§ 5.2.43 - Legge regionale 6 luglio 1984, n. 30.
Interventi regionali in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:06/07/1984
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Criteri generali e condizioni).
Art. 3.  (Procedure).
Art. 4.  (Contributi in conto interessi).
Art. 5.  (Sanzioni).
Art. 6.  (Alpeggi e fabbricati rurali).
Art. 7.  (Viabilità, irrigazione e acquedotti).
Art. 8.  (Messa a coltura e miglioramento di terreni agrari).
Art. 9.  (Produzioni pregiate).
Art. 10.  (Contributi).
Art. 11.  (Produzione di energia da fonti rinnovabili).
Art. 12.  (Elettrificazione rurale).
Art. 13.  (Premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali).
Art. 14.  (Beneficiari).
Art. 15.  (Misura del premio).
Art. 16.  (Requisiti ed oneri).
Art. 17.  (Impianti ed attrezzature).
Art. 18.  (Beneficiari).
Art. 19.  (Contributi in conto capitale).
Art. 20.  (Interventi diretti).
Art. 21.  (Programmazione).
Art. 22.  (Contributi nelle spese di gestione e di costituzione).
Art. 23.  (Garanzie fidejussorie).
Art. 24.  (Oneri).
Art. 37.  (Indennizzi per la produzione casearia).
Art. 38.  (Concimazione).
Art. 39.  (Antiparassitari).
Art. 40.  (Macchine, attrezzi agricoli ed equini da lavoro).
Art. 41.  (Calamità naturali).
Art. 42.  (Anticipazioni).
Art. 43.  (Contributi).
Art. 44.  (Rimborso)
Art. 45.  (Modalità)
Art. 46.      1. Sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali
Art. 47.  (Disposizioni transitorie).
Art. 48.  (Disposizioni transitorie).
Art. 49.  (Autorizzazioni di spesa).
Art. 50.  (Copertura finanziaria).
Art. 51.  (Variazioni di bilancio).
Art. 52.  (Garanzie fidejussorie).
Art. 53.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 5.2.43 - Legge regionale 6 luglio 1984, n. 30. [1]

Interventi regionali in materia di agricoltura.

(B.U. 18 luglio 1984, n. 8).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina organicamente gli interventi regionali in materia di agricoltura, fatte salve le leggi regionali di attuazione di direttive o di applicazioni di regolamenti della Comunità economica europea e le leggi regionali 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta e 24 gennaio 1983, n. 1, recante interventi a favore dell'agriturismo.

 

     Art. 2. (Criteri generali e condizioni).

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge devono, in ogni caso, essere conformi alle direttive ed ai regolamenti della Comunità Economica Europea ed in particolare al Regolamento 797/85 del 12 marzo 1985 e possono essere integrativi di provvidenze disposte, per gli stessi scopi, da norme statali o comunitarie [2].

     2. Le iniziative, sia singole che collettive, per essere ammesse ad intervento regionale, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità aziendali.

     3. L'importo massimo di spesa ammissibile sarà determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, previo accertamento e valutazione tecnica delle condizioni di cui al precedente comma da parte dei competenti uffici dell'Assessorato stesso.

     4. Gli accertamenti sui mezzi tecnici per la produzione agricola, sulla regolare esecuzione delle opere, il controllo sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

     5. I beneficiari dei contributi in conto capitale, per le opere appaltate mediante trattativa privata, dovranno esibire, prima dell'aggiudicazione definitiva, gli atti recanti le modalità di aggiudicazione e, successivamente, i contratti di appalto nonché le copie autenticate delle relative fatture [3].

     6. Potranno essere concessi acconti sui contributi in conto capitale in base alla presentazione di stati di avanzamento.

     7. Contro i provvedimenti dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide in modo definitivo.

 

     Art. 3. (Procedure).

     1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Le modalità della domanda, la documentazione richiesta, la misura del contributo e degli acconti per ogni tipo di intervento, eventuali condizioni aggiuntive saranno determinate con provvedimenti della Giunta stessa su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

     3. L'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è tenuto a dare comunicazione sull'ammissibilità dell'intervento regionale a coloro che presentano istanze, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta.

     4. Il Consiglio regionale emanerà appositi regolamenti che disciplinano l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 4. (Contributi in conto interessi).

     1. E' autorizzata la concessione di contributi in conto interessi su prestiti e mutui, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928 n. 1760, con istituti ed enti esercenti il credito agrario, per interventi nel settore dell'agricoltura.

     2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi:

     a) per i prestiti di conduzione e di anticipazione della durata massima di anni 1 (articolo 2 n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928 n. 1760).

     b) per prestiti di dotazione della durata massima di anni 5 (articolo 2 n. 2 della Legge 5 luglio 1928 n. 1760).

     c) per mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario della durata massima di anni 15 oltre ad anni 2 di preammortamento (articolo 3 della legge 5 luglio 1928 n. 1760).

     3. La misura del contributo non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed i tassi minimi di interesse agevolati a carico del beneficiario, determinati ai sensi della normativa vigente nel settore del credito agrario.

     4. L'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, previa deliberazione del Consiglio regionale, potrà facilitare il ricorso ai mutui agrari mediante la concessione di fidejussione regionale, fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di Lire 1.000.000.000, qualora il valore dei beni in proprietà del richiedente non fosse ritenuto sufficiente dagli istituti di credito a garantire l'operazione.

     5. I prestiti ed i mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Sanzioni).

     1. Chi contravviene ai vincoli di destinazione dei beni stabiliti dalla presente legge o da provvedimenti della Giunta regionale deve rimborsare l'equivalente dei contributi fruiti maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'agevolazione.

     2. I relativi rimborsi saranno introitati sui pertinenti capitoli della parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

 

TITOLO II

Miglioramenti fondiari

 

     Art. 6. (Alpeggi e fabbricati rurali).

     1. E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per il miglioramento fondiario di alpeggi e mayens (aziende intermedie) e per la costruzione, sistemazione e ammodernamento di fabbricati rurali, nella misura del 30 percento della spesa ritenuta ammissibile, a condizione che la stessa sia superiore a L. 5.000.000.

     2. Qualora la spesa ammessa superi il limite di L. 20.000.000 potranno essere richieste, ad integrazione del contributo di cui al precedente comma, le provvidenze previste dall'articolo 4 della presente legge.

     3. In alternativa a quanto previsto dai precedenti commi 1) e 2), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 42 percento della spesa ritenuta ammissibile. Qualora si tratti di alpeggi e mayens, in considerazione del fatto che queste opere sono considerate fondamentali per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile [4].

     4. Per la costruzione e ricostruzione di fabbricati rurali inerenti ad alpeggi e mayens al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, consorterie legalmente costituite e Comuni nonché per la realizzazione di strutture al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, il contributo è concesso nella misura massima del 75 percento della spesa ritenuta ammissibile, ivi comprese le spese per l'acquisizione delle aree fabbricabili [5].

     5. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente, possono essere concesse, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali anche ad uso abitativo, le provvidenze previste dall'articolo 4, prescindendo dall'entità dell'azienda agricola, qualora il richiedente svolga, anche parzialmente, attività agricola e sia proprietario da almeno 10 anni del fabbricato interessato o ne sia venuto in possesso per successione "mortis causa", per atto "inter vivos" fra ascendenti o discendenti in linea retta oppure per atto "inter vivos" fra collaterali fino al terzo grado diretto ad accentrare in uniche mani le proprietà del fabbricato stesso [6].

     5 bis. Per interventi di adeguamento igienico-sanitario, che non comportino aumenti di produzione, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 7 (Regolamento di applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni) [7].

 

     Art. 7. (Viabilità, irrigazione e acquedotti). [8]

     1. E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore di proprietari di aziende agricole, singoli od associati, di consorzi di miglioramento fondiario e di consorterie, per la costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali, interpoderali e vicinali, di monorotaie, teleferiche e fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale, di acquedotti rurali, di canali irrigui, di impianti di irrigazione e di fertirrigazione.

     2. Le strade vicinali e gli acquedotti devono essere di interesse prevalentemente agricolo ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolam. reg. 7/1994.

     3. Il contributo regionale sulla spesa ammessa, determinata ai sensi dell'art. 19 del regolam. reg. 7/1994, è concesso nelle seguenti misure:

     a) cinquanta per cento per opere eseguite da proprietari di aziende agricole, singoli od associati;

     b) novantacinque per cento per opere eseguite da consorzi di miglioramento fondiario o consorterie.

     4. Le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati a contribuire alla spesa, nella misura massima del cinque per cento, nell'ipotesi di cui al comma 3, lett. b), qualora gli interventi abbiano rilevante valenza comprensoriale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio.

     5. Ad integrazione del contributo di cui al comma 3, lett. b), per un importo massimo del cinque per cento della spesa ammessa per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, qualora le stesse non beneficino del finanziamento di cui al comma 4, possono essere richieste le provvidenze previste dall'art. 4.

     6. Qualora le opere siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura, su richiesta dei consorzi e previa verifica tecnico-economica effettuata dalla commissione tecnica prevista dall'art. 19 del regolam. reg. 7/1994, possono essere eseguite dalla Regione, con spese a totale carico del bilancio regionale.

     7. Per opere di miglioramento fondiario aventi le caratteristiche di cui al comma 6, che contribuiscono a ridurre i costi di produzione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro e favoriscono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, realizzate con il contributo dell'Unione europea e per le quali i consorzi abbiano contratto mutui integrativi, possono essere concessi contributi annui di importo pari alle quote di ammortamento a loro carico, fino alla scadenza del mutuo, a condizione che l'importo complessivo del contributo e del mutuo non superi quello delle spese sostenute.

     8. Sono altresì a totale carico del bilancio regionale gli interventi che interessano canali irrigui aventi anche le funzioni di raccolta e scolo delle acque reflue e che favoriscono il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, nonché gli interventi necessari per il ripristino e la riapertura della viabilità rurale in seguito ad eventi calamitosi naturali.

     9. Nei comprensori costituiti da alpeggi e mayens privi di adeguata viabilità, possono essere concessi, previa istanza da presentare alla struttura regionale competente in materia di miglioramenti fondiari, contributi pari al novantacinque per cento delle spese sostenute per l'utilizzazione di elicotteri per il trasporto di prodotti agricoli e mezzi tecnici di produzione, nonché di quanto utile per il razionale sfruttamento di alpeggi e mayens. Ogni singolo intervento è preventivamente autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di miglioramenti fondiari e, entro le ventiquattro ore antecedenti alla rotazione, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione alla struttura stessa al fine di permettere i relativi controlli. Il contributo è concesso entro centottanta giorni, su presentazione delle fatture quietanzate, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di miglioramenti fondiari.

     10. E' autorizzata, a favore dei consorzi di miglioramento fondiario, col consenso dei Comuni interessati, l'espropriazione di aree per la costruzione di strade interpoderali, monorotaie, teleferiche, fili a sbalzo e opere irrigue.

 

     Art. 8. (Messa a coltura e miglioramento di terreni agrari).

     1. E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per la messa a coltura e per il miglioramento dei terreni agrari, compresi i drenaggi e le altre opere che assicurino la stabilità e la coltivabilità dei terreni stessi. La misura del contributo è pari al 50 percento della spesa ammessa.

     2. Qualora gli interventi siano effettuati da consorzi di miglioramento fondiario, cooperative od altre forme associative, il contributo è elevato al 70 percento della spesa ammessa [9].

 

     Art. 9. (Produzioni pregiate).

     1. E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, singole od associate, per l'attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura, limitatamente alle zone a vocazione frutticola e viticola.

     2. I contributi saranno concessi per l'impianto o per il reimpianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate, che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo, per il riordino, il risanamento, il reinnesto con varietà adatte e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti, per l'impianto di vivai, con precedenza per quelli effettuati da associazioni di agricoltori legalmente costituite e da Consorzi di miglioramento fondiario.

 

     Art. 10. (Contributi).

     1. Il contributo regionale sulla spesa ammessa per gli investimenti previsti dal precedente articolo 9 è concesso nelle seguenti misure:

     1) 50 percento per le spese di impianto o di reimpianto, comprese le pratiche colturali fino al secondo anno di posa a dimora delle piante, elevabile al 70 percento qualora siano realizzati da Cooperative agricole od associazioni di produttori agricoli che prevedono la lavorazione in comune dei fondi migliorati.

     2) 25 percento per le spese di riordino, risanamento e razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti.

     3) 50 percento per l'impianto di vivai di piante da frutto e di viti, elevabile al 70 percento qualora siano realizzati da cooperative agricole od associazioni di produttori agricoli.

 

     Art. 11. (Produzione di energia da fonti rinnovabili).

     1. In attuazione dell'articolo 12 della legge 29 maggio 1982 n. 308 sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nella misura del 50 percento del costo degli impianti stessi, elevabili al 60 percento per le cooperative, consorzi, consorterie ed altre forme associative, legalmente costituiti [10].

     2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi per la realizzazione di impianti che riguardano il complesso di fabbricati ed attrezzature relative all'esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali e le abitazioni per le famiglie e gli addetti alle attività stesse.

     2 bis. Nell'ambito delle attività istituzionalmente proprie svolte dai consorzi di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali è riconosciuta la facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la produzione di energia elettrica, anche per utilizzi diversi da quelli previsti dal comma 2, a condizione che tali usi comportino la restituzione delle acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo [11].

     3. Nella concessione dei contributi sarà data priorità agli impianti al servizio di alpeggi e mayens, di cooperative agricole, di consorzi e associazioni di produttori agricoli, d'imprenditori agricoli, a titolo principale.

     4. Nell'ambito di ciascuna delle suddette priorità saranno privilegiati gli interventi che conseguono il miglior rendimento tra capitale investito ed energia prodotta.

     5. Ad integrazione dei contributi di cui al presente articolo potranno essere richiesti mutui della durata massima di anni 15 con le modalità previste dall'articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 12. (Elettrificazione rurale).

     1. E' autorizzata la concessione di contributi per l'esecuzione, la sistemazione ed il rimodernamento di elettrodotti rurali, nella misura dell'80 percento della spesa ammessa, compreso l'importo del diritto di allacciamento.

     1 bis. Gli stessi contributi possono essere concessi per l'acquisto di generatori destinati a fornire energia elettrica agli alpeggi e mayens privi di elettrificazione [12].

     2. Dalla spesa ammissibile sono esclusi gli oneri relativi alla costituzione delle servitù derivanti dalla costruzione degli elettrodotti. Sono pure esclusi eventuali oneri derivanti dalla cessione della proprietà di terreni e dalla costituzione di ogni altro diritto o gravame di sorta.

     3. Possono beneficiare dei contributi i conduttori di aziende agricole singole o associate e i consorzi di miglioramento fondiario.

     4. Sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese per l'esecuzione di opere di elettrificazione rurale interessanti interi comprensori, quali risultano dall'applicazione della vigente normativa in materia di allacciamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica [13].

     5. La formulazione dei programmi di massima degli interventi di elettrificazione rurale a livello comprensoriale compete ad una Commissione nominata con Decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale è così costituita:

     a) Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, con funzioni di presidente;

     b) dirigente dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

     c) dirigente dei Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato dell'Agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo delegato;

     d) dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo delegato;

     e) direttore del distretto ENEL della Valle d'Aosta, o suo delegato [14].

     6. Per l'esecuzione delle opere di cui al comma quattro valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70) e successive modificazioni ed integrazioni [15].

 

TITOLO III

Conservazione dell'ambiente agricolo - montano

 

     Art. 13. (Premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali).

     1. In considerazione degli oneri derivanti dall'opera di conservazione dell'ambiente agricolo - montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole locali, per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane è autorizzata la concessione di un premio annuo ai conduttori di aziende agro

- silvo - pastorali secondo i criteri indicati nei successivi articoli 14-

15-16.

 

     Art. 14. (Beneficiari). [16]

     1. Il premio di cui all'articolo precedente non è concedibile a conduttori di aziende che beneficino della indennità compensativa prevista da provvedimenti comunitari, statali e regionali.

 

     Art. 15. (Misura del premio).

     1. Il premio unitario annuo, da corrispondere ai conduttori delle aziende i cui terreni ricadano nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura, è stabilito annualmente con provvedimento del Consiglio regionale.

     2. In ogni caso l'importo unitario annuo del premio non può superare quello massimo fissato dalla Comunità Economica Europea e dalla normativa statale in materia di Indennità Compensativa annua.

     3. L'importo del premio non è liquidato quando la superficie aziendale complessiva è pari o inferiore a mq 4.000.

 

     Art. 16. (Requisiti ed oneri).

     1. Le aziende agricole di cui all'articolo 13 devono possedere un minimo di organizzazione aziendale e una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati.

     2. I beneficiari si devono impegnare a coltivare i terreni per almeno un quinquennio secondo le norme della buona tecnica agricola.

 

TITOLO IV

Sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo

 

     Art. 17. (Impianti ed attrezzature).

     1. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è autorizzato a promuovere iniziative destinate:

     1) A favorire la dotazione di macchinari al servizio di Cooperative di meccanizzazione agricola;

     2) A favorire il sorgere di impianti e relative attrezzature destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione,

commercializzazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

     3) Alla costruzione ed alla conduzione di stalle sociali con le relative attrezzature, nonché di impianti e attrezzature annesse da adibire alla gestione in comune di aziende agricole e di allevamento bovini ed alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne.

     4) a favorire l'avvio e la dotazione di cooperative di servizio in agricoltura e di loro consorzi [17];

     5) a favorire l'avvio e la dotazione di cooperative di approvvigionamento, produzione e distribuzione di materie prime necessarie all'esercizio dell'agricoltura [18].

     2. Per gli interventi previsti dai punti secondo e terzo del precedente comma è compreso l'acquisto delle aree fabbricabili occorrenti.

 

     Art. 18. (Beneficiari).

     1. Possono beneficiare delle provvidenze per l'attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo le cooperative agricole ed i loro consorzi regolarmente iscritti nel "Registro regionale delle Società Cooperative e dei loro Consorzi", nonché le consorterie e le associazioni di produttori agricoli legalmente riconosciute [19].

     2. I soggetti di cui al comma uno devono essere legalmente costituiti e le attività esplicate devono interessare prevalentemente la produzione agricola e zootecnica dei propri soci ed essere svolte in forma collettiva, garantendo il rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale per la tutela ed il controllo dei prodotti tipici zootecnici [20].

     3. Le provvidenze previste dal presente titolo possono essere concesse anche alla Fondazione "Institut Agricole Regional" ai sensi del disposto del terzo comma dell'articolo 4 della Legge regionale  primo giugno 1982, n. 12.

 

     Art. 19. (Contributi in conto capitale).

     1. Per la realizzazione di iniziative previste dai punti 1 e 3, comma primo, del precedente articolo 17, compreso l'ampliamento o l'ammodernamento di strutture esistenti, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ancorché la rimanente spesa benefici di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 4.

     2. Per la realizzazione di iniziative previste dai punti 2), 4) e 5) del comma uno del precedente articolo 17 è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70 percento della spesa ritenuta ammissibile, ancorché la rimanente spesa benefici di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 4 [21].

     3. La concessione dei contributi previsti a favore delle iniziative di cui ai punti 2 e 3, primo comma, del precedente articolo 17, è subordinata al preventivo impegno del beneficiario di non distogliere gli impianti e le attrezzature dall'uso cui sono destinati, per un periodo di almeno venti anni decorrenti dal collaudo delle opere. Per le iniziative di cui al punto 1, primo comma, del precedente articolo 17, l'impegno a non distogliere i macchinari dall'uso cui sono destinati è ridotto ad anni 8.

 

     Art. 20. (Interventi diretti).

     1. Le strutture previste dall'articolo 17 potranno essere costruite direttamente dalla Regione, con spese a totale carico del bilancio regionale, qualora siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura e di interesse generale.

     2. La gestione delle strutture collettive è affidata a cooperative agricole, a loro consorzi od associazioni di produttori agricoli, che diano garanzia di funzionalità e capacità tecnico-amministrativa, con la stipulazione di apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale [22].

     3. Gli enti gestori devono riservare alla Regione la nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo nel Collegio Sindacale.

 

     Art. 21. (Programmazione).

     1. Gli interventi finanziari regionali per investimenti previsti dal presente titolo devono essere coerenti con le indicazioni contenute negli strumenti di programmazione economica regionale e di pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione e degli Enti locali.

     2. Nelle zone interessate dagli impianti e dalle attrezzature di cui al punto 2 del comma uno dell'articolo 17 non possono essere concesse provvidenze, per gli stessi scopi, alle aziende ricadenti nel comprensorio servito dalle strutture collettive, salvo deroghe approvate dal Consiglio regionale [23].

 

     Art. 22. (Contributi nelle spese di gestione e di costituzione). [24]

     1. E' autorizzata la concessione di contributi annui, nella misura del 60 percento delle spese di gestione sostenute dalle organizzazioni collettive di cui all'articolo 18, ivi comprese le cooperative per il controllo e la tutela dei marchi e delle denominazioni di origine dei prodotti e con esclusione delle società costituite da agricoltori conduttori diretti di aziende agricole.

     2. Le spese di gestione ammissibili a contributo sono le seguenti: trasporti, consumo di energia elettrica e di combustibili solidi, liquidi e gassosi, manutenzione degli impianti e degli stabili, interessi passivi, ammortamento dei capitali fissi e delle attrezzature, spese di amministrazione, di pubblicità e di magazzinaggio, spese di depurazione e controlli analitici e spese per il miglioramento qualitativo del prodotto, nonché i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali pagati per gli operai agricoli dipendenti.

     3. E' altresì autorizzata la concessione di contributi nella misura del 60 percento delle spese per la costituzione e la gestione dei consorzi di miglioramento fondiario e per la gestione delle consorterie legalmente costituite.

     4. Le spese di gestione ammissibili per i beneficiari di cui al comma tre sono le spese di amministrazione e di manutenzione e di gestione degli impianti di irrigazione, con esclusione di quelle relative alla retribuzione del personale [25].

     5. Le spese sostenute devono essere completamente documentate.

     6. Possono essere concessi anticipi, sugli interventi previsti nei precedenti commi del presente articolo, nella misura del 50 percento sulla base dei bilanci consuntivi dell'anno precedente.

     7. Ai fini di ottenere gli anticipi di cui al comma sei le organizzazioni collettive di cui all'articolo 18 dovranno presentare un bilancio preventivo che riassuma l'andamento gestionale dell'anno finanziario per il quale si chiede l'anticipo.

 

          Art. 23. (Garanzie fidejussorie).

     1. Per facilitare il ricorso al credito agrario di miglioramento è autorizzata dal Consiglio regionale la fidejussione della Regione a garanzia dei mutui agevolati, con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture collettive fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di lire 10 miliardi [26].

     1 bis. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, con proprio provvedimento, ridetermina l'importo di ogni garanzia concessa, tenendo conto del piano di ammortamento che gli istituti di credito garantiti fanno pervenire contestualmente al ricevimento della garanzia stessa, determinando inoltre il residuo concedibile sul limite massimo di finanziamenti di cui al comma uno [27].

     2. Per facilitare il ricorso al credito agrario di esercizio è autorizzata dal Consiglio Regionale la concessione della fidejussione della Regione a garanzia di prestiti contratti dalle organizzazioni collettive di cui all'articolo 18, limitatamente alle somme annualmente necessarie e non oltre il limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di lire 20 miliardi [28].

     3. La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del II comma dell'articolo 1944 del codice civile, al fine della preventiva escussione del debitore principale.

 

     Art. 24. (Oneri).

     1. La concessione delle garanzie fidejussorie regionali previste dal precedente articolo è subordinata all'impegno, da parte delle organizzazioni collettive interessate, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni di gestione a periodici controlli, in ogni ampia forma, disposti dalla Giunta regionale.

     2. La concessione delle garanzie fidejussorie regionali è altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle organizzazioni collettive interessate.

 

TITOLO V [29]

Interventi nel settore zootecnico

 

     Artt. 25. - 36. [30]

 

TITOLO VI

Interventi nel settore caseario

 

     Art. 37. (Indennizzi per la produzione casearia). [31]

 

TITOLO VII

Mezzi tecnici per la produzione agricola

 

     Art. 38. (Concimazione).

     1. E' autorizzata, nella misura del 50 percento della spesa ammissibile, la concessione di contributi nelle spese sostenute per l'acquisto di fertilizzanti destinati alla concimazione negli alpeggi e nei mayens (aziende intermedie).

 

     Art. 39. (Antiparassitari).

     1. E' autorizzata a favore di associazioni o cooperative di agricoltori, la concessione di contributi nelle spese sostenute per la lotta contro i parassiti della vite, delle pomacee e delle drupacee, nella misura del 50 percento della spesa ammissibile.

 

     Art. 40. (Macchine, attrezzi agricoli ed equini da lavoro).

     1. E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale, nella misura del 30 percento della spesa ammissibile, per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli funzionali e proporzionati alle esigenze aziendali sotto l'aspetto tecnico ed economico.

     2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma precedente i soci delle Cooperative di cui al punto 1, comma primo, del precedente articolo 17, limitatamente alle macchine ed attrezzi agricoli già finanziati ai sensi del precedente articolo 19.

     3. E' altresì autorizzata la concessione di contributi per l'acquisto di equini da lavoro nella misura del 50 percento della spesa ammissibile.

 

TITOLO VIII

Calamità naturali

 

     Art. 41. (Calamità naturali).

     1. Le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 41 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, sono esercitate dalla Giunta regionale.

     2. Gli interventi di cui al successivo articolo 42 possono essere disposti anche prima del decreto ministeriale che dichiara l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e di eccezionale avversità atmosferica e della assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale.

     3. In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente titolo rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

 

     Art. 42. (Anticipazioni).

     1. E' autorizzata l'anticipazione agli aventi diritto delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'anticipazione delle agevolazioni contributive previste dal comma precedente è concessa con le modalità di cui al successivo articolo 43.

 

     Art. 43. (Contributi).

     1. E' autorizzata la concessione di contributi per il ripristino di strutture ed infrastrutture agricole al di fuori delle zone delimitate, danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche.

     Il contributo può essere concesso anche per la ricostituzione delle scorte aziendali e per la parziale copertura dei danni subiti dai frutti pendenti.

     2. La misura del contributo è pari al 50 percento della spesa ritenuta ammissibile, fatta salva la possibilità da parte dei richiedenti di avvalersi di quanto previsto dagli articoli 6 e 17 della presente legge [32].

 

TITOLO IX

Contributi agricoli unificati

 

     Art. 44. (Rimborso) [33].

     1. In considerazione del fatto che il territorio della Regione Valle d'Aosta è considerato montano ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e che presenta un carattere di omogeneità sotto il profilo dell'organizzazione agricola, l'Amministrazione regionale, in forza dell'articolo 3, lettera h, dello Statuto speciale, provvede al rimborso dei contributi unificati in agricoltura alle aziende agricole singole o associate ed alle cooperative, consorterie legalmente costituite e consorzi di miglioramento fondiario operanti nella regione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 45.

 

     Art. 45. (Modalità) [34].

     1. Le aziende soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati possono ottenere il rimborso dei contributi versati presentando annualmente domanda all'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, allegando alla stessa copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto versamento o, in alternativa, una dichiarazione dell'ufficio di Aosta del Servizio contributi agricoli unificati, recante l'importo definitivo dei contributi iscritti nei ruoli di riscossione per l'anno di competenza.

 

TITOLO X

Abrogazioni

 

     Art. 46.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali:

     lr 28 settembre 1951, n. 1

     Lr 14 agosto 1962, n. 17

     lr 14 agosto 1962, n. 18 ed i suoi regolamenti di applicazione 23 febbraio 1970 e 4 agosto 1975

     lr 25 febbraio 1964, n. 2

     lr 11 novembre 1965, n. 15

     lr 3 agosto 1972, n. 19

     lr 23 maggio 1973, n. 24

     lr 24 ottobre 1973, n. 34

     lr 23 giugno 1975, n. 27

     lr 3 gennaio 1977, n. 1

     lr 9 maggio 1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni

     lr 5 febbraio 1979, n. 7

     lr 17 luglio 1981, n. 40 ed i suoi regolamenti di applicazione 24 agosto 1982, n. 4 e 31 maggio 1983, n. 3

     lr 24 agosto 1982, n. 52

     lr 25 ottobre 1982, n. 65

     lr 15 dicembre 1982, n. 88

     lr 10 maggio 1983, n. 33, articolo 3

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono sostitutivi di quelli disciplinati dalle seguenti deliberazioni consiliari:

     7 aprile 1955, n. 45

     4 marzo 1960, n. 11

     13 luglio 1962, n. 115

     5 aprile 1963, n. 50 e successive modificazioni

     15 giugno 1963, n. 114

     15 giugno 1963, n. 115 e successive modificazioni

 

TITOLO XI

Norme Transitorie

 

     Art. 47. (Disposizioni transitorie).

     1. In sede di prima applicazione le richieste già presentate ai sensi delle norme abrogate e giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono beneficiare delle eventuali provvidenze più favorevoli previste dalle norme precedenti.

     2. Le provvidenze attualmente in corso, ai sensi della precedente normativa, continuano ad essere erogate anche se comportano limiti di impegno con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 48. (Disposizioni transitorie).

     1. Le spese derivanti da provvidenze concesse a norma della normativa abrogata dalla presente legge graveranno sui pertinenti capitoli già iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

 

TITOLO XII

Norme finanziarie

 

     Art. 49. (Autorizzazioni di spesa).

     1. Per gli interventi previsti dai seguenti articoli o titoli della presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate:

     1) articolo 4 lettera a): L. 605.000.000 per l'anno 1984;

     2) articolo 4 lettera b): L. 147.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1988;

     3) articolo 4 lettera c): L. 825.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 2000;

     4) titolo II: L. 4.042.000.000 per l'anno 1984;

     5) titolo III: L. 500.000.000 per l'anno 1984;

     6) artt. 19, 20 e 22: L. 7.188.900.000 per l'anno 1984;

     7) artt. 4, penultimo comma, e 23: L. 20.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1984;

     8) titolo V: L. 1.200.000.000 per l'anno 1984;

     9) titolo VI: L. 250.000.000 per l'anno 1984;

     10) titolo VII: L. 950.000.000 per l'anno 1984;

     11) titolo VIII: L. 100.000.000 per l'anno 1984;

     12) titolo IX: L. 170.000.000 per l'anno 1984.

     2. A decorrere dall'esercizio 1985, alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 19, 20 e 22 e dei titoli, II, III, V, VI, VII, VIII e IX della presente legge si provvederà con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

 

     Art. 50. (Copertura finanziaria).

     1. L'onere di complessive L. 15.997.900.000, di cui al precedente articolo, graverà sui seguenti capitoli che si istituiscono sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

     Capitolo n. 28210 per L. 500.000.000

     Capitolo n. 31010 per L. 605.000.000

     Capitolo n. 31060 per L. 147.000.000

     Capitolo n. 31110 per L. 825.000.000

     Capitolo n. 31205 per L. 170.000.000

     Capitolo 32110 per L. 950.000.000

     Capitolo 32220 per L. 2.042.000.000

     Capitolo n. 32230 per L. 2.000.000.000

     Capitolo n. 32755 per L. 250.000.000

     Capitolo n. 33870 per L. 200.000.000

     Capitolo n. 33880 per L. 1.000.000.000

     Capitolo n. 35300 per L. 100.000.000

     Capitolo n. 35712 per L. 6.838.900.000

     Capitolo n. 35713 per L. 350.000.000

     Capitolo n. 51000 per L. 20.000.000

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     a) per l'anno 1984:

     - quanto a L. 7.657.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti ai sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984, che presentano la necessaria disponibilità: Capitolo n. 31051 per L. 147.000.000

     Capitolo n. 31101 per L. 517.908.930

     Capitolo n. 31200 per L. 30.000.000

     Capitolo n. 31220 per L. 605.000.000

     Capitolo n. 31401 per L. 10.008.410

     Capitolo n. 31950 per L. 800.000.000

     Capitolo n. 32325 per L. 87.844.000

     Capitolo n. 32750 per L. 400.000.000

     Capitolo n. 33850 per L. 1.000.000.000

     Capitolo n. 33860 per L. 200.000.000

     Capitolo n. 35701 per L. 9.238.660

     Capitolo n. 35706 per L. 350.000.000

     Capitolo n. 35710 per L. 3.300.000.000

     Capitolo n. 38120 per L. 100.000.000

     Capitolo n. 38130 per L. 100.000.000

     - quanto a L. 660.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti - Allegato n. 8 - al bilancio di previsione per il corrente esercizio sui seguenti accantonamenti:

     Spese di funzionamento istituzionale

     - Revisione dei servizi dell'Amministrazione regionale per L. 20.000.000;

     Conseguentemente rimane disponibile la minor somma di L. 605.000.000;

     Settore primo - Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente

     - Rifinanziamento legge regionale 11 ottobre 1978, n. 50, utilizzando l'intera iscrizione di L. 500.000.000

     Settore secondo - Sviluppo Economico

     - Aumento dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 23 giugno 1975, n. 27 utilizzando l'intera iscrizione di Lire 140.000.000

     - quanto a L. 120.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento - Allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio utilizzando interamente i seguenti accantonamenti:

     Settore secondo: Sviluppo Economico

     - Rifinanziamento legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 L. 100.000.000

     - Aumento autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 25 giugno 1964, n. 2 Lire 20.000.000

     - quanto a L. 7.560.900.000 con iscrizione di fondi provenienti dalle seguenti assegnazioni statali:

     Legge  primo luglio 1977, n. 403 per L. 3.538.900.000

     Legge 27 dicembre 1977, n. 984 per Lire 4.022.000.000.

     b) per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 1.984.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. - Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1984/1986.

 

     Art. 51. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     Variazioni in diminuzione

     Parte Spesa

     Cap. 31051 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all'articolo 2 n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760

     - PRIME RATE

     - LR 9 maggio 1977, n. 26, articolo 8, secondo comma

     - LR 13 maggio 1980, n. 20

     - LR 17 luglio 1981, n. 39

     - LR 4 agosto 1982, n. 35

     - LR 5 maggio 1983, n. 30 "

     L. 147.000.000

     Cap. 31101 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910

     - PRIME RATE

     - LR 9 maggio 1977, n. 26, articolo 8,

     - LR 21 dicembre 1977, n. 70

     - LR 20 giugno 1978, n. 40, articolo 2

     - LR 23 aprile 1979, n. 22

     - LR 13 maggio 1980, n. 20

     - LR 30 gennaio 1981, n. 9

     - LR 17 luglio 1981, n. 39 "

     L. 517.908.930

     Cap. 31200 " Rimborso dei contributi unificati in agricoltura

     - LR 23 giugno 1975, n. 27 "

     L. 30.000.000

     Cap. 31220 " Contributo sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi sui prestiti agrari d'esercizio - L. 26 aprile 1983, n. 130, articolo 20, primo comma " L. 605.000.000

     Cap. 31401 " Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi su prestiti di miglioramento fondiario

     - PRIME RATE

     - L. 23 aprile 1975, n. 125

     - LR 11 agosto 1975, n. 38 "

     L. 10.008.410

     Cap. 31950 " Contributi per macchine ed attrezzature agricole " L. 800.000.000

     Cap. 32325 " Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi su prestiti ventennali alle aziende agricole singole ed associate per impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fondi rinnovabili

     - PRIME RATE

     - L. 29 maggio 1982, n. 308, articolo 12 "

     L. 87.844.000

     Cap. 32750 " Contributi per attività interessanti l'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici " L. 400.000.000

     Cap. 33850 " Contributi per interventi nel settore della zootecnia

     - L. 27 dicembre 1977, n. 984, articolo 8 "

     L. 1.000.000.000

     Cap. 33860 " Spese per partecipazione a mostre, convegni, rassegne del bestiame, esposizioni e fiere agricole e per attività zootecniche " L. 200.000.000

     Cap. 35701 " Contributi nel pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e su mutui concessi a Cooperative agricole ed Associazioni di produttori agricoli

     - PRIME RATE

     - LR 24 ottobre 1973, n. 34, artt. 5 e 8

     - LR 25 ottobre 1982, n. 65

     L. 9.238.660

     Cap. 35706 " Contributi nelle spese di gestione per l'operazione di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali

     - LR 24 ottobre 1973, n. 34

     - LR 17 luglio 1981, n. 40

     - L. primo agosto 1981, n. 423, articolo 3 "

     L. 350.000.000

     Cap. 35710 " Spese per opere, impianti ed attrezzature da destinare a finalità economico produttive a favore delle cooperative agricole di proprietà

     - LR 24 ottobre 1973, n. 34 artt. 1 e 7

     - L. primo luglio 1977, n. 403 "

     L. 3.300.000.000

     Cap. 38120 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per l'utilizzazione delle fonti energetiche alternative nel settore agricolo

     - PRIME RATE

     - LR 24 agosto 1982, n. 52 " L. 100.000.000

     Cap. 38130 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per l'incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo

     - PRIME RATE

     - LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 3 "

     L. 100.000.000

     Cap. 50000 " Fondo Globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) "

     L. 660.000.000

     Cap. 50050 " Fondo Globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) "

     L. 120.000.000

     Totale in diminuzione L. 8.437.000.000

     Variazioni in aumento

     Parte Entrata

     Cap. 05800 (la cui denominazione viene così modificata): Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

     - L. 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9

     L. 4.027.000.000

     - L. 9 maggio 1975, n. 153

     L. 442.000.000

     - L. 5 agosto 1975, n. 412

     L. 0

     - L. 10 maggio 1976, n. 352

     L. 135.422.000

     - L. primo luglio 1977, n. 403

     L. 0

     - L. 27 dicembre 1977, n. 984

     L. 0

     - L. primo agosto 1981, n. 423

     L. 58.500.000 L. 7.560.900.000

     Parte Spesa

     Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

     - LR primo aprile 1975, n. 7 "

     L. 20.000.000

     Capitoli di nuova istituzione:

     Settore primo - Assetto del territorio e Tutela dell'Ambiente

     programma 06: Difesa del suolo

     Cap. n. 28210 1.10.05.16.11.04.

     " Premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali

     - LR 6 luglio 1984, n. 30

     Titolo III L. 500.000.000

     Settore secondo - Sviluppo Economico

     Programma 0.1. - Strutture Agricole

     Cap. 31010 2.10.03.10.1.1.04. " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di conduzione e di anticipazione nel settore dell'agricoltura

     - L. 7 agosto 1982, n. 526, articolo 61

     - L. 26 aprile 1983, n. 130

     - LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4 comma secondo lettera A) "

     L. 605.000.000

     Cap. 31060 2.10.03.10.1.1.04. " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di dotazione nel settore dell'agricoltura

     - PRIME RATE

     - LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4

     comma secondo lettera b) " L. 147.000.000

     Cap. n. 31110 2.10.03.10.1.1.04. "Concorso nel pagamento di interessi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario

     - PRIME RATE

     - L. 23 aprile 1975, n. 125

     - LR 11 agosto 1975, n. 38

     - LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4

     comma secondo lettera c) " L. 825.000.000

     Cap. n. 31205 1.10.05.10.1.1.04.

     " Rimborso di contributi unificati in agricoltura

     - LR 6 luglio 1984, n. 30

     Titolo IX L. 170.000.000

     OMISSIS

     Programma 02 - Infrastrutture nell'agricoltura

     Cap. n. 32110 2.10.03.10.1.1.04

     " Contributi per mezzi tecnici per la produzione agricola

     01 concimi

     02 antiparassitari

     03 macchine, attrezzi agricoli ed equini da lavoro

     - LR 6 luglio 1984, n. 30

     TITOLO VII " L. 950.000.000

     Cap. n. 32220 2.10.03.10.1.1904

     " Contributi nel settore del miglioramento fondiario

     01 alpeggi e fabbricati rurali

     02 viabilità rurale

     03 irrigazione

     04 messa a coltura e miglioramento terreni agrari

     05 produzioni agricole locali pregiate

     06 acquedotti rurali

     07 energia da fonti rinnovabili

     08 elettrificazione rurale

     - L. 27 ottobre 1966, n. 910

     - L. 7 agosto 1973, n. 512

     - L. 27 dicembre 1977, n. 984

     - L. 29 maggio 1982, n. 308

     - LR 6 luglio 1984, n. 30

     Titolo II " L. 2.042.000.000

     Cap. n. 32230 2.10.02.10.1.1.04

     " Spese per opere di miglioramento fondiario

     - LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 7 penultimo comma "

     L. 2.000.000.000

     Programma 03 - Interventi per l'incremento delle colture

     Cap. n. 32755 1.10.05.10.1.1.04

     " Indennizzi per la produzione casearia

     - LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 37 " L. 250.000.000

     Programma 05 - Zootecnia

     Cap. n. 33870 1.10.04.10.1.1.04

     " Spese per attività zootecniche

     - LR 6 luglio 1984, n. 30

     Titolo V " L. 200.000.000

     Cap. n. 33880 1.10.05.10.1.1.04

     " Contributi per interventi nel settore della zootecnia

     - L. 27 dicembre 1977, n. 984

     - LR 6 luglio 1984, n. 30

     Titolo V " L. 1.000.000.000

     Programma 07 - Interventi a favore dell'agricoltura colpita da avversità atmosferiche.

     Cap. n. 35300 2.10.03.10.1.1.94

     "Contributi per danni causati da eventi calamitosi

     - LR 6 luglio 1984, n. 30

     Titolo VIII " L. 100.000.000

     Programma 08. - Interventi a favore della cooperazione Cap. n. 35712 2.10.01.10.1.1.04.

     " Spese per interventi diretti nel settore della cooperazione

     - L. primo luglio 1977, n. 403

     - LR 6 luglio 1984, n. 30

     articolo 20 " L. 6.838.900.000

     Cap. n. 35713 2.10.03.10.1.1.04.

     " Contributi a cooperative agricole, loro consorzi, associazioni di produttori agricoli e consorterie

     - L. primo agosto 1981, n. 423 articolo 3

     - LR 6 luglio 1984, n. 30

     artt. 19 e 22 " L. 350.000.000

     Totale in aumento L. 15.997.900.000

     2. Per effetto delle variazioni apportate con la presente legge, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984, pareggia nella somma complessiva di Lire 555.296.900.000.

 

          Art. 52. (Garanzie fidejussorie). [35]

 

     Art. 53. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32. Per l'interpretazione autentica della presente legge, si veda la L.R. 5 maggio 1995, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 1997, n. 19.

[8] Articolo modificato dalle LL.RR. 12 dicembre 1986, n. 62, 23 dicembre 1991, n. 84 e 28 febbraio 1994, n. 5 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 1997, n. 19.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[10] Comma così integrato dall'art. 5 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 1997, n. 19.

[12] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[13] L'originario 4° comma, già modificato dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62, è stato successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[14] L'originario 4° comma, già modificato dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62, è stato successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[15] L'originario 4° comma, già modificato dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62, è stato successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[17] Punto aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[18] Punto aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[19] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[20] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[21] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[22] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[23] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[24] Articolo modificato dall'art. 9 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[25] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1991, n. 84.

[26] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1991, n. 84.

[27] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1991, n. 84.

[28] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[29] Titolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

[30] Titolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

[31] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[32] Comma così integrato dall'art. 12 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 62.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 17 giugno 1991, n. 19.

[35] Modifica l'allegato n. 9 alla L.R. 18 gennaio 1984, n. 3.