lire 250.915 milioni così ripartite:
1) assegnazione quale "quota indistinta" per il finanziamento di spese correnti lire 238.500 (Cap. 59900 parz.);
2) prestazioni sanitarie aggiuntive lire 3.500 milioni (Cap. 59980);
3) iniziative di formazione lire 1.215 milioni (Cap. 59900 parz.);
4) attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria lire 1.650 milioni (Cap. 59900 parz.);
5) prestazioni sanitarie particolari e ricerca lire 1.300 milioni (Cap. 59900 parz.);
6) conclusione dell'accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato lire 3.800 milioni (Cap. 59900 parz.);
7) implementazione del sistema informativo gestionale lire 950 milioni (Cap. 60470 parz.);
8) finanziamento per quote aggiuntive personale dipendente - cap. 59900 [13].
b) trasferimenti all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) quale finanziamento annuale per spese di funzionamento lire 5.000 milioni (Cap. 67380);
c) interventi diretti della Regione lire 1.820 milioni (Capp. 59920, 61730, 61520, 61265 e 60470 parz.);
d) trasferimenti straordinari all'USL per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio 1997 lire 11.643 milioni (Cap. 59925).
Art. 16. (Interventi nel settore sociale).
1. Per l'ulteriore applicazione per il triennio 1999-2001 della
2. La spesa annua di lire 450 milioni per gli anni 1999 e 2000, autorizzata dall'articolo 1 della
3. Per la realizzazione del centro occupazionale agricolo per portatori di handicap di cui alla
4. La spesa di annue lire 4.000 milioni per gli anni 1999 e 2000, autorizzata dall'articolo 23, comma 5, della
5. [14]
Art. 17. (Strutture sanitarie).
1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, è trasferita all'Unità Sanitaria Locale (USL), per l'anno 1999, la somma di lire 3.400 milioni (cap. 60380).
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie già autorizzata in lire 700 milioni per il biennio 1999/2000 dall'articolo 14, comma 2, della
3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere già autorizzata in lire 56.200 milioni per il biennio 1999/2000 dall'articolo 14, comma 3, della
4. Il limite di annue lire 3.000 milioni che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL quale finanziamento vincolato per le finalità di cui alla
Art. 18. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario).
1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/99 - lire 2.855,409 milioni (Euro 1.474.695,68) per l'anno 1999 - cap. 25024 parz. [15];
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "PMI" 1994/99 - complessive lire 16 milioni per l'anno 1999 (cap. 25040 parz.);
c) programma operativo di iniziativa comunitaria "RESIDER II" 1994/1999 - lire 680,4 milioni per l'anno 1999 (cap. 25039 parz.);
d) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- svizzero" 1994/1999 - lire 268 milioni per l'anno 1999 (cap. 25028 parz.);
e) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- francese" 1994/1999 - lire 1.498 milioni per l'anno 1999 (cap. 25031 parz.);
f) documento unico di programmazione obiettivo 5b 1994/1999 - lire 545,120 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.).
2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 2052/88, modificato con reg. (CE) 2081/93, e alla
a) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- francese" 1994/99 - lire 104,7 milioni per l'anno 1999 (cap. 25052 parz.);
b) documento unico di programmazione obiettivo 5b 1994/1999 - lire 1250,9 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.).
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione di misure di formazione professionale - a supporto dei programmi di investimento di seguito indicati - oggetto di contributi del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 2052/88, modificato con reg. (CE) 2081/93, e alla
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/99 - lire 50,7 milioni per l'anno 1999 (cap. 30186 parz.);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- francese" 1994/99 - lire 59,3 milioni per l'anno 1999 (cap. 25041 parz.).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote statali e comunitarie di cofinanziamento dei programmi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 19. (Interventi nel settore dei trasporti).
1. La spesa per l'applicazione della
2. La spesa di annue lire 24.000 milioni autorizzata per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 17, comma 2 della
3. La spesa per l'applicazione della
4. L'autorizzazione di spesa di lire 14.000 milioni per il triennio 1999/2001, recata dall'articolo 17, comma 5, della
5. L'autorizzazione di spesa di lire 5.000 milioni annue per gli anni 1999 e 2000 recata dall'articolo 17, comma 6, della
6. Per l'applicazione della
7. L'autorizzazione di spesa di lire 15.200 milioni per il biennio 1999/2000, recata dall'articolo 23, comma 2, della
Art. 20. (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente. Smaltimento rifiuti).
1. La spesa di lire 3.200 milioni annue per il biennio 1999/2000 autorizzata dall'articolo 18 della
Art. 21. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).
1. L'autorizzazione della spesa di annue lire 3.700 milioni per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del
2. E' autorizzata la spesa di lire 7.800 milioni per l'ulteriore applicazione, per l'anno 1999, della
Art. 22. (Interventi in materia di istruzione e cultura).
1. La residua spesa di lire 35.000 milioni per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. L'onere di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 per l'istituzione dell'Università in Valle d'Aosta autorizzata dall'articolo 1 della
3. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 700 milioni per l'anno 2000, autorizzata dall'articolo 20, comma 1, della
4. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari previste dall'articolo 3 del
Art. 23. (Modificazione all'articolo 3 della
1. [16]
2. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della
Art. 24. (Modificazione all'articolo 3 della
1. [17]
Art. 25. (Interventi nel settore del turismo e dello sport).
1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta è autorizzata a contrarre, con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro i seguenti importi annui complessivi (capp. 11165 entrate e 64821 spesa) che modificano gli importi autorizzati dall'articolo 21, comma 1, della
a) anno 1999: lire 2.000 milioni;
b) anno 2000: lire 2.000 milioni.
2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 83,8 milioni per l'anno 1999, di lire 251,3 milioni per l'anno 2000, e di annue lire 335 milioni a decorrere dall'anno 2001 (cap. 69300 parz. e 69320 parz.).
3. La spesa di annue lire 970 milioni autorizzata dall'articolo 21, comma 4, della
4. L'autorizzazione di spesa di lire 1.200 milioni annui, recata, per il biennio 1999/2000, dall'articolo 21, comma 3, della
5. Per l'ulteriore applicazione della
6. Con decorrenza dalla stagione invernale 1998/1999, il valore convenzionale di cui all'articolo 3, comma 4, della
7. [18]
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai finanziamenti erogati, parzialmente o totalmente, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26. (Interventi nel settore delle piccole e medie imprese).
1. Per l'applicazione della
Art. 27. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).
1. La spesa per l'applicazione della
2. L'applicazione della
3. La spesa di lire 500 milioni per gli anni 1999 e 2000 per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della
Art. 28. (Sistema informatico regionale).
1. La spesa di lire 367 milioni per l'anno 1999 e di lire 357 milioni per l'anno 2000, autorizzata dall'articolo 1 della
2. L'autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 23 della
Art. 29. (Rideterminazione per il triennio 1999/2001 delle autorizzazioni di spesa per l'applicazione di leggi entrate in vigore nell'anno 1998).
1. La spesa per l'applicazione della
2. La spesa annua di lire 500 milioni autorizzata dalla
Art. 30. (Modificazione dell'articolo 24 della
1. [19]
2. I dispositivi di cui al comma 1 si applicano anche alle sanzioni non definite al momento dell'entrata in vigore della legge.
Art. 31. (Disposizioni in materia di Entrate).
1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma disponibile sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 5 della
[2. Per i periodi successivi al 1° gennaio 1999 è sospesa l'applicazione delle tasse e i canoni di concessione previsti dall'articolo 9, comma 1, del
3. Ai fini di assicurare la riscossione dell'Imposta Regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli (IRT) richieste al Pubblico Registro Automobilistico, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, anche in via temporanea, per il tramite del servizio dei conti correnti postali.
4. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo quanto disposto dall'articolo 60 del
Art. 32. (Rinegoziazione del debito regionale).
1. E' autorizzata l'estinzione anticipata dei mutui passivi in corso di ammortamento al 1° gennaio 1999. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni di mercato, mutui di durata decennale, fino all'ammontare del residuo debito dei mutui stessi oltre agli oneri per l'anticipata estinzione. I conseguenti oneri di ammortamento trovano copertura sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 69260 e 69280 del bilancio.
Art. 33. (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nella legislazione regionale di spesa).
1. A partire dal 1° gennaio 1999 le indicazioni di valore e le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, espresse in lire, riportano il corrispondente valore in Euro, salvo per le disposizioni concernenti la copertura finanziaria e le eventuali variazioni di bilancio.
2. Qualora la legge regionale preveda o autorizzi spese a carico dell'esercizio 2002 o successivi, le indicazioni di valore sono espresse esclusivamente in euro [21].
Art. 34. (Interpretazione autentica).
1. Gli interventi finanziari disposti dalla Società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., per l'acquisizione dell'area industriale "Cogne" di Aosta, a favore della società costituita ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 35. (Disposizioni finanziarie).
1. Le spese autorizzate dalla presente legge ammontano a complessive lire 1.548.830.170.000 per il triennio 1999/2001, di cui lire 908.435.870.000 per il 1999.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di lire 550.779.850.000 per il 1999, di lire 34.293.800.000 per il 2000 e di lire 310.769.000.000 per il 2001, si fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1999/2001, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.
Art. 36. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
INDICE
Art. 1 - Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 2 - Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1999
Art. 3 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale
Art. 4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti
Art. 5 - Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 6 - Norme in materia di fondi pensione
Art. 7 - Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale Art. 8 - Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli Enti locali
Art. 9 - Disposizioni in materia di bilancio degli Enti locali Art. 10 - Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento
Art. 11 - Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent
Art. 12 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale
Art. 13 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic Art. 14 - Piano di politiche del lavoro
Art. 15 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente Art. 16 - Interventi nel settore sociale
Art. 17 - Strutture sanitarie
Art. 18 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario
Art. 19 - Interventi nel settore dei trasporti
Art. 20 - Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente. Smaltimento rifiuti
Art. 21 - Interventi in materia di agricoltura e zootecnia
Art. 22 - Interventi in materia di istruzione e cultura
Art. 23 - Modificazione all'articolo 3 della
Art. 24 - Modificazione all'articolo 3 della
Art. 25 - Interventi nel settore del turismo e dello sport
Art. 26 - Interventi nel settore delle piccole e medie imprese Art. 27 - Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche
Art. 28 - Sistema informatico regionale
Art. 29 - Rideterminazione per il triennio 1999/2001 delle autorizzazioni di spesa per l'applicazione di leggi entrate in vigore nell'anno 1998 Art. 30 - Modificazione dell'articolo 24 della
Art. 31 - Disposizioni in materia di Entrate
Art. 32 - Rinegoziazione del debito regionale
Art. 33 - Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nella legislazione regionale di spesa
Art. 34 - Interpretazione autentica
Art. 35 - Disposizioni finanziarie
Art. 36 - Dichiarazione d'urgenza
[1] Sostituisce i commi 3, 4 e 5, art. 3 della
[2] Comma già sostituito dall’art. 9 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 9 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 9 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 9 della
[6] Comma aggiunto dall’art. 9 della
[7] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[9] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[10] Sostituisce l'art. 28 della
[11] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[13] Punto aggiunto dall'art. 3 della
[14] Comma abrogato dall'art. 13 della
[15] Lettera così sostituita dall'art. 4 della
[16] Sostituisce il comma 1, art. 3 della
[17] Sostituisce il comma 1, art. 3 della
[18] Comma corretto dall'art. 14 della
[19] Sostituisce il comma 1, art. 24 della
[20] Comma abrogato dall'art. 20 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 35 della