§ 4.5.50 - Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13.
Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.5 assistenza socio-sanitaria
Data:16/04/1997
Numero:13


Sommario
Art. 3.  (Funzioni di competenza della Regione).
Art. 4.  (Funzioni di competenza degli enti locali).
Art. 5.  (Servizio socio-assistenziale).
Art. 27.  (Dotazione organica regionale).
Art. 28.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 29.  (Approvazione del piano).
Art. 30.  (Modificazioni di norme).
Art. 31.  (Abrogazioni di norme).


§ 4.5.50 - Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13.

Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19

(Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi

regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione

delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale

dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13

dicembre 1995, n. 49.

(B.U. 28 aprile 1997, n. 19).

CAPO I

NORME GENERALI

 

     Artt. 1. - 2. [1].

 

Art. 3. (Funzioni di competenza della Regione). [2]

     1. Nel rispetto dei principi contenuti nella legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), nei riguardi delle attività comprese nel Servizio sanitario regionale e di quelle relative ai servizi socio-assistenziali:

     a) il Consiglio regionale determina gli indirizzi di natura politica e programmatica in materia di tutela della salute fissandone le relative risorse finanziarie;

     b) la Giunta regionale:

     1) provvede all'assegnazione e all'erogazione delle risorse finanziarie;

     2) svolge funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo;

     3) determina le modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alle spese di funzionamento dei servizi socio-assistenziali, gestiti sia direttamente sia da parte degli enti locali;

     4) esercita le funzioni e competenze in materia di:

     4.1 minori, disabili e prevenzione del disagio, anche mediante interventi di assistenza economica;

     4.2 formazione degli operatori socio-assistenziali;

     4.3 invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;

     4.4 Osservatorio epidemiologico regionale;

     4.5 veterinaria, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45, istitutiva del Servizio veterinario regionale;

     4.6 autorizzazione e vigilanza in materia di tutela sanitaria dell'ambiente, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia);

     4.7 formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e istituzione di dispensari farmaceutici ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).

     2. Le competenze prefettizie in materia di tossicodipendenze di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sono svolte, su delega del Presidente della Giunta regionale, da un funzionario di qualifica unica dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

     3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 le competenti strutture della Regione si avvalgono dei servizi dell'USL.

     4. La Regione può trasferire o delegare proprie competenze agli enti locali attribuendo agli stessi i mezzi finanziari necessari.

     5. La Giunta regionale adotta schemi-tipo per la stipulazione di convenzioni con istituzioni private per la gestione di servizi socio- assistenziali.

 

     Art. 4. (Funzioni di competenza degli enti locali). [2]a

     1. Gli enti locali provvedono in modo uniforme alla gestione dei servizi nei seguenti settori:

     a) assistenza agli anziani;

     b) asili nido e servizi alternativi;

     c) assistenza domiciliare integrata rivolta a tutta la popolazione.

     2. Gli enti locali esercitano le loro funzioni in modo coordinato e integrato con la Regione e l'USL; a tal fine si procede mediante la stipula di accordi di programma.

     3. Le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, nonché le forniture farmaceutiche e parafarmaceutiche, presso la rete dei servizi socio-sanitari integrati gestiti dagli enti locali, sono assicurate dall'USL.

     4. Il personale già appartenente al ruolo speciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93), è trasferito agli enti locali o loro consorzi ai quali è assicurata dalla Regione la totale copertura dei relativi costi.

     5. Gli infermieri professionali titolari di un posto di ruolo presso il Comune di Aosta alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, con la qualifica di operatore professionale collaboratore, all'USL, conservando interamente ai fini retributivi e previdenziali, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), l'anzianità maturata nel ruolo.

CAPO II

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

 

     Art. 5. (Servizio socio-assistenziale). [2]

     1. Il Servizio socio-assistenziale regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito territoriale della Regione, a promuovere il benessere delle persone, a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione sociale.

 

     Artt. 6. - 9. [1]

CAPO III

NORME REGOLANTI I RAPPORTI TRA REGIONE E USL

 

     Artt. 10. - 11. [1]

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DELL'USL

 

     Artt. 12. - 23. [1]

CAPO V

MEZZI DI PROGRAMMAZIONE DELL'USL

 

     Artt. 24. - 26. [1]

CAPO VI

MODIFICAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE

 

     Art. 27. (Dotazione organica regionale). [3]

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 28. (Disposizioni finanziarie). [3]

CAPO VIII

NORME FINALI

 

     Art. 29. (Approvazione del piano). [3]

 

     Art. 30. (Modificazioni di norme).

     1. [4].

     2. [5].

     3. [6].

     4. - 5. [7].

     6. - 7. [8].

 

     Art. 31. (Abrogazioni di norme). [3]

 

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

Art.  1 Servizio sanitario regionale

Art.  2 Funzioni esercitate dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Art.  3 Funzioni di competenza della Regione

Art.  4 Funzioni di competenza degli enti locali

CAPO II

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Art.  5 Servizio socio-assistenziale

Art.  6 Durata e modalità di approvazione

Art.  7 Contenuti

Art.  8 Finalità

Art.  9 Obiettivi

CAPO III

NORME REGOLANTI I RAPPORTI TRA REGIONE E USL

Art. 10 Strumenti del potere di indirizzo

Art. 11 Contratto di programma

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DELL'USL

Art. 12 Articolazione dell'USL

Art. 13 Area territoriale

Art. 14 Direttore dell'area territoriale

Art. 15 Distretti socio-sanitari di base

Art. 16 Macrodistretti

Art. 17 Direttori di macrodistretto

Art. 18 Area ospedaliera

Art. 19 Direttore di area ospedaliera

Art. 20 Accertamento della conoscenza della lingua francese del direttore

dell'area territoriale, dei direttori dei macrodistretti e del direttore di

area ospedaliera. Costituzione di commissione

Art. 21 Istituzione di nuove unità operative e transito di unità operative

all'istituenda area territoriale

Art. 22 Dipartimenti

Art. 23 Ufficio di alta direzione

CAPO V

MEZZI DI PROGRAMMAZIONE DELL'USL

Art. 24 Piano strategico di sviluppo

Art. 25 Dotazione organica dell'USL

Art. 26 Norma di rinvio

CAPO VI

MODIFICAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE

Art. 27 Dotazione organica regionale

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28 Disposizioni finanziarie

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 29 Approvazione del piano

Art. 30 Modificazioni di norme

Art. 31 Abrogazioni di norme

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 13 della L.R. 18/2001.

[2]2a Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5, a decorrere dalla data indicata nell'art. 48 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 13 della L.R. 18/2001.

[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[4] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5, a decorrere dalla data indicata nell'art. 48 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5. Sostituisce l'art. 16, comma 2, della L.R. 15 dicembre 1982, n. 93.

[5] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5, a decorrere dalla data indicata nell'art. 48 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5 ed abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 13 della L.R. 18/2001. Sostituisce l'art. 10, comma 4, della L.R. 24 ottobre 1989, n. 68.

[6] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5, a decorrere dalla data indicata nell'art. 48 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5. Sostituisce l'art. 1, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1990, n. 80.

[7] Commi abrogati dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[8] Commi abrogati dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5, a decorrere dalla data indicata nell'art. 48 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5. Sostituiscono l'art. 13, comma 1 e l'art. 38 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 77.

[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.