Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.3 assetto del territorio |
Data: | 02/05/1995 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 3. (Variazioni di bilancio). |
§ 3.3.45 - Legge regionale 2 maggio 1995, n. 13.
Realizzazione o recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette e a Espace Mont Blanc.
(B.U. 16 maggio 1995, n. 22).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta interviene per realizzare o recuperare strutture di proprietà regionale relative alle aree naturali protette e all'Espace Mont Blanc. Tali strutture sono finalizzate sia alla necessità di funzionamento delle aree stesse (sede dell'ente di gestione, ricoveri per la sorveglianza, uffici) sia per attività di formazione e divulgazione.
1 bis. La Regione attua, altresì, ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità concordate in seno alla Conferenza transfrontaliera Mont Blanc, con particolare riguardo alle seguenti iniziative:
a) promozione ed attuazione di programmi e di progetti di valorizzazione del territorio, di riqualificazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
b) promozione ed effettuazione di indagini, ricerche, studi ed altre iniziative a carattere scientifico, tecnico e culturale, anche mediante incarichi esterni;
c) organizzazione o partecipazione a convegni, seminari, esposizioni e manifestazioni;
d) realizzazione e diffusione di pubblicazioni, materiale informativo e divulgativo su tematiche di interesse ambientale;
e) coordinamento, assistenza tecnica e segretariato a sostegno della partecipazione regionale alla Conferenza transfrontaliera [1].
Art. 2. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il triennio 1995/1997 in annue lire 1.200.000.000, gravano sul capitolo n. 67385 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69340 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) dei bilanci annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1995 e 1995/1997.
3. A decorrere dal 1998 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della
Art. 3. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 sono apportate, sia in termini di competenza che di cassa, le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69340 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
lire 1.200.000.000;
b) in aumento:
cap. 67385 "Spese per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette o a Espace Mont Blanc"
lire 1.200.000.000.
[1] Comma aggiunto dall’art. 29 della