§ 2.2.242 - L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
Legge finanziaria per gli anni 2000/2002 (Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:03/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
Art. 2.  (Autorizzazioni di limiti di impegno per l'anno 2000).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).
Art. 4.  (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
Art. 5.  (Disposizioni in materia di personale regionale).
Art. 6.  (Norme in materia di fondi pensione).
Art. 7.  (Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale).
Art. 8.  (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48).
Art. 9.  (Proroga di termini. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).
Art. 10.  (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento).
Art. 11.  (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
Art. 12.  (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).
Art. 13.  (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).
Art. 14.  (Piano di politiche del lavoro).
Art. 15.  (Interventi per la cooperazione).
Art. 16.  (Interventi di sostegno in occasione di calamità naturali. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37).
Art. 17.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
Art. 18.  (Interventi nel settore sociale).
Art. 19.  (Strutture sanitarie).
Art. 20.  (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario).
Art. 21.  (Disposizioni in materia di sostegno al settore dell'edilizia residenziale pubblica).
Art. 22.  (Interventi nel settore dei trasporti).
Art. 23.  (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente. Smaltimento rifiuti).
Art. 24.  (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).
Art. 25.  (Interventi in materia di istruzione e cultura).
Art. 26.  (Interventi nel settore del turismo e dello sport).
Art. 27.  (Interventi nel settore delle piccole e medie imprese).
Art. 28.  (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).
Art. 29.  (Sistema informativo regionale).
Art. 30.  (Interventi a sostegno dell'informazione locale).
Art. 31.  (Modificazione alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).
Art. 32.  (Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64).
Art. 33.  (Disposizioni in materia di entrate).
Art. 34.  (Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione).
Art. 35.  (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nella legislazione regionale di spesa. Modificazione alla legge regionale 1 gennaio 1999, n. 1).
Art. 36.  (Classificazione delle spese. Variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi).
Art. 37.  (Prenotazione dell'impegno di spesa).
Art. 38.  (Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93).
Art. 39.  (Modificazioni all'articolo 68 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29).
Art. 40.  (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 6).
Art. 41.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 42.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.2.242 - L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Legge finanziaria per gli anni 2000/2002 (Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002) e modificazioni a leggi regionali.

(B.U. 12 gennaio 2000, n. 3).

 

Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per gli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

 

     Art. 2. (Autorizzazioni di limiti di impegno per l'anno 2000).

     1. Il limite decennale di impegno di lire 120 milioni (euro 61.974), autorizzato per l'anno 1999 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001) per la concessione di contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno) a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti, è trasferito all'anno 2000 (cap. 38600 parz.).

     2. Per la concessione di contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), è autorizzato, per l'anno 2000, un nuovo limite quindicennale di impegno di lire 50 milioni (euro 25.822) (cap. 41220 parz.).

     3. Per il concorso nel pagamento di interessi sui mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), è autorizzato, per l'anno 2000, un nuovo limite quindicennale di impegno di lire 50 milioni (euro 25.822) (cap. 47520 parz.).

     4. Il limite decennale di impegno di lire 50 milioni (euro 25.822), autorizzato per l'anno 1998 dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000) per l'applicazione della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), trasferito all'anno 1999 dall'articolo 2, comma 4, della L.r. 1/1999, è ulteriormente trasferito all'anno 2000 (cap. 48830).

     5. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli, di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 2000, un nuovo limite di impegno di lire 20 milioni (euro 10.329) (cap. 55600 parz.).

     6. Per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui previsti dall'articolo 26, comma 2, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), come modificato dall'articolo 16 della presente legge, è autorizzato, per l'anno 2000, un limite quindicennale di impegno di lire 20 milioni (euro 10.329) (cap. 37870 di nuova istituzione).

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).

     1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 8.560 milioni (euro 4.420.871) (cap. 35060).

     2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree ed immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 6.450 milioni (euro 3.331.146) (cap. 46940).

     3. La spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 3, comma 3, della L.r. 1/1999 per l'applicazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale Cogne di Aosta) è rideterminata in lire 3.250 milioni (euro 1.678.484) per l'anno 2000, in lire 2.200 milioni (euro 1.136.205) per l'anno 2001 e in euro 1.137.200 per l'anno 2002 (cap. 46970).

     4. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 2.100 milioni (euro 1.084.559) (capp. 35080 e 35081). A decorrere dall'anno 2001, l'autorizzazione di spesa è determinata dallo stanziamento iscritto annualmente in bilancio.

     5. L'autorizzazione della spesa annua di lire 200 milioni, recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 4, della L.r. 41/1997 e, per l'anno 2001, dall'articolo 3, comma 5, della L.r. 1/1999 per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55 (Intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette) è rideterminata in lire 280 milioni (euro 144.607) per l'anno 2000, in lire 150 milioni (euro 77.468) per l'anno 2001 e in euro 77.400 per l'anno 2002 (cap. 67400).

 

     Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per l'anno 2000, aumenti di capitale della Società per azioni Centrale laitière di Aosta fino al limite di spesa di lire 4.000 milioni (euro 2.065.827) (cap. 35520).

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni (euro 1.032.913) per l'anno 2000 per il rifinanziamento del fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario in agricoltura, recata dall'articolo 4, comma 3, della L.r. 1/1999, è revocata (cap. 41490).

     3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 5.795 milioni (euro 2.992.867), di cui lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale sociale della Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. (cap. 35620).

     4. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per l'anno 2000, quote di capitale sociale della Finaosta S.p.A. fino al limite di spesa di lire 20.000 milioni (euro 10.329.137) (cap. 35560).

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale).

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale, con esclusione del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco di cui al comma 2, è definita in n. 2.614 unità di personale, ivi comprese n. 78 unità dipendenti dal Consiglio regionale, di cui n. 156 unità con qualifica di dirigente, ivi compresi n. 10 dirigenti alle dipendenze del Consiglio regionale.

     2. La dotazione organica del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco di cui alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) è definita in n. 137 unità di personale, di cui n. 2 unità con qualifica dirigenziale.

     3. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della L.r. 45/1995, l'utilizzo della dotazione organica di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato nel limite della spesa di lire 185.297,6 milioni (euro 95.698.223) per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 168.262,6 milioni (euro 86.900.380) per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capp. 30500, 30501 e 30505), lire 1.250 milioni (euro 645.571) per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (cap. 30631), lire 10.279,8 milioni (euro 5.309.073) per il personale del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco (capp. 30800, 30801, 30810) e lire 5.505,2 milioni (euro 2.843.198) per il personale dipendente dal Consiglio regionale (cap. 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente.

     4. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della L.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della L.r. 45/1995 non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.

     5. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il periodo 2000/2001 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) per l'anno 2000 e di annue lire 10.000 milioni (euro 5.164.568) a decorrere dall'anno 2001 (cap. 30650 parz.).

     6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento. Personale regionale. Personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 2000 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione ai contratti collettivi regionali di lavoro.

     7. In deroga all'articolo 36, comma 2, della L.r. 90/1989, ancora per l'anno 2000 non è consentito il prelievo dai Fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario (capp. 30510, 30620) e per trasferte (capp. 30520, 30625, 54780) del personale regionale. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 2000, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.

 

     Art. 6. (Norme in materia di fondi pensione).

     1. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 300 milioni (euro 154.937) (cap. 20065).

     2. La spesa di lire 20.000 milioni (euro 10.329.137) quale trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto per l'anno 2000 dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione) è trasferita all'anno 2001; il piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 2, della L.r. 57/1998 è protratto all'anno 2004 (cap. 39050).

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), è autorizzato il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), della somma di annue lire 3.100 milioni (euro 1.601.016) per gli anni 2000 e 2001 e di euro 1.601.000 per l'anno 2002 (cap. 54740). A decorrere dall'anno 2003 l'onere sarà annualmente determinato con legge di bilancio.

 

     Art. 7. (Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale).

     1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 2000, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) nell'importo di lire 335.490,6 milioni (euro 173.266.434) così ripartito tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:

     a) trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 167.745,3 milioni (euro 86.633.217) (capp. 20501 e 20745);

     b) interventi per programmi di investimento lire 67.098,3 milioni (euro 34.653.379) da utilizzarsi, quanto a lire 61.269,3 milioni (euro 31.642.952) per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) di cui al Capo II della L.r. 48/1995 (programma 2.1.1.03) e quanto a lire 5.829 milioni (euro 3.010.427) per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) (cap. 33755);

     c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della L.r. 48/1995, lire 100.647 milioni (euro 51.979.837) ripartiti ed autorizzati a norma dell'articolo 27 della medesima legge regionale per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'Allegato B alla presente legge.

     2. Per l'anno 2000, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, e articolo 13, comma 2, della L.r. 48/1995, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui al comma 1, lettera a), sono destinate:

     a) per lire 8.600 milioni (euro 4.441.529) al finanziamento dei Comuni (cap. 20501), ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della L.r. 41/1997, inserito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10;

     b) per lire 159.145,3 milioni (euro 82.191.688) nella misura dell'81 per cento al finanziamento dei Comuni (cap. 20501) e per il 19 per cento al finanziamento delle Comunità Montane (cap. 20745).

     [3. Il finanziamento annuale da attribuire al Comune di Saint-Vincent a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti alla Regione dalla gestione della Casa da gioco è garantito nella misura minima di lire 7.000 milioni (euro 3.615.198) per gli anni 2000 e 2001 e di euro 3.615.000 a decorrere dall'anno 2002 (cap. 33740).] [1]

 

     Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48).

     1. Le richieste di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della L.r. 48/1995 possono essere formulate, oltre che dagli enti già previsti al comma 2 del medesimo articolo, anche dalle Associazioni dei Comuni istituite ai sensi dell'articolo 93 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). Per le finalità di cui alla L.r. 48/1995 le Associazioni dei Comuni sono considerate sullo stesso piano dei Consorzi di Comuni tuttora esistenti.

     2. [2].

     3. [3].

     4. [4].

     5. [5].

     6. L'articolo 28 della L.r. 48/1995, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della L.r. 1/1999, è abrogato.

 

     Art. 9. (Proroga di termini. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).

     1. [6].

     2. [7].

     3. [8].

     4. [9].

 

     Art. 10. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento).

     1. Per la realizzazione del programma definitivo 2000/2002 di cui all'articolo 20 della L.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 53.678 milioni (euro 27.722.366) (cap. 21245 parz.) così suddivisa:

     a) anno 2000 lire 13.420 milioni (euro 6.930.851);

     b) anno 2001 lire 27.892 milioni (euro 14.405.015);

     c) anno 2002 euro 6.386.500.

     2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della L.r. 48/1995, è confermata la spesa di lire 3.489 milioni (euro 1.801.918) per l'anno 2000, autorizzata dall'articolo 10, comma 4, della L.r. 1/1999 (cap. 21255).

     3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della L.r. 48/1995, per il triennio 2001/2003, la spesa di riferimento è determinata in lire 55.686 milioni (euro 28.759.418), di cui indicativamente lire 13.922 milioni (euro 7.190.113) per l'anno 2001 ed euro 14.046.000 per l'anno 2002, da destinarsi in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni nella misura del venti per cento. Alla autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2001/2003 (cap. 21245 parz.).

     4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della L.r. 48/1995, è autorizzata, per il 2001, la spesa di lire 3.619 milioni (euro 1.869.057) (cap. 21255).

     5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della L.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), nonché della L.r. 48/1995 è autorizzata, nel triennio 2000/2002, la maggiore spesa complessiva di lire 6.520 milioni (euro 3.367.298) (cap. 21245 parz.), così suddivisa:

     a) anno 2000 lire 1.520,3 milioni (euro 785.169);

     b) anno 2001 lire 1.000 milioni (euro 516.456);

     c) anno 2002 euro 2.065.800.

 

     Art. 11. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).

     1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), è autorizzata, per l'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 3.615.100 (cap. 33670).

 

     Art. 12. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).

     1. La spesa per il trasferimento dei fondi al Comune di Aosta per la progettazione e la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è così determinata per il triennio 2000/2002 (cap. 33665):

     a) anno 2000 lire 15.000 milioni (euro 7.746.853);

     b) anno 2001 lire 15.000 milioni (euro 7.746.853);

     c) anno 2002 euro 7.746.800.

     2. Nella medesima misura è determinata l'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi a copertura degli oneri di cui al comma 1 (cap. 11155).

 

     Art. 13. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).

     1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, determinata in lire 2.800 milioni per l'anno 2000 e in lire 600 milioni per l'anno 2001 dall'articolo 13, comma 1, della L.r. 1/1999, è rideterminata in lire 3.500 milioni (euro 1.807.599) per l'anno 2000, lire 2.200 milioni (euro 1.136.205) per l'anno 2001 ed euro 1.858.900 per l'anno 2002 (cap. 50150).

     2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla L.r. 1/1999 (cap. 11175).

 

     Art. 14. (Piano di politiche del lavoro).

     1. La spesa di annue lire 8.560 milioni per il biennio 2000/2001, autorizzata dall'articolo 14 della L.r. 1/1999 per l'attuazione del piano triennale 1999/2001 di politiche del lavoro è rideterminata in lire 8.450 milioni (euro 4.364.060) per l'anno 2000 e in lire 8.510 milioni (euro 4.395.048) per l'anno 2001 (cap. 26010).

 

     Art. 15. (Interventi per la cooperazione).

     1. Per l'ulteriore attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è autorizzata la spesa di lire 1.562 milioni (euro 806.705) per l'anno 2000, di lire 1.402 milioni (euro 724.072) per l'anno 2001 e di euro 656.400 per l'anno 2002 (capp. 44080, 46440, 46460, 46480, 46500, 46520, 46540, 46560).

 

     Art. 16. (Interventi di sostegno in occasione di calamità naturali. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37). [10]

 

     Art. 17. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).

     1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2000 in lire 280.855 milioni (euro 145.049.502), di cui:

     a) trasferimenti all'USL per complessive lire 259.335 milioni (euro 133.935.349) così ripartite:

     1) assegnazione quale quota indistinta per il finanziamento di spese correnti, comprensive della mobilità sanitaria, lire 247.200 milioni (euro 127.668.145) (cap. 59900 parz.);

     2) prestazioni sanitarie aggiuntive lire 3.800 milioni (euro 1.962.536) (cap. 59980);

     3) iniziative di formazione lire 150 milioni (euro 77.468) (cap. 59900 parz.);

     4) attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria lire 900 milioni (euro 464.811) (cap. 59900 parz.);

     5) prestazioni sanitarie particolari e ricerca lire 1.200 milioni (euro 619.748) (cap. 59900 parz.);

     6) accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato lire 5.100 milioni (euro 2.633.930) (cap. 59900 parz.);

     7) implementazione del sistema informativo gestionale lire 950 milioni (euro 490.634) (cap. 60470 parz.);

     8) accreditamento dei centri veterinari, lire 35 milioni (euro 18.075) (cap. 59900 parz.);

     8 bis) rinnovo contratti e convenzioni del personale medico e veterinario, lire 13.000 milioni (euro 6.713.940) (cap. 59915 di nuova istituzione) [11];

     b) trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) quale finanziamento annuale per spese di funzionamento lire 4.000 milioni (euro 2.065.827) (cap. 67380);

     c) interventi diretti della Regione lire 1.520 milioni (euro 785.014) (capp. 59920, 61730, 61265 e 60470 parz.);

     d) trasferimenti straordinari all'USL per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio 1999 lire 16.000 milioni (euro 8.263.310) (cap. 59925).

 

     Art. 18. (Interventi nel settore sociale).

     1. La spesa annua per l'applicazione della legge regionale 26 maggio 1998, n. 34 (Autorizzazione di spesa per la liquidazione di spese per la gestione di comunità riabilitative a favore di tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da HIV e malati di AIDS), autorizzata per gli anni 2000 e 2001 in lire 250 milioni annue dall'articolo 16, comma 1, della L.r. 1/1999, è rideterminata in lire 150 milioni (euro 77.468) per l'anno 2000, in lire 144 milioni (euro 74.369) per l'anno 2001 ed in euro 77.468 per l'anno 2002 (cap. 61045).

     2. Per i seguenti ulteriori interventi previsti dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Piano socio sanitario regionale per il triennio 1997/1999), sono autorizzate, per l'anno 2000, le seguenti spese:

     a) lire 50 milioni (euro 25.822) per lo sviluppo del servizio sociale territoriale (cap. 61630);

     b) lire 6.000 milioni (euro 3.098.741) per l'erogazione di contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili (cap. 61700).

     3. La spesa annua di lire 450 milioni per gli anni 2000 e 2001, autorizzata rispettivamente dall'articolo 1 della L.r. 41/1997 e dall'articolo 16, comma 2, della L.r. 1/1999 per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Desaymonet per il recupero dei tossicodipendenti, di cui alla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38, è rideterminata in lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2000, in lire 480 milioni (euro 247.899) per l'anno 2001 e in euro 241.400 per l'anno 2002 (cap. 60880).

     4. La residua spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 dall'articolo 16, comma 3, della L.r. 1/1999 per la realizzazione del centro occupazionale agricolo per portatori di handicap di cui alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 2, è ridotta a lire 200 milioni (euro 103.291) (cap. 61620).

     5. [La spesa annua di lire 2.000 milioni per gli anni 2000 e 2001, autorizzata dall'articolo 16, comma 4, della L.r. 1/1999, per la concessione di contributi ad enti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche, prevista dalla legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è rideterminata in annue lire 1.500 milioni (euro 774.685) per gli anni 2000 e 2001 ed autorizzata in euro 774.700 per l'anno 2002 (cap. 58700)] [12].

     6. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), autorizzata in lire 5.300 milioni per l'anno 2000 e in lire 8.500 milioni per l'anno 2001 dall'articolo 29, comma 1, della L.r. 1/1999, è rideterminata in lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) per l'anno 2000, in lire 4.986 milioni (euro 2.575.054) per l'anno 2001 e in euro 2.575.900 per l'anno 2002 (capp. 61270, 61275, 61280, 61285 e 61290).

 

     Art. 19. (Strutture sanitarie).

     1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, è trasferita all'Unità Sanitaria Locale (USL), per l'anno 2000, la somma di lire 4.200 milioni (euro 2.169.118) (cap. 60380).

     2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, già autorizzata in lire 300 milioni per l'anno 2000 e in lire 600 milioni per l'anno 2001 dall'articolo 17, comma 2, della L.r. 1/1999, è rideterminata in lire 620 milioni (euro 320.203) per l'anno 2000, in lire 1.000 milioni (euro 516.456) per l'anno 2001 ed in euro 284.000 per l'anno 2002 (cap. 60310).

     3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, già autorizzata in lire 34.900 milioni per il biennio 2000/2001 dall'articolo 17, comma 3, della L.r. 1/1999, è rideterminata in lire 31.851 milioni (euro 16.449.668), di cui lire 25.451 milioni (euro 13.144.344) per l'anno 2000 e lire 6.400 milioni (euro 3.305.324) per l'anno 2001; per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 8.366.400 (cap. 60420).

     4. Il limite di annue lire 3.000 milioni che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL quale finanziamento vincolato per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31, per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, fissato dall'articolo 17, comma 4, della L.r. 1/1999 per gli anni 2000 e 2001 è ridotto, per l'anno 2001, a lire 2.000 milioni (euro 1.032.913) ed esteso, per euro 1.039.000, all'anno 2002 (cap. 60445).

 

     Art. 20. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario).

     1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), sono determinati in complessive lire 3.295 milioni (euro 1.701.725) per l'anno 2000, in lire 3.180 milioni (euro 1.642.332) per l'anno 2001 ed in euro 1.582.000 per l'anno 2002, articolati come segue:

     a) documento unico di programmazione, obiettivo n. 2, 2000/06, complessive lire 1.895 milioni (euro 978.685) per l'anno 2000, lire 1.780 milioni (euro 919.293) per l'anno 2001 ed euro 858.000 per l'anno 2002 (cap. 25026);

     b) programma operativo di iniziativa comunitaria INTERREG III italo- francese 2000/06, complessive lire 1.200 milioni (euro 619.748) per l'anno 2000, lire 1.200 milioni (euro 619.748) per l'anno 2001 ed euro 620.000 per l'anno 2002 (cap. 25030);

     c) programma operativo di iniziativa comunitaria INTERREG III italo- svizzero 2000/06, complessive lire 200 milioni (euro 103.291) per l'anno 2000, lire 200 milioni (euro 103.291) per l'anno 2001 ed euro 104.000 per l'anno 2002 (cap. 25029).

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di cofinanziamento dei programmi di cui al comma 1.

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di sostegno al settore dell'edilizia residenziale pubblica). [13]

     [1. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), non si applicano per l'anno 2000.

     2. I fondi statali, attribuiti alla Regione per i fini di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono gestiti direttamente dalla Regione e affluiscono al capitolo 13050 del bilancio regionale [14].

     3. La dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della l. 431/1998, può essere destinata anche all’integrazione del fondo regionale per l’abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l’abitazione), in aggiunta alla quota prevista dall’articolo 9, comma 1, della l.r. 36/1998, senza incidere sulla quantificazione delle quote di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 36/1998 [15].

     4. [I fondi di cui al comma 2 sono destinati anche ad inquilini che non siano assegnatari o aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, tenuto conto dei requisiti definiti dal Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999, previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/1998] [16].]

 

     Art. 22. (Interventi nel settore dei trasporti).

     1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), autorizzata in annue lire 3.650 milioni per il biennio 2000/2001 dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 3.620 milioni (euro 1.869.573) per l'anno 2000, in lire 3.120 milioni (euro 1.611.345) per l'anno 2001 ed in euro 1.611.200 per l'anno 2002 (capp. 67870 e 67890).

     2. La spesa di annue lire 26.500 milioni, autorizzata per gli anni 2000 e 2001 dall'articolo 19, comma 2, della L.r. 1/1999 per l'erogazione alle società concessionarie di servizi di autolinee dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi degli articoli 13, 54, 55, 57, 58, 59 e 60 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è rideterminata in lire 28.000 milioni (euro 14.460.793) per l'anno 2000, in lire 28.800 milioni (euro 14.873.958) per l'anno 2001 ed in euro 14.484.900 per l'anno 2002 (cap. 67670).

     3. La spesa recata dall'articolo 19, comma 3, della L.r. 1/1999 per l'applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier), è rideterminata, per il biennio 2000/2001, in complessive lire 7.000 milioni (euro 3.615.198), di cui lire 6.000 milioni (euro 3.098.741) - 3.000 milioni annui (euro 1.549.370) - per l'applicazione del contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato (cap. 67970) e lire 1.000 milioni (euro 516.456) - 500 milioni annui (euro 258.228) - per infrastrutture ed impianti (cap. 67975); per l'anno 2002 la spesa autorizzata per i medesimi interventi è di euro 1.807.500, di cui euro 258.200 per infrastrutture ed impianti.

     4. L'autorizzazione di spesa di lire 9.000 milioni annui per gli anni 2000 e 2001, recata dall'articolo 19, comma 5, della L.r. 1/1999, per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78, concernente il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto Corrado Gex di Aosta, è rideterminata in lire 4.000 milioni (euro 2.065.827) per l'anno 2000, in lire 11.000 milioni (euro 5.681.025) per l'anno 2001 e in euro 774.600 per l'anno 2002 (cap. 68150).

     5. L'autorizzazione di spesa di lire 7.338 milioni (euro 3.789.760) per il biennio 2000/2001, recata dall'articolo 19, comma 7, della L.r. 1/1999, per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers, è rideterminata in lire 10.000 milioni (euro 5.164.568) - annue lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) - per gli anni 2000 e 2001; per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 (cap. 51490).

 

     Art. 23. (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente. Smaltimento rifiuti).

     1. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni per l'anno 2000 e di lire 6.200 milioni per l'anno 2001, recata nell'articolo 20 della L.r. 1/1999 per il completamento delle stazioni intermedie di stoccaggio di rifiuti solidi urbani, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, e per la realizzazione delle discariche annesse all'impianto di compattazione dei predetti rifiuti, ubicato nel comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, è rideterminata in lire 1.300 milioni (euro 671.393) per l'anno 2000 e in lire 3.800 milioni (euro 1.962.536) per l'anno 2001, di cui annue lire 800 milioni (euro 413.165) per gli interventi previsti dalla L.r. 44/1988, e in euro 1.962.400 per l'anno 2002, di cui euro 413.100 per gli interventi previsti dalla L.r. 44/1988 (cap. 59270 parz.).

 

     Art. 24. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).

     1. L'autorizzazione della spesa di annue lire 3.700 milioni (euro 1.910.890) per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del regolamento CE n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recata dall'articolo 19, comma 1, della L.r. 41/1997 per l'anno 2000 e dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 1/1999 per l'anno 2001, è estesa all'anno 2002 per euro 1.910.800 (cap. 42510).

     2. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni (euro 4.131.655) per la concessione, ancora per l'anno 2000, di contributi a favore di titolari di allevamenti che abbiano maturato nel corso della campagna sanitaria 1999 i requisiti previsti dalla legge regionale 7 novembre 1994, n. 66 (Concessione di una misura annuale a favore di titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne) (cap. 42810).

     3. La spesa di lire 5.450 milioni per l'anno 2000 e di lire 5.650 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 1 della L.r. 1/1999 per l'applicazione della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2 (Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie), è rideterminata in lire 7.455 milioni (euro 3.850.186) per l'anno 2000, in lire 7.410 milioni (euro 3.826.945) per l'anno 2001 ed in euro 3.837.100 per l'anno 2002 (capp. 43240, 43260, 43300, 43340, 43400).

 

     Art. 25. (Interventi in materia di istruzione e cultura).

     1. La residua spesa di lire 14.000 milioni per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1996, n. 37 (Interventi regionali in materia di edilizia scolastica), rinviata dall'articolo 22, comma 1, della L.r. 1/1999 agli anni 2002 e 2003, è rideterminata in euro 7.230.000, a valere sul triennio 2002/2004, di cui euro 774.600 per l'anno 2002 (cap. 56300 parz.).

     2. La spesa di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 22, comma 3, della L.r. 1/1999, per il funzionamento del corso di laurea in Scienza della formazione e della scuola di specializzazione dei docenti, in attuazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Norme urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è rideterminata in lire 700 milioni (euro 361.519) per l'anno 2000, in lire 750 milioni (euro 387.342) per l'anno 2001 ed autorizzata in euro 361.500 per l'anno 2002 (cap. 56640).

     3. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641) ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 170 milioni (euro 87.797) per il concorso nel pagamento di buoni mensa per gli studenti universitari (cap. 55560 parz.).

     4. La residua spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 dalla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 55 (Istituzione del parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans del Comune di Aosta), è trasferita per lire 1.700 milioni (euro 877.976) all'anno 2001 (cap. 66090).

 

     Art. 26. (Interventi nel settore del turismo e dello sport).

     1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro il limite annuo di lire 1.000 milioni (euro 516.456) per gli anni 2000 e 2001 ed euro 516.400 per l'anno 2002 (capp. 11165 entrate e 64821 spesa); tali importi modificano quelli autorizzati dall'articolo 25, comma 1, della L.r. 1/1999.

     2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 42 milioni (euro 21.691) per l'anno 2000, di lire 126 milioni (euro 65.073) per l'anno 2001 e di euro 108.400 per l'anno 2002 e annui euro 126.850 a decorrere dall'anno 2003 (cap. 69300 parz. e 69320 parz.).

     3. La spesa di annue lire 1.020 milioni (euro 526.786), autorizzata dall'articolo 25, comma 3, della L.r. 1/1999 per gli interventi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta), è rideterminata in lire 930 milioni (euro 480.304) per l'anno 2000, in lire 896 milioni (euro 462.745) per l'anno 2001 e in euro 452.300 per l'anno 2002 (capp. 64360, 64380, 64390 e 64440).

     4. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci della Valle d'Aosta), come modificata dalle leggi regionali 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2000, di lire 400 milioni (euro 206.582) per l'anno 2001 e di euro 206.400 per l'anno 2002 (capp. 64485, 64500).

     5. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83 (Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa) e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 6.000 milioni (euro 3.098.741) (cap. 64560).

     6. La spesa di lire 25.500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 per l'applicazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio), è rideterminata, per l'anno 2000, in lire 20.500 milioni (euro 10.587.366), di cui lire 1.500 milioni (euro 774.685) per l'ulteriore finanziamento del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio). Per gli anni 2001 e 2002 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 26.500 milioni (euro 13.686.107) e di euro 17.817.900, di cui lire 4.500 milioni (euro 2.324.056) nell'anno 2001 ed euro 2.324.200 nell'anno 2002 per il rifinanziamento del fondo di rotazione (capp. 64660, 64810).

     7. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Interventi a favore dello sport) è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 4.320 milioni (euro 2.231.093), di cui 300 milioni (euro 154.937) già autorizzati dall'Allegato B (cap. 62521). Per gli anni 2001 e 2002 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 4.338 milioni (euro 2.240.390) e di euro 1.941.300, con esclusione degli stanziamenti da autorizzarsi annualmente a carico del capitolo 62521 mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla finanza locale (capp. 64150, 64460, 64321, 66500, 66501, 66502, 66503).

     8. Per il completamento dell'intervento di ristrutturazione del fabbricato regionale Foyer de montagne ubicato nel comune Valgrisenche, di cui alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 56, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2000, di lire 1.000 milioni (euro 516.456) per l'anno 2001 e di euro 51.600 per l'anno 2002 (cap. 64852).

 

     Art. 27. (Interventi nel settore delle piccole e medie imprese).

     1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti), determinata in annue lire 4.000 milioni dall'articolo 12 della stessa legge, è rideterminata in lire 6.700 milioni (euro 3.460.261) per l'anno 2000, in lire 6.800 milioni (euro 3.511.906) per l'anno 2001 ed in euro 3.724.800 per l'anno 2002 (capp. 47010, 47040, 47300 parz., 47350, 47820, 47830).

     2. La spesa di lire 3.000 milioni annui per l'applicazione, negli anni 2000 e 2001, dell'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 (Provvidenze per l'artigianato. Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento e miglioramento delle attività delle imprese artigiane), autorizzata dall'articolo 1 della L.r. 1/1999 è rideterminata, per i predetti anni, in annue lire 2.500 milioni (euro 1.291.142) ed estesa al 2002 per euro 1.032.900 (cap. 47300 parz.).

 

     Art. 28. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).

     1. E' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 309.800 per l'applicazione della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici) come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 9 (cap. 48950).

     2. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano) è prorogata all'anno 2002; la residua autorizzazione di spesa di lire 2.600 milioni, determinata dall'articolo 27, comma 2, della L.r. 1/1999, è rideterminata in lire 2.400 milioni (euro 1.239.496), ripartita in lire 800 milioni annui (euro 413.165) per gli anni 2000 e 2001 ed in euro 413.100 per l'anno 2002 (cap. 33751).

     3. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della L.r. 1/1997, autorizzata dall'articolo 27, comma 3, della L.r. 1/1999, è rideterminata per l'anno 2001 in lire 300 milioni (euro 154.937) ed estesa all'anno 2002 per euro 154.900 (cap. 48820).

     4. La spesa annua di lire 400 milioni, autorizzata dall'articolo 29, comma 1, della L.r. 1/1999 per l'applicazione della legge regionale 26 maggio 1998, n. 43 (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili)), è ridotta per gli anni 2000 e 2001 ad annue lire 300 milioni (euro 154.937) e determinata per l'anno 2002 in euro 154.900 (cap. 48960).

 

     Art. 29. (Sistema informativo regionale).

     1. La spesa di lire 617 milioni per l'anno 2000 e di lire 460 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 28, comma 1, della L.r. 1/1999 per la realizzazione del sistema informativo regionale territoriale (SITR) di cui alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 39, è rideterminata in lire 2.510 milioni (euro 1.296.306) per l'anno 2000, in lire 2.350 milioni (euro 1.213.673) per l'anno 2001 e in euro 1.213.500 per l'anno 2002 (cap. 20467).

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 340 milioni per l'anno 2000 e di lire 350 milioni per l'anno 2001, recata dall'articolo 28, comma 2, della L.r. 1/1999 per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37, concernente la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche, è rideterminata in lire 150 milioni (euro 77.468) annui per gli anni 2000 e 2001 ed autorizzata in euro 77.400 per l'anno 2002 (cap. 21880 parz.).

 

     Art. 30. (Interventi a sostegno dell'informazione locale).

     1. Per l'applicazione della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale), è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa annua di lire 500 milioni (euro 258.228) e, per l'anno 2002, la spesa di euro 258.200 (cap. 21430).

 

     Art. 31. (Modificazione alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16). [17]

 

     Art. 32. (Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64). [18]

 

     Art. 33. (Disposizioni in materia di entrate).

     1. Fino al 31 dicembre 2000 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale di trascrizione (IRT), di cui al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni, restano affidate all'Automobile Club d'Italia (ACI), Ufficio del Pubblico registro automobilistico, sede provinciale di Aosta.

     2. In attesa di una disciplina organica della materia, per l'anno 2000 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono svolte dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata, ove si renda necessario, a stipulare eventuali convenzioni con i soggetti interessati.

 

     Art. 34. (Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere il rimborso, anche in più soluzioni, della somma di lire 15.000 milioni (euro 7.746.853), disponibile sui fondi di rotazione regionali istituiti presso la Finaosta S.p.A., ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, a valere:

     a) quanto a lire 10.000 milioni (euro 5.164.568) sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui al capo II (Provvidenze per il turismo) della L.r. 33/1973;

     b) quanto a lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui al capo III (Provvidenze per l'industria) della L.r. 33/1973.

     2. Le somme rimborsate ai sensi del presente articolo saranno introitate sul capitolo n. 9904 che si istituisce nella parte entrate del bilancio della Regione con la denominazione "Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione".

 

     Art. 35. (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nella legislazione regionale di spesa. Modificazione alla legge regionale 1 gennaio 1999, n. 1). [19]

 

     Art. 36. (Classificazione delle spese. Variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi). [20]

     [1. Gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 30, comma 1, della L.r. 90/1989 sono individuati nell'ultimo livello di codifica della spesa regionale indicato nello schema di bilancio in vigore.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra gli stanziamenti di capitoli appartenenti al medesimo obiettivo programmatico, come individuato al comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa determinati con legge e del vincolo di destinazione per le spese finanziate con risorse aventi destinazione vincolata.

     3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.]

 

     Art. 37. (Prenotazione dell'impegno di spesa). [21]

     [1. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

     2. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

     3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procedure di gara bandite prima del 31 dicembre 1999 e non concluse entro tale termine.]

 

     Art. 38. (Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93). [22]

     1. - 2. [23].

     3. L'articolo 21 della L.r. 93/1982 è abrogato.

 

     Art. 39. (Modificazioni all'articolo 68 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29).

     1. [24].

     2. La modificazione di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio 2000.

 

     Art. 40. (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 6). [25]

 

     Art. 41. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le spese autorizzate dalla presente legge ammontano a lire 980.538,6 milioni (euro 506.405.924) per l'anno 2000, a lire 341.356 milioni (euro 176.295.661) per l'anno 2001 e ad euro 167.872.012 per l'anno 2002.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri di lire 625.378 milioni (euro 322.980.782) per l'anno 2000, di lire 71.638 milioni (euro 36.997.939) per l'anno 2001 e di euro 163.971.980 per l'anno 2002, si fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 2000/2002, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione pluriennale della spesa.

 

     Art. 42. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B

 

 

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 33.

[2] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 17 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

[3] Modifica l'alinea del comma 3, art. 19 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

[4] Sostituisce il comma 3, art. 22 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

[5] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 23 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

[6] Modifica il comma 1, art. 7 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

[7] Modifica il comma 1, art. 117 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

[8] Modifica il comma 1, art. 125 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

[9] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 125 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

[10] Sostituisce gli articoli 25 e 26 della L.R. 31 luglio 1986, n. 37.

[11] Numero aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 agosto 2000, n. 29.

[12] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 18 aprile 2008, n. 14.

[13] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[14] Comma così sostituito dall’art. 34 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[15] Comma così sostituito dall’art. 34 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[16] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[17] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 21. Il presente articolo sostituiva il secondo comma, art. 1 della L.R. 28 giugno 1982, n. 16.

[18] Sostituisce il comma 7, art. 15 e i commi 2 e 6, art. 39 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

[19] Sostituisce il comma 2, art. 33 della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1.

[20] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30.

[21] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30.

[22] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 13 della L.R. 18/2001.

[23] Sostituiscono gli articoli 18 e 20 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 93.

[24] Modifica il comma 3, art. 68 della L.R. 1 settembre 1997, n. 29.

[25] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 3 febbraio 1999, n. 6.