Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 22/04/1994 |
Numero: | 425 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento. |
Art. 2. Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica. |
Art. 3. Iscrizione al catasto dell'immobile. |
Art. 4. Rilascio del certificato di abitabilità. |
Art. 5. Abrogazione di norme. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 38.4.44 - D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425. [1]
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto.
(G.U. 1 luglio 1994, n. 152).
Art. 1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'abitabilità ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dall'art. 220 del
Art. 2. Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.
1. Per le opere di cui all'art. 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall'art. 4 della
2. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al comune, al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo.
Art. 3. Iscrizione al catasto dell'immobile.
1. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della
2. Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della dichiarazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.
3. Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province autonome in materia.
Art. 4. Rilascio del certificato di abitabilità.
1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.
5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.
Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Decreto abrogato dall'art. 136 del