Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 31/12/1991 |
Numero: | 431 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, nel quadro del rilancio della politica [...] |
Art. 2. 1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in [...] |
Art. 3. 1. Il contributo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso e [...] |
Art. 4. 1. Il contributo di cui all'articolo 6 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso e [...] |
Art. 5. 1. I contributi di cui agli articoli 2, 6 e 7 della citata legge n. 234 del 1989 si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui [...] |
Art. 6. [2] |
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000 milioni per l'anno 1991, in lire 225.000 milioni per l'anno 1992 e in lire [...] |
§ 55.1.60 - Legge 31 dicembre 1991, n. 431.
Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale
(G.U. 16 gennaio 1992, n. 12)
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 11 della
2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata
1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.
2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.
3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.
4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro. [1]
5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse più favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.
1. Il contributo di cui all'articolo 2 della citata
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso e liquidato, in via definitiva, alla conclusione dei lavori di costruzione o di trasformazione, sulla base del prezzo congruo definitivamente accertato in tale momento, nonché del calcolo per riferire, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della citata
3. Al comma 9 dell' articolo 2 della citata
4. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall' applicazione del comma 3 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.
1. Il contributo di cui all'articolo 6 della citata
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso e liquidato, in via definitiva, a seguito della verifica della realizzazione del piano di investimento, nei limiti dell'ammontare delle spese sostenute, nonché dell'importo del piano di investimento approvato.
1. I contributi di cui agli articoli 2, 6 e 7 della citata
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000 milioni per l'anno 1991, in lire 225.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 325.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così sostituito dall' art. 4 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 14 del