§ 3.12.44 - L.R. 28 giugno 1966, n. 14.
Marchio di qualità e propaganda dei prodotti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:28/06/1966
Numero:14


Sommario
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.  [6]
Art. 17. 


§ 3.12.44 - L.R. 28 giugno 1966, n. 14.

Marchio di qualità e propaganda dei prodotti siciliani.

(G.U.R. 2 luglio 1966, n. 31).

 

TITOLO I

MARCHIO Dl QUALITA' [1]

 

     Artt. 1. – 11. [2]

TITOLO II

PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI

 

Art. 12.

     La spesa annua autorizzata dalla L. 7 ottobre 1950, n. 75, ed il successivo D.L.P. 31 ottobre 1952, n. 25, convertiti nella L. 14 marzo 1953, n. 17, per la propaganda in favore dei prodotti siciliani è aumentata da lire 100 milioni a lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1966 [3].

 

     Art. 13.

     Alla copertura delle spese autorizzate dagli artt. 11 e 12 della presente legge e ricadenti nell'esercizio corrente si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio anzidetto. Per gli esercizi successivi si provvede utilizzando l'incremento del gettito dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 15.

     Entro i limiti del 5 % dello stanziamento previsto dall'art. 12, l'Assessore per l'industria e il commercio è autorizzato a far eseguire all'Istituto per il commercio estero nonché ad enti, istituti e ditte specializzati nel settore ed accreditati presso pubbliche amministrazioni, indagini di mercato e conseguenti programmazioni generali e particolari di campagne propagandistiche dei prodotti siciliani.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 16. [6]

     Lo stanziamento previsto dall'art. 12, decurtato delle somme impegnate per le esigenze di cui all'art. 15, deve essere utilizzato per il 65 % per la propaganda all'estero e per il 35 % per la propaganda sui mercati interni. Tuttavia, ove esigenze particolari connesse con la necessità di attuare campagne pubblicitarie che abbiano carattere di completezza e di integralità, impongano di modificare dette percentuali, l'Assessore per l'industria e il commercio può provvedere al riguardo con proprio decreto. In ogni caso, però, l'aliquota degli stanziamenti da destinare alla propaganda all'estero, non potrà essere inferiore al 50 % della disponibilità [7].

 

     Art. 17.

     1. Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente dall'Assessorato o attraverso l'Istituto per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, o per mezzo di consorzi costituiti dall'Ente fiera del Mediterraneo e dall'Ente fiera di Messina o tra questi e una o più camere di commercio della Regione, sulla base dei programmi indicati al precedente articolo 15. Detti programmi possono avere carattere triennale [8].

     2. Con esclusione dei consorzi di cui al comma precedente, qualora l'esecuzione dei programmi venga affidata ad organi estranei all'Amministrazione statale o regionale, dovrà provvedersi secondo la normativa prevista per l'affidamento dei servizi della pubblica amministrazione [9].

     Le campagne pubblicitarie, con le modalità precedentemente indicate, devono essere eseguite con idonei veicoli pubblicitari che abbiano rilevanza per tutto il territorio nell'ambito del quale la propaganda vuole essere attuata e che si rivolgano direttamente al consumatore [10].

     Non vanno pertanto compresi fra i veicoli pubblicitari suddetti le agenzie di stampa e i periodici che hanno diffusione prevalentemente locale.

 

 


[1] Titolo 1 e artt. 1. - 11. abrogati dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[2] Titolo 1 e artt. 1. - 11. abrogati dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Limite successivamente elevato con art. 16 L.R. 5 agosto 1982, n. 86.

[4] Articolo abrogato con L.R. 8 luglio 1977, n. 55.

[5] Comma abrogato con art. 55 L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[7] Articolo così modificato con art. 6 L.R. 20 marzo 1972, n. 11 e con art. 55 L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 1997, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 1997, n. 27.