§ 5.2.67 - L.R. 27 marzo 1996, n. 10.
Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio finanziario 1996. Norme in materia di economia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:27/03/1996
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Riproduzione e utilizzazione di somme.
Art. 2.  Reiscrizione di somme.
Art. 3.  Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.
Art. 4.  Differimento limiti di impegno. Rubriche «Agricoltura e foreste» e «Turismo, comunicazioni e trasporti».
Art. 5.  Meccanizzazione agricola.
Art. 6.  Riproduzione limiti d'impegno Rubrica «Lavori pubblici».
Art. 7.  Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili.
Art. 8.  Manifestazioni turistiche.
Art. 9.  Reiscrizione di economie per impianti sportivi.
Art. 10.  Universiade estiva del 1997.
Art. 11.  Proroga di termine.
Art. 12.  Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive.
Art. 13.  Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10.
Art. 14.  Rispetto obblighi comunitari.
Art. 15.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.2.67 - L.R. 27 marzo 1996, n. 10.

Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio finanziario 1996. Norme in materia di economia.

(G.U.R. 2 aprile 1996, n. 15).

 

Art. 1. Riproduzione e utilizzazione di somme.

     1. In attesa del riordino del sistema di controllo interno degli atti della Regione possono essere riprodotte, a norma degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, purchè esistenti nella situazione patrimoniale della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme relative ad obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1995 afferenti gli esercizi finanziari del triennio precedente il 31 dicembre 1994. Al fine dell'applicazione del presente articolo si considerano obbligazioni anche le somme relative ai processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici od a licitazioni private. La predisposizione dei relativi provvedimenti di variazione al bilancio rientrano tra quelli previsti dall'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 [*].

     2. Gli impegni assunti dall'Amministrazione regionale negli esercizi finanziari 1993 e 1994 in difformità al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 possono essere ritirati, entro e non oltre il 15 aprile 1996, purchè esistenti nella situazione finanziaria della Regione; le relative somme sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e riassegnate ai rispettivi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed utilizzate per le medesime finalità e con le stesse modalità ed a favore dei medesimi soggetti beneficiari già individuati con provvedimenti formali derivanti dagli atti di impegno di cui al presente comma.

     3. Le somme eliminate ai sensi del comma 2 interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

 

     Art. 2. Reiscrizione di somme.

     1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 a valere sugli stanziamenti dei seguenti capitoli [1]: 10519, 10523, 10528, 50377, 50491 (Presidenza); 37952, 37971, 37976, 38054, 38074, 38075, 38078, 38357, 38360, 38454, 78101, 78124 (Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione); 55690, 55691, 56488 (Agricoltura e foreste); 19033 (Enti locali); 21262 (Bilancio e finanze); 29903, 29904, 29905, 29906, 29907, 29908, 29909, 70471 (Lavori pubblici); 64996, 64997, 64998, 64999, 65000, 65001 (Industria); 33007, 34102 (Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione); 86203 (Territorio ed ambiente) e 48254, 87103, 87105, 87106, 87521, 88260 (Turismo) possono essere reiscritte nell'esercizio finanziario 1996 su richiesta delle amministrazioni competenti da prodursi entro e non oltre il 15 aprile 1996 e riassegnate ai medesimi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     2. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sui capitoli 10302, 18002, 20002, 24003, 28003, 32002, 35002, 36002, 41004, 47002 sono reiscritte nell'esercizio finanziario 1996 al capitolo 21262 con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     3. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sui capitoli 68388 e 69465 riguardanti rispettivamente interventi disposti dall'articolo 123 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in favore dei centri storici di Modica e di Ortigia, a seguito della revoca dei provvedimenti di impegno assunti nell'esercizio 1993, possono essere reiscritte nell'esercizio finanziario 1996 su richiesta

dell'amministrazione competente da prodursi entro e non oltre il 15 aprile 1996 e riassegnate ai medesimi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     4. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 a valere sui residui passivi perenti reiscritti ai capitoli 85653 e 86103 sono riprodotte nell'esercizio finanziario 1996 con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze per provvedere alle obbligazioni già assunte.

     5. Le somme di cui al presente articolo interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

 

     Art. 3. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

     1. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

     2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1, il codice 1001 compreso nel fondo per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti (capitolo 21257) - è incrementato di lire 30.000 milioni.

 

     Art. 4. Differimento limiti di impegno. Rubriche «Agricoltura e foreste» e «Turismo, comunicazioni e trasporti».

     1. I limiti di impegno autorizzati per l'anno finanziario 1995 con l'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27 per le finalità di cui agli articoli 13, comma 1 (capitolo 55680, lire 5.000 milioni), 15 (capitolo 56486, lire 2.000 milioni) e 26 (capitolo 55689, lire 4.000 milioni) della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono differiti all'anno 1996. La spesa derivante dalla applicazione del presente comma pari a complessive lire 33.000 milioni nel triennio 1996-1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 12.000 milioni nel codice 03.08.09, quanto a lire 15.000 milioni nel codice 03.08.10 e quanto a lire 6.000 milioni nel codice 03.08.11. All'onere di lire 11.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1996 si provvede quanto a lire 5.000 milioni, quanto a lire 2.000 milioni e quanto a lire 4.000 milioni rispettivamente con parte delle disponibilità dei capitoli 55680, 56486 e 55689 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     2. Il limite di impegno di lire 550 milioni autorizzato per l'anno finanziario 1995 con l'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, e quello di lire 2.475 milioni autorizzato dalla medesima legge per l'anno finanziario 1994, già differito all'anno 1995 con l'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35, sono differiti all'anno 1996. La spesa derivante dall'applicazione del presente comma pari a complessive lire 9.075 milioni nel triennio 1996-1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.09.00. All'onere di lire 3.025 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 87522 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 5. Meccanizzazione agricola. [2]

 

     Art. 6. Riproduzione limiti d'impegno Rubrica «Lavori pubblici».

     1. Le somme a valere sui limiti d'impegno decennali di lire 5.000 milioni autorizzati dall'articolo 121 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 per ciascuno degli anni 1993 e 1995, contabilizzate fra le economie dell'esercizio finanziario 1995, sono riprodotte quale nuovo limite d'impegno decennale di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.

     2. La spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998 derivante dall'applicazione del presente articolo, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 05.06.03 (capitolo 68577). All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio 1996, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 68577 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 7. Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili. [3]

 

     Art. 8. Manifestazioni turistiche. [4]

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad utilizzare per l'anno in corso gli stanziamenti afferenti i capitoli 47651, 47652, 47706 e 47709 del bilancio della Regione

- Rubrica Assessorato turismo, che siano eccedenti rispetto alle esigenze

dell'esercizio 1996 per le manifestazioni svoltesi nell'esercizio

finanziario 1994, già incluse nel pertinente calendario.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, come aggiunto dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni nell'esercizio finanziario in corso [5].

     3. All'onere relativo si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 47651 per l'esercizio finanziario in corso.

     4. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Reiscrizione di economie per impianti sportivi.

     1. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sul capitolo 88404 sono reiscritte nel medesimo capitolo dell'esercizio finanziario 1996 con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

 

     Art. 10. Universiade estiva del 1997.

     1. Per le finalità previste dal comma 4, lettere d) ed e) dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 28.500 milioni e di lire 34.700 milioni così distinta:

     - piano d) esercizio finanziario 1996 lire  2.200 milioni;

     - piano d) esercizio finanziario 1997 lire 26.300 milioni;

     - piano e) esercizio finanziario 1996 lire 11.000 milioni;

     - piano e) esercizio finanziario 1997 lire 23.700 milioni.

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessive lire 63.200 milioni, di cui lire 13.200 milioni ricadenti nell'esercizio finanziario 1996 e lire 50.000 milioni ricadenti nell'esercizio finanziario 1997, si provvede con parte delle disponibilità previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 iscritte al capitolo 88260 del bilancio della Regione per gli esercizi 1996 e 1997.

 

     Art. 11. Proroga di termine.

     1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 12. Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive.

     1. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, è stanziata per l'anno 1996 la somma di lire 1.500 milioni (capitolo 10707).

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 13. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10. [6]

 

     Art. 14. Rispetto obblighi comunitari.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 

                            Tabella A

 

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Capitolo             Oggetto                          Importo

                                                 (milioni di lire)

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50352   Spese per interventi diretti ad una          -     1.500

         migliore utilizzazione ed alla

         salvaguardia dei beni demaniali, eccetera.

50487   Fondo da ripartire tra i comuni per la       -     3.000

         manutenzione ordinaria e straordinaria dei

         beni di proprietà comunale, eccetera.

15718   Concorso finanziario in favore dell'Enel o   -     1.000

         altre aziende fornitrici per la

         perequazione dei maggiori costi di energia

         elettrica, eccetera.

21257   Fondo occorrente per far fronte ad oneri     +    30.000

         dipendenti da provvedimenti legislativi in

         corso (Spese correnti).

60783   Fondo per l'integrazione degli               -    15.000

         stanziamenti dei capitoli di spesa

         relativi a limiti poliennali di impegno.

75230   Somma da versare all'Istituto regionale      -     1.000

         per il credito alla cooperazione (IRCAC),

         eccetera.

75231   Somma da versare all'Istituto regionale      -     1.000

         per il credito alla cooperazione (IRCAC),

         eccetera.

75240   Somma da versare all'Istituto regionale      -     5.000

         per il credito alla cooperazione (IRCAC),

         eccetera.

81505   Contributo per il completamento delle        -     2.500

         opere edilizie connesse all'ampliamento,

         rinnovo e restauro delle sedi degli enti

         ospedalieri, eccetera.

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[*] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 27.

[1] Così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 marzo 1996, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 marzo 1996, n. 11.

[3] Modifica la L.R. 23 maggio 1994, n. 11.

[4] I commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono stati aggiunti dall'art. 10 della L.R. 28 marzo 1996, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 20 agosto 1996, n. 38.

[6] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.