Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.13 handicap, portatori |
Data: | 12/01/1999 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Interventi). |
Art. 3. (Beneficiari). |
Art. 4. (Competenze). |
Art. 5. (Struttura responsabile). |
Art. 6. (Coordinamento con le norme edilizie). |
Art. 7. (Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti). |
Art. 8. (Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni). |
Art. 9. (Edifici e luoghi pubblici). |
Art. 10. (Edifici e luoghi privati aperti al pubblico). |
Art. 11. (Edifici privati). |
Art. 12. (Ausili e attrezzature). |
Art. 13. (Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto). |
Art. 14. (Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente). |
Art. 15. (Piano annuale di intervento). |
Art. 16. (Informazione e accessibilità). |
Art. 17. (Domande di contributo degli enti pubblici). |
Art. 18. (Domande di contributo dei soggetti privati). |
Art. 19. (Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni). |
Art. 20. (Modalità di erogazione dei contributi). |
Art. 21. (Determinazioni percentuali di intervento). |
Art. 22. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 23. (Abrogazione di norme). |
Art. 24. (Norme transitorie). |
Art. 25. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.13.23 - Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3. [1]
Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili.
(B.U. 19 gennaio 1999, n. 4).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Valle d'Aosta promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, e dei luoghi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali da parte delle persone disabili.
Art. 2. (Interventi).
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:
a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscano l'integrazione sociale delle persone disabili;
b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni dei luoghi aperti al pubblico e di ogni altro intervento di edilizia;
c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico esistenti, nonché dai luoghi aperti al pubblico, intendendosi per tali quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso;
d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti;
e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari per la locomozione ad uso privato.
Art. 3. (Beneficiari).
1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) gli enti pubblici;
b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta;
c) le persone portatrici di handicap consistente in una menomazione e una disabilità funzionale permanente dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche di cui alla
Art. 4. (Competenze).
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, sono titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).
2. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.
Art. 5. (Struttura responsabile).
1. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.
CAPO II
DISPOSIZIONI EDILIZIE
Art. 6. (Coordinamento con le norme edilizie).
1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al
2. Alle comunicazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, rese ai sensi dell'articolo 15, comma terzo, e dell'articolo 26, comma secondo, della
3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità o di abitabilità per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve accertare che le stesse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine, il Sindaco può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
4. Nel caso di opere pubbliche, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso da edifici privati a luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2. Il rilascio del certificato di agibilità o abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. L'esecuzione di interventi di nuova costruzione e di recupero globale in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, realizzati in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nei quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone disabili, comporta la dichiarazione di inabitabilità o inagibilità parziale o totale dell'edificio. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della
7. I piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della
8. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della
Art. 7. (Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti).
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal
2. Al fine di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni luogo aperto al pubblico, la Giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.
4. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell'articolo 1 del
5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, o a singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato esclusivamente ad addetti a lavorazioni specialistiche che per la loro natura sono del tutto precluse a persone disabili.
Art. 8. (Edifici soggetti ai vincoli di cui alla
1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti a vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali e regionali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della
CAPO III
INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE
ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E
PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
Art. 9. (Edifici e luoghi pubblici).
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi agli enti pubblici in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sullo stesso immobile, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.
Art. 10. (Edifici e luoghi privati aperti al pubblico).
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in misura non superiore al settantacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 100 milioni per ogni singola unità immobiliare.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sulla stessa unità immobiliare, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.
Art. 11. (Edifici privati).
1. Per la realizzazione di opere, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi alle persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'articolo 21 e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 50 milioni per la realizzazione di ascensori.
2. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.
Art. 12. (Ausili e attrezzature).
1. Per ausili ed attrezzature si intendono:
a) beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione;
b) beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna ed esterna agli edifici;
c) strumenti di adattamento degli autoveicoli e motoveicoli anche se prodotti in serie.
2. Per l'acquisto e la installazione degli ausili e delle attrezzature di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:
a) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 50 milioni per ogni singolo intervento;
b) alle persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'articolo 21, dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale.
Art. 13. (Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto).
1. I Comuni sono autorizzati a concedere il settantacinque per cento della spesa per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato a favore di cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ovvero di coloro i quali abbiano in carico i beneficiari ai sensi dell'articolo 12 del
2. Gli interessati per essere ammessi a beneficiare degli interventi di cui al comma 1, riferiti ad un solo veicolo, non devono aver usufruito del beneficio nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell'autoveicolo sia dovuta a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave, la radiazione dalla circolazione o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati.
Art. 14. (Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente).
1. I Comuni possono concedere contributi fino al quindici per cento della spesa sostenuta e riferita ad un solo veicolo per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato di cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), non in possesso di patente di guida e per il cui trasporto si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli.
CAPO IV
FUNZIONI REGIONALI
Art. 15. (Piano annuale di intervento).
1. La Giunta regionale adotta il piano annuale di intervento con il quale:
a) ripartisce i fondi regionali tra gli enti pubblici ed i Comuni sulla base del fabbisogno presunto segnalato, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto;
b) stabilisce i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto;
c) approva l'ammissibilità ai contributi delle domande presentate dagli enti pubblici ed impegna la relativa spesa presunta;
d) anticipa agli enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta fino al cinquanta per cento del contributo impegnato.
Art. 16. (Informazione e accessibilità).
1. La struttura regionale competente di cui all'articolo 5 provvede in merito agli aspetti tecnici e sociali relativi alla disabilità fisica, psichica e sensoriale, e a compiti comunque connessi all'applicazione della presente legge ed individuati dalla Giunta regionale con i provvedimenti previsti dall'articolo 8 della
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura sia pubblica che privata, competente in materia.
CAPO V
MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 17. (Domande di contributo degli enti pubblici).
1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 9 gli enti pubblici presentano domanda alla struttura regionale competente secondo i tempi e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 18. (Domande di contributo dei soggetti privati).
1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 i soggetti privati presentano domanda al Sindaco del Comune di residenza, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare nonché della relativa spesa.
2. Qualora la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche insista su immobili detenuti a titolo di locazione dai soggetti di cui al comma 1, alla domanda deve essere allegato un atto di assenso del proprietario.
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla documentazione stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Comune di residenza è tenuto ad anticipare su richiesta, i contributi di cui al comma 1, alle persone che dispongano di un reddito famigliare non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della
5. Il reddito di cui al comma 5 è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della
6. Le persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), al fine di poter accedere ai contributi di cui all'articolo 11, devono presentare la domanda, relativa allo stesso immobile, per accedere al fondo speciale di cui all'articolo 10 della
Art. 19. (Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni).
1. Entro il termine perentorio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, i Comuni comunicano alla Regione il loro fabbisogno presunto per l'anno successivo, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto.
2. I Comuni sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, concedono i contributi ai soggetti e agli enti che ne fanno richiesta e ne hanno titolo.
Art. 20. (Modalità di erogazione dei contributi).
1. La Regione o il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto dei beni, predispongono l'erogazione del contributo.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo è conseguentemente ridotto, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
3. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 17 e 18, è disposta la revoca del contributo concesso da parte della Regione o del Comune.
4. Le somme eventualmente recuperate dai Comuni, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto ed al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
5. I Comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dalla approvazione del piano di cui all'articolo 15. La Regione eroga il saldo delle somme assegnate agli enti pubblici. I Comuni restituiscono le somme eventualmente inutilizzate.
Art. 21. (Determinazioni percentuali di intervento).
1. La seguente tabella si applica per la determinazione delle percentuali di intervento di cui all'articolo 11 e all'articolo 12, comma 2, lettera b) in relazione al reddito del richiedente:
a) fino al minimo vitale ai sensi della
b) fino a lire 20.000.000 oltre il minimo vitale: 90%
c) da lire 20.000.001 a lire 30.000.000 oltre il minimo vitale: 80%
d) da lire 30.000.001 a lire 40.000.000 oltre il minimo vitale: 70%
e) da lire 40.000.001 a lire 50.000.000 oltre il minimo vitale: 60%
f) da lire 50.000.001 a lire 60.000.000 oltre il minimo vitale: 50%
g) da lire 60.000.001 a lire 70.000.000 oltre il minimo vitale: 40%
h) da lire 70.000.001 a lire 150.000.000 oltre il minimo vitale: 30%.
Art. 22. (Disposizioni finanziarie).
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi per l'anno 2000 che graverà sugli stanziamenti iscritti al capitolo 58700 del bilancio triennale della Regione 1998/2000.
2. A decorrere dall'anno 2001 la spesa di cui alla presente legge sarà determinata con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 23. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b)
Art. 24. (Norme transitorie).
1. Per l'anno 1998 le domande presentate ai sensi della
2. Le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Art. 25. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Interventi
Art. 3 - Beneficiari
Art. 4 - Competenze
Art. 5 - Struttura responsabile
CAPO II
DISPOSIZIONI EDILIZIE
Art. 6 - Coordinamento con le norme edilizie
Art. 7 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
Art. 8 - Edifici soggetti ai vincoli di cui alla
CAPO III
INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE
ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E
PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
Art. 9 - Edifici e luoghi pubblici
Art. 10 - Edifici e luoghi privati aperti al pubblico
Art. 11 - Edifici privati
Art. 12 - Ausili e attrezzature
Art. 13 - Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto
Art. 14 - Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente
CAPO IV
FUNZIONI REGIONALI
Art. 15 - Piano annuale di intervento
Art. 16 - Informazione e accessibilità
CAPO V
MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 17 - Domande di contributo degli enti pubblici
Art. 18 - Domande di contributo dei soggetti privati
Art. 19 - Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni
Art. 20 - Modalità di erogazione dei contributi
Art. 21 - Determinazioni percentuali di intervento
Art. 22 - Disposizioni finanziarie
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23 - Abrogazione di norme
Art. 24 - Norme transitorie
Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza
[1] Abrogata dall'art. 18 della