Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 18/10/1990 |
Numero: | 296 |
Sommario |
Art. 1. 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali [...] |
Art. 2. 1. Il contributo di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sarà liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna [...] |
Art. 3. 1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristrutturazione di cui all'art. 1 [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 nel triennio 1991-1993, pari a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e a lire 54 miliardi per l'anno [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 67.4.192 – D.L. 18 ottobre 1990, n. 296. [1]
Integrazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali [2].
(G.U. 20 ottobre 1990, n. 246).
Capo I
DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DEGLI ARTICOLI 11, 12 E 27 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234
1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della
a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;
c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.
2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della
3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.
4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della
1. Il contributo di cui all'art. 27 della
2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unità.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, della
Capo II
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1986, n. 856
1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristrutturazione di cui all'art. 1 della
2. Il contributo, sostitutivo di quello previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 2 della
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 presuppone la verifica annuale dello stato di attuazione del vigente programma di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 nel triennio 1991-1993, pari a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e a lire 54 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3063 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1990, n. 248.
[3] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 del