Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 17/01/2006 |
Numero: | 2 |
§ 2.8.109 – D.G.R. 17 gennaio 2006, n. 2/18. [1]
L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 – articolo 10 bis - contributi in conto capitale - Nuove Direttive di attuazione.
L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio fa presente che a seguito dell’Accordo stipulato il 18 aprile 2005 tra la Regione e le confederazioni artigiane CNA, Confartigianato, CASARTIGIANI e CLAAI si è provveduto a modificare le Direttive di attuazione della L.R. 51/93 art. 10 bis - contributi in c/capitale, al fine di consentire un più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse cercando di ottimizzare le ripercussioni di tale intervento agevolativo sull’economia regionale.
L’Assessore pertanto sottopone all’attenzione della Giunta regionale il nuovo testo delle Direttive di attuazione, prima della comunicazione alla Commissione Europea delle modifiche al regime di aiuto.
I nuovi criteri sono stati elaborati tenendo conto di due diverse modalità di seguito riportate:
1. procedura a sportello, riguarderà un terzo delle risorse, del corrispondente capitolo di bilancio relativa all’esercizio. Gli investimenti ammissibili dovranno essere di importo superiore ai 10.000 euro e non superiori ai 70.000 euro. Questa modalità si applica compatibilmente al regime de minimis. Pertanto, i criteri verranno comunicati alla Commissione europea conformemente al dettato del reg. (CE) n. 69/2001 dl 12 gennaio 2001.
2. procedura a bando, attraverso questa modalità verranno erogati i rimanenti due terzi delle risorse. Potranno partecipare al bando le imprese i cui progetti di investimento sono di ammontare superiore a 30.000 euro. Sono stati introdotti gli indicatori utili ai fini della graduatoria che consentono di individuare:
- apporto dei mezzi propri
- riuso strutture esistenti
- prestazioni ambientali
- capacità di innovazione tecnologica
- settori di attività di primaria importanza
- provincia di localizzazione dell’unità produttiva
- passaggio generazionale
- associazionismo tra le imprese (cooperative o consorzi)
Questa modalità è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, del trattato e sarà esente dall’obbligo di notificazione di cui all’art. 88 , paragrafo 3, del trattato e in quanto conforme al dettato del Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001. – Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella G.U.C.E. del 13/01/2001 n. L 10.
La partecipazione ad una procedura esclude la possibilità di partecipare all’altra per lo stesso progetto d’investimento.
A tal fine, prosegue l’Assessore, sono state predisposte due nuove direttive, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente per la modalità a sportello e per quella a bando.
L ’Assessore del Turismo, artigianato e commercio informa inoltre la Giunta regionale che per consentire un più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse, sono state apportate le seguenti modifiche comuni ad entrambe le modalità:
- Sono state ridotte le percentuali di contributo: al 30 % dell’investimento ammissibile in tutto il territorio regionale e al 35 % nelle province più svantaggiate del territorio regionale
- Per quanto riguarda le spese ammissibili sono state inserite alcune limitazioni al fine di evitare un uso speculativo delle agevolazioni.
LA GIUNTA REGIONALE,
condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, acquisito il parere di concerto con l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha espresso parere favorevole di legittimità,
DELIBERA
di approvare le nuove Direttive di attuazione della L.R. 51/93 art. 10 bis, nel testo allegato alla presente deliberazione per far e parte integrante e sostanziale, al fine della trasmissione alla Commissione Europea per le relative comunicazioni.
[1] Per una modifica della presente deliberazione, vedi la