§ 5.3.179 - L.R. 27 aprile 1973, n. 19.
Modificazioni ed integrazioni di norme finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:27/04/1973
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6, per le spese in conto capitale (o di investimento) del bilancio della Regione siciliana, il periodo di conservazione [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere nei limiti dell'apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione e nella misura non superiore a quella [...]
Art. 3.      Il limite di importo di cui all'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 modificato con l'art. 26 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, è elevato a lire 300 milioni.
Art. 4.      Per l'esercizio finanziario 1973 è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per le finalità previste dall'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, da destinare anche all'integrazione di [...]
Art. 5.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1973, contributi nella misura massima di lire 50 milioni per l'organizzazione dei [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Ai provvedimenti di concessione e liquidazione emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste entro il limite di spesa di cui all'art. 24 [...]
Art. 8.      Con decorrenza dal primo gennaio 1973 gli assegni mensili previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58, 8 gennaio 1960, n. 1 e 4 aprile 1969, n. 8, sono elevati a lire 16 mila mensili.
Art. 9.      L'indennizzo dovuto al Comune di Sciacca in dipendenza della demanializzazione del bacino idrotermale, disposta con DLP Reg. 12 dicembre 1949, n. 35, è determinato in lire 1.300 milioni che [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) di cui all'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, sostituito con l'art. 2 della legge [...]
Art. 13.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente all'esercizio in corso l'Assessorato regionale per il lavoro e la cooperazione provvederà a modificare d' ufficio i progetti [...]
Art. 14.      In caso di assenza di insegnanti delle scuole sussidiarie i Provveditori agli studi nominano per la supplenza altri insegnanti di scuola sussidiaria già utilizzati per attività amministrative o [...]
Art. 15.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre finanziamenti a favore dei Provveditori agli studi della Sicilia per le spese di riorganizzazione e di finanziamento di [...]
Art. 16.      L'Assessorato regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai Comuni contributi per la gestione dei parchi gioco Robinson.
Art. 17.      Al fine di sopperire alle necessità derivanti dal minore ammontare dei contributi concessi dal 1965- 66 previsti dalla legge regionale 28 marzo 1955, n. 20 e successive aggiunte e modificazioni, [...]
Art. 18.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi in favore di accademie, enti culturali e scientifici per sostenere in tutto o in parte le spese afferenti ad [...]
Art. 19.      Nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione per l'esercizio in corso l'Amministrazione regionale autorizza la spesa per l'affitto di locali per deposito materiale [...]
Art. 20.      Per le esigenze delle operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico - alberghiero, soppressa a termini dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo [...]
Art. 21.      L'Amministrazione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzata a concedere contributi per il funzionamento della Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli [...]
Art. 22.      Il servizio di anagrafe del bestiame è soppresso. Le relative disposizioni legislative e regolamentari sono abrogate.
Art. 23.      I decreti del Presidente della Regione di variazione di bilancio che riguardano versamenti di somme da parte dello Stato o di altri enti alla Regione ed i programmi di utilizzazione di tali [...]
Art. 24. 
Art. 25.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad assegnare con proprio decreto agli organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti il [...]
Art. 26.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'anno finanziario 1973 si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario [...]
Art. 27.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 1973.


§ 5.3.179 - L.R. 27 aprile 1973, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni di norme finanziarie.

(G.U.R. 3 maggio 1973, n. 21).

 

Art. 1.

     Salvo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6, per le spese in conto capitale (o di investimento) del bilancio della Regione siciliana, il periodo di conservazione dei residui previsti dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, è fissato non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di inscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere nei limiti dell'apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione e nella misura non superiore a quella prevista per l'anno finanziario in corso, contributi all'Istituto regionale della vite e del vino per i compiti istituzionali del soppresso Centro per l'industria enologica di Marsala, all'Istituto stesso attribuiti con l'articolo 11 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.

 

     Art. 3.

     Il limite di importo di cui all'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 modificato con l'art. 26 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, è elevato a lire 300 milioni.

 

     Art. 4.

     Per l'esercizio finanziario 1973 è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per le finalità previste dall'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, da destinare anche all'integrazione di eventuali stanziamenti disposti, per gli stessi fini, dal Ministero dell'agricoltura e foreste per il sostegno di iniziative e per la concessione di contributi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia, con particolare riguardo alle cooperative, ai coltivatori diretti e loro consorzi, alle associazioni allevatori ed ai piccoli allevatori.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1973, contributi nella misura massima di lire 50 milioni per l'organizzazione dei mercati - concorso zootecnici di interesse regionale.

     I contributi sono erogati a mezzo dei competenti Ispettorati agrari provinciali, sulla base dei programmi delle manifestazioni dagli stessi approvati.

 

     Art. 6. [1].

 

     Art. 7.

     Ai provvedimenti di concessione e liquidazione emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste entro il limite di spesa di cui all'art. 24 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, si applicano le disposizioni contenute nell'ottavo comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

     Art. 8.

     Con decorrenza dal primo gennaio 1973 gli assegni mensili previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58, 8 gennaio 1960, n. 1 e 4 aprile 1969, n. 8, sono elevati a lire 16 mila mensili.

     Di tale misura si tiene conto agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1969, n. 8.

 

     Art. 9.

     L'indennizzo dovuto al Comune di Sciacca in dipendenza della demanializzazione del bacino idrotermale, disposta con DLP Reg. 12 dicembre 1949, n. 35, è determinato in lire 1.300 milioni che l'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad erogare sulle disponibilità del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     Il predetto indennizzo sarà utilizzato dal Comune di Sciacca per la realizzazione di un programma di opere pubbliche da approvarsi con Consiglio comunale.

 

     Art. 10. [2].

 

     Art. 11. [3].

     A modifica degli artt. 4 e 16 della legge regionale 1 luglio 1968 n. 17, il trattamento economico per i lavoratori disoccupati e per il personale di direzione, impiegati nei cantieri di lavoro, finanziati con decreti emessi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, è fissato nelle misure indicate nel presente articolo.

     I lavoratori hanno diritto ad un assegno giornaliero di lire 3.000, aumentato di lire 150 per la moglie, per ogni figlio a carico e per i genitori, purché siano a carico. Per i lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione il relativo importo dovrà essere detratto dall'assegno giornaliero sopraindicato.

     Al direttore dei lavori è corrisposto un assegno giornaliero di lire 5.000; agli istruttori è corrisposto un assegno giornaliero di lire 4.500.

 

     Art. 12.

     Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) di cui all'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, sostituito con l'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1971, n. 8, è incrementato di ulteriori 490 milioni di lire.

 

     Art. 13.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente all'esercizio in corso l'Assessorato regionale per il lavoro e la cooperazione provvederà a modificare d' ufficio i progetti in istruttoria, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, con il trattamento economico dei lavoratori e del personale di direzione previsto dal precedente articolo 11 ed il riparto per Comune sarà quello risultante dalle suddette operazioni di modifica.

     Per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso la quota pro- capite di cui al comma precedente è elevata a lire mille.

     La quota pro-capite da assegnare ai Comuni a norma della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni è elevata da lire 500 a lire 650.

 

     Art. 14.

     In caso di assenza di insegnanti delle scuole sussidiarie i Provveditori agli studi nominano per la supplenza altri insegnanti di scuola sussidiaria già utilizzati per attività amministrative o integrative di cui all'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 23.

     Se nella Provincia in cui è necessaria la supplenza, non ci siano gli altri insegnanti di cui al precedente comma, alla nomina del supplente provvede l'Assessore per la pubblica istruzione con personale di altra provincia, seguendo l'ordine inverso della graduatoria provinciale di cui all'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 23.

 

     Art. 15.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre finanziamenti a favore dei Provveditori agli studi della Sicilia per le spese di riorganizzazione e di finanziamento di corsi di aggiornamento interprovinciali per il personale insegnante delle scuole d' obbligo, sulle nuove tecnologie educative dell'apprendimento.

     Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 14 milioni.

 

     Art. 16.

     L'Assessorato regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai Comuni contributi per la gestione dei parchi gioco Robinson.

     Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 30 milioni.

 

     Art. 17.

     Al fine di sopperire alle necessità derivanti dal minore ammontare dei contributi concessi dal 1965- 66 previsti dalla legge regionale 28 marzo 1955, n. 20 e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla Facoltà di Magistero dell'Università di Palermo, in via sanatoria, un contributo di lire 136 milioni.

 

     Art. 18.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi in favore di accademie, enti culturali e scientifici per sostenere in tutto o in parte le spese afferenti ad iniziative culturali di interesse regionale.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

 

     Art. 19.

     Nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione per l'esercizio in corso l'Amministrazione regionale autorizza la spesa per l'affitto di locali per deposito materiale bibliografico e suppellettili; materiale librario dei librobus e biblioteche circolanti soppressi con la legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, nonché alle spese per il trasporto ed il recupero del materiale suddetto.

 

     Art. 20.

     Per le esigenze delle operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico - alberghiero, soppressa a termini dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della cessata Azienda, demandati all'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

 

     Art. 21.

     L'Amministrazione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzata a concedere contributi per il funzionamento della Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli Enti provinciali per il turismo della Regione nella misura non superiore a quella prevista nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

 

     Art. 22.

     Il servizio di anagrafe del bestiame è soppresso. Le relative disposizioni legislative e regolamentari sono abrogate.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a procedere alla liquidazione utilizzando le disponibilità dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

 

     Art. 23.

     I decreti del Presidente della Regione di variazione di bilancio che riguardano versamenti di somme da parte dello Stato o di altri enti alla Regione ed i programmi di utilizzazione di tali somme approvati dalla Giunta regionale sono comunicati, entro 15 giorni dalla loro rispettiva adozione, all'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 24. [4].

 

     Art. 25.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad assegnare con proprio decreto agli organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti il trenta per cento della somma stanziata nel capitolo 16762 per il corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 26.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'anno finanziario 1973 si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 27.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 1973.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 3 della L.R. 27 ottobre 1969, n. 40.

[2] Sostituisce il primo comma dell'art. 30 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27.

[3] Vedi l'art. 25 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.

[4] Integra il primo comma dell'art. 6 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14.