Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 17/08/2004 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi). |
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi). |
Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa). |
Art. 4. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all’articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21). |
Art. 5. (Contributi ad enti e privati per l’attuazione del Piano regionale di politica del lavoro per il triennio 1999/2001). |
Art. 6. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione all’articolo 10 della l.r. 21/2003). |
Art. 7. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione all’articolo 11 della l.r. 21/2003). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di fondi pensione). |
Art. 9. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all’articolo 13 della l.r. 21/2003). |
Art. 10. (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie. Modificazione all’articolo 14 della l.r. 21/2003). |
Art. 11. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA. Modificazione all’articolo 15 della l.r. 21/2003). |
Art. 12. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione all’articolo 16 della l.r. 21/2003). |
Art. 13. (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazioni all’articolo 17 della l.r. 21/2003). |
Art. 14. (Completamento di opere di interesse regionale). |
Art. 15. (Fondazione «Institut d’études fédéralistes et régionalistes». Modificazione alla legge regionale 28 luglio 1994, n. 36). |
Art. 16. (Fondazione Clément Fillietroz. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24). |
Art. 17. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali). |
Art. 18. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui). |
Art. 19. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata). |
Art. 20. (Sostituzione dell’allegato 5/B alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 22). |
Art. 21. (Variazioni allo stato di previsione della spesa). |
Art. 22. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio). |
Art. 23. (Accensione di prestiti. Modificazione all’articolo 7 della l.r. 22/2003). |
Art. 24. (Modifica alla descrizione di capitoli). |
Art. 25. (Copertura finanziaria). |
Art. 26. (Pareggio del bilancio). |
Art. 27. (Modificazione all’articolo 16). |
Art. 28. (Disposizione finanziaria). |
Art. 29. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 2.2.271 - L.R. 17 agosto 2004, n. 19.
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.
(B.U. 31 agosto 2004, n. 35).
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2004
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi).
1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l’anno finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato A:
in aumento |
euro 214.581.165,19 |
in diminuzione |
euro 54.378.272,34 |
differenza |
euro 160.202.892,85 |
2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.081.740.892,85.
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi).
1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l’anno finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato B:
in aumento |
euro 77.798.947,64 |
in diminuzione |
euro 127.770.703,11 |
differenza |
euro -49.971.755,47 |
2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 886.566.244,53.
Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa).
1. Il Fondo iniziale di cassa dell’anno finanziario 2004 è determinato in euro 33.473.240,06 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell’anno finanziario 2003.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 4. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all’articolo 4 della
1. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate dall’articolo 4, comma 1, della
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all’articolo 5 della
– euro 146.305,00 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 – capitolo 21275);
– euro 5.512.227,75 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all’articolo 25, comma 3, della
3. L’allegato A, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della
in aumento:
– capitolo 20681 (
– capitolo 33670 (
– capitolo 37860 (
– capitolo 58540 (
– capitolo 67117 (
– capitolo 67368 (
Art. 5. (Contributi ad enti e privati per l’attuazione del Piano regionale di politica del lavoro per il triennio 1999/2001).
1. Per il completamento degli interventi di cui alla
Art. 6. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione all’articolo 10 della
1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento - nell’ambito del Documento unico di programmazione (Docup) ob. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al
a) anno 2004: euro 12.047.314;
b) anno 2005: euro 4.722.998;
c) anno 2006: euro 1.113.011.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della
3. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al
4. Il comma 6 dell’articolo 10 della
«6. Gli oneri a carico della Regione per la proposizione, l’avvio e l’attuazione dei progetti in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III A, Interreg III B (Mediterraneo occidentale e Spazio alpino), Interreg III C (South, West, North, East) e Interact sono quantificati in annui euro 113.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25033).».
Art. 7. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione all’articolo 11 della
1. Il comma 7 dell’articolo 11 della
«7. Per i fini di cui all’articolo 8, comma 2, della
Art. 8. (Disposizioni in materia di fondi pensione).
1. L’autorizzazione di spesa per l’ulteriore applicazione della
2. Il comma 4 dell’articolo 12 della
«4. Il trasferimento a favore dell’Istituto dell’assegno vitalizio, di cui alla
Art. 9. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all’articolo 13 della
1. Dopo il numero 5 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della
«5bis) euro 400.000 per gestione RSA di Antey-Saint-André (capitolo 59900 parz.);
5ter) euro 200.000 per noleggio apparecchiatura PET (capitolo 59900 parz.);
5quater) euro 970.000 per pagamento code contrattuali dirigenza esercizi pregressi (capitolo 59900 parz.);
5quinquies) euro 40.000 per sperimentazioni unità territoriali assistenza primaria (capitolo 59900 parz.).».
2. I trasferimenti all’Azienda USL determinati dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della
3. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in euro 228.410.295 dal comma 1 dell’articolo 13 della
4. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della
«c) interventi diretti della Regione, euro 1.386.558 (obiettivi programmatici 2.2.3.01 e 2.2.3.03, capitoli 59920, 61265).».
Art. 10. (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie. Modificazione all’articolo 14 della
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della
«1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all’Azienda USL, è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 6.361.684, di cui 2.995.228 per l’anno 2004, 1.758.228 per l’anno 2005 ed euro 1.608.228 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380).».
Art. 11. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA. Modificazione all’articolo 15 della
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della
«2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 17 della
Art. 12. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione all’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
«Art. 16. (Fondo regionale per le politiche sociali.
1. L’autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall’articolo 3 della
Art. 13. (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazioni all’articolo 17 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della
«1bis. Le opere pubbliche di cui al comma 1 possono essere realizzate anche dagli enti locali interessati, in nome proprio e per conto della Regione.».
2. L’autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2004/2006, in euro 5.580.000, di cui euro 3.580.000 per l’anno 2004 e rispettivamente euro 1.000.000 per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).
Art. 14. (Completamento di opere di interesse regionale).
1. La Regione promuove con la Comunità montana Grand Combin la conclusione di un accordo di programma, da definirsi ai sensi dell’articolo 105 della
Art. 15. (Fondazione «Institut d’études fédéralistes et régionalistes». Modificazione alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
«1bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l’anno 2004, un contributo straordinario di euro 140.000 per l’organizzazione di una sessione di studio post - universitaria in collaborazione con l’“Université de la Sorbonne” (obiettivo programmatico 2.2.4.6. - capitolo 57496).».
Art. 16. (Fondazione Clément Fillietroz. Modificazione alla
[1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
«3bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, la Regione può concedere, solo per l’anno 2004 ed in deroga ai limiti previsti al comma 3, un contributo straordinario alla Fondazione pari ad euro 46.450 per la formazione del personale tecnico dell’Osservatorio” (obiettivo programmatico 2.2.4.6. - capitolo 57285).».]
Art. 17. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali).
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r 21/2003, sono modificate, per l’anno, 2004, nella misura indicata nell’allegato C.
CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2004.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 18. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui).
1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione della spesa per euro 15.611.933,26 del bilancio per l’anno finanziario 2004, quali risultano analiticamente dall’allegato D.
Art. 19. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata).
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in aumento:
Capitolo 00010 |
«Avanzo di amministrazione» |
competenza |
euro 228.647.888,38 |
Capitolo 00020 |
«Fondo iniziale di cassa» |
cassa |
euro 18.473.240,06 |
Capitolo 12010 |
«Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato» |
cassa |
euro 12.500.000,00 |
b) in diminuzione:
Capitolo 11150 |
«Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento» |
competenza e cassa |
euro 18.500.000,00 |
Capitolo 11195 |
«Contrazione di mutui per il finanziamento di interventi nel settore termale» |
competenza e cassa |
euro 3.615.100,00. |
Art. 20. (Sostituzione dell’allegato 5/B alla
1. A seguito della variazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b, l’allegato 5/B (Stanziamenti di competenza relativi a spese di investimento) della
Art. 21. (Variazioni allo stato di previsione della spesa).
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 sono apportate variazioni in aumento per complessivi euro 177.330.674,44 per la competenza e euro 24.470.073,32 per la cassa, come indicato analiticamente nell’allegato F.
Art. 22. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio).
1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio, ammontano a euro 29.202.113,94.
2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell’anno 2004 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della
3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell’anno 2004, ammontano ad euro 22.998.416,17 quali risultano analiticamente dall’allegato G.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l’anno finanziario 2004 sono approvate le variazioni in aumento per euro 22.998.416,17, quali risultano analiticamente dall’allegato G.
Art. 23. (Accensione di prestiti. Modificazione all’articolo 7 della
1. L’autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l’importo massimo di euro 160.000.000,00, prevista dall’articolo 7, comma 1, della
Art. 24. (Modifica alla descrizione di capitoli).
1. Le descrizioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006 sono così sostituite:
a) capitolo 20471 «Spese per il funzionamento ordinario della struttura, ivi comprese le spese per copie eliografiche, sviluppo fotografie, visure (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»;
b) capitolo 30500 «Trattamento economico a tutto il personale regionale»;
c) capitolo 47020 «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi opifici e delle relative infrastrutture (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla
d) capitolo 47520 «Contributi per concorso nell’ammortamento di mutui a favore di imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l’ampliamento di immobili destinati alla loro attività - limiti di impegno (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla
e) capitolo 48975 «Contributi per concorso nell’ammortamento di mutui bancari e di locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti di impegno (mantenuto per gli interventi residuali previsti dall’art. 22 della
f) capitolo 64930 «Spese per l’organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»;
g) capitolo 25033 «Oneri per la proposizione, l’avvio e l’attuazione dei progetti in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III A, Interreg III B Mediterraneo occidentale e Spazio alpino, Interreg III C e Interact».
Art. 25. (Copertura finanziaria).
1. La copertura del maggiore onere di euro 206.532.788,38 per l’anno 2004, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all’articolo 19.
Art. 26. (Pareggio del bilancio).
1. Il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2004, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.334.994.473,29 per la competenza e di euro 2.584.043.824,97 per la cassa.
CAPO IV
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 1999, N. 7
Art. 27. (Modificazione all’articolo 16).
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 16 della
Art. 28. (Disposizione finanziaria).
1. Alla copertura della minore entrata derivante dall’applicazione
dell’articolo 27, prevista in euro 3.000 per l’anno 2004 ed in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nell’obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2004 e per il triennio 2004/2006, al capitolo 33220 (Spese per l’acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco).
2. Per l’applicazione del presente Capo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 29. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
Elenco dei residui attivi ai quali sono apportate variazioni in aumento o in diminuzione – Art. 1.
(Omissis)
ALLEGATO B
Elenco dei residui passivi ai quali sono apportate variazioni in aumento o in diminuzione – Art. 2.
(Omissis)
ALLEGATO C
Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali (Art. 17).
(Omissis)
ALLEGATO D
Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa ai quali sono apportate variazioni di cassa in diminuzione (Art. 18).
(Omissis)
ALLEGATO E
Sostituzione dell’allegato 5/B alla
(Omissis)
ALLEGATO F
Variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa (art. 21).
(Omissis)
ALLEGATO G
Elenco dei capitoli ai quali sono apportate variazioni in aumento per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e non impegnati (Art. 22).
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della