§ 6.3.19 - L.R. 13 settembre 2004, n. 11.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:13/09/2004
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Variazioni Tabella A).
Art. 2.  (Variazioni Tabella B).
Art. 3.  (Aggiornamento elenchi allegati).
Art. 4.  (Contrazione di mutui).
Art. 5.  (Istituzione del reddito di ultima istanza).
Art. 6.  (Modifiche agli articoli 149 e 151 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e riserva alla Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei trattamenti economici [...]
Art. 7.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale11 luglio 2002, n. 18 "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche").
Art. 8.  (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a interventi a favore degli emigrati laziali).
Art. 9.  (Risorse finanziarie attribuite alle aziende di promozione turistica del Lazio).
Art. 10.  (Modifica alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000” e [...]
Art. 11.  (Modifica alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 31 "Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio").
Art. 12.  (Contributo alla fondazione I.C.O. Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio).
Art. 13.  (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aggiornamento dell'albo degli istituti culturali regionali e delle domande di contributo di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. [...]
Art. 14.  (Termine del 31 gennaio per la presentazione delle domande di contributo).
Art. 15.  (Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per l’anno 2005).
Art. 16.  (Corresponsione di somme stanziate in bilancio ad enti partecipati).
Art. 17.  (Contributo per l’acquisizione dell’appartamento di Via Tasso, 145).
Art. 18.  (Abrogazione del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 in materia di trasporto pubblico locale).
Art. 19.  (Contributi ai comuni per la costruzione, il completamento ed il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione).
Art. 20.  (Modifiche all'articolo l2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 istitutivo del Comitato tecnico istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. Durata del Comitato [...]
Art. 21.  (Modifica alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 42 "Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale").
Art. 22.  (Fondo straordinario per l'edilizia scolastica).
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1982, n. 51, concernente interventi di recupero su immobili di enti pubblici nei centri storici e successive modifiche, alla legge regionale 9 marzo 1990, [...]
Art. 24.  (Proroga del termine previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 e successive modifiche relativo ad adempimenti contabili).
Art. 25.  (Fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani).
Art. 26.  (Finanziamento di progetti delle organizzazioni regionali delle cooperative).
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 recante disposizioni in materia di gestione delle risorse forestali e successive modifiche).
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modifiche alla legge [...]
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 "Disciplina Autorità dei bacini regionali " e successive modifiche).
Art. 30.  (Sospensione addizionale regionale sul gas metano per uso industriale).
Art. 31.  (Approvazione dei bilanci annuali di previsione).
Art. 32.  (Riserva a favore di progettazioni ammesse a finanziamento nell’esercizio 2002).
Art. 33.  (Programma delle iniziative di RisorSa s.r.l.).
Art. 34.  (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all’attuazione dell’articolo 84 della legge di bilancio dello Stato per l’anno 2003).
Art. 35.  (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune d’investimento immobiliare chiuso di cui [...]
Art. 36.  (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio in comunione pro-indiviso delle Aziende USL del Lazio di cui all’articolo 24 della l.r. 18/1994).
Art. 37.  (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 18/1994 relativo alla gestione dei beni da reddito delle aziende USL).
Art. 38.  (Proroga dell’attività della commissione d’indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro).
Art. 39.  (Estensione ai componenti della Giunta e del Consiglio regionale della normativa in materia di rimborso degli oneri sostenuti per la difesa in giudizio).
Art. 40.  (Nomina di funzionari delegati non dipendenti regionali. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e [...]
Art. 41.  (Gestione dei beni destinati alle strutture del Consiglio regionale).
Art. 42.  (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a borse di studio in materia comunitaria).
Art. 43.  (Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo alle organizzazioni non governative).
Art. 44.  (Compensi per i componenti delle commissioni mediche costituite ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap nonché del collocamento al lavoro dei disabili. Abrogazione [...]
Art. 45.  (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della [...]
Art. 46.  (Abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 251 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativi al contributo regionale per i servizi di rilevazione agrometeorologica).
Art. 47.  (Interventi a sostegno delle cooperative sociali).
Art. 48.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive modifiche).
Art. 49.  (Modifiche alla Tabella A di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3, relativa alle opere pubbliche cui concorre la Regione).
Art. 50.  (Modifiche alla Tabella B di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n.3 relativa alle iniziative di carattere sociale e sanitario cui concorre la [...]
Art. 51.  (Modifiche alla Tabella C di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 relativa alle iniziative culturali e sportive di carattere locale cui concorre la [...]
Art. 52.  (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2003, n.31 “Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”).
Art. 53.  (Dotazione organica del Consiglio regionale).
Art. 54.  (Dotazione organica della Giunta regionale).
Art. 55.  (Istituzione del fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza).
Art. 56.  (Destinazione delle risorse del capito C12109).
Art. 57.  (Incremento delle garanzie previste per l’Unionfidi).
Art. 58.  (Abrogazione del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche).
Art. 59.  (Interventi di solidarietà per i caduti di Nassiriya. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 "Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio [...]
Art. 60.  (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 2003, n. 27 “Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati”).
Art. 61.  (Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 2 settembre 2003, n. 27 “Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati”).
Art. 62.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo agli interventi a favore dei piccoli comuni).
Art. 63.  (Interventi a sostegno delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, della vita detentiva e del reinserimento sociale delle persone private della libertà personale o in esecuzione penale [...]
Art. 64.  (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo al sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale).
Art. 65.  (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche).
Art. 66.  (Disposizioni conseguenti a decisioni giurisdizionali in materia di disciplina concorsuale per assunzioni nel ruolo sanitario).
Art. 67.  (Contributo al Comune di Ponza in materia di pesca. Abrogazione dell’articolo 85 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2).
Art. 68.  (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", e successive modifiche. Disposizioni [...]
Art. 69.  (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche).
Art. 70.  (Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all’assistenza ai pazienti comatosi).
Art. 71.  (Approvazione di elenchi allegati allo stato di previsione della spesa).
Art. 72.  (Entrata in vigore).


§ 6.3.19 - L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2004.

(B.U. 20 settembre 2004, n. 26 – S.O. n. 9).

 

Art. 1. (Variazioni Tabella A).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella A - Entrata.

 

     Art. 2. (Variazioni Tabella B).

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella B - Spesa.

 

     Art. 3. (Aggiornamento elenchi allegati).

     1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

 

     Art. 4. (Contrazione di mutui).

     1. L'autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 concernente il bilancio regionale 2004 è aumentata dell’importo di euro 312.604.389,35.

     2. Attesa la disposizione contenuta nell’articolo 45, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), e successive modifiche, è fatta salva la facoltà, con legge regionale di approvazione del bilancio 2005 o con il relativo assestamento di bilancio, di rinnovare l’autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco 5 allegato alla l.r. 3/2004, come modificato dalla presente legge.

     3. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2005 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2002 e non pagati negli anni 2002, 2003 e 2004, per i quali al 31 dicembre 2004 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 25/2001, precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui all'articolo 40,comma 4, della l.r. 25/2001.

     4. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'articolo 37 della l.r. 25/2001.

     5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.

     6. La direzione regionale bilancio e tributi è autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

     7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 5. (Istituzione del reddito di ultima istanza).

     1. La Regione, al fine di accedere a titolo di cofinanziamento alle risorse di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004) istituisce il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

     2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, vengono determinati i requisiti per accedere ai contributi e le modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni, privilegiando prioritariamente i comuni già destinatari della sperimentazione relativa al reddito minimo di inserimento.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 viene utilizzato nell'ambito dell’unità previsionale di base (UPB) H41 il capitolo di spesa H41126 denominato "Cofinanziamento regionale dell'intervento concernente le misure di sostegno alla povertà".

 

     Art. 6. (Modifiche agli articoli 149 e 151 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e riserva alla Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili).

     1. Alla l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 149 è aggiunta la seguente:

"q-bis) la concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.";

     b) dopo il comma 2 dell'articolo 149 è inserito il seguente:

"2-bis. La Regione svolge le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera q-bis), avvalendosi, mediante la stipula di specifica convenzione, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato).";

     c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 151 è abrogata.

     2. I comuni destinatari delle risorse umane e finanziarie derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili, trasferiscono tali risorse alla Regione a decorrere dalla data della stipula della convenzione di cui all’articolo 149, comma 2 bis, della l.r. 14/1999.

     3. Il personale trasferito alla Regione ai sensi del comma 2 è inquadrato nel ruolo del personale della Giunta regionale, nelle categorie e nelle posizioni economiche corrispondenti a quelle di provenienza, e viene utilizzato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, anche in posizione di comando presso le sedi dell'INPS, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all’articolo 149, comma 2 bis, della l.r. 14/1999.

     4. La Regione può destinare una quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale per il miglioramento del servizio relativo alla gestione delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo.

     5. Fino alla data della stipula della convenzione di cui all’articolo 149, comma 2 bis, della l.r. 14/1999 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 40 relativo alla concessione di nuovi trattamenti economici agli invalidi civili.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale11 luglio 2002, n. 18 "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche").

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/2002 le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a interventi a favore degli emigrati laziali).

     1. Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 2/2004 le parole: "di euro 300.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 100.000,00".

 

     Art. 9. (Risorse finanziarie attribuite alle aziende di promozione turistica del Lazio).

     1. Le risorse finanziarie già attribuite e trasferite alle aziende di promozione turistica del Lazio (APT) ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001) restano nella disponibilità delle Aziende predette per il perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime.

 

     Art. 10. (Modifica alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000” e successive modifiche).

     1. Al comma 5 ter dell’articolo 3 della l.r. 20/1997, come da ultimo modificato dall’articolo 61, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, le parole: "30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005" [1].

 

     Art. 11. (Modifica alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 31 "Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio"). [2]

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 31/1995 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di ottenere il contributo per le attività da realizzare nel primo anno di iscrizione, le bande musicali di nuova iscrizione possono presentare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento relativo all'aggiornamento dell'albo, la domanda di contributo all'amministrazione provinciale competente per territorio.".

 

     Art. 12. (Contributo alla fondazione I.C.O. Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio). [3]

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo G13510, esercizio finanziario 2004, la cifra di euro 180.000,00 è destinata alla maggiore attività svolta dalla Fondazione I.C.O. Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio nell'anno 2002.

 

     Art. 13. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aggiornamento dell'albo degli istituti culturali regionali e delle domande di contributo di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio" e successive modifiche).

     1. Il termine per la presentazione delle domande di aggiornamento dell'albo degli istituti culturali regionali, previsto dall'articolo 15 della l.r. 42/1997, per il triennio 2005/2007, è prorogato al 30 settembre 2004.

     2. Il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli istituiti culturali regionali, ai sensi della l.r. 42/1997, per l'esercizio finanziario 2005 è prorogato al 30 ottobre 2004.

 

     Art. 14. (Termine del 31 gennaio per la presentazione delle domande di contributo). [4]

     [1. A decorrere dall'anno 2005 il termine di presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente grandi eventi culturali e delle leggi regionali 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale) e 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio - CARL) e successive modifiche è fissato al 31 gennaio di ogni anno. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente articolo.]

 

     Art. 15. (Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per l’anno 2005).

     1. Sono prorogati al 31 ottobre 2004 i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2005 relative alle leggi:

     a) legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive) e successive modifiche;

     b) legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche;

     c) legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo);

     d) articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 e successive modifiche, relativo all'accesso ai mutui agevolati per impiantistica sportiva ed attrezzature sportive, giusta convenzione con il Credito Sportivo ed il CONI;

     e) legge regionale 17 agosto 1993, n. 36 (Intervento per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero) e successive modifiche;

     f) legge regionale 10 aprile 1990, n. 39 (Norme per il potenziamento degli aeroclub);

     g) legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche;

     h) legge regionale 7 agosto 1998, n. 35 (Tutela e valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio) e successive modifiche;

     i) [legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio) e successive modifiche] [5];

     l) legge regionale 20 novembre 2001, n. 27 (Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione).

 

     Art. 16. (Corresponsione di somme stanziate in bilancio ad enti partecipati). [6]

     1. All'atto dell'approvazione del bilancio la Regione corrisponde in unica soluzione ai sottoindicati enti partecipati le somme stanziate in bilancio, sui relativi capitoli di spesa:

     a) Fondazione Accademica di Santa Cecilia - capitolo G13508;

     b) [Fondazione I.C.O. Ottavio Ziino - Orchestra di Roma e del Lazio - capitolo G13510] [7];

     c) Fondazione Teatro dell'Opera di Roma - capitolo G13509;

     d) Associazione Teatro di Roma - capitolo G13504 [8].

     2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi delle proprie attività alla competente struttura regionale.

 

     Art. 17. (Contributo per l’acquisizione dell’appartamento di Via Tasso, 145).

     1. Lo stanziamento di euro 300.000,00 di cui all’articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo alla “Casa della memoria”, è destinato alla concessione di un contributo al Ministero per i beni e le attività culturali per l’acquisizione dell’appartamento di Via Tasso, 145, per il potenziamento delle attività svolte dal Museo Storico della Liberazione di Roma

 

     Art. 18. (Abrogazione del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 in materia di trasporto pubblico locale).

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r 35/2001, come modificato dall’articolo 44, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, è abrogato.

 

     Art. 19. (Contributi ai comuni per la costruzione, il completamento ed il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione).

     1. Per la realizzazione di opere relative alla costruzione, al completamento ed al rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione, la Regione concede ai comuni contributi costanti ventennali per la durata corrispondente a quella necessaria per l’ammortamento dei mutui che all'uopo vengono contratti dagli enti stessi e comunque per una misura ed un periodo non superiore alle condizioni attuate dalla Cassa depositi e prestiti.

     2. All'individuazione, all'approvazione ed al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 provvede, in deroga all'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche, la Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti del capitolo di spesa E12505 del bilancio di previsione, la cui denominazione viene così modificata: "Contributi costanti ventennali a favore dei Comuni per la realizzazione di opere relative alla costruzione, al completamento ed al rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione (nuovo limite di impegno)".

     3. Alla formale concessione dei contributi provvedono le competenti strutture regionali

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo l2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 istitutivo del Comitato tecnico istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. Durata del Comitato in carica).

     1. All'articolo 12 della l.r. 14/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al Comitato tecnico di cui al comma 1 è affidato il compito di:

a) predisporre il programma annuale delle iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale;

b) coordinare le attività connesse all'attuazione del programma di cui alla lettera a);

c) promuovere studi ed indagini ed ogni altra attività conoscitiva circa lo stato della viabilità e della circolazione stradale con specifico riferimento alla sicurezza.";

     b) le lettere a), b), c), h) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'assessore regionale competente in materia di trasporti e lavori pubblici, che lo presiede;

b) cinque membri designati dal Presidente della Regione;

c) il direttore regionale competente in materia di sicurezza stradale e circolazione ed il dirigente dell'area circolazione e sicurezza stradale;

h) un dipendente regionale avente funzione di segretario.";

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il programma annuale predisposto dal Comitato tecnico viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.";

     d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le spese di cui al presente articolo e l'attuazione delle attività ed iniziative regionali relative all'educazione stradale, alla sicurezza stradale e alla circolazione fanno carico al capitolo D11502 denominato "Iniziative della Regione in materia di educazione stradale e sicurezza.".

     2. La durata del Comitato tecnico istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, istituito ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 14/1998, già prorogata dal comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 fino al termine della legislatura in corso, cessa alla data di nomina del nuovo Comitato tecnico istituzionale per l’educazione stradale e la circolazione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. (Modifica alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 42 "Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale").

     1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 42/2002 le parole: "la prima domenica di giugno" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno".

 

     Art. 22. (Fondo straordinario per l'edilizia scolastica).

     1. Per i finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo all’istituzione di un fondo straordinario per l’edilizia scolastica, a carico dell'esercizio finanziario 2002 e per i quali gli enti beneficiari hanno perfezionato la pubblicazione di spesa dopo la data del 15 ottobre 2003, sono fatti salvi gli adempimenti messi in essere dagli enti beneficiari stessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. All'onere finanziario conseguente agli adempimenti di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento del capitolo F16503 per l'esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1982, n. 51, concernente interventi di recupero su immobili di enti pubblici nei centri storici e successive modifiche, alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente contributi agli enti religiosi per gli edifici destinati al culto e successive modifiche ed all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche relativo alle modalità e ai termini per la concessione di benefici o contributi).

     1. Al quinto comma dell'articolo 1 della l.r. 51/1982 le parole: "alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali," sono soppresse.

     2. Al comma 1 ter dell'articolo 8 della l.r. 27/1990 le parole: "alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali," sono soppresse.

     3. Al comma 3 bis dell’articolo 93 della l.r. 6/1999 le parole: "alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali," sono soppresse [9].

 

     Art. 24. (Proroga del termine previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 e successive modifiche relativo ad adempimenti contabili).

     1. Il termine previsto dall’articolo 18, comma 1, della l.r. 59/1996, relativo al finanziamento concesso con deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2002, n. 1464, è fissato al 15 ottobre 2005.

 

     Art. 25. (Fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani).

     1. La Giunta regionale, in regime di convenzione con Artigiancredito del Lazio interviene per agevolare:

     a) i processi di fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane), e successive modifiche e dei consorzi fidi artigiani di cui alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, e successive modifiche, concernente il concorso finanziario regionale al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese operanti nella Regione;

     b) il conseguente avvio e sviluppo operativo dell'attività del nuovo soggetto giuridico scaturente dal detto processo di fusione ed aggregazione.

     2. Per l'intervento agevolativo di cui al comma 1 è costituito uno specifico fondo affidato in gestione, con la medesima convenzione di cui allo stesso comma, ad Artigiancredito del Lazio.

     3. L'onere derivante dall'attivazione del presente capitolo grava sull'UPB B24, capitolo B24504.

 

     Art. 26. (Finanziamento di progetti delle organizzazioni regionali delle cooperative).

     1. Lo stanziamento iscritto in competenza al capitolo B22503 è destinato al finanziamento dei progetti di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10 (Istituzione della consulta regionale della cooperazione) e successive modifiche, presentati alla data del 30 giugno 2003.

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 recante disposizioni in materia di gestione delle risorse forestali e successive modifiche).

     1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 39/2002 le parole: "non inferiore a 5 mila metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti:"non superiore a 5 mila metri quadrati".

     2. All'articolo 74 della l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: "La vigilanza sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta ai parassiti, comprese quelle obbligatorie ai sensi della normativa vigente, sono esercitate" sono sostituite dalle seguenti: "II controllo sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta ai parassiti, comprese quelle obbligatorie ai sensi della normativa vigente, è esercitato";

     b) al comma 3 le parole: "ne autorizza quelli" sono sostituite dalle seguenti: "formula parere vincolante per quelli".

     3. Al comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 39/2002 sono aggiunte, in fine, le parole: " secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche."

     4. Il comma 8 dell'articolo 84 della l.r. 39/2002 è abrogato.

     5. Dopo l'articolo 88 della l.r. 39/2002 è inserito il seguente:

" Art. 88 bis. (Disposizione transitoria per la sezione specializzata del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente).

1. Nelle more dell'istituzione della sezione specializzata nella materia forestale del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 8, i relativi compiti sono svolti dalla struttura regionale competente in materia ambientale.".

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5" e successive modifiche).

     1. All'articolo 51 dell'allegato A alla l.r. 4/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 le parole: "Tutte le matricine di età doppia del turno o superiore" sono sostituite dalle seguenti: "Tutte le matricine di età superiore a due turni";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora il taglio interessi una superficie inferiore a 3 ettari la comunicazione può non essere corredata dal suddetto progetto di taglio.".

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 "Disciplina Autorità dei bacini regionali " e successive modifiche).

     1. All'articolo 5 della l.r. 39/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero da un dirigente regionale espressamente delegato;";

     b) alla lettera c) del comma 1 le parole: " ovvero gli assessori competenti nelle materie della difesa del suolo da essi delegati" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dagli assessori da essi delegati.".

 

     Art. 30. (Sospensione addizionale regionale sul gas metano per uso industriale).

     1. Nell'ambito delle iniziative di sostegno alle imprese esercenti attività della stoviglieria, la Regione concede il beneficio di una sospensione dell'addizionale regionale sul gas metano per uso industriale che pone a proprio carico.

     2. Le industrie di cui al comma 1 devono inoltrare alla Regione apposita richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di A.R.I.S.G.A.M..

     3. Il beneficio di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del 31 dicembre 2008, salvo proroga [10].

     4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB T19, di apposito capitolo denominato “Rimborso A.R.I.S.G.A.M. alle industrie delle stoviglierie della Regione” con uno stanziamento per l'anno 2004 pari ad euro 200.000,00.

 

     Art. 31. (Approvazione dei bilanci annuali di previsione).

     1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2003 deliberati dai sottoindicati enti:

     a) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) di Cassino;

     b) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) di Viterbo;

     c) Azienda per il diritto allo studio universitario di (A.DI.SU.) La Sapienza.

     2. Ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 25/2001 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2004 deliberati dai sottoindicati enti:

     a) Agenzia regionale per lo sport (AGENSPORT);

     b) Istituto regionale per le ville tuscolane (I.R.Vi.T.);

     c) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) di Cassino;

     d) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) di Viterbo;

     e) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) Roma Tre;

     f) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) La Sapienza;

     g) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) Tor Vergata.

 

     Art. 32. (Riserva a favore di progettazioni ammesse a finanziamento nell’esercizio 2002).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo C12503 l'importo di euro 11.544,29 è riservato all'attuazione di progettazioni ammesse a finanziamento nell'esercizio 2002 per le quali i soggetti beneficiari hanno presentato la documentazione richiesta nei termini previsti.

 

     Art. 33. (Programma delle iniziative di RisorSa s.r.l.). [11]

     [1. Nel programma di attività dell'Agenzia Regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio -Sviluppo Lazio s.p.a. di cui all'articolo 24, comma 8, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 è incluso il programma delle iniziative da svolgere da parte di RisorSa s.r.l., costituita ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 24, con l'individuazione delle quote del fondo di rotazione da destinare alle iniziative stesse.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate dall’Agenzia Regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio s.p.a e RisorSa s.r.l..]

 

     Art. 34. (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all’attuazione dell’articolo 84 della legge di bilancio dello Stato per l’anno 2003).

     1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 29/ 2003 dopo la parola: "valorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "direttamente o tramite società della rete regionale di cui all’articolo 24, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.".

 

     Art. 35. (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune d’investimento immobiliare chiuso di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio Sanitario Regionale, e successive modifiche). [12]

     [1. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 29/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole: "complessive dell'immobile al netto di quelle libere" sono soppresse;

     b) dopo le parole: "unità residenziali" sono inserite le seguenti: "dell'immobile occupate dagli aventi diritto all'opzione".]

 

     Art. 36. (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio in comunione pro-indiviso delle Aziende USL del Lazio di cui all’articolo 24 della l.r. 18/1994). [13]

     [1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12. 13 e 13 bis dell'articolo 18 della l.r. 29/2003, come modificato dalla presente legge, si applicano alle dismissioni degli immobili ad uso residenziale e ad uso diverso dal residenziale facenti parte del patrimonio in comunione pro-indiviso delle Aziende USL di cui all’articolo 24 della l.r. 18/1994. [14]

     2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, al comma 2 ed al comma 3, lettere b) e d) dell'articolo 18 della l.r. 29/2003 per Comune di Roma deve intendersi il Comune nel cui ambito territoriale sono ricompresi gli immobili oggetto della dismissione di cui al medesimo comma 1.]

 

     Art. 37. (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 18/1994 relativo alla gestione dei beni da reddito delle aziende USL). [15]

     [1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 18/1994 è inserito il seguente:

“2 bis. I diritti all'aiuto maturati ed assegnati alle aziende agricole gestite direttamente dai comuni, necessari al percepimento dei futuri pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e del regolamento (CE) n. 795/2004 del 21 aprile 2004, devono intendersi trasferiti ai sensi del comma 1 contestualmente alla proprietà delle medesime aziende agricole.”.]

 

     Art. 38. (Proroga dell’attività della commissione d’indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro).

     1. L'attività della commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale di cui all'articolo 57, comma 8, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001) è prorogata fino alla scadenza della legislatura.

 

     Art. 39. (Estensione ai componenti della Giunta e del Consiglio regionale della normativa in materia di rimborso degli oneri sostenuti per la difesa in giudizio).

     1. Le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di rimborso degli oneri sostenuti dai dipendenti regionali per la difesa in giudizio in relazione a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio si applicano anche ai componenti della Giunta e del Consiglio regionali.

     2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1.

 

     Art. 40. (Nomina di funzionari delegati non dipendenti regionali. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 25/2001 è inserito il seguente:

"1 bis. Qualora per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse la Regione stipuli, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modifiche concernente il procedimento amministrativo e il diritto di accesso, accordi con altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi stessi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di funzioni pubbliche, ancorché non dipendente regionale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi, il quale è tenuto a presentare alla Regione un rendiconto annuale sulla gestione dei fondi accreditati.".

 

     Art. 41. (Gestione dei beni destinati alle strutture del Consiglio regionale).

     1. Il Consiglio regionale provvede direttamente alla gestione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili destinati alle proprie strutture amministrative ed agli organismi consiliari, ivi compresi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e messa a norma dei beni stessi.

     2. I beni di cui al comma 1 sono individuati ed assegnati al Consiglio dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 42. (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a borse di studio in materia comunitaria).

     1. All'articolo 19 della l.r. 2/2004 le parole: "di laureati in giurisprudenza o in economia e commercio" sono sostituite dalle seguenti: "di ragionieri e di laureati in giurisprudenza, economia e commercio ed ingegneria".

 

     Art. 43. (Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo alle organizzazioni non governative).

     1. All'articolo 71 della l.r. 2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: "personale medico infermieristico ed ostetrico" sono sostituite dalle seguenti: "personale delle professioni sanitarie";

     b) al comma 2 le parole: "personale medico infermieristico ed ostetrico" sono sostituite dalle seguenti: "personale delle professioni sanitarie".

 

     Art. 44. (Compensi per i componenti delle commissioni mediche costituite ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap nonché del collocamento al lavoro dei disabili. Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 2 e successive modifiche, relativo al collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate) [16].

     1. Ai componenti delle commissioni mediche, comunque denominate, costituite presso le aziende sanitarie ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap, nonché ai fini del collocamento al lavoro dei disabili, spetta, per ogni caso definito nel corso delle sedute che si svolgano al di fuori dell'orario di servizio ovvero nelle visite domiciliari, un compenso pari a:

     a) 15 euro per ogni componente;

     b) 20 euro per il presidente. [17]

     [2. Al segretario delle commissioni di cui al comma 1 spetta un compenso pari a euro 50,00 nel caso in cui il relativo incarico non rientri nei compiti e doveri d'ufficio e sia svolto al di fuori dell'orario di servizio.] [18]

     3. Le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in rapporto agli indici dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di variazione del costo della vita.

     4. L'articolo 7 della l.r.2/1986 è abrogato.

     5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2004.

 

     Art. 45. (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio”).

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 82/1988 è sostituito dal seguente:

"1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio di cani, in numero non superiore a due per raccoglitore, appositamente addestrati oltre ad un cucciolo di età non superiore a dodici mesi.".

 

     Art. 46. (Abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 251 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativi al contributo regionale per i servizi di rilevazione agrometeorologica).

     1. I commi 4 e 5 dell'articolo 251 della l.r. 10/2001 sono abrogati.

 

     Art. 47. (Interventi a sostegno delle cooperative sociali).

     1. A carico dello stanziamento iscritto al capitolo F31507 sono finanziabili gli interventi a sostegno dello sviluppo delle cooperative sociali risultati ammessi a seguito del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2003, n. 937.

 

     Art. 48. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive modifiche).

     1. Dopo la lettera b) del primo comma dell'articolo 5 della l.r. 88/1980 è aggiunta la seguente:

“b bis) a richiesta dei soggetti di cui all'articolo 1, mediante concorso agli oneri di ammortamento dei finanziamenti in corso di cui alla lettera b) del presente comma per la rimanente durata dei mutui contratti dagli enti interessati titolari del beneficio.”.

 

     Art. 49. (Modifiche alla Tabella A di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3, relativa alle opere pubbliche cui concorre la Regione).

     1. Alla Tabella A di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) sono eliminati i seguenti interventi:

     1) Associazione I.C.A.R.O.  Realizzazione centro teatrale Castelli Romani  euro 90.000,00;

     2) Consorzio Bibliotecario Castelli Romani Progetto e riorganizzazione della biblioteca Villa Mondragone  euro 60.000,00;

     3) ONG C.T.I. (Centro de Trabalho Indigenista) Acquisto strutture per la produzione di energia solare  euro 30.000,00;

     4) Associazione Rione S. Paolo - Tivoli  Sala multimediale  euro 10.000,00;

     5) I.S.S.P. Aletheia  Sala multimediale  euro 10.000,00;

     6) Provincia di Latina  Centro polivalente di segretariato sociale  euro 130.000,00;

     b) sono introdotte le seguenti specifiche:

     1) il contributo di euro 20.000,00 a favore del Comune di Pontinia è concesso per l'intervento di "Ristrutturazione Centro disabili" anziché per l'intervento "Ristrutturazione centro disabili Associazione Bucaneve";

     2) il contributo di euro 350.000,00 concesso alla Comunità Ebraica di Roma è destinato al rimborso degli oneri sostenuti per le opere di restauro del Tempio Maggiore in occasione del centenario del tempio stesso;

     3) beneficiario del contributo di euro 10.000,00 relativo all’"Ampliamento e sistemazione gattile" è l'Associazione Zampa Amica Liberi Ecologisti Animalisti (A.Z.A.L.E.A.) con sede a Roma anziché l'Associazione "Gattile";

     4) il contributo di euro 850.000,00 al Comune di Magliano Romano è concesso per la "Realizzazione di area adibita a parcheggio, spazio polifunzionale, verde attrezzato e rifacimento Piazza Risorgimento" anziché per il "Parcheggio";

     5) il contributo di euro 100.000,00 al Comune di Picinisco è destinato all’“Acquisto, anche parziale, del palazzo Ferri da destinare a Centro Culturale Polivalente" anziché all’"Acquisto del palazzo Ferri da destinare a Centro Culturale Polivalente";

     6) il contributo di euro 100.000,00 al Comune di Strangolagalli è destinato al "Completamento costruzione parcheggio multipiano" anziché al "Completamento opere per la viabilità del centro storico";

     7) il contributo di euro 150.000,00 al Comune di Pofi è destinato al "Completamento del Piazzale antistante al Centro Polivalente" anziché al "Completamento della Piazza le Piagge";

     8) il contributo di euro 200.000,00 concesso al Comune di Velletri è destinato alla "Sistemazione giardini" anziché alla "Sistemazione giardini Via Metabo";

     9) l'intervento a favore del Comune di Aprilia concernente "Costruzione comunità alloggio - euro 120.000,00" è sostituito dall'intervento "Comune di Aprilia - Realizzazione centro disabili Raggio di Sole - euro 240.000,00";

     10) il contributo di euro 150.000,00 per la "Casa del Sorriso" è destinato all'Associazione Capobianco anziché alla Fondazione Capobianco;

     11) il contributo al comune di Fondi per gli interventi di riqualificazione della piazza De Gasperi e dell’ex campo sportivo San Francesco è fissato nell’importo di euro 3.000.000,00.

 

     Art. 50. (Modifiche alla Tabella B di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n.3 relativa alle iniziative di carattere sociale e sanitario cui concorre la Regione).

     1. Alla Tabella B di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) sono eliminati i seguenti interventi:

     1) Comune di Aprilia Realizzazione Centro disabili Raggio di Sole  euro 120.000,00;

     2) Comune di Viterbo Manifestazione Summer Village a Prato Giardino euro 90.000,00;

     b) sono inseriti i seguenti interventi:

     1) Associazione Nuova Balduina cultura, ambiente, solidarietà - Roma Realizzazione di un laboratorio d'arte  euro 30.000,00;

     2) Associazione Il Colle Incantato  Progetto assistenza bambini  euro 10.000,00;

     3) ONG C.T.I. (Centro de Trabalho Indigenista) Acquisto strutture per la produzione di energia solare  euro 30.000,00;

     4) Provincia di Latina  Centro Polivalente di Segretariato Sociale  euro 130.000,00;

     c) è introdotta la seguente specifica:

     1) il contributo di euro 25.000,00 previsto in Tabella B a favore della Fondazione Wanda Vecchi è concesso per un "Progetto di emergenza ambientale" anziché per un "Progetto di emergenza cardiologia".

 

     Art. 51. (Modifiche alla Tabella C di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 relativa alle iniziative culturali e sportive di carattere locale cui concorre la Regione). [19]

     1. Alla Tabella C di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) sono eliminati i seguenti interventi:

     1) Associazione Nuova Balduina cultura, ambiente, solidarietà - Roma  Realizzazione di un laboratorio d'arte  euro 30.000,00;

     2) Associazione Il Colle Incantato  Progetto assistenza Bambini  euro 10.000,00;

     b) sono inseriti i seguenti interventi:

     1) Consorzio Bibliotecario Castelli Romani Progetto e riorganizzazione della biblioteca Villa Mondragone  euro 60.000,00;

     2) Associazione Rione S. Paolo - Tivoli  Sala multimediale  euro 10.000,00;

     3) I.S.S.P. Aletheia  Sala multimediale  euro 10.000,00;

     4) Comune di Viterbo  Manifestazione Summer Village a Prato Giardino  euro 90.000,00;

     c) sono introdotte le seguenti specifiche:

     1) beneficiario del contributo di euro 15.000,00 per la realizzazione del monumento a Giovanni Paolo II è il Monastero benedettino di S. Giovanni Battista di Boville Ernica anziché il Comune di Boville Ernica;

     2) beneficiaria del contributo di euro 20.000,00 per il progetto "Alla scoperta dei mestieri scomparsi" è la Pro-Loco di Tolfa anziché il Comune di Tolfa;

     3) beneficiaria del contributo di euro 30.000,00 per la manifestazione "Cittadino, soldato e colono" è l'Associazione UNZIP Comunicazioni anziché l'Associazione XXX V.T. VICTRIX;

     4) il contributo di euro 30.000,00 previsto per il Golden Circus per la XX edizione del Festival è da intendersi concesso alla Società Città Cultura s.r.l. per l'iniziativa "XXI Festival Internazionale del Circo di Roma Golden Circus".

 

     Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2003, n.31 “Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”).

     1. Al titolo della l.r.31/2003 le parole: “dell’ufficio” sono soppresse.

     2. All’articolo 1 della l.r. 31/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica le parole: “Ufficio del” sono soppresse;

     b) al comma 1 le parole. “l’ufficio del garante” e “ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “il Garante” e “garante”;

     c) al comma 3 le parole: ”l’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “il garante”.

     3. All’articolo 2 della l.r. 31/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale.”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il garante e i due coadiutori durano in carica cinque anni.”;

     c) al comma 3 le parole: “La carica di membro dell’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti:”la carica di garante e di coadiutore”;

     d) al comma 4 le parole: “I membri dell’ufficio del garante ”e “membro dell’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti. “Il garante e i due coadiutori” e “garante e di coadiutore;

     e) al comma 6 le parole: “i membri dell’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “il garante e i due coadiutori”;

     f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.”.

     4. All’articolo 3 della l.r. 31/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: “Al presidente e agli altri membri dell’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “Al garante e ai due coadiutori”;

     b) al comma 2 le parole: “Ai membri dell’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “Al garante e ai due coadiutori” e le parole: “l’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura di cui all’articolo 4, comma 1”.

     5. All’articolo 4 della l.r. 31/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) ai commi 1 e 2 le parole: “l’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “Il garante”;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Il garante può avvalersi, altresì, della struttura di cui all’articolo 37, comma 3, della l.r. 6/2002.”;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne.”

     6. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della l.r. 31/2003 le parole: “L’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “Il garante”.

     7. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 31/2003 le parole: ”dell’ufficio” sono soppresse.

     8. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 della l.r. 31/2003 le parole: “l’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “il garante”.

     9. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 31/2003 le parole: “l’ufficio del garante” sono sostituite dalle seguenti: “il garante”.

 

     Art. 53. (Dotazione organica del Consiglio regionale).

     1. La dotazione organica del personale del ruolo del Consiglio regionale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale è così determinata:

     a) personale con qualifica dirigenziale, 82 unità;

     b) personale di categoria D, 257 unità;

     c) personale di categoria C, 222 unità;

     d) personale di categoria B, 172 unità;

     e) personale di categoria A, 6 unità.

     1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 rientrano nelle previsioni di spesa per l’esercizio 2005 e 2006.

 

     Art. 54. (Dotazione organica della Giunta regionale).

     1. La dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale è stabilita in 442 unità.

     2. La dotazione organica del personale di categoria C della Giunta regionale è stabilita in 1.220 unità.

     3. La dotazione organica del personale di categoria D della Giunta ragionale è stabilita in 1.510 unità.

     4. La direzione regionale competente in materia di personale dovrà provvedere all’inquadramento del personale di cui alla graduatoria del corso-concorso per la qualifica dirigenziale approvata con determinazione del direttore della direzione regionale organizzazione e personale del 23 dicembre 2003, A3508 e successive modifiche.

     5. Le posizioni dirigenziali individuali soprannumerarie di cui all'articolo 48, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo al contenimento della spesa pubblica per il personale dirigenziale, sono riassorbite nel ruolo della dirigenza.

     6. Sono confermate per l'anno 2005 le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 4, della l.r. 29/2003, concernenti le procedure di reclutamento del personale.

     7. E’ estesa agli enti dipendenti dalla Regione e alle aziende sanitarie la disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 29/2003 relativa al reclutamento del personale [20].

     8. Le disposizioni di cui all’articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relative al personale degli enti dipendenti dalla Regione, sono estese alle aziende sanitarie e alle IPAB.

 

     Art. 55. (Istituzione del fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza). [21]

     [1. La Regione, al fine di incrementare e razionalizzare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane e disabili non autosufficienti, istituisce, nell'ambito dell'UPB H41 del bilancio regionale di previsione, apposito capitolo denominato "Fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza", di seguito denominato Fondo, con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 per l'anno 2004 e di euro 3.000.000,00 per l'anno 2005.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo, si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

     3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche per la famiglia e i servizi sociali:

     a) i criteri e le modalità per la valutazione delle condizioni di non autosufficienza;

     b) le procedure, le priorità e le modalità per l'utilizzazione delle risorse inerenti il Fondo.

     4. La Giunta regionale definisce, altresì, con propria deliberazione i criteri e le modalità del progressivo afflusso al Fondo delle ulteriori risorse costituite da:

     a) nell'ambito della F.O. H4:

     1) una percentuale del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale;

     2) lo stanziamento relativo al concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali (RSA);

     3) una quota dello stanziamento inerente il finanziamento regionale per l'assistenza ai portatori di handicap;

     4) una quota parte delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali;

     b) nell'ambito della F.O. H1 una percentuale del fondo sanitario regionale corrispondente alle prestazioni concernenti:

     1) assistenza domiciliare sanitaria;

     2) assistenza sanitaria per ricoverati presso le RSA;

     3) assistenza riabilitativa e protesica.]

 

     Art. 56. (Destinazione delle risorse del capito C12109).

     1. La riserva prevista dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003), capitolo C12109, è incrementata di euro 529.000,00 da destinarsi al programma di interventi compresi nel protocollo d'intesa stipulato con il Comune di Latina l'11 luglio 2003.

 

     Art. 57. (Incremento delle garanzie previste per l’Unionfidi).

     1. L'importo delle garanzie previste per l'Unionfidi nell'elenco 3 del bilancio di previsione 2004 è incrementato di euro 5.000.000,00 da destinare al completamento delle garanzie già deliberate da Unionfidi, ai sensi delle convenzioni precedenti la convenzione stipulata con la Regione in data 30 marzo 2004.

 

     Art. 58. (Abrogazione del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche).

     1. II comma 4 bis dell'articolo 10 della l.r. 19/1995 e successive modifiche è abrogato.

 

     Art. 59. (Interventi di solidarietà per i caduti di Nassiriya. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 "Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso").

     1. Ai familiari dei caduti, residenti ovvero in servizio in Patria nella Regione Lazio, vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya, sono estesi i benefici di cui agli articoli 4 e 5 della 1. r. 7/2003. Tali benefici sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da altre pubbliche amministrazioni.

     2. Alla l.r. 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo la parola: "cittadini" sono aggiunte le seguenti: "residenti nella Regione Lazio";

     b) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "strutture operative regionali di protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "strutture operative di protezione civile";

     c) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "strutture operative regionali di protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "strutture operative di protezione civile";

     d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: "e, in caso di minorati bisognosi di assistenza, per un periodo di durata quinquennale." sono sostituite dalle seguenti: "ivi compresi gli studi universitari limitatamente alla durata ordinaria del corso. In presenza di figli disabili che non frequentano corsi regolari, l'assegno viene comunque erogato per un periodo di cinque anni.";

     e) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 le parole da: "Tali" fino a: "sussidio;" sono soppresse;

     f) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 le parole da: "Rimane" fino a: "inflazionistico." sono soppresse;

     g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Rivalutazione).

1. Gli importi relativi ai benefici e ai limiti di reddito di cui all'articolo 4, comma 3 sono soggetti a revisione triennale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).".

 

     Art. 60. (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 2003, n. 27 “Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati”).

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della 1. r. 27/2003 è sostituito dal seguente:

"2. I lavoratori di cui al comma 1, per beneficiare degli interventi di cui all'articolo 3, devono:

a) essere residenti nella Regione;

b) avere almeno un anno di iscrizione alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ed almeno quattro mesi di contribuzione negli ultimi dodici mesi;

c) non avere una posizione aperta presso l'INPS o presso altro ente previdenziale in qualità di lavoratori dipendenti;

d) non essere titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;

e) non esercitare attività libero - professionale pur essendo iscritti a collegi, ordini o albi professionali;

f) conformarsi alle condizioni stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 4.".

     2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della 1. r. 27/2003 è sostituita dalla seguente:

"a) l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici, nonché la realizzazione o la ristrutturazione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa;".

     3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della 1. r. 27/2003 è sostituita dalla seguente:

"c) l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di formazione a distanza, e forme di assistenza e consulenza tecnico – progettuale.".

     4. Il comma 1 dell'articolo 4 della 1. r. 27/2003 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro, degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della 1. r. 38/1998 e successive modifiche e della Commissione paritetica di cui all'articolo 4 bis, approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR), il programma operativo annuale per la attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, di seguito denominato programma. Il programma definisce in particolare:

a) gli interventi da attuare nonché la natura, l'ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare agli interventi stessi;

b) i criteri e le modalità di attuazione nonché i livelli di priorità degli interventi di cui alla lettera a);

c) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

d) le forme e le modalità di controllo da parte della Regione;

e) i soggetti attuatori degli interventi di cui alla lettera a);

f) le eventuali ed ulteriori forme di finanziamento del Fondo regionale di cui all'articolo 5.".

     5. Dopo l'articolo 4 della l.r. 27/2003 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. (Commissione paritetica).

1. E' istituita, quale organo di proposta e consultazione in ordine agli interventi regionali relativi ai lavoratori parasubordinati di cui all'articolo 2, la Commissione paritetica, di seguito denominata Commissione.

2. Entro il 31 ottobre 2004 la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, in particolare, la durata, le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione stessa.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione.".

     6. L'articolo 5 della l.r. 27/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati).

1. E' istituito il Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 3.

2. Il Fondo è alimentato da risorse regionali definite annualmente con legge di bilancio, da risorse di fondazioni, associazioni ed enti comunque interessati, nonché da risorse eventualmente definite nel programma operativo di cui all'articolo 4.".

     7. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 27/2003 le parole: "di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3".

 

     Art. 61. (Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 2 settembre 2003, n. 27 “Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati”).

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla l.r. 27/2003 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, anche mediante l'integrazione dello stanziamento di cui al capitolo F32516 di un importo pari ad euro 2.000.000,00.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, in termini di competenza, mediante il corrispondente stanziamento di cui al capitolo T28501, lettera d), nell'ambito dell'elenco 4 allegato al bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2004, e, in termini di cassa, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto nell'UPB T25 del medesimo bilancio regionale.

     3. La copertura degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della l.r. 27/2003 relativi all'orientamento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, nonché all'assistenza tecnica, è assicurata mediante le risorse, stanziate nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) Obiettivo 3, misura D1, capitolo A22110, il cui importo è stabilito con il programma operativo di cui all'articolo 4 della legge medesima.

 

     Art. 62. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo agli interventi a favore dei piccoli comuni). [22]

     [1. La rubrica dell'articolo 18 della 1. r. 2/2004 è così modificata: "Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.".

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della 1. r. 2/2004 è inserito il seguente:

"2 bis. La Regione, direttamente o attraverso apposite convenzioni, organizza e realizza ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.".

     3. Al comma 3 dell'articolo 18 della 1. r. 2/2004 la denominazione del capitolo R47506: "Intervento a favore dei piccoli comuni per l'acquisto di servizi offerti da Poste Italiane S.p.a." è sostituita dalla seguente: "Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni." .]

 

     Art. 63. (Interventi a sostegno delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, della vita detentiva e del reinserimento sociale delle persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna).

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa statale vigente in materia penitenziaria, acquisiti i fabbisogni e le priorità, promuove, previa intesa con l'amministrazione penitenziaria, iniziative volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, a favorire il reinserimento sociale dei detenuti ed internati presenti negli istituti penitenziari per adulti e negli istituti penali per minori, nonché dei soggetti, adulti e minori, in esecuzione penale esterna o comunque sottoposti a misura penale, al fine di ridurre il rischio di recidiva e per alimentare una più equilibrata e umana cultura del carcere e della pena.

     2. Fermo restando ogni altro intervento previsto da specifiche disposizioni normative o in attuazione di protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia o comunque coerente con la programmazione regionale soprattutto in tema di svantaggio sociale, le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso i seguenti interventi:

     a) misure tese ad accrescere la sicurezza sociale e ridurre il rischio di recidiva, mediante il reinserimento sociale dei soggetti, adulti e minori, privati della libertà personale o in esecuzione penale esterna o comunque sottoposti a misura penale, nonché a sviluppare l'attività di mediazione penale;

     b) agevolazioni finanziarie per favorire lo svolgimento di attività lavorative autonome degli ex detenuti;

     c) iniziative finalizzate alla promozione del benessere del personale penitenziario in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione.

     3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici e privati.

     4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia ed il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, determina gli indirizzi, le modalità, i termini ed i criteri per accedere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 e l'eventuale quota del finanziamento riservata agli interventi diretti della Regione. Qualora la commissione non esprima il proprio parere, in merito allo schema di deliberazione adottato dalla Giunta regionale, entro il termine di quindici giorni dall'assegnazione, si prescinde dal parere.

     5. Per le finalità del presente articolo, nel bilancio regionale di previsione 2004 è istituito, nell'ambito dell’UPB R45, apposito capitolo denominato " Spese per interventi a sostegno degli operatori penitenziari e delle persone private della libertà personale" con lo stanziamento di euro 400.000,00 per l'anno 2004.

 

     Art. 64. (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo al sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale).

     1. All’articolo 23 della l.r. 2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dopo le parole: “delle singole Aziende unità sanitarie locali” sono aggiunte le seguenti:“e delle Aziende ospedaliere”;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1 bis. In materia di Centro unificato di prenotazione regionale (ReCUP) le aziende di cui al comma 1 si devono uniformare alle disposizioni impartite dalla Regione.".

 

     Art. 65. (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche). [23]

     [1.Dopo l'articolo 12 della l.r. 7/1998 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis. (Procedimento a sportello).

1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi a favore delle imprese, è adottato il procedimento a sportello di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell'istruttoria delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 12, gestiti anche da soggetti terzi.

2. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli interventi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

3. Le attività istruttorie sono definite entro tre mesi dalla presentazione delle domande.

4. L'elenco delle domande ammesse a contributo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).]

 

     Art. 66. (Disposizioni conseguenti a decisioni giurisdizionali in materia di disciplina concorsuale per assunzioni nel ruolo sanitario).

     1. Al fine di garantire l'interesse pubblico alla continuità dello svolgimento del servizio attraverso figure professionali con adeguata esperienza lavorativa maturata nel servizio stesso, di conferire stabilità ai rapporti giuridici sorti e tutelare i diritti acquisiti, i provvedimenti di assunzione con contratto a tempo indeterminato, adottati dalle aziende sanitarie del Lazio a seguito di concorsi pubblici per l'accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra, nei confronti di personale laureato in odontoiatria e protesi dentaria ammesso ai concorsi stessi con riserva, in quanto privo della specializzazione nella disciplina richiesta dalla disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), nelle more della definizione del procedimento giurisdizionale concernente l'annullamento della citata disposizione, restano validi a condizione che tale personale, alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) risulti in servizio da almeno tre anni presso le aziende sanitarie che hanno proceduto alle assunzioni;

     b) abbia nel frattempo conseguito la specializzazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.p.r. 483/1997, annullata dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I bis, n. 1025 del 12 febbraio 2001, successivamente riformata dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3597 del 7 giugno 2004.

 

     Art. 67. (Contributo al Comune di Ponza in materia di pesca. Abrogazione dell’articolo 85 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2).

     1. Al fine di sopperire ai disagi sociali conseguenti alla dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivate è concesso al Comune di Ponza un contributo di euro 200.000,00 mediante istituzione nel bilancio regionale di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H41.

     2. L'articolo 85 della l.r. 2/2003, relativo all’integrazione dei fondi in materia di pesca, è abrogato.

 

     Art. 68. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", e successive modifiche. Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di competenza regionale).

     1. All'articolo 40 bis della l.r. 53/1998, da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004) le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

     2. I termini di durata delle concessioni di competenza regionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5) e lettera b), della l.r. 53/1998, rilasciate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici) ai soggetti indicati dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, già differiti o prorogati al 30 giugno 2004 dall'articolo 36, commi 1 e 2, della l.r. 2/2004, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2004, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.

     3. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 2 che scadano dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il 31 dicembre 2004, sono prorogati a quest'ultima data purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.

 

     Art. 69. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche).

     1. All'articolo 17 della l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dopo le parole: "alle associazioni agricole riconosciute," sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad imprenditori agricoli singoli";

     b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7 bis. Le province possono autorizzare, sentiti i competenti organi consultivi provinciali, dal 1° febbraio al 31 agosto, l’addestramento e l'allenamento dei cani, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, nelle aziende agroturistico-venatorie, con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1.".

 

     Art. 70. (Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all’assistenza ai pazienti comatosi).

     1. Il comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 29/2003 è sostituito dal seguente:

"5.Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 viene istituito apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H41, che viene all'uopo incrementato, con lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2004 di euro 500.000,00.".

 

     Art. 71. (Approvazione di elenchi allegati allo stato di previsione della spesa).

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21 bis, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono approvati gli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa relativi agli impegni assunti su capitoli finanziati con ricorso all'indebitamento negli esercizi 2002 e 2003.

 

     Art. 72. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 20 novembre 2004, n. 32.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[5] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[6] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[7] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[9] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 20 novembre 2004, n. 32.

[10] Comma così modificato dall'art. 85 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2009, n. 22.

[12] Articolo abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[13] Articolo abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[14] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[16] Rubrica così modificata dall'art. 140 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[17] Comma così sostituito dall'art. 140 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[18] Comma abrogato dall'art. 140 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[19] Il termine entro cui realizzare le iniziative previste al presente articolo è prorogato al 30 aprile 2005 dall’art. 25 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[20] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.

[21] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 23 novembre 2006, n. 20.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[23] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.