§ 4.4.58 - Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93.
Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:15/12/1982
Numero:93


Sommario
Art. 1.  (Contenuti della legge).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Tipologia dei servizi).
Art. 4.  (Soggetti destinatari degli interventi regionali).
Art. 5.  (Partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte degli utenti).
Art. 6.  (Interventi della Regione).
Art. 7.  (Assistenza domiciliare).
Art. 8.  (Soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali).
Art. 9.  (Centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero).
Art. 10.  (Centri diurni e notturni di assistenza).
Art. 11.  (Micro - comunità e comunità protette).
Art. 12.  (Comunità - alloggio).
Art. 13.  (Abitazioni).
Art. 14.  (Servizi per l'integrazione sociale).
Art. 15.  (Procedura).
Art. 16.  (Rendiconti).
Art. 17.  (Gestione).
Art. 18.  (Spese di gestione dei servizi a favore delle persone anziane).
Art. 19.  (Contributi in conto spese capitale).
Art. 20.  (Definizione dei servizi a favore delle persone anziane).
Art. 21.  (Concessione dei contributi).
Art. 22.  (Vigilanze).
Art. 23.  (Corsi di formazione di personale).
Art. 24.  (Finanziamento).
Art. 25.  (Variazioni di bilancio).
Art. 26.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.4.58 - Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93. [1]

Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

(B.U. 24 dicembre 1982, n. 19).

 

Art. 1. (Contenuti della legge).

     Con la presente legge sono riunite e coordinate, con modificazioni ed integrazioni, in forma di testo unico, le leggi regionali recanti norme per la promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

     Sono abrogate le leggi regionali 20 giugno 1978, n. 47, 23 aprile 1979, n. 26, 10 dicembre 1980, n. 55.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 2. (Finalità).

     La Regione Valle d'Aosta promuove qualificanti interventi in materia di assistenza socio - sanitaria a favore degli anziani e delle persone che, indipendentemente dall'età, versino in obiettive condizioni di disagio sociale, sanitario ed economico; le attività promosse debbono essere finalizzate al mantenimento e al reinserimento delle persone nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.

     I servizi previsti dalla presente legge debbono essere coordinati ed integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di sviluppo.

     Al cittadino deve essere assicurata la libertà di scelta nell'accesso ai servizi.

 

     Art. 3. (Tipologia dei servizi).

     Gli interventi della Regione sono finalizzati all'istituzione e alla gestione dei seguenti tipi di servizi:

     a) servizi aperti;

     b) servizi residenziali;

     c) servizi per l'integrazione sociale.

     Sono compresi nei servizi aperti: l'assistenza domiciliare socio - sanitaria; i soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali; i centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero.

     I servizi residenziali comprendono: i centri diurni e notturni di assistenza; le micro - comunità, le comunità protette e le comunità alloggio.

     Di regola i servizi residenziali ed i centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero debbono essere ubicati nella stessa struttura edilizia.

     Le attività per l'integrazione sociale comprendono: gli interventi diretti ed indiretti per fare fronte ad esigenze primarie quali il sostentamento alimentare, l'affitto, il riscaldamento ed i trasporti.

     Sono ammesse inoltre altre forme di attività a livello sperimentale volte a conseguire le finalità generali della presente legge.

 

     Art. 4. (Soggetti destinatari degli interventi regionali).

     La Regione assegna per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui all'articolo 3 contributi finanziari a:

     a) Comuni, Consorzi di Comuni e l'Associazione dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

     b) alle Comunità montane, limitatamente alla gestione dei servizi, qualora siano loro demandati in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, recante norme concernenti le Comunità montane [2].

     I servizi debbono essere funzionalmente integrati con quelli dell'Unità sanitaria locale, nella sua articolazione in distretti socio - sanitari.

     I piani socio - sanitari regionali triennali fissano i programmi e gli obiettivi degli interventi in materia di assistenza sanitaria per le persone anziane ed inabili.

     I comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale, di cui agli articoli 10 e successivi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, costituiscono organismi di proposta e di consulenza dei comuni, consorzi di comuni e dell'Associazione dei comuni, per la istituzione e la gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

     Apposite leggi regionali disciplinano il finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili.

 

     Art. 5. (Partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte degli utenti).

     Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi di cui intendono usufruire, in rapporto alle loro possibilità economiche.

     Nel piano annuale di riparto dei contributi, di cui al successivo articolo 20, possono essere fissate le misure della contribuzione degli utenti per ogni singolo servizio, in accordo con l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta.

 

     Art. 6. (Interventi della Regione).

     La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative, sentite la Consulta permanente delle Organizzazioni Sindacali e l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, assume iniziative e adotta specifici provvedimenti volti ad agevolare il soddisfacimento di esigenze primarie degli anziani quali il contenimento del costo della vita, dei canoni di affitto, delle spese per il riscaldamento e per i trasporti.

TITOLO II

DEFINIZIONE DEI SERVIZI

 

     Art. 7. (Assistenza domiciliare).

     L'assistenza domiciliare è il complesso delle prestazioni assistenziali (aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, preparazione e fornitura dei pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico, ecc.) e sanitarie (visite mediche, interventi infermieristici o di altri operatori di base), volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale.

 

     Art. 8. (Soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali).

     I soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.

 

     Art. 9. (Centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero).

     Il centro d'incontro si attua in ambienti forniti di sussidi ed arredi idonei per lo svolgimento di attività culturali e del tempo libero possibilmente con la presenza di animatori.

     I centri di incontro possono avere carattere permanente, temporaneo o stagionale ed operare in collaborazione con le biblioteche comunali.

     Di norma le modalità di funzionamento e le attività del centro di incontro sono determinate ed autogestite dagli utenti in accordo con l'ente locale che l'ha istituito.

 

     Art. 10. (Centri diurni e notturni di assistenza).

     I centri diurni e notturni di assistenza, possibilmente integrati con i centri di cui all'articolo precedente, forniscono servizi di ristoro e di pernottamento e costituiscono anche punti di appoggio dei servizi di assistenza domiciliare.

 

     Art. 11. (Micro - comunità e comunità protette).

     La micro - comunità e la comunità protetta sono un complesso di vani, munito di servizi generali idonei alla convivenza, destinato a persone anziane che hanno bisogno di sostegno di tipo sanitario, infermieristico e domestico.

 

     Art. 12. (Comunità - alloggio).

     La Comunità - alloggio è costituita da un complesso di alloggi assegnati, con canone di favore, dagli enti indicati nell'articolo 4, ad anziani singoli o coniugati autosufficienti che non abbiano necessità di assistenza particolare.

     La comunità - alloggio è dotata di servizi generali comuni quali la cucina, la fornitura del vitto, la lavanderia, la emeroteca, ecc., nonché di personale per l'aiuto domestico.

 

     Art. 13. (Abitazioni).

     I programmi di edilizia popolare ed economica degli enti locali territoriali, debbono contenere norme per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

     Gli alloggi situati nei piani terreni delle case dell'edilizia economica e popolare debbono essere riservati agli assegnatari anziani ed inabili. Tali alloggi debbono essere conformi alle norme previste dal DPR 27 aprile 1978, n. 384.

 

     Art. 14. (Servizi per l'integrazione sociale).

     I servizi per l'integrazione sociale sono garantiti dai comuni mediante finanziamenti previsti da apposite leggi regionali.

TITOLO III

    NORME PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

 

     Art. 15. (Procedura).

     Gli enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, debbono presentare, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio o dei servizi che si intendono istituire, del numero e della qualifica del personale addetto, ivi compreso l'eventuale apporto di personale volontario, nonché dell'onere di spesa previsto.

     I programmi annuali degli enti debbono prevedere le misure della contribuzione degli assistiti alla fruizione dei servizi.

     Nella formulazione dei programmi, gli enti locali, al fine di una corretta interpretazione dei bisogni prioritari della popolazione, debbono attivare forme di consultazione con la popolazione stessa e garantire la costante partecipazione delle forze sociali rappresentative degli interessi dei cittadini ed in particolare delle rappresentanze sindacali dei pensionati presenti nel territorio.

 

     Art. 16. (Rendiconti).

     Entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti gestori di servizi debbono presentare all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute nell'anno precedente.

     Le quote di partecipazione degli utenti sono riscosse dall'ente gestore e vengono scomputate dalle spese di cui all'art. 18 [3].

 

     Art. 17. (Gestione).

     L'Amministrazione dei servizi è espletata dagli enti locali promotori attraverso i propri organi istituzionali, secondo le rispettive competenze.

     L'organizzazione, la conduzione e la verifica della funzionalità operativa deve essere attuata con l'apporto di organismi partecipativi degli utenti e delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate.

TITOLO IV

MISURA DEI CONTRIBUTI E CRITERI

PER LA LORO CONCESSIONE

 

     Art. 18. (Spese di gestione dei servizi a favore delle persone anziane). [4]

     1. La Regione contribuisce alle spese di gestione sostenute dagli Enti pubblici per i servizi a favore delle persone anziane sulla base di quote capitarie per i singoli servizi, stabilite dalla Giunta regionale in relazione a parametri oggettivi di valutazione dei costi di esercizio dei servizi, nonché agli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale della Regione.

     2. La Regione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale, può prevedere finanziamenti aggiuntivi agli Enti gestori di servizi a favore delle persone anziane per integrare le quote di partecipazione riscosse dagli utenti e dai loro familiari, qualora esse fossero inferiori alla quota minima stabilita annualmente dalla Giunta regionale.

     3. I finanziamenti regionali di cui al presente articolo sono erogati agli Enti pubblici gestori di servizi a favore delle persone anziane con vincolo di destinazione per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

 

     Art. 19. (Contributi in conto spese capitale).

     I contributi in conto spese capitale si distinguono in contributi " una tantum " per l'avvio e il primo impianto di servizi e in contributi annui per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature ed arredi. Detti contributi sono stabiliti come segue:

     - per il centro d'incontro per le attività culturali e del tempo libero:

     a) contributo " una tantum " massimo di lire 5.000.000;

     b) contributo massimo annuo di L. 2.000.000;

     - per il centro diurno e notturno di assistenza:

     a) contributo " una tantum " massimo di lire 8.000.000;

     b) contributo massimo annuo di L. 3.000.000;

     - per la micro - comunità e la comunità protetta:

     a) contributo " una tantum " massimo di lire 2.000.000 per ogni vano;

     b) contributo massimo annuo di lire 800.000 per ogni vano;

     - per la comunità - alloggio:

     a) contributo " una tantum " di lire 1.000.000 per ogni alloggio.

     b) contributo massimo annuo di lire 300.000 per ogni alloggio.

     I contributi " una tantum " per l'avvio ed il primo impianto di servizi non sono cumulabili con finanziamenti per analoghe finalità previsti da altre leggi.

TITOLO V

ADEMPIMENTI DELLA REGIONE

 

     Art. 20. (Definizione dei servizi a favore delle persone anziane). [4]

     1. La Giunta regionale definisce gli standard strutturali e gestionali dei servizi per anziani.

 

     Art. 21. (Concessione dei contributi). [5]

 

     Art. 22. (Vigilanze).

     Alla vigilanza sui lavori che interessino strutture edilizie, provvede l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, di intesa con l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

     La vigilanza e le funzioni di coordinamento e di indirizzo sulla funzionalità dei servizi, sono demandate all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.

 

     Art. 23. (Corsi di formazione di personale).

     La Regione organizza, direttamente o tramite gli Enti locali, corsi di qualificazione e formazione professionale per personale da adibire ai servizi di cui alla presente legge. Nelle assunzioni di personale deve essere data precedenza a coloro che abbiano frequentato con profitto i predetti corsi.

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 24. (Finanziamento).

     Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire 1.700.000.000 annue graveranno per lire 1.600.000.000 sul Capitolo 22805 e per lire 100.000.000 sul Capitolo 22820 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     Alla copertura degli oneri, per l'esercizio finanziario 1982, si provvede:

     - quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 23 aprile 1979, n. 26;

     - quanto a lire 1.105.000.000 mediante prelievo di pari importo dal Capitolo 50000 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) ";

     - quanto a lire 95.000.000 mediante prelievo di pari importo dal Capitolo 50050 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) ";

     per gli anni 1983 - 1984 mediante utilizzo delle risorse disponibili del bilancio pluriennale 1982 - 1984, relative al programma 2.1.1. - Finanza locale;

     per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

     Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1983 e seguenti, ovvero in sede di provvedimenti di variazione di bilanci per l'anno 1983 e seguenti, la spesa annua complessiva di Lire 1.700.000.000 potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati in base alle accertate necessità inerenti alla applicazione della presente legge.

 

     Art. 25. (Variazioni di bilancio).

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazioni in diminuzione:

     Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 1.105.000.000

     Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 95.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 22805 Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali di loro competenza L. 1.105.000.000

     Cap. 22820 Contributi ai Comuni ed a altri Enti locali nelle spese di investimento di loro competenza nel settore dei servizi sociali L. 95.000.000

 

     Art. 26. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 13 della L.R. 18/2001.

[2] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 26 maggio 1993, n. 46.

[3] Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.R. 16 aprile 1997, n. 13.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.