§ 4.5.33 - Legge regionale 27 maggio 1988, n. 38.
Istituzione e finanziamento delle spese di gestione della comunità "Emanuele Désaymonet", di Aosta, per il recupero di tossicodipendenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.5 assistenza socio-sanitaria
Data:27/05/1988
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della comunità "Emanuele Désaymonet").
Art. 2.  (Gestione).
Art. 3.  (Finanziamenti).
Art. 4.      1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.5.33 - Legge regionale 27 maggio 1988, n. 38.

Istituzione e finanziamento delle spese di gestione della comunità "Emanuele Désaymonet", di Aosta, per il recupero di tossicodipendenti.

(B.U. 24 giugno 1988, n. 14, S.S. 27 giugno 1988, n. 2).

 

Art. 1. (Istituzione della comunità "Emanuele Désaymonet").

     1. E' istituita nel territorio del Comune di Aosta la comunità per il recupero dei tossicodipendenti denominata "Comunità Emanuele Désaymonet" che ha sede nel complesso immobiliare sito in regione Champlan - Talapé.

 

     Art. 2. (Gestione).

     1. La comunità "Emanuele Désaymonet" può essere gestita direttamente dalla Regione o dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta oppure da enti o associazioni idonei sulla base di convenzioni stipulate con l'USL in armonia con gli indirizzi fissati dalla Regione.

 

     Art. 3. (Finanziamenti).

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 150.000.000.

     2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 40930, codificazione

1.1.1.4.1.2.8.7.08, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

     3. Alla copertura della spesa si provvede:

     - per l'anno 1988 mediante riduzione della somma di lire 150.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti" a valere su apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

     - per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per lire 300.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.3.03 - Assistenza sociale e beneficenza pubblica del bilancio pluriennale 1988-1990;

     - per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

 

     Art. 4.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa:

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti " lire 150.000.000

     Variazione in aumento:

     Settore 2.2.3. - Sicurezza Sociale

     Programma 03 - Assistenza Sociale e Beneficenza pubblica

     Cap. 40930 (di nuova istituzione) " Spese per il funzionamento della comunità per il recupero di tossicodipendenti denominata " Emanuele Désaymonet" " - LR 27 maggio 1988, n. 38 lire 150.000.000

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.