§ 5.17.64 - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3.
Interventi a favore dello sport.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:20/01/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Tipologie dei contributi).
Art. 4.  (Soggetti beneficiari).
Art. 5.  (Definizione e modalità di presentazione delle domande).
Art. 6.  (Criteri di ripartizione).
Art. 7.  (Contributi per attività agonistica di alto livello).
Art. 8.  (Modalità di presentazione delle domande).
Art. 9.  (Criteri di ripartizione).
Art. 10.  (Definizione).
Art. 11.  (Modalità di presentazione delle domande, di concessione e liquidazione).
Art. 12.  (Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale).
Art. 13.  (Modalità di presentazione delle domande).
Art. 14.  (Criteri di ripartizione).
Art. 15.  (Istituzione e composizione).
Art. 16.  (Funzioni).
Art. 17.  (Convocazione e funzionamento).
Art. 18.  (Comitato ristretto).
Art. 19.  (Contributi all'ASIVA).
Art. 20.  (Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo).
Art. 21.  (Interventi a favore degli sport tradizionali regionali).
Art. 22.  (Presentazione della domanda, concessione e liquidazione dei contributi).
Art. 23.  (Finalità).
Art. 24.  (Soggetti beneficiari e requisiti).
Art. 25.  (Determinazione dei contributi).
Art. 26.  (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande).
Art. 27.  (Liquidazione).
Art. 28.  (Non cumulabilità dei contributi).
Art. 29.  (Finalità).
Art. 30.  (Soggetti beneficiari e requisiti).
Art. 31.  (Determinazione degli interventi).
Art. 32.  (Contratto di sponsorizzazione).
Art. 33.  (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande).
Art. 34.  (Liquidazione).
Art. 35.  (Finalità).
Art. 36.  (Determinazione dei contributi).
Art. 37.  (Presentazione delle domande).
Art. 38.  (Concessione dei contributi).
Art. 39.  (Liquidazione).
Art. 40.  (Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31).
Art. 41.  (Abrogazioni).
Art. 42.  (Disposizioni transitorie).
Art. 43.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 44.  (Variazioni di bilancio).
Art. 45.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.17.64 - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3. [1]

Interventi a favore dello sport.

(B.U. 27 gennaio 1998, n. 4).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Valle d'Aosta promuove e sostiene lo sviluppo dello sport, caratterizzato da un importante contenuto motorio, riconoscendo:

     a) la fondamentale funzione sociale dell'attività sportiva;

     b) il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell'integrità morale ed il suo contributo alla lotta contro la droga, le devianze e l'emarginazione;

     c) il ruolo dell'attività agonistica, in particolare di quella giovanile, come mezzo di formazione del carattere etico-sociale dei cittadini;

     d) la rilevanza economica dello sport ai fini della promozione turistica della Valle d'Aosta.

     2. La Regione riconosce inoltre:

     a) il ruolo svolto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale rappresentante istituzionale dell'insieme dell'organizzazione sportiva nazionale;

     b) la fondamentale importanza dell'attività svolta dall'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), tenuto conto delle particolarità alpine della regione e della sua specifica vocazione nel settore degli sport invernali;

     c) l'attività svolta per la salvaguardia dell'identità culturale valdostana dalla Federachon di sport de noutra tera di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani), e dalle associazioni sportive regionali ad essa aderenti;

     d) il ruolo dello sport svolto ai più alti livelli tecnico-agonistici quale fattore di promozione dell'immagine della Valle d'Aosta, di spettacolo e di aggregazione sociale.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione provvede mediante la concessione di contributi finalizzati:

     a) allo svolgimento ed alla diffusione della pratica sportiva agonistica, in particolare di quella giovanile, nel territorio regionale;

     b) alla formazione e all'aggiornamento di tecnici e dirigenti sportivi;

     c) al sostegno dell'attività agonistica di alto livello e al riconoscimento di borse al merito sportivo;

     d) all'acquisto di attrezzature sportive necessarie per una più avanzata ed efficace pratica dello sport;

     e) alla realizzazione di progetti speciali aventi una particolare valenza sotto il profilo della diffusione della pratica sportiva presso i giovani e del loro accrescimento tecnico;

     f) al finanziamento delle attività di società o associazioni sportive valdostane partecipanti con una propria squadra ai massimi campionati nazionali professionistici o dilettantistici.

     2. La Regione attua inoltre interventi specificamente rivolti:

     a) alla sponsorizzazione di atleti valdostani affermati a livello nazionale ed internazionale;

     b) all'organizzazione in Valle d'Aosta di manifestazioni sportive.

     3. I contributi di cui al comma 1 e al comma 2, lett. b), devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi liquidati determina un'azione di recupero ovvero la sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione.

TITOLO II

CONTRIBUTI FINANZIARI PER IL SOSTEGNO

DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

 

     Art. 3. (Tipologie dei contributi).

     1. Fatto salvo quanto previsto ai Capi VI, VII e VIII, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, la Regione interviene mediante la concessione delle seguenti tipologie di contributi:

     a) ordinari;

     b) di alto livello;

     c) speciali;

     d) a favore dell'attività sportiva degli enti di promozione sportiva.

 

     Art. 4. (Soggetti beneficiari).

     1. I contributi di cui all'art. 3 sono concessi alle società e associazioni sportive regolarmente costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, che risultano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale (FSN) federata nel CONI o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dalla Regione, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3, 4 e 5.

     2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e c), le società o associazioni sportive che hanno svolto nella regione regolare attività sportiva per almeno un anno, attestata dal responsabile regionale della FSN.

     3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), limitatamente alle iniziative di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), anche gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalla Regione.

     4. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), le società o associazioni sportive beneficiarie devono aver svolto nella regione attività federale per almeno tre anni consecutivi.

     5. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e c), sono concessi altresì alla Scuola regionale di paracadutismo sportivo e alle società o associazioni sportive affiliate all'Associazione valdostana martse a pià (AVMAP).

     6. I gruppi sportivi militari non beneficiano dei contributi di cui all'art. 3.

     7. Le società o associazioni sportive di cui al comma 1, affiliate sia ad una FSN sia ad un ente di promozione sportiva o ad una associazione sportiva regionale di cui al comma 5, non cumulano i contributi previsti al Capo I con quelli di cui al Capo IV, qualora riferiti alla medesima attività.

     8. I contributi contemplati dall'art. 3 non sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi regionali per la medesima attività.

     8 bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e c), le società sportive di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno un anno [2].

     9. I comitati regionali delle FSN o gli analoghi organismi federali regionali operanti esclusivamente in Valle d'Aosta con sede ed organizzazione stabile, ove esistenti e sempreché agli stessi risultino affiliate almeno tre società o associazioni sportive operanti nella regione, purché non facenti parte di altri comitati regionali o interregionali con sede fuori della Valle d'Aosta, beneficiano dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), nella misura massima del quindici per cento da dedursi dall'ammontare complessivo assegnato alla rispettiva disciplina sportiva.

CAPO I

CONTRIBUTI ORDINARI

 

     Art. 5. (Definizione e modalità di presentazione delle domande).

     1. Si intendono per contributi ordinari quelli concessi a sostegno dell'attività sportiva sviluppatasi nell'ambito di campionati o calendari ufficiali delle FSN o delle associazioni sportive regionali di cui all'art. 4, comma 5.

     2. Le domande, redatte sui modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di sport, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente, sono presentate annualmente a quest'ultima entro il 30 settembre e comprendono i dati relativi al piano di riparto di cui all'art. 6, comma 2. Le società e associazioni sportive sono tenute ad allegare alle domande di contributo la relativa documentazione giustificativa.

     3. Il responsabile regionale della FSN di appartenenza o dell'associazione sportiva regionale di cui all'art. 4, comma 5, vista preventivamente le domande.

 

     Art. 6. (Criteri di ripartizione).

     1. I contributi ordinari sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di uno specifico piano di riparto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 5, comma 2.

     2. Il piano di riparto prende in considerazione i seguenti elementi, relativi all'anno di attività cui si riferiscono i contributi:

     a) spese federali relative all'affiliazione della società, al tesseramento dei tecnici e dei dirigenti, all'iscrizione ai campionati, alle tasse di gara e ai giudici di gara;

     b) spese relative ai cronometristi e all'assistenza medica obbligatoria durante le competizioni;

     c) oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;

     d) spese sostenute per l'utilizzo di impianti sportivi;

     e) distribuzione per fasce di età degli atleti tesserati, praticanti in modo sistematico l'attività agonistica;

     f) consistenza del vivaio giovanile della società;

     g) entità chilometrica delle trasferte effettuate.

     3. Le percentuali da assegnarsi a ciascuno degli elementi di cui al comma 2, nonché eventuali ulteriori criteri per la ripartizione dei contributi sono individuati dalla Consulta regionale per lo sport di cui all'art. 15.

CAPO II

ATTIVITA' AGONISTICA DI ALTO LIVELLO

 

     Art. 7. (Contributi per attività agonistica di alto livello).

     1. I contributi per l'attività agonistica di alto livello sono finalizzati al sostegno dell'attività agonistica di squadra e individuale di particolare valore tecnico e si distinguono in:

     a) contributi di alto livello per attività di squadra;

     b) borse al merito sportivo per attività individuale.

 

     Art. 8. (Modalità di presentazione delle domande).

     1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), redatte sui modelli predisposti dalla struttura competente, sono presentate a quest'ultima annualmente entro il 30 settembre, ove riferite al piano di riparto di cui all'art. 9, comma 3, ed entro il 30 giugno con riferimento al piano di riparto di cui all'art. 9, comma 4, e sono corredate della relativa documentazione giustificativa.

     2. Le domande per l'ottenimento delle borse al merito sportivo di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), sono presentate alla struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno, corredate di certificazione della FSN di appartenenza, attestante il titolo sportivo acquisito dall'atleta interessato.

     3. Il responsabile regionale della FSN di appartenenza vista la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 9. (Criteri di ripartizione).

     1. I contributi per l'attività agonistica di alto livello sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 8, commi 1 e 2.

     2. I contributi di alto livello per l'attività di squadra sono determinati sulla base di due specifici piani di riparto.

     3. Il primo piano di riparto prende in considerazione i seguenti elementi:

     a) valore tecnico del campionato federale cui si riferisce il contributo;

     b) spese federali relative all'iscrizione al campionato, con esclusione dell'eventuale cauzione;

     c) consistenza nella squadra del numero di atleti provenienti dai vivai giovanili di società o associazioni sportive regionali.

     4. Il secondo piano di riparto avviene ad attività conclusa e con riferimento ai seguenti elementi:

     a) spese sostenute per l'utilizzo di impianti sportivi;

     b) entità chilometrica delle trasferte effettuate;

     c) spese federali sostenute e relative a tasse di gara, giudici di gara, cronometristi e spese mediche obbligatorie durante le competizioni.

     5. I contributi di alto livello per l'attività di squadra non sono cumulabili con quelli previsti al Capo I, qualora riferiti alla medesima attività.

     6. Le percentuali da assegnarsi a ciascuno degli elementi di cui ai commi 3 e 4, la definizione e il riconoscimento della qualifica di alto livello per l'attività di squadra e individuale, nonché l'ammontare delle borse al merito sportivo sono individuati dalla Consulta regionale per lo sport di cui all'art. 15.

CAPO III

CONTRIBUTI SPECIALI

 

     Art. 10. (Definizione).

     1. Si intendono per contributi speciali le provvidenze specificamente destinate:

     a) all'acquisto di attrezzi necessari alla pratica sportiva, fino ad un massimo del trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione dell'attrezzatura personale;

     b) ad iniziative finalizzate alla formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, organizzate dalle rispettive federazioni, dal CONI o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalla Regione, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa relativa a quote di iscrizione e viaggi;

     c) ad iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento di dirigenti sportivi fino ad un massimo del trenta per cento della spesa relativa a quote di iscrizione e viaggi;

     d) alla realizzazione di progetti speciali aventi una particolare valenza sotto il profilo della diffusione della pratica sportiva presso i giovani e del loro accrescimento tecnico, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa relativa a personale, acquisto di attrezzi, acquisto e realizzazione di materiale didattico e informativo.

 

     Art. 11. (Modalità di presentazione delle domande, di concessione e liquidazione).

     1. Le richieste di contributi di cui all'art. 10, corredate di un dettagliato preventivo di spesa e di una relazione illustrante l'iniziativa, sono presentate alla struttura competente entro il 31 gennaio di ogni anno.

     2. I contributi sono concessi annualmente entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del comitato ristretto di cui all'art. 18.

     3. La liquidazione dei contributi di cui all'art. 10 avviene ad iniziativa conclusa e previa presentazione di giustificativi di spesa fiscalmente corretti.

CAPO IV

ATTIVITA' DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

 

     Art. 12. (Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale).

     1. La Regione interviene a sostegno dell'attività promossa dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive a ciascuno di essi affiliate per la diffusione dello sport a livello amatoriale e per la promozione sportiva.

     2. Al fine di cui al comma 1, sono concessi contributi alle associazioni sportive, regolarmente costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dalla Regione.

     3. Per la concessione dei contributi, gli organismi sportivi devono aver svolto nella regione attività per almeno un anno, attestata dal responsabile regionale dell'ente di appartenenza.

     4. Si intende amatoriale l'attività sportiva svolta da soggetti non tesserati alla FSN corrispondente alla disciplina praticata nell'ambito dell'ente di promozione sportiva.

     5. I comitati regionali degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, o gli analoghi organismi regionali operanti esclusivamente in Valle d'Aosta con sede e organizzazione stabile, ove esistenti e sempreché agli stessi risultino affiliate almeno tre società o associazioni sportive operanti nella regione, purché non facenti parte di altri comitati regionali o interregionali con sede fuori della Valle d'Aosta, beneficiano dei contributi di cui al presente Capo nella misura massima del quindici per cento da dedursi dall'ammontare complessivo assegnato al rispettivo ente.

 

     Art. 13. (Modalità di presentazione delle domande).

     1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 12, redatte su modelli predisposti dalla struttura competente, sono presentate annualmente a quest'ultima entro il 30 settembre e comprendono i dati relativi al piano di riparto di cui all'art. 14, comma 2. Le società e associazioni sportive sono tenute ad allegare alle domande di contributo la relativa documentazione giustificativa.

     2. Il responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva di appartenenza vista la documentazione di cui al comma 1.

 

     Art. 14. (Criteri di ripartizione).

     1. I contributi per l'attività amatoriale e promozionale sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di uno specifico piano di riparto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 1.

     2. Il piano di riparto considera i seguenti elementi relativi all'anno di attività cui si riferiscono i contributi:

     a) spese di affiliazione all'ente di promozione sportiva e numero delle società ad esso affiliate;

     b) consistenza numerica dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva di tipo amatoriale e promozionale;

     c) spese sostenute per l'utilizzo di impianti sportivi;

     d) entità chilometrica delle trasferte effettuate dalle associazioni sportive affiliate per la partecipazione a campionati nazionali organizzati dal corrispondente ente di promozione sportiva;

     e) efficacia delle iniziative promosse per la diffusione della pratica sportiva a livello amatoriale e promozionale.

     3. Le percentuali da applicare agli elementi di cui al comma 2, nonché eventuali ulteriori criteri per la ripartizione dei contributi sono individuati dalla Consulta regionale per lo sport di cui all'art. 15.

CAPO V

CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT

 

     Art. 15. (Istituzione e composizione).

     1. E' istituita presso la struttura competente la Consulta regionale per lo sport.

     2. La Consulta regionale per lo sport è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport, dura in carica quattro anni e comunque fino alla conclusione del quadriennio olimpico estivo.

     3. Fanno parte della Consulta regionale per lo sport:

     a) l'assessore regionale competente in materia di sport, con funzione di presidente;

     b) il presidente della delegazione regionale del CONI;

     c) i responsabili regionali delle FSN;

     d) un rappresentante della Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981;

     e) i rappresentanti delle associazioni sportive regionali, di cui all'art. 4, comma 5;

     f) i responsabili regionali degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dalla Regione;

     g) il dirigente della struttura competente.

     4. In caso di assenza o impedimento i componenti della Consulta regionale per lo sport possono delegare, per iscritto, un proprio rappresentante in loro vece.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura competente.

     6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente della Consulta regionale per lo sport.

     7. La Consulta regionale per lo sport, ove opportuno, invita alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.

     8. I componenti della Consulta regionale per lo sport sono revocabili in qualunque momento dagli organismi che li hanno designati; essi rimangono tuttavia in carica fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.

 

     Art. 16. (Funzioni).

     1. La Consulta regionale per lo sport:

     a) formula proposte ed elabora pareri in materia di politica dello sport;

     b) individua le percentuali da assegnarsi a ciascuno degli elementi di cui all'art. 6, comma 2, all'art. 9, commi 3 e 4, e all'art. 14, comma 2, nonché eventuali ulteriori criteri utili per la ripartizione dei contributi relativi all'attività ordinaria, di alto livello e amatoriale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

     c) individua e definisce l'accesso ai contributi di alto livello per l'attività di squadra e individuale, nonché l'entità delle borse al merito sportivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

     d) designa i componenti del comitato ristretto di cui all'art. 18, in rappresentanza degli organismi di cui all'art. 15, comma 3, lett. c) e f).

 

     Art. 17. (Convocazione e funzionamento).

     1. La Consulta regionale per lo sport è convocata dall'assessore regionale competente in materia di sport almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

     2. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, recanti l'ordine del giorno e inviati almeno cinque giorni prima della riunione.

     3. Le deliberazioni della Consulta regionale per lo sport sono adottate con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     4. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.

     5. La Consulta regionale per lo sport può adottare un proprio regolamento di funzionamento da approvarsi con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport.

 

     Art. 18. (Comitato ristretto).

     1. Il comitato ristretto è composto dall'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, con funzione di presidente, dal presidente della delegazione regionale del CONI, da un funzionario della struttura competente, da due rappresentanti delle FSN, dal rappresentante dell'ASIVA, da un rappresentante degli sport tradizionali regionali e da un rappresentante degli enti di promozione sportiva, o loro delegati permanenti.

     2. I componenti del comitato ristretto sono nominati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e restano in carica fino alla scadenza della Consulta regionale per lo sport.

     3. I componenti del comitato ristretto decadono per dimissioni, scadenza del mandato o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati.

     4. Il comitato ristretto provvede:

     a) all'esame preliminare degli argomenti da sottoporre all'approvazione della Consulta regionale per lo sport;

     b) a formulare le proposte di assegnazione dei contributi speciali, di cui all'art. 10, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

     c) a effettuare, su richiesta della Consulta regionale per lo sport, indagini e studi su specifici argomenti afferenti il settore sportivo.

     5. Le riunioni del comitato ristretto avvengono con la presenza di almeno cinque componenti.

CAPO VI

SPORT INVERNALI

 

     Art. 19. (Contributi all'ASIVA).

     1. La Regione riconosce all'ASIVA un fondamentale ruolo, nella gestione dell'attività agonistica a livello di rappresentativa regionale, essenzialmente giovanile, di indirizzo, coordinamento e sostegno dell'attività svolta dagli sci club operanti nella regione, nonché di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l'insegnamento dello sci.

     2. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d'Aosta e della riconosciuta importanza, anche sotto il profilo turistico- promozionale e di diffusione dell'immagine, dello sviluppo degli sport invernali, la Regione interviene a sostegno dell'ASIVA mediante la concessione di un contributo forfetario e comunque non superiore al disavanzo del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.

     3. Per il 1998 l'entità del contributo è determinata in lire 600 milioni; per gli anni successivi la medesima è stabilita con legge di bilancio.

 

     Art. 20. (Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo).

     1. Il contributo di cui all'art. 19 è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con provvedimento del dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

     2. La richiesta è presentata alla struttura competente entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività sportiva programmata e del bilancio preventivo nel quale sono in particolare evidenziate le spese riferite:

     a) all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività agonistica delle rappresentative regionali delle diverse discipline degli sport invernali;

     b) alla formazione e all'aggiornamento di tecnici;

     c) all'assistenza tecnica e al sostegno economico a favore degli sci club della Valle d'Aosta regolarmente affiliati per l'attività dagli stessi svolta;

     d) alla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;

     e) all'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica sportiva;

     f) al concorso nella realizzazione o all'attuazione di iniziative finalizzate all'avviamento dei giovani agli sport invernali e alla valorizzazione dei più promettenti.

     3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni: in acconto, fino ad un massimo del sessanta per cento, entro il 31 marzo e a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

CAPO VII

SPORT TRADIZIONALI REGIONALI

 

     Art. 21. (Interventi a favore degli sport tradizionali regionali).

     1. Al fine di valorizzare e salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni sportive popolari, la Regione concede contributi forfetari alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan e alla Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981, e comunque in misura non superiore al disavanzo risultante dal bilancio consuntivo di ciascuno degli enti beneficiari, relativo all'anno cui si riferisce il contributo e approvato dai competenti organi statutari.

     2. Nel determinare l'entità del contributo annuale si tiene conto dei seguenti elementi:

     a) volume dell'attività svolta nella pratica sportiva agonistica;

     b) spese per la formazione e l'aggiornamento di tecnici e dirigenti sportivi;

     c) spese per l'utilizzo di impianti sportivi;

     d) spese per la sottoscrizione di polizze assicurative cumulative a favore degli atleti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;

     e) spese per l'acquisto di materiale necessario per la pratica sportiva;

     f) oneri derivanti dalla realizzazione di progetti speciali aventi una particolare valenza sotto il profilo della diffusione della pratica sportiva presso i giovani e del loro accrescimento tecnico.

     3. Per il 1998 l'entità del contributo è determinata in lire 220 milioni; per gli anni successivi la medesima è stabilita con legge di bilancio.

     4. I contributi sono erogati alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan sulla base di uno specifico piano di riparto, che deve tenere conto degli elementi di cui al comma 2, predisposto dalla struttura competente, su proposta della Federachon di sport de noutra tera.

     5. Una somma, pari ad un massimo del quindici per cento da dedursi dallo stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, è destinata alla Federachon di sport de noutra tera.

 

     Art. 22. (Presentazione della domanda, concessione e liquidazione dei contributi).

     1. I contributi sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

     2. Le richieste di contributo, corredate del bilancio preventivo e di una relazione illustrante l'attività programmata, sono presentate alla struttura competente entro il 31 dicembre di ogni anno.

     3. I contributi sono liquidati in due soluzioni: in acconto, fino ad un massimo del sessanta per cento, entro il 31 marzo, e a saldo, ad attività conclusa, previa presentazione di un rendiconto finanziario e di una relazione illustrante l'attività svolta.

CAPO VIII

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SQUADRA

DI LIVELLO NAZIONALE

 

     Art. 23. (Finalità).

     1. La Regione sostiene l'attività degli organismi sportivi valdostani partecipanti, con una propria squadra, ai massimi campionati federali nazionali, tenuto conto della rilevanza che tale attività assume quale fattore di emulazione da parte dei giovani e di coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva.

 

     Art. 24. (Soggetti beneficiari e requisiti).

     1. I contributi sono concessi a favore di società e associazioni sportive che svolgono una disciplina sportiva di squadra e che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

     a) costituite ed operanti in Valle d'Aosta da almeno due anni;

     b) in possesso di un proprio settore giovanile;

     c) affiliate ad una FSN;

     d) iscritte e partecipanti ad un campionato nazionale professionistico o ad un campionato dilettantistico di livello nazionale.

     2. Si intende per campionato professionistico quello svolto da una società, costituita nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di professionismo sportivo, organizzato da una lega professionistica e conformemente alle disposizioni impartite dalla FSN di appartenenza.

     3. Si intendono iscritte ad un campionato dilettantistico di livello nazionale le società partecipanti al massimo campionato nazionale dilettantistico di serie della disciplina.

     4. Si intendono altresì iscritte ad un campionato dilettantistico di livello nazionale le società partecipanti al secondo campionato nazionale dilettantistico di serie, qualora la rispettiva disciplina sportiva sia strutturata su almeno cinque campionati nazionali dilettantistici di serie.

 

     Art. 25. (Determinazione dei contributi).

     1. L'entità dei contributi è determinata dalla Giunta regionale in relazione al rilievo nazionale del campionato cui è iscritta la società richiedente, nonché ai risultati sportivi conseguiti nella precedente stagione agonistica ed è fissata entro i seguenti importi:

     a) fino ad un massimo di lire 500 milioni per società che svolgono un campionato nazionale professionistico;

     b) fino ad un massimo di lire 400 milioni per società che svolgono il massimo campionato dilettantistico di livello nazionale;

     c) fino ad un massimo di lire 100 milioni per società ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 24, comma 4.

     2. L'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento nel caso in cui l'organico della squadra partecipante al campionato non sia costituito per almeno un terzo da atleti provenienti da vivai giovanili di società valdostane.

 

     Art. 26. (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande).

     1. Ai fini della concessione dei contributi, le società o associazioni sportive interessate presentano, entro il 31 luglio di ogni anno, una domanda alla struttura competente, corredata della seguente documentazione:

     a) atto costitutivo della società o associazione sportiva;

     b) copia dell'affiliazione o riaffiliazione alla FSN di appartenenza;

     c) copia dell'avvenuta iscrizione ad uno dei campionati di cui all'art. 24, comma 1, lett. d);

     d) copia del bilancio preventivo approvato dai competenti organi societari.

     2. La struttura competente verifica l'ammissibilità della richiesta ed elabora, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 27. (Liquidazione).

     1. La liquidazione del contributo è effettuata in due soluzioni:

     a) in acconto fino ad un massimo del settanta per cento;

     b) a saldo, a stagione sportiva conclusa, previa presentazione di una relazione illustrante l'attività svolta, di copia del bilancio consuntivo regolarmente approvato dai competenti organi societari, nonché di una dichiarazione della FSN di appartenenza attestante l'avvenuto completamento del campionato a cui la società ha preso parte.

     2. Qualora la società beneficiaria del contributo non svolga almeno la metà del campionato, la Regione provvede al recupero della somma liquidata a favore della società stessa ai sensi del comma 1, lett. a).

 

     Art. 28. (Non cumulabilità dei contributi).

     1. Gli interventi di cui al presente Capo non sono cumulabili con i contributi di cui ai Capi I, II, III e VII.

TITOLO III

SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT

 

     Art. 29. (Finalità).

     1. La Regione riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell'immagine della Valle d'Aosta.

     2. Allo scopo di cui al comma 1, la Regione attua specifiche azioni di sponsorizzazione riferite ad atleti valdostani praticanti le rispettive discipline sportive ai più alti livelli tecnico-agonistici.

CAPO I

SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUALI

 

     Art. 30. (Soggetti beneficiari e requisiti).

     1. Il rapporto di sponsorizzazione è instaurato con:

     a) atleti residenti in Valle d'Aosta, tesserati ad una FSN e inclusi nell'organico della squadra nazionale maggiore;

     b) atleti residenti in Valle d'Aosta praticanti un'attività sportiva che, pur non rientrante nelle discipline di cui alla lett. a), si caratterizza per gli assoluti valori tecnici e agonistici espressi a livello mondiale.

     2. Limitatamente alla disciplina dello sci alpino, il rapporto di sponsorizzazione è esteso agli atleti inseriti nell'organico di una delle squadre nazionali.

     3. Qualora la federazione nazionale di appartenenza preveda la costituzione di una squadra nazionale solo in occasione di particolari eventi agonistici, o ne definisca la composizione in data posteriore alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui all'art. 33, comma 2, la sponsorizzazione può essere attuata nei confronti di atleti dalla stessa federazione comunque riconosciuti di interesse nazionale ai fini della composizione di rappresentative nazionali assolute e sempre che i medesimi atleti abbiano fatto parte della nazionale maggiore nella stagione agonistica immediatamente precedente.

 

     Art. 31. (Determinazione degli interventi).

     1. L'entità della sponsorizzazione, determinata in relazione all'efficacia promozionale dell'intervento, è stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, entro i seguenti importi:

     a) fino ad un massimo di lire 90 milioni all'atleta:

     1) medagliato o partecipante all'ultima edizione dei giochi olimpici;

     2) medagliato o partecipante all'ultima edizione dei campionati mondiali della disciplina;

     3) posizionato entro il decimo posto dell'ultima classifica di specialità della coppa del mondo della disciplina;

     4) medagliato all'ultima edizione dei campionati europei assoluti;

     b) fino ad un massimo di lire 50 milioni all'atleta:

     1) partecipante all'ultima edizione dei campionati europei assoluti;

     2) campione italiano assoluto in carica della disciplina;

     3) atleta in possesso del solo requisito di cui all'art. 30, comma 1, lett. a);

     4) atleta rientrante nella fattispecie di cui all'art. 30, comma 1, lett. b);

     c) fino ad un massimo di lire 20 milioni all'atleta:

     1) campione mondiale juniores della disciplina;

     2) componente di una delle altre squadre nazionali di sci alpino.

     2. Nel caso di atleti ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 30, comma 3, l'entità massima della sponsorizzazione è ridotta del venti per cento, sempreché l'atleta sponsorizzato sia autorizzato dai regolamenti sportivi federali nazionali e internazionali all'esposizione del logo della Regione in tutte le occasioni di cui all'art. 32, comma 3.

     3. Qualora l'atleta interessato sia inibito in base ai vigenti regolamenti federali nazionali e internazionali o dalla società o associazione sportiva di appartenenza all'esposizione del logo della Regione durante le competizioni cui prende parte, l'entità massima della sponsorizzazione è ridotta del trenta per cento, sempreché il medesimo atleta sia autorizzato dai competenti organi federali e societari all'esposizione del logo della Regione nelle ulteriori occasioni specificate all'art. 32, comma 3.

     4. Le somme riconosciute a titolo di sponsorizzazione si intendono comprensive degli oneri fiscali.

 

     Art. 32. (Contratto di sponsorizzazione).

     1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito mediante la stipulazione di un contratto, conforme alle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 31, sottoscritto dal dirigente della struttura competente e dal responsabile della FSN di appartenenza a ciò autorizzato o, ove consentito dai regolamenti federali, dal soggetto sponsorizzato o dall'eventuale soggetto giuridico, procuratore o società, cui l'atleta abbia conferito, mediante regolare contratto, procura per la gestione della propria immagine.

     2. La sponsorizzazione ha una durata massima di un anno, è rinnovabile, ha carattere esclusivamente individuale ed è attuata in accordo con la federazione nazionale di appartenenza ed in armonia con quanto stabilito dai regolamenti federali vigenti in materia a livello nazionale ed internazionale.

     3. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzo, a fini pubblicitari, dell'immagine sportiva del soggetto sponsorizzato mediante l'apposizione di scritte o marchi distintivi sul copricapo o sull'abbigliamento dallo stesso indossato in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di interesse pubblico quali, ad esempio, interviste, conferenze stampa e premiazioni.

     4. Fatto salvo quanto disposto all'art. 31, comma 3, la Regione si riserva di concordare con il soggetto sponsorizzato forme di veicolazione dell'immagine dello sponsor ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 3 e finalizzate a compensare le limitazioni imposte all'atleta dai regolamenti federali nazionali e internazionali.

 

     Art. 33. (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande).

     1. Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione i soggetti interessati presentano una domanda alla struttura competente, corredata della seguente documentazione:

     a) certificato di residenza in un comune della Regione;

     b) dichiarazione della federazione sportiva di appartenenza attestante:

     1) il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 30, nonché degli eventuali titoli sportivi di cui all'art. 31;

     2) l'assenza di impedimenti alla stipulazione del contratto e l'indicazione di eventuali limitazioni imposte al soggetto sponsorizzato nella veicolazione dell'immagine dello sponsor;

     3) calendario di massima delle competizioni della squadra nazionale cui l'atleta sponsorizzato appartiene o, trattandosi di atleta sponsorizzato ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b), calendario degli eventi sportivi programmati.

     2. Le domande di sponsorizzazione sono presentate annualmente, a pena di decadenza, entro il termine del 30 settembre per le discipline invernali e del 30 marzo per le altre discipline. Limitatamente all'anno 1999, il termine ultimo di presentazione delle istanze di sponsorizzazioni riferite alle altre discipline, è fissato al 31 luglio [3].

     3. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle richieste ed elabora, entro quaranta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2, la proposta di atto deliberativo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 34. (Liquidazione).

     1. La liquidazione della sponsorizzazione è effettuata in un'unica soluzione a stagione agonistica conclusa, dietro presentazione di:

     a) dichiarazione dell'atleta sponsorizzato, vistata dalla federazione sportiva di appartenenza, attestante la partecipazione del medesimo alle competizioni previste nel programma agonistico della squadra nazionale di appartenenza, con indicazione dei risultati conseguiti;

     b) fattura o nota corrispondente all'importo definito

contrattualmente.

     2. Qualora l'atleta non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno la metà del programma agonistico della squadra nazionale di appartenenza, l'importo della sponsorizzazione è ridotto del cinquanta per cento.

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

 

     Art. 35. (Finalità).

     1. La Regione riconosce nell'organizzazione delle manifestazioni sportive uno strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell'immagine della Valle d'Aosta in ambito nazionale e internazionale.

     2. Allo scopo di cui al comma 1, la Regione concede contributi, a favore di enti pubblici ed enti privati non aventi finalità di lucro, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta, finalizzati al sostegno dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi in ambito regionale.

     3. I contributi del presente Titolo non si estendono alle manifestazioni rientranti nell'attività ordinaria federale considerata ai fini della concessione dei contributi di cui al Titolo II.

 

     Art. 36. (Determinazione dei contributi).

     1. Alla determinazione dei contributi si perviene in relazione all'importanza, sotto il profilo sportivo e promozionale, della manifestazione.

     2. Le percentuali massime di intervento sono calcolate sul totale delle spese, ritenute ammissibili, inerenti all'organizzazione e all'effettuazione della manifestazione.

     3. Sono ritenute ammissibili a contributo le sole spese tecnicamente necessarie o comunque obbligatorie ai fini dello svolgimento della manifestazione, con esclusione delle spese di investimento.

     4. L'entità dei contributi è fissata nella misura massima del cinquanta per cento.

     5. Nel caso di manifestazioni di interesse internazionale la percentuale massima di intervento può essere elevata al settanta per cento.

 

     Art. 37. (Presentazione delle domande).

     1. Per l'ottenimento dei contributi, gli enti interessati sono tenuti a presentare alla struttura competente specifica domanda corredata di:

     a) relazione illustrante l'articolazione e le caratteristiche tecnico- organizzative della manifestazione;

     b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate;

     c) eventuale documentazione comprovante l'inclusione della manifestazione nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva internazionale.

     2. Qualora le richieste di contributo pervengano a manifestazione conclusa, la documentazione di cui al comma 1, lett. b), è sostituita dal bilancio consuntivo della manifestazione, corredato di idonei giustificativi di spesa e dell'indicazione delle entrate registrate.

 

     Art. 38. (Concessione dei contributi).

     1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

     2. La concessione del contributo conferisce alla Regione il diritto di apporre, a cura e spese dell'ente organizzatore, il proprio marchio e logotipo su tutto il materiale prodotto in funzione della promozione della manifestazione.

 

     Art. 39. (Liquidazione).

     1. I contributi di cui all'art. 35 sono liquidati a manifestazione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.

     2. La liquidazione dei contributi di cui al comma 1 può avvenire anche ratealmente e prima della conclusione della manifestazione in caso di particolare necessità, evidenziata all'atto della presentazione della domanda dall'ente o dall'organismo richiedente, previa presentazione di giustificativi di spesa, nel rispetto della percentuale del contributo concesso.

     3. Si intendono idonei come giustificativi di spesa i documenti contabili, intestati all'ente o all'organismo beneficiario del contributo, e di entrata quelli da esso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, destinatari di pubblicità o altri comunque rilasciati nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.

     4. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

     5. I contributi sono liquidati subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui all'art. 38, comma 2.

     6. Il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e delle entrate correttamente documentate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 40. (Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31).

     1. [4].

 

     Art. 41. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 30 ottobre 1987, n. 85 (Interventi a favore dello sport);

     b) 16 agosto 1994, n. 48 (Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport), come modificata dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1, e dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;

     c) 16 aprile 1987, n. 33 (Erogazione di un contributo annuo all'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA) per l'attività inerente la formazione professionale).

     2. Sono altresì abrogati il comma 3 dell'art. 3 e l'art. 6 della l.r. 31/1992.

 

     Art. 42. (Disposizioni transitorie).

     1. Sono fatti salvi gli interventi già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle l.r. 85/1987, 48/1994 e 33/1987.

     2. Limitatamente alla stagione agonistica 1997/1998, le richieste di contributo di cui al Titolo II, Capo VIII, relative all'attività agonistica in corso di svolgimento, sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Limitatamente all'anno 1998, i contributi di cui al Titolo II, Capo IV, sono concessi a favore dei comitati regionali degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalla Regione e regolarmente funzionanti in Valle d'Aosta.

     4. Limitatamente all'anno 1998, i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e d), sono concessi in due soluzioni:

     a) in acconto, pari al quaranta per cento del contributo assegnato per l'anno 1997 ai sensi della l.r. 85/1987;

     b) a saldo, ad attività conclusa, conformemente a quanto disposto agli art. 5, 6, 13 e 14.

     5. Limitatamente all'anno 1998, i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), sono concessi anche a favore della Federachon di sport de noutra tera.

 

     Art. 43. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a complessive lire 4.350 milioni annui gravano, a decorrere dall'esercizio 1998, sui seguenti capitoli del bilancio della Regione:

     a) quanto a lire 1.350 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III sul capitolo 66500 (Contributi per attività sportive);

     b) quanto a lire 150 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo IV, sul capitolo 66501, di nuova istituzione, denominato "Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale";

     c) quanto a lire 600 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo VI, sul capitolo 64460, la cui denominazione è così modificata "Contributi all'ASIVA per l'attività agonistica giovanile e di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani";

     d) quanto a lire 220 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo VII, sul capitolo 66502, di nuova istituzione, denominato "Contributi alle associazioni degli sport tradizionali regionali per l'attività, la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni sportive popolari valdostane";

     e) quanto a lire 500 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo VIII, sul capitolo 66503, di nuova istituzione, denominato "Contributi per l'attività sportiva di squadra nei massimi campionati nazionali professionistici o dilettantistici";

     f) quanto a lire 330 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, sul capitolo 64150 (Finanziamento delle sponsorizzazioni nel settore dello sport);

     g) quanto a lire 1.000 milioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, sul capitolo 64321, di nuova istituzione, denominato "Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo" e, quanto a lire 200 milioni sul capitolo 62521, di nuova istituzione, denominato "Contributi a enti locali per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo".

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale 1998/2000 della Regione:

     a) per lire 1.500 milioni iscritti al capitolo 66500 (Contributi per attività sportive);

     b) per lire 250 milioni iscritti al capitolo 64460 (Contributi all'ASIVA per attività di orientamento propedeutico alla formazione di maestri di sci);

     c) per lire 400 milioni iscritti al capitolo 64150 (Finanziamento delle sponsorizzazioni del settore sportivo);

     d) per lire 1.000 milioni iscritti al capitolo 64320 (Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero);

     e) per lire 200 milioni iscritti al capitolo 62520 (Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero);

     f) per lire 1.000 milioni iscritti al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'intervento previsto al punto B.2.5. (Interventi a favore dello sport) dell'allegato n. 1 del medesimo bilancio pluriennale 1998/2000 della Regione.

     3. All'eventuale rideterminazione dell'ammontare complessivo dell'onere di cui al comma 1 si provvede con legge finanziaria.

 

     Art. 44. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono apportate, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, le seguenti variazioni:

     a) in diminuzione in termini di competenza:

     cap. 66500 "Contributi per attività sportive", lire 150.000.000

     cap. 64320 "Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero", lire 1.000.000.000

     cap. 62520 "Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero", lire 200.000.000

     cap. 64150 "Finanziamento delle sponsorizzazioni nel settore dello sport", lire 70.000.000

     cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", lire 1.000.000.000;

     b) in diminuzione in termini di cassa a valere sull'esercizio 1998:

     cap. 66500 "Contributi per attività sportive", lire 150.000.000

     cap. 64320 "Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero", lire 1.000.000.000

     cap. 62520 "Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero", lire 200.000.000

     cap. 64150 "Finanziamento delle sponsorizzazioni nel settore dello sport", lire 70.000.000

     cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa", lire 1.000.000.000;

     c) in aumento in termini di competenza e, limitatamente all'esercizio finanziario 1998, in termini di cassa:

     programma regionale 2.2.4.08

     codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9

     cap. 66501 (di nuova istituzione)

     "Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale", lire 150.000.000

     programma regionale 2.2.4.08

     codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9

     cap. 66502 (di nuova istituzione)

     "Contributi alle associazioni degli sport tradizionali regionali per l'attività, la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni sportive popolari valdostane", lire 220.000.000

     programma regionale 2.2.4.08

     codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9

     cap. 66503 (di nuova istituzione)

     "Contributi per l'attività di squadra nei massimi campionati nazionali professionistici o dilettantistici", lire 500.000.000

     cap. 64460 "Contributi all'ASIVA per l'attività agonistica giovanile e di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani", lire 350.000.000

     programma regionale 2.2.4.08

     codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9

     cap. 64321 (di nuova istituzione)

     "Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo", lire 1.000.000.000

     programma regionale 2.1.1.02

     codificazione 1.1.1.5.4.2.8.9

     cap. 62521 (di nuova istituzione)

     "Contributi a enti locali per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo", lire 200.000.000.

 

     Art. 45. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.  1 - Finalità

Art.  2 - Interventi

TITOLO II

CONTRIBUTI FINANZIARI PER IL SOSTEGNO

DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Art.  3 - Tipologie dei contributi

Art.  4 - Soggetti beneficiari

CAPO I

CONTRIBUTI ORDINARI

Art.  5 - Definizione e modalità di presentazione delle domande Art.  6 - Criteri di ripartizione

CAPO II

ATTIVITA' AGONISTICA DI ALTO LIVELLO

Art.  7 - Contributi per attività agonistica di alto livello Art.  8 - Modalità di presentazione delle domande

Art.  9 - Criteri di ripartizione

CAPO III

CONTRIBUTI SPECIALI

Art. 10 - Definizione

Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande, di concessione e liquidazione

CAPO IV

ATTIVITA' DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 12 - Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale

Art. 13 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 14 - Criteri di ripartizione

CAPO V

CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT

Art. 15 - Istituzione e composizione

Art. 16 - Funzioni

Art. 17 - Convocazione e funzionamento

Art. 18 - Comitato ristretto

CAPO VI

SPORT INVERNALI

Art. 19 - Contributi all'ASIVA

Art. 20 - Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del

contributo

CAPO VII

SPORT TRADIZIONALI REGIONALI

Art. 21 - Interventi a favore degli sport tradizionali regionali

Art. 22 - Presentazione della domanda, concessione e liquidazione dei

contributi

CAPO VIII

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SQUADRA

DI LIVELLO NAZIONALE

Art. 23 - Finalità

Art. 24 - Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 25 - Determinazione dei contributi

Art. 26 - Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

Art. 27 - Liquidazione

Art. 28 - Non cumulabilità dei contributi

TITOLO III

SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT

Art. 29 - Finalità

CAPO I

SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUALI

Art. 30 - Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 31 - Determinazione degli interventi

Art. 32 - Contratto di sponsorizzazione

Art. 33 - Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

Art. 34 - Liquidazione

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 35 - Finalità

Art. 36 - Determinazione dei contributi

Art. 37 - Presentazione delle domande

Art. 38 - Concessione dei contributi

Art. 39 - Liquidazione

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31

Art. 41 - Abrogazioni

Art. 42 - Disposizioni transitorie

Art. 43 - Disposizioni finanziarie

Art. 44 - Variazioni di bilancio

Art. 45 - Dichiarazione d'urgenza

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 30 della L.R. 1 aprile 2004, n. 3 ad eccezione dell’art. 40.

[2] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16.

[3] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16.

[4] Sostituisce il comma 1, art. 1, della L.R. 24 giugno 1992, n. 31.