Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 27/03/1996 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Riproduzione e utilizzazione di somme. |
Art. 2. Reiscrizione di somme. |
Art. 3. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996. |
Art. 4. Differimento limiti di impegno. Rubriche «Agricoltura e foreste» e «Turismo, comunicazioni e trasporti». |
Art. 5. Meccanizzazione agricola. |
Art. 6. Riproduzione limiti d'impegno Rubrica «Lavori pubblici». |
Art. 7. Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili. |
Art. 8. Manifestazioni turistiche. |
Art. 9. Reiscrizione di economie per impianti sportivi. |
Art. 10. Universiade estiva del 1997. |
Art. 11. Proroga di termine. |
Art. 12. Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive. |
Art. 13. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10. |
Art. 14. Rispetto obblighi comunitari. |
Art. 15. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 5.2.67 - L.R. 27 marzo 1996, n. 10.
Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio finanziario 1996. Norme in materia di economia.
(G.U.R. 2 aprile 1996, n. 15).
Art. 1. Riproduzione e utilizzazione di somme.
1. In attesa del riordino del sistema di controllo interno degli atti della Regione possono essere riprodotte, a norma degli articoli 7 e 8 della
2. Gli impegni assunti dall'Amministrazione regionale negli esercizi finanziari 1993 e 1994 in difformità al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 11 della
3. Le somme eliminate ai sensi del comma 2 interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.
Art. 2. Reiscrizione di somme.
1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 a valere sugli stanziamenti dei seguenti capitoli [1]: 10519, 10523, 10528, 50377, 50491 (Presidenza); 37952, 37971, 37976, 38054, 38074, 38075, 38078, 38357, 38360, 38454, 78101, 78124 (Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione); 55690, 55691, 56488 (Agricoltura e foreste); 19033 (Enti locali); 21262 (Bilancio e finanze); 29903, 29904, 29905, 29906, 29907, 29908, 29909, 70471 (Lavori pubblici); 64996, 64997, 64998, 64999, 65000, 65001 (Industria); 33007, 34102 (Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione); 86203 (Territorio ed ambiente) e 48254, 87103, 87105, 87106, 87521, 88260 (Turismo) possono essere reiscritte nell'esercizio finanziario 1996 su richiesta delle amministrazioni competenti da prodursi entro e non oltre il 15 aprile 1996 e riassegnate ai medesimi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
2. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sui capitoli 10302, 18002, 20002, 24003, 28003, 32002, 35002, 36002, 41004, 47002 sono reiscritte nell'esercizio finanziario 1996 al capitolo 21262 con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
3. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sui capitoli 68388 e 69465 riguardanti rispettivamente interventi disposti dall'articolo 123 della
dell'amministrazione competente da prodursi entro e non oltre il 15 aprile 1996 e riassegnate ai medesimi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 a valere sui residui passivi perenti reiscritti ai capitoli 85653 e 86103 sono riprodotte nell'esercizio finanziario 1996 con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze per provvedere alle obbligazioni già assunte.
5. Le somme di cui al presente articolo interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.
Art. 3. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.
1. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1, il codice 1001 compreso nel fondo per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti (capitolo 21257) - è incrementato di lire 30.000 milioni.
Art. 4. Differimento limiti di impegno. Rubriche «Agricoltura e foreste» e «Turismo, comunicazioni e trasporti».
1. I limiti di impegno autorizzati per l'anno finanziario 1995 con l'articolo 1 della
2. Il limite di impegno di lire 550 milioni autorizzato per l'anno finanziario 1995 con l'articolo 7 della
Art. 5. Meccanizzazione agricola. [2]
Art. 6. Riproduzione limiti d'impegno Rubrica «Lavori pubblici».
1. Le somme a valere sui limiti d'impegno decennali di lire 5.000 milioni autorizzati dall'articolo 121 della
2. La spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998 derivante dall'applicazione del presente articolo, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 05.06.03 (capitolo 68577). All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio 1996, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 68577 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
Art. 7. Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili. [3]
Art. 8. Manifestazioni turistiche. [4]
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad utilizzare per l'anno in corso gli stanziamenti afferenti i capitoli 47651, 47652, 47706 e 47709 del bilancio della Regione
- Rubrica Assessorato turismo, che siano eccedenti rispetto alle esigenze
dell'esercizio 1996 per le manifestazioni svoltesi nell'esercizio
finanziario 1994, già incluse nel pertinente calendario.
2. Per le finalità di cui all'articolo 30 bis della
3. All'onere relativo si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 47651 per l'esercizio finanziario in corso.
4. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 9. Reiscrizione di economie per impianti sportivi.
1. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sul capitolo 88404 sono reiscritte nel medesimo capitolo dell'esercizio finanziario 1996 con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Art. 10. Universiade estiva del 1997.
1. Per le finalità previste dal comma 4, lettere d) ed e) dell'articolo 3 della
- piano d) esercizio finanziario 1996 lire 2.200 milioni;
- piano d) esercizio finanziario 1997 lire 26.300 milioni;
- piano e) esercizio finanziario 1996 lire 11.000 milioni;
- piano e) esercizio finanziario 1997 lire 23.700 milioni.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessive lire 63.200 milioni, di cui lire 13.200 milioni ricadenti nell'esercizio finanziario 1996 e lire 50.000 milioni ricadenti nell'esercizio finanziario 1997, si provvede con parte delle disponibilità previste dall'articolo 1 della
Art. 11. Proroga di termine.
1. Il termine di cui all'articolo 7 della
Art. 12. Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive.
1. Per le finalità dell'articolo 9 della
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Art. 13. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 14. Rispetto obblighi comunitari.
1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Tabella A |
|
------------------------------------------------------------------ |
Capitolo Oggetto Importo |
(milioni di lire) |
------------------------------------------------------------------ |
50352 Spese per interventi diretti ad una - 1.500 |
migliore utilizzazione ed alla |
salvaguardia dei beni demaniali, eccetera. |
50487 Fondo da ripartire tra i comuni per la - 3.000 |
manutenzione ordinaria e straordinaria dei |
beni di proprietà comunale, eccetera. |
15718 Concorso finanziario in favore dell'Enel o - 1.000 |
altre aziende fornitrici per la |
perequazione dei maggiori costi di energia |
elettrica, eccetera. |
21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri + 30.000 |
dipendenti da provvedimenti legislativi in |
corso (Spese correnti). |
60783 Fondo per l'integrazione degli - 15.000 |
stanziamenti dei capitoli di spesa |
relativi a limiti poliennali di impegno. |
75230 Somma da versare all'Istituto regionale - 1.000 |
per il credito alla cooperazione (IRCAC), |
eccetera. |
75231 Somma da versare all'Istituto regionale - 1.000 |
per il credito alla cooperazione (IRCAC), |
eccetera. |
75240 Somma da versare all'Istituto regionale - 5.000 |
per il credito alla cooperazione (IRCAC), |
eccetera. |
81505 Contributo per il completamento delle - 2.500 |
opere edilizie connesse all'ampliamento, |
rinnovo e restauro delle sedi degli enti |
ospedalieri, eccetera. |
------------------------------------------------------------------ |
[*] Comma così modificato dall'art. 8 della
[1] Così modificato dall'art. 8 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[3] Modifica la
[4] I commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono stati aggiunti dall'art. 10 della
[5] Comma così modificato dall'art. 13 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 57 della