§ 98.1.26566 - Legge 29 maggio 1989, n. 205.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/05/1989
Numero:205


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate da campionati mondiali di calcio del 1990, è convertito in legge [...]


§ 98.1.26566 - Legge 29 maggio 1989, n. 205.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

(G.U. 1 giugno 1989, n. 126)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate da campionati mondiali di calcio del 1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121

     All'art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche".

     All'art. 4:

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Limitatamente alle sole opere da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il subappalto totale dell'opera è vietato. La progettazione esecutiva, nonchè quella che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risulti ancora ultimata, dovrà contenere, per singole fasi esecutive, anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che devono essere realizzati direttamente dalle imprese aggiudicatarie. Tali piani costituiscono parte integrante del capitolato d'appalto e sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo nei cantieri. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento";

     al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono autorizzati, con deliberazione di opere relative a linee metropolitane, interventi per tecnologie, impianti ed attrezzature finalizzati a garantire la sicurezza di esercizio delle linee metropolitane esistenti";

     al comma 5, dopo le parole: "sulla base di", sono aggiunte le seguenti: "piani finanziari e"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le opere possono essere eseguite anche in pendenza della formalizzazione dei relativi atti convenzionali ed anche in deroga alle convenzioni vigenti";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "5-bis. Interventi di competenza dall'ANAS su viabilità interconnessa con gli itinerari autostradali di collegamento delle aree di svolgimento dei campionati mondiali o riferiti a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1, possono essere affidati ai soggetti concessionari dei relativi itinerari, sulla base di apposite convenzioni che prevedano, tra l'altro, l'obbligo della manutenzione per un periodo non inferiore a cinque anni.

     5-ter. Gli interventi che interessano il settore aeroportuale possono essere affidati in regime di concessione agli enti o società concessionari sulla base di apposite convenzioni, ove occorra anche integrative di quelle vigenti".

     All'art. 5:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il contributo ordinario dell'ANAS è aumentato per gli anni 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, è destinata alla realizzazione degli interventi da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per le finalità di cui al precedente art. 1. Una quota di lire 237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, è riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando l'accantonamento ``Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria''. Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalità del presente decreto, l'ANAS è tenuta a dare assoluta priorità per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi già programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi già programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonchè degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilità ordinarie del bilancio dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle competenti commissioni parlamentari";

     al comma 3, le parole: "790 miliardi" e: "90 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "900 miliardi" e: " 100 miliardi";

     al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per un importo non superiore a lire 72 miliardi alla società a totale partecipazione pubblica S.A.T.T.I. di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres".

     All'art. 6, al comma 2, le parole da: "realizzazione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "ultimazione per itinerario di interventi previsti dal piano decennale di grande viabilità e ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria".

     Dopo l'art. 6, è aggiunto il seguente:

     "Art. 6-bis. - 1. La deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai fini della dichiarazione di compatibilità di cui all'art. 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

     2. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.

     3. Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del consiglio comunale potranno essere realizzate soltanto se otterranno i contributi di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

     4. In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le eventuali varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione del quarto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1".

     Nell'elenco allegato, alla voce: Area di Torino - Opere dell'ente locale:

     al n. 9), sono aggiunte, in fine, le parole: "(tronco metropolitano Torino Dora - nuovo stadio - aeroporto di Caselle)";

     dopo il n. 9) è aggiunto il seguente:

     "9-bis) linea tranviaria protetta n. 9 (Torino esposizione - nuovo stadio)".

     Nell'elenco allegato, alla voce: Area di Milano - Opere dell'ente locale, al n. 10, sono aggiunte, in fine, le parole "Stadio di S. Siro".